Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 140/2022 r.g.a.c.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere estensore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 140/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto appello avverso ordinanza ex art. 630 c.p.c. di rigetto di reclamo avverso ordinanza dichiarativa della estinzione del processo esecutivo, vertente tra:
(codice fiscale , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19.9.1956 ed ivi residente, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce all'atto di appello, dall'avv. Salvatore Lubiana, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso lo studio professionale dell'avv. Fabrizio Sigillò; appellante e
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ed ivi residente a[...]; appellata non costituita in giudizio nonché
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezarn n. 14, in OP
persona del legale rappresentante pro tempore; appellata non costituita in giudizio;
Conclusioni: il procuratore di chiede: “Voglia la l'Ill. ma Corte di Parte_1
appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata ordinanza-sentenza e, per l'effetto, revocare l'ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo immobiliare n. 80/2017 r.g. emessa dal Tribunale di Vibo Valentia. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.1.2022, ha proposto Parte_1
appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c., nei confronti di e di avverso l'ordinanza CP_1 OP
del Tribunale di Vibo Valentia emessa il 19.11.201 e comunicatagli il 22.11.2021, con cui era stato rigettato il reclamo proposto dallo stesso avverso l'ordinanza del Pt_1
17.3.2020 del giudice dell'esecuzione del medesimo Tribunale che, ai sensi degli artt.
630 e 631 bis c.p.c., aveva dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare a carico di , promosso dal con atto di pignoramento CP_1 Pt_1 notificato il 14.7.2017 e nell'ambito del quale era intervenuta, quale altro soggetto creditore, . OP
In particolare, l'appellante ha lamentato l'ingiustizia della ordinanza di estinzione e di quella che aveva rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza stessa, affermando, in sintesi, che il giudice dell'esecuzione e il giudice del reclamo avevano dato una interpretazione errata della disposizione di cui all'art. 631 bis c.p.c. e della causa di
2 estinzione del procedimento esecutivo nella stessa prevista, rappresentata dalla mancata pubblicità dell'avviso di vendita del bene pignorato per causa imputabile al creditore procedente (ossia per non avere versato le spese necessarie a tale adempimento, benché
a ciò appositamente incaricato dal professionista delegato dal giudice dell'esecuzione), omettendo, tuttavia, di valutare una serie di circostanze che, secondo l'appellante, rendevano scusabile l'omissione e, sotto altro profilo, trascurando il fatto che nessuna comunicazione era data ad , creditore intervenuto, OP
della facoltà di surrogarsi al creditore procedente nel pagamento delle spese per la pubblicità della vendita. Ha concluso come sopra trascritto.
All'esito della prima udienza dell'11.5.2022, la Corte di appello, rilevato che le appellate non si erano costituite in giudizio e che, peraltro, mancava la prova della notificazione dell'atto di impugnazione nei loro confronti, ha aggiornato la causa, per la verifica del contraddittorio, all'udienza del 14.9.2022, poi, a sua volta, aggiornata a quella del 26.10.2022 e, ancora, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c., a quella del
22.2.2023 per i medesimi incombenti.
Con ordinanza del 2.3.2023, resa all'esito dell'udienza del 22.2.2023, sostituita da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, rilevato che persisteva la mancanza di prova della regolarità della notifiche dell'impugnazione nei confronti delle appellate e che il contenuto degli allegati prodotti non era leggibile e, per altro verso, che, trattandosi di appello avverso sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo ex art. 630 c.p.c., si applicavano le regole dei procedimenti in camera di consiglio (ai sensi dell'art. 130 disp. att. c.p.c.), ha disposto il mutamento del rito (da ordinario a camerale)
e la rinnovazione della notificazione dell'appello, assegnando all'appellante termine sino al 30.4.2023 per l'adempimento.
Il quindi, ha provveduto a dare prova della avvenuta notificazione dell'appello Pt_1
nei confronti di , producendo la copia della relazione di notificazione CP_1 dell'ufficiale giudiziari. Quanto, invece, alla notificazione dell'impugnazione nei confronti di , ha prodotto la stampa in formato “pdf” OP
della comunicazione di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di p.e.c. dell'ente (cfr. le note di deposito del 31.5.2023 e del
28.9.2023 e i rispettivi allegati), cosicché, con ordinanza del 12.10.2023, la Corte, rilevato che, con riguardo alla prova di quest'ultima notificazione, occorreva depositare il messaggio di posta elettronica certificata in formato “eml” (e non soltanto la
3 scansione in formato “pdf”), ha aggiornato la causa all'udienza del 13.12.2023, disponendo che parte appellante desse prova della notificazione dell'appello nei confronti di , per come sopra specificato. OP
Con nota del 12.12.2023, l'appellante ha comunicato di non essere in grado di produrre la prova del messaggio di notificazione dell'appello a OP in formato “eml” e, quindi, con ordinanza del 14 .12.2023, la Corte d'appello ha disposto la rinnovazione della notificazione dell'appello, assegnando termine all'appellante fino al 15.2.2024 e rinviando la trattazione della causa al 12.6.2024.
Nelle more, il 5.6.2024, il ha provveduto a depositare copia di stampa in Pt_1 formato “pdf” della comunicazione del 12.1.2024 di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica utilizzato per la nuova notifica dell'appello ad OP
, cosicché la Corte, con ordinanza del 17.6.2024, non avendo parte
[...] appellante presentato note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., ha rinviato la causa, ai sensi del 4° comma della disposizione citata, all'udienza dell'11.9.2024, peraltro, con l'avvertimento, ove la parte avesse inteso partecipare all'udienza, della necessità di acquisire la prova della rinnovazione della notifica dell'impugnazione nei confronti di in formato “eml”. OP
Tuttavia, Sostituita l'udienza dell'11.9.2024 con note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il ha nuovamente prodotto la copia della stampa in Pt_1 formato “pdf” della avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione di cui si tratta (confronti le note di trattazione scritta del
3.9.2024 e gli allegati). La Corte di appello, quindi, con ordinanza del 16.9.2024, ha rinviato la causa per le discussione all'udienza dell'8.1.2025, rilevando, ancora una volta, l'assenza di prova del perfezionamento della rinnovazione della notificazione dell'impugnazione ad . OP
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza suddetta, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito, in via telematica, di note di trattazione scritta.
4 Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , atteso che la CP_1 rinnovazione della notifica dell'appello nei suoi confronti deve considerarsi regolare, essendosi perfezionata ai sensi articolo 140 c.p.c.
Tuttavia, l'appello deve essere dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 291, ultimo comma, e 307 c.p.c., non avendo parte appellante dato dimostrazione dell'avvenuta rinnovazione della notificazione dell'appello nei confronti di , disposta con ordinanza del 14.12.2023. OP
Benché ripetutamente sollecitata a depositare il messaggio di posta elettronica certificata in formato “eml”, relativo alla rinnovazione della notificazione suddetta, parte appellante si è limitata a produrre copia della stampa in formato “pdf” della comunicazione di avvenuta consegna del messaggio stesso, la quale, tuttavia, non consente di dare prova del perfezionamento della notificazione e, segnatamente, di verificare il contenuto dell'atto allegato al messaggio.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, del resto, che - mentre ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la prova dell'avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna del messaggio di p.e.c., corredate di attestazione di conformità agli originali informatici - per la prova della notificazione degli atti introduttivi del giudizio, è necessario il deposito dei relativi documenti informatici in formato “.eml” o “.msg” (v.
Cass., sez. III, n. 25686/2023; n. 16189/2023).
Non avendo l'appellante fornito tale prova, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di appello e la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 291 e 307
c.p.c.
La mancata costituzione in giudizio delle appellate, esonera dal compito di regolare le spese di lite.
Sussistono, peraltro, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro - II^ sez. civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Vibo Parte_1
Valentia del 19.11.2021, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dallo stesso avverso l'ordinanza del 17.3.2020 del giudice dell'esecuzione del medesimo Pt_1
Tribunale - disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_1
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello e dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, il 10.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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