Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1965, n. 1875
CASS
Sentenza 6 agosto 1965

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Nella liquidazione del danno, il giudice non e tenuto a specificare mediante l'indicazione di cifre basi e di percentuali il valore dei singoli elementi di fatto che incidono positivamente o negativamente nella liquidazione, essendo sufficiente che risulti che gli elementi stessi siano stati considerati nella valutazione complessiva da lui compiuta.*

Per determinare in un indice unitario l'incapacita complessiva globale, da servire come base per la liquidazione dei danni, bisogna tener conto dell'incidenza della totale incapacita specifica del soggetto, maggiorando il grado dell'incapacita generica di un coefficiente di aggravamento.*

Una volta intervenuta sentenza penale irrevocabile di condanna, il giudice civile, investito della cognizione dell'Azione civile riparatoria dei danni derivanti dal reato, non puo piu riesaminare gli elementi del fatto-reato gia accertati dal giudice penale. Uno di tali elementi e il rapporto di causalita efficiente tra l'Azione o l'omissione del colpevole e l'evento dannoso. Il concorso di colpa del danneggiato e una componente che si inserisce nel detto rapporto di causalità e pertanto il giudice penale, ha l'Obbligo di accertare e valutare detto concorso che se sussista, diminuisce l'entita dell'illecito. ( V. Cass.Pen.IV sez 28.3.1962 n.745).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/1965, n. 1875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1875
    Data del deposito : 6 agosto 1965

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