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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9556/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:15 è presente l'avv. COSTANZO FABRIZIO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Costanz1o conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:32 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9556 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Costanzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente p.t. dell' , dott. Controparte_2 Controparte_3
- resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le ordinanze ingiunzione nn. 0595/24; 0596/24; 0597/24 del
17/05/2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.840,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva
2 in giudizio l' , proponendo opposizione avverso Controparte_1
le ordinanze ingiunzione n. nn. 0595/24; 0596/24; 0597/24, emesse tutte in data
17/05/2024 e tutte notificate al ricorrente in data 23/05/2024, deducendone variamente l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, discussa dalla sola parte ricorrente, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Le ordinanze ingiunzione opposte traggono origine dall'accertamento ispettivo condotto dalla Legione Carabinieri Sicilia, in funzione di Ispettori del Lavoro, a seguito del fermo stradale di un autocarro che trasportava balle di fieno, condotto dall'odierno ricorrente all'interno del quale venivano Parte_1
rinvenuti , ed cittadini Persona_1 Persona_2 Persona_3
extracomunitari, dei quali uno senza permesso di soggiorno e uno inottemperante all'ordine di espulsione.
Interrogati i sopracitati lavoratori i Carabinieri appuravano che erano stati ingaggiati dal per andare a movimentare le balle di fieno trasportate con Pt_1
l'autocarro.
In seguito a ciò i militari dell'arma redigevano il Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione contenente l'irrogazione della maxi sanzione per lavoro irregolare e, da questo, derivavano le ordinanze ingiunzione oggetto dell'opposizione.
***
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002 conv. in legge n. 73/2002 e successive mod. int. come sostituito dall'Art.22, comma 1, del D.Lgs 151/2015, stante la assoluta non sussistenza di alcun vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro”.
Sostiene così il ricorrente che tra se e i lavoratori per i quali le sanzioni venivano elevate non intercorreva alcun rapporto di lavoro subordinato, viceversa essendo
3 stai gli stessi cooptati per lo svolgimento di lavoro occasionale ex art. 2022 C.c.
La mancata prova del vincolo di subordinazione da parte dell' , CP_1
nonché l'assenza- all'epoca del fatto - dell'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto occasionale all' medesimo, istituito dal CP_1
D.L. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021, di modifica dell'art. 14 comma 1° del D.Lgs
81/2008, rendevano, secondo il ricorrente, già privo di fondamento il procedimento sanzionatorio.
A supporto delle proprie allegazioni, la parte ricorrente invoca la corretta applicazione delle norme dettate in tema di maxisanzioni per lavoro irregolare, secondo la circolare 38/2010 e lettera circolare 10478/2013 del Ministro del
Lavoro, ove a suo dire l'accertamento del vincolo di subordinazione deve essere rigoroso, in maniera speculare a quanto richiesto in tema di rapporti di lavoro privato o di disconoscimento del vincolo da parte degli enti deputati al controllo.
Invocando quindi l'incombenza in capo all' dell'onere della prova CP_1
dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale.
Continua il ricorrente deducendo che, posto che il ricorrente non aveva alcuno di questi poteri sui lavoratori da lui impiegati, che i lavori svolti erano elementari, ripetitivi e predeterminati, che il compenso era a corpo e non a misura, l'orario di lavoro non prestabilito, doveva ritenersi sussistente un potere auto organizzativo in capo ai lavoratori, all'uopo citando la sent. n. 24561/2013 della Suprema Corte.
In ultimo, essendo a causa dei fatti, già sottoposto a procedimento penale concluso con la propria condanna, il ricorrente invoca il principio del ne bis in idem non potendo per lo stesso fatto essere assoggettato a due sanzioni.
L' , costituendosi, si limita a riepilogare i fatti e gli accadimenti che CP_1
portavano i carabinieri in funzione di ispettori del lavoro ad elevare le sanzioni, non prendendo alcuna posizione sul mancato assolvimento dell'onere della prova.
4 Eccependo però preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente, atteso che lo stesso è stato depositato in cancelleria in data 21.6.2024, entro i trenta giorni della notifica dell'ordinanza ingiunzione, facendo a tal fine la data di invio dell'atto e non quella della successiva iscrizione a ruolo, né tanto meno della successiva notifica.
Va ancora preliminarmente, scrutinando il motivo aggiunto del ricorso, ossia la possibile violazione del principio del ne bis in idem, rilevato che tale doglianza è priva di fondamento.
Va infatti osservato che il riportava una condanna ai sensi dell'art. 22 Pt_1
comma 12° del D.Lgs 296/1998 (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiega) reato specifico integrato dall'occupazione di soggetto straniero privo del permesso di soggiorno.
La sanzione amministrativa per cui oggi è causa è elevata per impiego di lavoratori non contrattualizzati, dato di fatto collaterale all'illecito penale sopra descritto, antecedente logico del primo, ma ad esso parallelo, potendo quindi, sussistendone la legittima irrogazione, coesistere senza sovrapporsi al fatto e alla norma violata per una condanna è già stata comminata.
***
Venendo al merito della causa, va innanzi tutto affermato che , per orientamento più che consolidato della Corte di legittimità “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di
5 detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendosi recepire aprioristicamente” (cfr. ex plurimis: Cass. n.15638 del 22.7.2020).
Così come occorre rilevare, in tema di riparto dell'onere probatorio per ciò che concerne le opposizioni a sanzioni amministrative sanzioni amministrative che:
“Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr.: Cass. ord.
1921/2019; sent. n.5122/2011).
Ciò premesso, la maxi sanzione per “lavoro nero” è stata elevata sul presupposto dell'esistenza di un vincolo di subordinazione tra l'odierno opponente e i soggetti rinvenuti all'interno del suo autocarro.
I soggetti dichiaravano ai verbalizzanti che colà di trovavano perché ingaggiati dal per movimentare ballette di paglia da un fondo. Tale circostanza Pt_1
evidenzia senza alcuna ombra di dubbio che tali soggetti erano da considerare quali lavoratori per conto del ma, all'evidenza non è in sé prova Pt_1
dell'esistenza né di un rapporto stabile né del vincolo di subordinazione.
Orbene, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è, infatti, rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
6 sicché qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr.: Cass. n.21028/2006).
Sul punto va disattesa la notazione circa l'inesistenza della subordinazione in occasione di lavori elementari e ripetitivi.
La Suprema Corte con la citata sent. n. 24561/2013, non opera tale automatica esclusione, come sostenuto dal ricorrente, ma si cura di ridefinire i paradigmi attraverso i quali identificare la tipologia della mansione svolta e precisa i parametri attraverso i quali, seguendo un principio logico sistematico, definire la natura del rapporto.
Rimarcando la necessità, nella qualificazione del rapporto, dell'abbandono del metodo sillogistico o per sussunzione, a favore di quello per approssimazione o per tipologia.
E quindi della necessità di abbandono del criterio discretivo principale (potere direttivo, disciplinare e di controllo) in occasione di mansioni, appunto, elementari e ripetitive, in favore di altri criteri quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.
Il lavoro così svolto quindi non è in sé da considerare esulante dalle ipotesi di subordinazione, ma va esaminato e ridefinito sulla scorta di tali parametri.
La parte ricorrente allega l'esistenza di un diverso rapporto corrente tra le parti, ossia quello di lavoro occasionale. Sul punto appare utile osservare che: “ “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di
7 un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (cfr. : Cass.
n. 2728/2010).
Nel caso di specie, l' , per il tramite dei suoi verbalizzanti, Controparte_1
non ha fornito alcuna prova né degli elementi caratterizzanti la subordinazione, né di eventuali elementi sussidiari, limitandosi a dedurre l'esistenza di un vincolo di subordinazione;
fatto questo che, come sopra chiarito, non gode di alcuna fede privilegiata.
Richiamando quanto sopra accennato, sulla tipologia delle mansioni e sulla ridefinizione di subordinazione, neanche da tale punto di vista l'accertamento ispettivo appare compiere tale indagine e, in sede giudiziale, il NV
apporta alcuna altra allegazione o prova circa la ricollocazione entro CP_1
tali parametri così ridefiniti delle mansioni accertate all'interno dell'alveo del lavoro subordinato.
La parte ricorrente allega l'esistenza di un diverso rapporto corrente tra le parti, ossia quello di lavoro occasionale.
Sul punto appare utile osservare che: “ “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui
8 configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (cfr. : Cass. n. 2728/2010).
L' , con propria nota n. 856/2022 chiarisce che: Controparte_4
“Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il contratto d'opera è quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tra le parti sorge un'obbligazione di risultato, posto che la causa contrattuale è insita nel legame sinallagmatico tra il compimento di un'opera o un servizio e un corrispettivo e pertanto, deve potersi agevolmente individuare un risultato concretamente apprezzabile, al cui raggiungimento mira il committente (…) La collaborazione genuina è legata, pertanto, all'accertamento in concreto dei suddetti requisiti, con particolare riguardo all'insussistenza dei tradizionali indici sintomatici della subordinazione e all'occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza (INL nota n. 5546/2017).
Tale verifica potrà fondarsi, oltre che sulla base della documentazione acquisita in corso di accesso, anche sulle dichiarazioni testimoniali “incrociate” raccolte nel corso delle indagini. Esclusa la natura autonoma della prestazione e accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, occorrerà verificare che la prestazione risulti sconosciuta alla P.A. dovendosi, in caso contrario, procedere alla riqualificazione del rapporto. A tale riguardo assume peculiare rilevanza l'obbligo di comunicazione preventiva di tali prestazioni all' territoriale del lavoro competente per territorio, introdotta CP_1
all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dell'art. 13 del D.L. n.
146/2021 (conv. da L. n. 215/2021). A fronte di tale novità, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la
9 natura “sommersa” della prestazione”.
Come correttamente allegato dalla parte ricorrente, tale obbligo di comunicazione anche dell'instaurazione del rapporto occasionale è stata introdotta dal DL 146/2021, quindi successivamente ai fatti in contestazione, mancando anche da questo punto di vista un comportamento oggettivamente contra legem del ricorrente e non potendo ritenersi applicabile la maxi sanzione anche da questo punto di vista.
Tutto ciò premesso e ritenuto, posta l'incombenza dell'onere della prova in capo al NV , dato il mancato assolvimento di tale onere, ritenuta CP_1
l'applicazione della maxisanzione non fornita di adeguata motivazione quanto al vincolo della subordinazione, ritenuta l'inesistenza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale all'epoca della commissione del fatto ( e ciò anche in riferimento o in ossequio sul punto alla circolare del
Ministro del Lavoro n. 38/2010), il ricorso deve essere accolto e le ordinanze ingiunzione annullate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9556/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
Controparte_1
alle ore 9:15 è presente l'avv. COSTANZO FABRIZIO per parte ricorrente;
nessuno è presente per la parte resistente
L'avv. Costanz1o conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:32 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9556 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Costanzo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente p.t. dell' , dott. Controparte_2 Controparte_3
- resistente - oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla le ordinanze ingiunzione nn. 0595/24; 0596/24; 0597/24 del
17/05/2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite Controparte_1
in favore del ricorrente, che liquida complessivamente in € 2.840,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva
2 in giudizio l' , proponendo opposizione avverso Controparte_1
le ordinanze ingiunzione n. nn. 0595/24; 0596/24; 0597/24, emesse tutte in data
17/05/2024 e tutte notificate al ricorrente in data 23/05/2024, deducendone variamente l'illegittimità e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, discussa dalla sola parte ricorrente, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
Le ordinanze ingiunzione opposte traggono origine dall'accertamento ispettivo condotto dalla Legione Carabinieri Sicilia, in funzione di Ispettori del Lavoro, a seguito del fermo stradale di un autocarro che trasportava balle di fieno, condotto dall'odierno ricorrente all'interno del quale venivano Parte_1
rinvenuti , ed cittadini Persona_1 Persona_2 Persona_3
extracomunitari, dei quali uno senza permesso di soggiorno e uno inottemperante all'ordine di espulsione.
Interrogati i sopracitati lavoratori i Carabinieri appuravano che erano stati ingaggiati dal per andare a movimentare le balle di fieno trasportate con Pt_1
l'autocarro.
In seguito a ciò i militari dell'arma redigevano il Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione contenente l'irrogazione della maxi sanzione per lavoro irregolare e, da questo, derivavano le ordinanze ingiunzione oggetto dell'opposizione.
***
Deduce la parte ricorrente l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 3 del D.L. n.12/2002 conv. in legge n. 73/2002 e successive mod. int. come sostituito dall'Art.22, comma 1, del D.Lgs 151/2015, stante la assoluta non sussistenza di alcun vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro”.
Sostiene così il ricorrente che tra se e i lavoratori per i quali le sanzioni venivano elevate non intercorreva alcun rapporto di lavoro subordinato, viceversa essendo
3 stai gli stessi cooptati per lo svolgimento di lavoro occasionale ex art. 2022 C.c.
La mancata prova del vincolo di subordinazione da parte dell' , CP_1
nonché l'assenza- all'epoca del fatto - dell'obbligo di comunicazione di instaurazione del rapporto occasionale all' medesimo, istituito dal CP_1
D.L. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021, di modifica dell'art. 14 comma 1° del D.Lgs
81/2008, rendevano, secondo il ricorrente, già privo di fondamento il procedimento sanzionatorio.
A supporto delle proprie allegazioni, la parte ricorrente invoca la corretta applicazione delle norme dettate in tema di maxisanzioni per lavoro irregolare, secondo la circolare 38/2010 e lettera circolare 10478/2013 del Ministro del
Lavoro, ove a suo dire l'accertamento del vincolo di subordinazione deve essere rigoroso, in maniera speculare a quanto richiesto in tema di rapporti di lavoro privato o di disconoscimento del vincolo da parte degli enti deputati al controllo.
Invocando quindi l'incombenza in capo all' dell'onere della prova CP_1
dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, peraltro configurabile con intensità ed aspetti diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza delle mansioni e alla natura delle stesse, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo inserimento nella organizzazione aziendale.
Continua il ricorrente deducendo che, posto che il ricorrente non aveva alcuno di questi poteri sui lavoratori da lui impiegati, che i lavori svolti erano elementari, ripetitivi e predeterminati, che il compenso era a corpo e non a misura, l'orario di lavoro non prestabilito, doveva ritenersi sussistente un potere auto organizzativo in capo ai lavoratori, all'uopo citando la sent. n. 24561/2013 della Suprema Corte.
In ultimo, essendo a causa dei fatti, già sottoposto a procedimento penale concluso con la propria condanna, il ricorrente invoca il principio del ne bis in idem non potendo per lo stesso fatto essere assoggettato a due sanzioni.
L' , costituendosi, si limita a riepilogare i fatti e gli accadimenti che CP_1
portavano i carabinieri in funzione di ispettori del lavoro ad elevare le sanzioni, non prendendo alcuna posizione sul mancato assolvimento dell'onere della prova.
4 Eccependo però preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività.
***
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte resistente, atteso che lo stesso è stato depositato in cancelleria in data 21.6.2024, entro i trenta giorni della notifica dell'ordinanza ingiunzione, facendo a tal fine la data di invio dell'atto e non quella della successiva iscrizione a ruolo, né tanto meno della successiva notifica.
Va ancora preliminarmente, scrutinando il motivo aggiunto del ricorso, ossia la possibile violazione del principio del ne bis in idem, rilevato che tale doglianza è priva di fondamento.
Va infatti osservato che il riportava una condanna ai sensi dell'art. 22 Pt_1
comma 12° del D.Lgs 296/1998 (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiega) reato specifico integrato dall'occupazione di soggetto straniero privo del permesso di soggiorno.
La sanzione amministrativa per cui oggi è causa è elevata per impiego di lavoratori non contrattualizzati, dato di fatto collaterale all'illecito penale sopra descritto, antecedente logico del primo, ma ad esso parallelo, potendo quindi, sussistendone la legittima irrogazione, coesistere senza sovrapporsi al fatto e alla norma violata per una condanna è già stata comminata.
***
Venendo al merito della causa, va innanzi tutto affermato che , per orientamento più che consolidato della Corte di legittimità “I verbali ispettivi redatti da pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di
5 detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche;
ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive finalizzate all'accertamento della sussistenza e tipologia di rapporti di lavoro, in relazione agli obblighi previdenziali, costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendosi recepire aprioristicamente” (cfr. ex plurimis: Cass. n.15638 del 22.7.2020).
Così come occorre rilevare, in tema di riparto dell'onere probatorio per ciò che concerne le opposizioni a sanzioni amministrative sanzioni amministrative che:
“Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa” (cfr.: Cass. ord.
1921/2019; sent. n.5122/2011).
Ciò premesso, la maxi sanzione per “lavoro nero” è stata elevata sul presupposto dell'esistenza di un vincolo di subordinazione tra l'odierno opponente e i soggetti rinvenuti all'interno del suo autocarro.
I soggetti dichiaravano ai verbalizzanti che colà di trovavano perché ingaggiati dal per movimentare ballette di paglia da un fondo. Tale circostanza Pt_1
evidenzia senza alcuna ombra di dubbio che tali soggetti erano da considerare quali lavoratori per conto del ma, all'evidenza non è in sé prova Pt_1
dell'esistenza né di un rapporto stabile né del vincolo di subordinazione.
Orbene, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è, infatti, rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
6 sicché qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il Giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr.: Cass. n.21028/2006).
Sul punto va disattesa la notazione circa l'inesistenza della subordinazione in occasione di lavori elementari e ripetitivi.
La Suprema Corte con la citata sent. n. 24561/2013, non opera tale automatica esclusione, come sostenuto dal ricorrente, ma si cura di ridefinire i paradigmi attraverso i quali identificare la tipologia della mansione svolta e precisa i parametri attraverso i quali, seguendo un principio logico sistematico, definire la natura del rapporto.
Rimarcando la necessità, nella qualificazione del rapporto, dell'abbandono del metodo sillogistico o per sussunzione, a favore di quello per approssimazione o per tipologia.
E quindi della necessità di abbandono del criterio discretivo principale (potere direttivo, disciplinare e di controllo) in occasione di mansioni, appunto, elementari e ripetitive, in favore di altri criteri quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.
Il lavoro così svolto quindi non è in sé da considerare esulante dalle ipotesi di subordinazione, ma va esaminato e ridefinito sulla scorta di tali parametri.
La parte ricorrente allega l'esistenza di un diverso rapporto corrente tra le parti, ossia quello di lavoro occasionale. Sul punto appare utile osservare che: “ “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di
7 un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (cfr. : Cass.
n. 2728/2010).
Nel caso di specie, l' , per il tramite dei suoi verbalizzanti, Controparte_1
non ha fornito alcuna prova né degli elementi caratterizzanti la subordinazione, né di eventuali elementi sussidiari, limitandosi a dedurre l'esistenza di un vincolo di subordinazione;
fatto questo che, come sopra chiarito, non gode di alcuna fede privilegiata.
Richiamando quanto sopra accennato, sulla tipologia delle mansioni e sulla ridefinizione di subordinazione, neanche da tale punto di vista l'accertamento ispettivo appare compiere tale indagine e, in sede giudiziale, il NV
apporta alcuna altra allegazione o prova circa la ricollocazione entro CP_1
tali parametri così ridefiniti delle mansioni accertate all'interno dell'alveo del lavoro subordinato.
La parte ricorrente allega l'esistenza di un diverso rapporto corrente tra le parti, ossia quello di lavoro occasionale.
Sul punto appare utile osservare che: “ “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione della subordinazione, per la cui
8 configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (cfr. : Cass. n. 2728/2010).
L' , con propria nota n. 856/2022 chiarisce che: Controparte_4
“Ai sensi dell'art. 2222 c.c., il contratto d'opera è quel contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tra le parti sorge un'obbligazione di risultato, posto che la causa contrattuale è insita nel legame sinallagmatico tra il compimento di un'opera o un servizio e un corrispettivo e pertanto, deve potersi agevolmente individuare un risultato concretamente apprezzabile, al cui raggiungimento mira il committente (…) La collaborazione genuina è legata, pertanto, all'accertamento in concreto dei suddetti requisiti, con particolare riguardo all'insussistenza dei tradizionali indici sintomatici della subordinazione e all'occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza (INL nota n. 5546/2017).
Tale verifica potrà fondarsi, oltre che sulla base della documentazione acquisita in corso di accesso, anche sulle dichiarazioni testimoniali “incrociate” raccolte nel corso delle indagini. Esclusa la natura autonoma della prestazione e accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, occorrerà verificare che la prestazione risulti sconosciuta alla P.A. dovendosi, in caso contrario, procedere alla riqualificazione del rapporto. A tale riguardo assume peculiare rilevanza l'obbligo di comunicazione preventiva di tali prestazioni all' territoriale del lavoro competente per territorio, introdotta CP_1
all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 da parte dell'art. 13 del D.L. n.
146/2021 (conv. da L. n. 215/2021). A fronte di tale novità, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell'accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la
9 natura “sommersa” della prestazione”.
Come correttamente allegato dalla parte ricorrente, tale obbligo di comunicazione anche dell'instaurazione del rapporto occasionale è stata introdotta dal DL 146/2021, quindi successivamente ai fatti in contestazione, mancando anche da questo punto di vista un comportamento oggettivamente contra legem del ricorrente e non potendo ritenersi applicabile la maxi sanzione anche da questo punto di vista.
Tutto ciò premesso e ritenuto, posta l'incombenza dell'onere della prova in capo al NV , dato il mancato assolvimento di tale onere, ritenuta CP_1
l'applicazione della maxisanzione non fornita di adeguata motivazione quanto al vincolo della subordinazione, ritenuta l'inesistenza dell'obbligo di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale all'epoca della commissione del fatto ( e ciò anche in riferimento o in ossequio sul punto alla circolare del
Ministro del Lavoro n. 38/2010), il ricorso deve essere accolto e le ordinanze ingiunzione annullate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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