Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2002, n. 5594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5594 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
AULA "A" 506/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Alberto SPANO' Consigliere R.G.N. 17783/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere Cron. 16722 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 06.02.2002 da LI SA rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Leo, del Foro di Lecce, con il quale elett.te Vie Guido DArezzo.z domicilia in Roma, Viale Liegi, n. 14. presso lo studio dell'avv. Alessandro Nespega, giusta procura speciale a margine del ricorso, 567
- ricorrente -
contro
I. N. P. S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. Prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, giusta procura speciale depositata in atti, - costituito solo con procura - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce n. 02461/98 del 29.09/03.10.1998, R.G. n. 04778/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 febbraio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Domenico Vicini, in virtù di delega dell'avv. Leo Raffaele, per EF NT;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Napoletano Giuseppe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Pretore dello stesso luogo n. 5009/97 del 03 giugno 1997, con la quale, a sua volta, era stata rigettata la domanda proposta da NT EF contro l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso solo Inps) diretta al riconoscimento dell'assegno di invalidità dopo la revoca con decorrenza I° giugno 1995 della pensione di invalidità, riconosciutale dal 1° luglio 1981. Osservava il Tribunale: la soppressione della pensione di invalidità da parte dell'Istituto non presupponeva necessariamente l'accertamento di un recupero della capacità di guadagno dell'assicurato, ma solo quello della sussistenza di condizioni al di sotto della soglia legale prevista per il mantenimento della prestazione;
l'azione giudiziaria, pertanto, non poteva riguardare la legittimità del provvedimento ablatorio, ma la permanenza o la sussistenza dell'invalidità per il godimento della prestazione, con conseguente cessazione ex nunc di essa;
con il supporto della consulenza medico-legale di 2 2 primo grado, le cui argomentazioni e conclusioni erano fatte proprie dal Collegio, che non riteneva neanche opportuno il ricorso ad ulteriori accertamenti, si perveniva alla insussistenza di un requisito sanitario ("riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attirudini di bracciante agricola") che comportasse una portata invalidante tale da raggiungere i requisiti minimi previsti dalla legge per essere l'assicurata considerata nelle condizioni di godere della prestazione richiesta. Ricorre per cassazione EF NT proponendo tre motivi di censura. L'Inps si è costituito depositando agli atti la sola procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso EF NT denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 nonché assoluto difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la domanda non riguardava il riconoscimento del suo diritto all'assegno di invalidità ma solo a quello della pensione di invalidità, peraltro già riconosciutale dal luglio 1981, avendo l'assicurata rimarcato la sostanziale differenza tra i diversi requisiti richiesti con particolare riferimento alla capacità di guadagno e alla capacità di lavoro;
ancor più, nel caso di specie, perché si trattava di revoca e non di mancata conferma della prestazione pensionistica, caratterizzata quest'ultima dalla definitività del diritto;
il c.t.u., invece, e in appresso il Tribunale, avevano operato la valutazione della riduzione della capacità lavorativa. Con il secondo motivo di ricorso EF NT denuncia erronea e insufficiente motivazione su altro punto fondamentale della controversia: nonostante esplicite deduzione nei giudizi di merito, i giudici avevano omesso qualsiasi riferimento in ordine al pur necessario raffronto tra le condizioni psico-fisiche della ricorrente all'epoca del riconoscimento del diritto alla pensione e quelle nel periodo della revoca;
in realtà, era stata anche depositata relazione di parte sulla inidoneità di essa EF all'attività di bracciante agricola perché invalida in misura superiore ai due terzi, e di tanto il tribunale non aveva dato riscontro alcuno. J 3 Con il terzo motivo di ricorso EF NT denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.: per i motivi esposti in precedenza la risposta al quesito del consulente tecnico di ufficio di primo grado era evidentemente viziata di extrapetizione. I motivi da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione sono fondati. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che nel caso di revoca della pensione di invalidità, il giudice adito dall'assicurato per il ripristino della prestazione, prima di affidare al consulente tecnico l'incarico di accertare le condizioni di salute del medesimo assicurato, deve preventivamente stabilire in base a quale disciplina essa era stata concessa "posto che la revoca del beneficio può essere legittima solo per il venir meno dei requisiti che furono necessari al tempo in cui la liquidazione della prestazione previdenziale venne disposta” (Cass. 03 marzo 2001, n. 03120, e, in sintonia, anche Cass. 26 maggio 1999, n. 05131, Cass. 04 giugno 1999, n. 05507), con la conseguenza che, ove l'attribuzione della pensione sia anteriore alla legge 12 giugno 1984, n. 222, occorre riferirsi alla riduzione della capacità di guadagno al limite dei due terzi, e non di lavoro. A tali principi, ormai ius receptum, consegue che la indagine sul requisito sanitario, nel caso di specie in cui la pensione era stata concessa prima della citata legge n. 222 del 1984 e revocata in data successiva a quella della entrata in vigore della medesima legge, deve essere disposta dal giudice di merito con riferimento, in conformità alla legge vigente all'epoca della concessione del beneficio, al criterio del limite dei due terzi della capacità di guadagno, con il necessario raffronto all'accertamento in sede di prima concessione, e ciò tanto più nella ipotesi in esame, nella quale, come espressamente è denunziato nel ricorso in questa sede, mai si è inteso far riferimento o comunque richiedere l'assegno di invalidità di cui alla citata legge n.222 del 1984. La sentenza impugnata, fondata sulla consulenza medico-legale agli atti, con particolare riferimento al requisito sanitario, che si è discostata dai criteri esposti, valutando l'insussistenza di esso con parametro non corretto (capacità di lavoro), merita le censure ad essa opposte in questa sede, talché, in accoglimento del ricorso, va cassata, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Bari, il 4 quale provvederà, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia an la Corte per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari. 6121 Così deciso in Roma il 09 gennaio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella tuseppefanniruberto Giovanni 14/apperrille Chill 11. CAND ceileri 18 AFR. 2002 pill 5