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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. ist. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
C.F. ) con sede in Sassuolo (MO) viale Regina Pacis n. 39, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Simone Soavi, con domicilio eletto digitalmente presso l'indirizzo PEC Email_1
Contro
(C.F. ) con sede in Lugo (RA) Piazzale Controparte_1 P.IVA_2
Cavina n. 4 CAP 48022 – non costituito
***** visto il ricorso con cui a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, deducendo la sussistenza di un credito di € 72.517,65, Controparte_1 per forniture non saldate, documentato da atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n.
2225/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 06/11/2024; vista la regolarità della notifica operata via pec a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCI e dato atto della contumacia della parte resistente;
vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
preliminarmente ritenuto non doversi procedere alla riunione al presente P.U. del nr. 25/2025, in quanto pendente in uno stato diverso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale pagina 1 di 5 proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale dell'impresa è sita in Lugo (RA) Piazzale Cavina n. 4 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale individuale che esercita, da statuto, attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII
– non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
anzi, dall'analisi dei documenti acquisiti ufficiosamente (cfr. Modello Redditi
Persone Fisiche 2024), risulta un ammontare complessivo dei ricavi dichiarati per l'anno 2023 pari ad €
728.414,00;
C) il debitore, come sopra detto, è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 800.368,24;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad €
800.368,24, dei quali € 305.420,97 nei confronti dell' per contributi non versati;
CP_2
- dalla sussistenza di ulteriori crediti contributivi in fase amministrativa per € 61.975,02;
- dalla dichiarazione negativa resa dall'istituto di credito interpellato nell'ambito del pignoramento pagina 2 di 5 presso terzi infruttuosamente coltivato da parte ricorrente e dal contenuto di detta dichiarazione, nella parte in cui attesta la sussistenza di ulteriori precedenti pignoramenti (vd. doc. 4);
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di numerosi procedimenti monitori (si veda il d.i. n. 6/2025 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 2624/2024 a favore di d.i. n. 976/2024 emesso nell'ambito del procedimento Parte_2 nr. RG 2413/2024 a favore di d.i. n. 772/2024 emesso nell'ambito del Parte_3 procedimento nr. RG 2001/2024 a favore di d.i. n. 72/2025 emesso nell'ambito Parte_4 del procedimento nr. RG 43/2025 a favore di d.i. n. 3/2025 emesso Parte_5 nell'ambito del procedimento nr. RG 2668/2024 a favore di Controparte_3
d.i. n. 177/2025 emesso nell'ambito del procedimento nr.
[...]
RG 2704/2024 a favore di d.i. n. 171/2025 emesso nell'ambito Controparte_4 del procedimento nr. RG 157/2025 a favore di;
CP_5
- dalla sussistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro il debitore, di recente iscrizione (si veda RGE 253/2024; e RGE 732/2024 definito con ordinanza di assegnazione in data 25.03.2025)
Ritiene il Collegio doversi, dunque, anche al fine di tutelare per quanto ancora possibile la par condicio creditorum, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 7, 49 e 121 CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SERVIZIO (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Lugo (RA) Piazzale Cavina n. 4 CAP 48022
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a pagina 3 di 5 qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 16.09.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il pagina 4 di 5 visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott. Giovanni Trere' - Presidente dott. Massimo Vicini - giudice dott. Paolo Gilotta - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nel procedimento ex artt. 41 e ss. CCII promosso da
C.F. ) con sede in Sassuolo (MO) viale Regina Pacis n. 39, Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Simone Soavi, con domicilio eletto digitalmente presso l'indirizzo PEC Email_1
Contro
(C.F. ) con sede in Lugo (RA) Piazzale Controparte_1 P.IVA_2
Cavina n. 4 CAP 48022 – non costituito
***** visto il ricorso con cui a chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
, deducendo la sussistenza di un credito di € 72.517,65, Controparte_1 per forniture non saldate, documentato da atto di precetto seguito all'emissione del decreto ingiuntivo n.
2225/2024 emesso dal Tribunale di Modena in data 06/11/2024; vista la regolarità della notifica operata via pec a cura della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 CCI e dato atto della contumacia della parte resistente;
vista la documentazione allegata al ricorso e letti gli atti dell'istruttoria ufficiosa;
preliminarmente ritenuto non doversi procedere alla riunione al presente P.U. del nr. 25/2025, in quanto pendente in uno stato diverso;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale pagina 1 di 5 proposta, in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII, dato che la sede legale dell'impresa è sita in Lugo (RA) Piazzale Cavina n. 4 e non sussistono ragioni per collocare altrove la sede effettiva della società;
B) il debitore è imprenditore commerciale individuale che esercita, da statuto, attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali ed è quindi soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII e – in quanto specificamente onerato in forza del menzionato art. 121 CCII
– non ha fornito prova del possesso congiunto dei requisiti ex art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
né è dato, in forza della documentazione contabile o fiscale presente al fascicolo, rilevare aliunde l'acquisizione di un tale riscontro dimensionale;
anzi, dall'analisi dei documenti acquisiti ufficiosamente (cfr. Modello Redditi
Persone Fisiche 2024), risulta un ammontare complessivo dei ricavi dichiarati per l'anno 2023 pari ad €
728.414,00;
C) il debitore, come sopra detto, è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi degli art. 40 e 41 CCDI;
D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dall'art. 49, ultimo comma, CCDI;
all'uopo può rilevarsi come la totalità dei debiti erariali e previdenziali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva ammonti ad € 800.368,24;
E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII. A tal proposito, può essere utile rilevare come la definizione contenuta all'art. 2 c. 1 lett. b) CCII (“lo stato del debitore che si manifesti con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) ricalchi sostanzialmente quella elaborata sulla scorta dell'abrogato art. 5 l. fall., sicché può ribadirsi che l'insolvenza si realizzi in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. Cass. 7252/2014 “(…) il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio”).
Ciò precisato, è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione d'insolvenza dell'impresa, desumibile, oltre da quanto rappresentato dal ricorrente in punto di inadempimento della propria posizione creditoria, dai seguenti fatti esteriori:
- dal valore dei debiti erariali già avviati all'esattoria per la riscossione coattiva, pari ad €
800.368,24, dei quali € 305.420,97 nei confronti dell' per contributi non versati;
CP_2
- dalla sussistenza di ulteriori crediti contributivi in fase amministrativa per € 61.975,02;
- dalla dichiarazione negativa resa dall'istituto di credito interpellato nell'ambito del pignoramento pagina 2 di 5 presso terzi infruttuosamente coltivato da parte ricorrente e dal contenuto di detta dichiarazione, nella parte in cui attesta la sussistenza di ulteriori precedenti pignoramenti (vd. doc. 4);
- dall'iscrizione nel Registro Generale Affari Contenziosi, nei tre anni antecedenti la data di proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale di cui in oggetto, di numerosi procedimenti monitori (si veda il d.i. n. 6/2025 emesso nell'ambito del procedimento nr. RG 2624/2024 a favore di d.i. n. 976/2024 emesso nell'ambito del procedimento Parte_2 nr. RG 2413/2024 a favore di d.i. n. 772/2024 emesso nell'ambito del Parte_3 procedimento nr. RG 2001/2024 a favore di d.i. n. 72/2025 emesso nell'ambito Parte_4 del procedimento nr. RG 43/2025 a favore di d.i. n. 3/2025 emesso Parte_5 nell'ambito del procedimento nr. RG 2668/2024 a favore di Controparte_3
d.i. n. 177/2025 emesso nell'ambito del procedimento nr.
[...]
RG 2704/2024 a favore di d.i. n. 171/2025 emesso nell'ambito Controparte_4 del procedimento nr. RG 157/2025 a favore di;
CP_5
- dalla sussistenza di n. 2 procedimenti espropriativi mobiliari presso terzi promossi contro il debitore, di recente iscrizione (si veda RGE 253/2024; e RGE 732/2024 definito con ordinanza di assegnazione in data 25.03.2025)
Ritiene il Collegio doversi, dunque, anche al fine di tutelare per quanto ancora possibile la par condicio creditorum, dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 7, 49 e 121 CCII;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SERVIZIO (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Lugo (RA) Piazzale Cavina n. 4 CAP 48022
NOMINA giudice delegato il dott. Paolo Gilotta
NOMINA curatore il dott. ) Persona_1 C.F._1 che è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;
ORDINA al debitore a) il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39; b) la presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, a norma dell'art. 198 c. 2 CCII;
ORDINA al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 195 CCII, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a pagina 3 di 5 qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 193 CCII e ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto. Se necessario può nominare uno stimatore. Ordina, altresì, al curatore di apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39
CCII, compreso il bilancio dell'ultimo esercizio presentato dal debitore successivamente alla pubblicazione della presente sentenza. Ove il debitore ometta la presentazione e il deposito di tale ultimo bilancio, dovrà provvedervi il curatore a norma dell'art. 198 c. 2 CCII.
FISSA in data 16.09.2025 ore 10:00 e ss.
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato, che avrà luogo presso il Tribunale di Ravenna, nell'aula 16 del predetto Tribunale (o nella diversa aula che verrà indicata, nel giorno prefissato, nel tabellone digitale posto all'ingresso del Palazzo di Giustizia), avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni in proprietà o in possesso del debitore, compresi nella liquidazione giudiziale, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande previste ex art. 201 co. 1 CCII e dei relativi documenti;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
Lo autorizza ad utilizzare un gestionale a sua scelta per tutta la durata della procedura.
AUTORIZZA fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva e di un gestionale scelto dal curatore per tutta la durata della procedura, invitando il curatore a depositare per il pagina 4 di 5 visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCDI;
autorizza la prenotazione a debito delle spese di procedura come per legge.
Ravenna, Camera di consiglio del 28.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paolo Gilotta Dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5