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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 1019 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 02 Dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio avverso la sentenza n. 185/2019 del Tribunale di Monza, estensore Giudice Dott.ssa Camilla Stefanizzi, promossa
DA
- (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di MI (C.F. , presso i cui uffici sono P.IVA_2
domiciliati in MI, via Freguglia n. 1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Marco Fusari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI, via
Cosseria n. 2
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in riassunzione depositato in data 25/09/2024.
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 20/11/2024.
1
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Monza, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1 con sentenza n. 185/2019, statuiva :«
1. accerta la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il al CP_2
risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal deposito del ricorso al saldo;
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla prima assunzione a termine con condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive;
3. rigetta ogni CP_2
ulteriore domanda;
>>
Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di MI (sentenza n.
355/2020) investita del gravame dell'Ente limitatamente alla parte della sentenza in cui il giudice non aveva accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata con la memoria di costituzione di primo grado, in relazione alle differenze retributive maturate tra lo stipendio effettivamente percepito e quello dovuto, tenuto conto dell'anzianità maturata.
A seguito del ricorso presentato dal , la Corte di Parte_1
Cassazione, con ordinanza n. 1575/24, cassava la decisione di secondo grado, in relazione al motivo di impugnazione concernente l'applicazione degli artt. 2947 e
2948 c.c., nonché dell'art. 4 co.43 della L. n. 183/2011 e rinviava le parti alla Corte di Appello di MI, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In particolare l'ordinanza remittente in motivazione afferma: “il motivo è fondato, con riferimento ai diritti derivanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio fin dalla prima assunzione a termine ed alle differenze retributive che da ciò derivano;
è infatti consolidato il principio per cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale
2
decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 ed altre successive sempre conformi); è poi da rivedere anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, data la natura
a termine dei rapporti, la prescrizione non correrebbe.”
La Suprema Corte precisa infine il seguente principio di diritto : «la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica» (Cass., S.U. 28 dicembre 2023, n. 36197); pertanto “cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di MI, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Il ha provveduto alla riassunzione del Parte_1
giudizio, chiedendo “accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'odierno appellato fino al quinto anno precedente all'instaurazione del giudizio e, per l'effetto, rigettare in parte qua il ricorso di primo grado. Vinte le spese”.
Parte appellata si è costituita precisando che solo a partire dalla sentenza (successiva alla pronuncia di II grado) della Cass n. 10219/20 si è registrato il “nuovo” orientamento circa la prescrizione, e conclude chiedendo: <<…. accogliere l'appello avversario, e conseguentemente condannare il Parte_1
al pagamento a favore della prof.ssa delle differenze
[...] Controparte_1
retributive corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti durante il periodo di precariato in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale anche per
3
i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, nei limiti della prescrizione quinquennale fino al quinto anno precedente all'instaurazione del giudizio, ossia a partire dal 12 settembre 2011 (dato che il ricorso di primo grado è stato depositato il 12 settembre 2016); 3) confermare nel resto la sentenza del
Tribunale di Monza-sez. Lavoro n. 185/2019 del 22.03.2019, resa nel giudizio R.G.
n. 2006/2016, non essendo mai stati impugnati i restanti capi;
4) quanto alle spese di lite: (i) confermare le statuizioni in materie di spese adottate dalla sentenza di primo grado;
(ii) compensare integralmente le spese processuali per il secondo grado di giudizio e per quello di cassazione.>>
Alla udienza del 02 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
Le pronunce di merito intervenute avevano ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale - proposta dal - dei crediti aventi a oggetto le Parte_1
differenze retributive derivanti dal riconoscimento degli scatti di anzianità e della relativa progressione stipendiale, per i periodi di servizio prestati alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in esecuzione di contratti di lavoro a termine.
Non viene in rilievo in questo grado di giudizio né il tema dell'abuso dei contratti a termine nel caso di specie, né quello relativo alla disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, ma unicamente quello del termine di prescrizione applicabile ai crediti per le differenze retributive.
In osservanza dei principi affermati nella sentenza remittente, nel confermare le statuizioni di merito passate in giudicato, questo Collegio ritiene che in applicazione della prescrizione quinquennale il Parte_1
va condannato al pagamento a favore della prof.ssa delle
[...] Controparte_1
differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti durante il periodo di precariato in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale anche per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, nei limiti della prescrizione quinquennale, fino al quinto anno precedente all'instaurazione
4
del giudizio, ossia a partire dal 12 settembre 2011 (dato che il ricorso di primo grado
è stato depositato il 12 settembre 2016).
Riguardo alle spese processuali, in virtù della prevalente soccombenza del
, al termine di una vicenda giudiziale Parte_1
sviluppatasi attraverso fasi alterne, secondo un criterio di valutazione globale, vanno compensate per tutti i gradi di giudizio per un terzo e posto il residuo a carico del , liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della Parte_1
causa, ed in applicazione del D.M. 55/2014 con riguardo alle fasi processuali (Euro
2500,00 per il primo grado;
Euro 2000,00 per il grado di appello;
Euro 3.000,00 per il grado di legittimità, Euro 2000,00 per il presente grado, complessivamente Euro
9.000,00).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio condanna il al pagamento a favore di CP_3 [...]
delle differenze retributive maturate a partire dal 12/09/2011, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate per un terzo con condanna del l pagamento a favore di del residuo per euro CP_3 Controparte_1
6.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
MI, 02 Dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 02 Dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di rinvio avverso la sentenza n. 185/2019 del Tribunale di Monza, estensore Giudice Dott.ssa Camilla Stefanizzi, promossa
DA
- (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di MI (C.F. , presso i cui uffici sono P.IVA_2
domiciliati in MI, via Freguglia n. 1
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
- (c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Marco Fusari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MI, via
Cosseria n. 2
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in riassunzione depositato in data 25/09/2024.
Per l'appellata: come da memoria difensiva depositata in data 20/11/2024.
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FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Monza, in accoglimento del ricorso proposto da , Controparte_1 con sentenza n. 185/2019, statuiva :«
1. accerta la sussistenza dell'abuso nella reiterazione dei contratti a termine e, per l'effetto, condanna il al CP_2
risarcimento del danno in favore della ricorrente, liquidato nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal deposito del ricorso al saldo;
2. accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla prima assunzione a termine con condanna del convenuto al pagamento delle relative differenze retributive;
3. rigetta ogni CP_2
ulteriore domanda;
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Detta pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di MI (sentenza n.
355/2020) investita del gravame dell'Ente limitatamente alla parte della sentenza in cui il giudice non aveva accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata con la memoria di costituzione di primo grado, in relazione alle differenze retributive maturate tra lo stipendio effettivamente percepito e quello dovuto, tenuto conto dell'anzianità maturata.
A seguito del ricorso presentato dal , la Corte di Parte_1
Cassazione, con ordinanza n. 1575/24, cassava la decisione di secondo grado, in relazione al motivo di impugnazione concernente l'applicazione degli artt. 2947 e
2948 c.c., nonché dell'art. 4 co.43 della L. n. 183/2011 e rinviava le parti alla Corte di Appello di MI, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
In particolare l'ordinanza remittente in motivazione afferma: “il motivo è fondato, con riferimento ai diritti derivanti dal riconoscimento dell'anzianità di servizio fin dalla prima assunzione a termine ed alle differenze retributive che da ciò derivano;
è infatti consolidato il principio per cui nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale
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decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219 ed altre successive sempre conformi); è poi da rivedere anche l'affermazione della Corte territoriale secondo cui, data la natura
a termine dei rapporti, la prescrizione non correrebbe.”
La Suprema Corte precisa infine il seguente principio di diritto : «la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica» (Cass., S.U. 28 dicembre 2023, n. 36197); pertanto “cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di MI, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
Il ha provveduto alla riassunzione del Parte_1
giudizio, chiedendo “accogliere l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'odierno appellato fino al quinto anno precedente all'instaurazione del giudizio e, per l'effetto, rigettare in parte qua il ricorso di primo grado. Vinte le spese”.
Parte appellata si è costituita precisando che solo a partire dalla sentenza (successiva alla pronuncia di II grado) della Cass n. 10219/20 si è registrato il “nuovo” orientamento circa la prescrizione, e conclude chiedendo: <<…. accogliere l'appello avversario, e conseguentemente condannare il Parte_1
al pagamento a favore della prof.ssa delle differenze
[...] Controparte_1
retributive corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti durante il periodo di precariato in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale anche per
3
i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, nei limiti della prescrizione quinquennale fino al quinto anno precedente all'instaurazione del giudizio, ossia a partire dal 12 settembre 2011 (dato che il ricorso di primo grado è stato depositato il 12 settembre 2016); 3) confermare nel resto la sentenza del
Tribunale di Monza-sez. Lavoro n. 185/2019 del 22.03.2019, resa nel giudizio R.G.
n. 2006/2016, non essendo mai stati impugnati i restanti capi;
4) quanto alle spese di lite: (i) confermare le statuizioni in materie di spese adottate dalla sentenza di primo grado;
(ii) compensare integralmente le spese processuali per il secondo grado di giudizio e per quello di cassazione.>>
Alla udienza del 02 dicembre 2024 la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
Le pronunce di merito intervenute avevano ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale - proposta dal - dei crediti aventi a oggetto le Parte_1
differenze retributive derivanti dal riconoscimento degli scatti di anzianità e della relativa progressione stipendiale, per i periodi di servizio prestati alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in esecuzione di contratti di lavoro a termine.
Non viene in rilievo in questo grado di giudizio né il tema dell'abuso dei contratti a termine nel caso di specie, né quello relativo alla disparità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, ma unicamente quello del termine di prescrizione applicabile ai crediti per le differenze retributive.
In osservanza dei principi affermati nella sentenza remittente, nel confermare le statuizioni di merito passate in giudicato, questo Collegio ritiene che in applicazione della prescrizione quinquennale il Parte_1
va condannato al pagamento a favore della prof.ssa delle
[...] Controparte_1
differenze retributive corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti durante il periodo di precariato in virtù del pieno riconoscimento dell'anzianità professionale anche per i servizi d'insegnamento prestati con contratti a tempo determinato, nei limiti della prescrizione quinquennale, fino al quinto anno precedente all'instaurazione
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del giudizio, ossia a partire dal 12 settembre 2011 (dato che il ricorso di primo grado
è stato depositato il 12 settembre 2016).
Riguardo alle spese processuali, in virtù della prevalente soccombenza del
, al termine di una vicenda giudiziale Parte_1
sviluppatasi attraverso fasi alterne, secondo un criterio di valutazione globale, vanno compensate per tutti i gradi di giudizio per un terzo e posto il residuo a carico del , liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della Parte_1
causa, ed in applicazione del D.M. 55/2014 con riguardo alle fasi processuali (Euro
2500,00 per il primo grado;
Euro 2000,00 per il grado di appello;
Euro 3.000,00 per il grado di legittimità, Euro 2000,00 per il presente grado, complessivamente Euro
9.000,00).
P.Q.M.
Decidendo in sede di rinvio condanna il al pagamento a favore di CP_3 [...]
delle differenze retributive maturate a partire dal 12/09/2011, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono compensate per un terzo con condanna del l pagamento a favore di del residuo per euro CP_3 Controparte_1
6.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
MI, 02 Dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Laura Bove Silvia Marina Ravazzoni
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