Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1515
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 novembre 1962
Art. 3.
Per l'esercizio finanziario 1962-63 sono autorizzate le seguenti spese:
lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
lire 75.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
lire 506.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprieta' e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione (degli ordigni di guerra;
lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell' art. 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522 , modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859 , delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 1° comma dell'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 ;
lire 59.765.005.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali;
depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi;
impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonche' per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1 agosto 1949, n. 465 ; per il potenziamento dei servizi tecnici dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonche' all'acquisto ed esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;
lire 8.916.400.000 per il potenziamento dei servizi logistici, sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;
lire 3.150.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonche' per l'acquisto di attrezzature mobili.
Entrata in vigore il 15 novembre 1962