Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato formulata dal solo difensore, non munito di procura speciale, anche quando sia presente l'imputato all'atto della sua formulazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 257
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 041621/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ NE, N. IL 02/02/1978;
2) IZ DI, N. IL 12/04/1943;
avverso SENTENZA del 06/11/2003 CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore Avv. Vecchio A., che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.6.2002, la Corte di Assise di Catania condannava alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per dodici mesi, DR MA, DR NU e DR FE perché ritenuti responsabili di concorso in duplice omicidio, in tentato omicidio e in detenzione e porto illegale di arma, con l'aggravante della premeditazione ed esclusa quella dei motivi futili.
In data 6.11.2003, in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Assise di Appello di Catania assolveva DR FE dai reati ascrittigli con la formula "per non avere commesso il fatto" e concedeva agli altri due imputati le circostanze attenuanti generiche, equivalenti per DR MA e prevalenti per DR NU, rideterminando le pene in trenta anni di reclusione per il primo e in venti anni di reclusione per il secondo.
La Corte di secondo grado rilevava, anzitutto, che dovevano considerarsi attendibili le dichiarazioni del teste KA LE, oggetto del tentativo di omicidio, il quale, pur con talune discordanze marginali, aveva riferito che l'uccisione dei suoi due familiari era stata commessa da DR MA, entrato nel locale con il cugino DR IM (giudicato separatamente), che nello stesso ambiente era presente DR FE e che all'esterno si trovava DR NU, padre di DR MA. Considerato altresì che quest'ultimo aveva ammesso di essere l'autore dei due omicidi, la Corte distrettuale escludeva che DR MA fosse totalmente o parzialmente incapace di intendere e di volere per vizio di mente sulla base della relazione del perito d'ufficio e delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'esame dibattimentale del giudizio di primo grado e di quello di appello. La Corte di merito individuava la causale degli omicidi in una situazione di cruenti contrasti tra le due famiglie albanesi nel corso della quale era stato ferito DR MA, che a sua volta aveva ucciso componenti del gruppo avversario e aveva precisato di avere compiuto i due omicidi ai danni di sicari della famiglia rivale che intendevano ucciderlo;
riteneva provata la responsabilità di DR MA per tutti i delitti contestatigli, compreso il tentativo di omicidio ai danni di KA LE, e quella del padre DR NU a titolo di concorso, dimostrato dalle dichiarazioni del KA, dal contenuto confessorio della conversazione telefonica intercettata e dalla comunanza della causale. Dopo avere reputato insufficienti le prove a carico di DR FE, la Corte affermava l'esistenza della premeditazione, concedeva le attenuanti generiche, equivalenti per DR MA e prevalenti per DR NU, e determinava l'entità del trattamento sanzionatorio. Contro la sentenza proponevano ricorso per Cassazione entrambi gli imputati.
DR MA chiedeva l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) erronea applicazione della legge penale nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 85 c.p., sull'assunto che nella sentenza impugnata erano state recepite le argomentazioni del perito di ufficio, benché queste risultassero contraddittorie e lacunose, non avessero tenuto adeguatamente conto delle precedenti manifestazioni di patologie psichiatriche e non fornissero plausibili risposte alle obiezioni della consulenza di parte;
2) mancanza e illogicità della motivazione relativamente alla responsabilità per il tentato omicidio;
3) l'accertata patologia, indicata dal perito come sindrome di Ganzer, giustificava il vizio parziale di mente;
4) vizi logici e giuridici della motivazione in ordine alla mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato.
DR NU censurava la sentenza impugnata deducendo che era stato affermato il suo concorso nei delitti dei quali è stato riconosciuto responsabile il figlio MA in mancanza di precisi e significativi elementi dimostrativi di un qualsiasi contributo concreto alla realizzazione dei due omicidi e del tentato omicidio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo e il terzo motivo di ricorso formulati nell'interesse di DR MA investono le linee argomentative sviluppate nella sentenza impugnata per affermare che le condizioni dell'imputato non erano, al momento del fatto, tali da escludere o da ridurre la capacità di intendere e di volere.
La Corte di secondo grado ha analiticamente esaminato le indicazioni fornite dal perito d'ufficio nelle sue relazioni e nell'esame dibattimentale, sia in primo che in secondo grado, tenendo conto dei risultati dei vari colloqui tenuti con il periziando, dei vari test neuropsicologici e della documentazione clinica acquisita e condividendo, all'esito della scrupolosa e completa disamina, la conclusione che DR MA non era affetto, allorché ha compiuto il duplice omicidio, ne' da vizio totale ne' da vizio parziale di mente ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. e che, al momento dell'accertamento, esisteva un quadro clinico di "immaturità affettiva con tendenza all'impulsività in soggetto con sindrome di SE", che non pregiudicava le capacità complessive antecedenti la detenzione, anche perché la sindrome di SE è una patologia tipicamente secondaria e conseguente allo stato di detenzione, con attuale stato crepuscolare nel quale si alternano momenti di lucidità e momenti di subconfusione.
Orbene, rilevato che sono state tenute presenti e motivatamente disattese le note critiche del consulente di parte, va sottolineato che la Corte distrettuale ha ritenuto inesistenti fattori patologici che possano avere escluso o ridotto la capacità di intendere e di volere dell'imputato, adeguandosi all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della personalità, come quelli da nevrosi o psicopatie, a condizione che il Giudice ne accerti la consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere: con la precisazione che, nell'accertamento dei connotati di gravità ed intensità dei disturbi della personalità, il Giudice deve procedere avvalendosi degli strumenti tutti a sua disposizione, dell'indispensabile apporto e contributo tecnico nonché di ogni altro elemento di valutazione e di giudizio desumibile dalle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., 25 gennaio 2005, Raso). In conclusione, poiché le argomentazioni che concretano la motivazione della sentenza impugnata risultano esenti da mende logiche e giuridiche, deve considerarsi non meritevole di censure l'opinione della Corte di secondo grado, la quale ha negato che le condizioni psichiche dell'imputato abbiano avuto concreta ed effettiva incidenza sulla capacità di intendere e di volere. Non ha pregio la doglianza di mancanza ed illogicità della motivazione mossa contro il capo di sentenza relativo al tentato omicidio di KA LE, in quanto la Corte di merito ha ricostruito la vicenda in termini di assoluta congruenza logica, facendo riferimento alle dichiarazioni del KA, reputate pienamente attendibili, e all'accertata causale.
Infine, deve essere disatteso il motivo di gravame riguardante la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato. Invero, premesso che dalla sentenza impugnata risulta che la richiesta di giudizio abbreviato condizionato è stata proposta dal difensore privo di procura speciale, deve rilevarsi che non può ritenersi valida detta richiesta formulata dal solo difensore, non munito di procura speciale, pur quando sia presente, all'atto di detta formulazione, anche l'imputato, il quale nulla obietti (Cass., Sez. 1^, 11 gennaio 1995, Fodde). Ne segue che, poiché la causa di inammissibilità della richiesta ex art. 122 c.p.p., in riferimento all'art. 438 c.p.p., è deducibile e rilevabile in qualunque stato e grado del procedimento (Cass., Sez. 1^, 24 novembre 1993, Minerva), questa Corte deve riconoscere valore assorbente alla mancanza di legittimazione del difensore a richiedere la definizione del processo con il rito abbreviato.
Manca di fondamento anche il ricorso proposto da DR NU per contestare la struttura logica della motivazione sviluppata per ritenere accertato il suo concorso nei delitti commessi dal figlio MA.
In primo luogo, la Corte di secondo grado ha tenuto conto delle dichiarazioni di KA LE, giudicate attendibili e costanti nella loro coerenza logica, dalle quali emerge che DR NU era presente all'esterno del locale unitamente agli altri tre congiunti. Inoltre, nella sentenza impugnata è stata puntualmente attribuita decisiva importanza al contenuto delle intercettazioni telefoniche nelle quali DR NU, raccontando ad un altro figlio lo svolgimento della vicenda, ha esplicitamente ammesso la propria responsabilità nel duplice omicidio ("come conclusione li abbiamo ammazzati noi a tutti e due"). L'interpretazione del significato confessorio della frase è stata compiuta dai giudici di merito con argomentazioni di piena concludenza logica, la cui valenza dimostrativa risulta rafforzata dal richiamo alla causale della condotta criminosa, che, individuata nel sanguinoso conflitto tra famiglie rivali, è comune anche all'imputato, oltre che al figlio MA.
Pertanto, la presenza di un adeguato discorso giustificativo della decisione di condanna di DR NU, risultante aderente alle risultanze probatorie e fondato sull'applicazione di affidabili criteri di inferenza, rivela l'inconsistenza delle censure formulate con il ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato. Al rigetto di entrambi i ricorsi segue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006