Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina giusti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note scritte e conclusioni ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia promossa
DA rapp. e dif. dall'Avv. GUASTAFIERRO PASQUALE, con cui elettivamente Parte_1 domicilia giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avv. DEL SARTO ROSSELLA, CP_1 con il quale elett.te domicilia, giusta procura in atti,
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 12/10/2023, parte ricorrente ha adito questo giudice del lavoro per vedere riconosciuta la malattia professionale “spondilodiscoartrosi lombare con varie protrusioni che improntano il sacco durale con gravi segni radicolari, ernia e n. 3 protrusioni” già richiesta in data 15.06.2020 all'
territorialmente competente, e negata dall'Istituto, e sentire condannare l alla CP_1 CP_1 corresponsione in proprio favore dell'indennizzo o della rendita nella misura invocata, con vittoria di spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' contestando la fondatezza della CP_1 pretesa attorea e concludendo come da memoria in atti.
Ammessa la prova testimoniale, escusso il teste, disposta ed espletata C.T.U., all'odierna udienza, all'esito della discussione mediante scambio di note, depositate dal solo ricorrente, la causa è stata decisa come da sentenza.
La domanda non va accolta.
Prive di pregio in quanto generiche ed infondate sono le eccezioni di nullità del ricorso, tenuto conto della completa esposizione degli elementi di cui all'art. 414 – nn. 3 e 4 c.p.c. nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto al merito, però, va osservato che non risulta raggiunta la prova in corso di causa della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e la patologia dallo stesso sofferta e denunciata come di origine professionale.
Il ricorrente ha allegato di avere sempre svolto mansioni di operaio consegnatore attrezzista con mansioni di costruzione di stampi e riparazioni stampi, con lavorazione delle piastre sul banco, implicante il sollevamento di piastre di acciaio di peso tra i 30 kg e gli 80 kg che hanno comportato la sollecitazione dell'apparato lombo-sacrale; ha allegato inoltre che tali attività sono sempre state espletate con continuità durante l'intero turno di lavoro senza ausili efficaci, con continui ed usuranti sforzi fisici, in particolare dell'apparato lombosacrale e degli arti inferiori.
Allegava che la malattia professionale lamentata era dovuta alla movimentazione manuale dei carichi, e che essa rientrava nell'elenco delle malattie professionali tabellate nella lista 1 GRUPPO 2 codice I. 2.03-
M51.2 ED M.47.8 aggiornata con DM 09/04/2008, come da denuncia di malattia professionale.
L'unico teste escusso confermava il rischio lavorativo anche se non aveva lavorato per l'impresa del ricorrente nello stesso periodo del ricorrente. Comunque, ha dichiarato che spesso andava a trovare i colleghi e di aver visto il ricorrente lavorare con le piastre, ed ha descritto il processo lavorativo e i pesi
Il ctu medico legale nominato ha escluso il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa.
Invero, come accertato dal CTU, con valutazione medico-legale improntata su criteri corretti e non illogici
(come tale condivisa dalla scrivente), già nella denuncia di malattia professionale il medico certificatore indicava due diversi fattori di rischio ovvero la movimentazioni manuali dei carichi -MMC- e le vibrazioni continue a tutto il corpo -WBW-indicando nelle vibrazioni continue il fattore di rischio peggiore, che tuttavia non riguarda il caso di specie, ed indicando la tecnopatia per lo stesso segmento (rachide lombare) riferendosi a due codici diversi e rientrante in liste diverse (codice M51.2 rientrante in lista I e spondilodiscopatie da vibrazioni continue - codice M47.8 rientrante in lista II).
E, sempre secondo la valutazione medico-legale del CTU, la spondilodiscoartrosi lombare riscontrata nel ricorrente appare essere di natura artrosica, anche tenuto conto dell'assenza di ernie (le protrusioni lobari invero non sono ancora ernie, tabellate invece in lista I).
Concludendo, la natura prevalentemente artrosica della patologia, l'assenza di ernie discali e la presenza di sole protrusioni, la assenza di continuità nella movimentazione manuale dei carichi anche in considerazione del tipo di mansioni svolte (prevalentemente al banco, come allegato in ricorso e riferito dal ricorrente al ctu), l'assenza del rischio vibrazioni attesa la mancanza di uso di mezzi a motore, hanno condotto il ctu ad escludere un chiaro nesso causale con l'attività lavorativa e a ritenere il danno derivante da malattia comune.
Il ricorrente è affetto da “spondilodiscoartrosi diffusa del rachide lombare con plurime protrusioni discali”.
La malattia non è tabellata in lista I e non è di origine professionale.
Secondo la Cassazione (sentenza n. 17438/12), “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio, diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti”.
Nella fattispecie al vaglio, ammessi ed esperiti i mezzi di prova dedotti dal lavoratore, tenuto conto delle conclusioni del consulente tecnico, va detto che non sono emersi elementi tali da consentire una qualsiasi iniziativa ex officio diretta alla valutazione della natura professionale della malattia con elevato grado di probabilità, vista la genericità delle emergenze probatorie riguardo alla tipologia della lavorazione ed alla continuità della movimentazione manuale dei carichi, e l'assenza di schede relative alla sorveglianza sanitaria.
Discende da quanto precede il rigetto del ricorso.
La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di C.T.U. restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
c) Le spese di C.T.U. restano a carico dell' e sono liquidate come da separato decreto. CP_1
Torre Annunziata, data del deposito Il Giudice del lavoro
Cristina Giusti