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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 20/05/2024, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Provenzano, del Foro di Novara
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Monica Maria Cinzia MAIOLI, del Foro di MIano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE, PERMANENZA DELLA
STESSA PRESSO CIASCUN GENITORE, CONTATTI Per_
• La figlia , oggi minorenne e studentessa, rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione familiare a San LI AN (MI), Via Gorki 4, scala 14, ove manterrà la residenza ad ogni effetto di legge;
• Il padre terrà con sé e visiterà la figlia, oggi diciassettenne, liberamente con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e relazionali della stessa;
• Il padre si rende disponibile a coadiuvare settimanalmente la madre nei passaggi in automobile per la figlia (uscite notturne, trasporto per/da stazioni o aeroporti o altri luoghi non facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto); pagina 1 di 4 • il padre terrà la figlia per un periodo di 3 giorni anche non consecutivi per le vacanze pasquali (fermo restando che la figlia trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo congiunto), così come per le eventuali vacanze ricomprese nel periodo 25/04-01/05, nonché per un periodo di almeno 7 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive e quanto sopra nel rispetto del principio dell'alternanza (i genitori si impegnano a concordare le proprie ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno);
• Le parti dichiarano di aver definito gli aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale della minore, tenuto conto degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa, del percorso educativo e delle frequentazioni abituali e delle vacanze godute;
• I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze garantendo la continuità e la regolarità delle comunicazioni telefoniche con la minore;
• Entrambi i genitori si impegnano ad informare l'altro sulle condizioni di salute, sulle questioni relative all'istruzione (fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di reperire le informazioni relative all'andamento scolastico dal registro elettronico di istituto tramite le credenziali in dotazione), nonché su ogni altro aspetto di particolare importanza riguardante la stessa. Fermo restando, ai sensi della normativa vigente, il dovere per ciascun genitore di concordare le scelte di rilevante importanza attinenti all'educazione, allo sviluppo ed alla salute della ragazza, in conformità con le esigenze ed attitudini della medesima.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI, SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO
UNICO
• Il padre verserà, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, e Per_2 [...]
la somma complessiva di € 600,00 (di cui € 200,00 per e € 400,00 per Per_3 Per_2 Per_
), che verrà corrisposta, alla madre, entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, con decorrenza già da gennaio 2024; la somma Org_ complessivamente accordata a tale titolo sarà soggetta a rivalutazione - costo della vita. Il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal mese di gennaio 2025;
• Il suddetto mantenimento sarà riconosciuto sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli;
• Oltre a quanto stabilito sopra, il padre contribuirà alle spese di natura straordinaria effettuate per i figli, in proporzione del 60%, con rimborso, entro 15 gg., della quota sostenuta dal coniuge eventualmente anticipatario, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lodi, che le parti dichiarano di conoscere e/o qui di seguito trascritto:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico pagina 2 di 4 di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 2 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono fiscalmente a carico di ognuno di loro.
• L'assegno unico per la figlia verrà riconosciuto a favore della madre in ragione del
100%, quale genitore prevalentemente collocatario.
3. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE DI FAMIGLIA, PERTINENZE E ARREDI
• La casa familiare sita a San LI AN (MI), via Via Gorki 4, scala 14, in comproprietà dei coniugi, con quanto l'arreda, rimarrà in godimento alla Sig.ra CP_1
, quale genitore prevalentemente collocatario e/o convivente con i figli sino al
[...] raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi e salvo miglior accordo tra le parti;
Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale, prelevando i beni ed effetti personali;
• Le spese per il godimento della suddetta abitazione rimarranno a carico della moglie (ad es. spese di manutenzione ordinarie e pagamento delle utenze domestiche).
4. VERSAMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO IMMOBILI IN COMPROPRIETA'
• Il sig. si impegna a continuare a versare la rata mensile relativa al mutuo Parte_1 acceso per le unità in comproprietà sino all'estinzione (prevista per il 31.12.2039), in relazione alla proporzionale quota di sua proprietà (50%), oltre alla quota parte di assicurazione a carico (50%) pari a € 32,00 mensili;
5. VARIE
• I coniugi si impegnano a mantenere acceso il conto corrente cointestato sul quale è appoggiata la rata mensile di mutuo e le spese di assicurazione e ad estinguerlo unicamente alla data di scadenza (31.12.2039), salvo miglior accordo tra le parti, con spese suddivise tra di loro in ragione del 50% ciascuno;
• I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
• I coniugi dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e si impegnano a dare esecuzione al presente accordo a partire dal mese di gennaio 2024; pagina 3 di 4 • I coniugi dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis
12 terzo comma c.p.c.
• I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la minore;
Con compensazione delle spese di procedura tra le Parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, comma III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile, a San LI AN (MI), il
[...]
21.05.2014 con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San
LI MI.se (MI), al n. 15, parte 1, anno 2014;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa tra le parti le spese di procedura;
5. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
LI AN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi il giorno 13.5.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato, ai sensi degli artt. 473-bis e ss. c.p.c, la seguente
SENTENZA sulla domanda proposta congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Provenzano, del Foro di Novara
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Monica Maria Cinzia MAIOLI, del Foro di MIano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE, PERMANENZA DELLA
STESSA PRESSO CIASCUN GENITORE, CONTATTI Per_
• La figlia , oggi minorenne e studentessa, rimarrà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre nell'abitazione familiare a San LI AN (MI), Via Gorki 4, scala 14, ove manterrà la residenza ad ogni effetto di legge;
• Il padre terrà con sé e visiterà la figlia, oggi diciassettenne, liberamente con congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e relazionali della stessa;
• Il padre si rende disponibile a coadiuvare settimanalmente la madre nei passaggi in automobile per la figlia (uscite notturne, trasporto per/da stazioni o aeroporti o altri luoghi non facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto); pagina 1 di 4 • il padre terrà la figlia per un periodo di 3 giorni anche non consecutivi per le vacanze pasquali (fermo restando che la figlia trascorrerà la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, salvo diverso accordo congiunto), così come per le eventuali vacanze ricomprese nel periodo 25/04-01/05, nonché per un periodo di almeno 7 giorni anche non consecutivi per le vacanze estive e quanto sopra nel rispetto del principio dell'alternanza (i genitori si impegnano a concordare le proprie ferie estive entro il 31 maggio di ogni anno);
• Le parti dichiarano di aver definito gli aspetti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale della minore, tenuto conto degli impegni e delle attività scolastiche ed extrascolastiche della stessa, del percorso educativo e delle frequentazioni abituali e delle vacanze godute;
• I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi in cui trascorreranno le vacanze garantendo la continuità e la regolarità delle comunicazioni telefoniche con la minore;
• Entrambi i genitori si impegnano ad informare l'altro sulle condizioni di salute, sulle questioni relative all'istruzione (fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di reperire le informazioni relative all'andamento scolastico dal registro elettronico di istituto tramite le credenziali in dotazione), nonché su ogni altro aspetto di particolare importanza riguardante la stessa. Fermo restando, ai sensi della normativa vigente, il dovere per ciascun genitore di concordare le scelte di rilevante importanza attinenti all'educazione, allo sviluppo ed alla salute della ragazza, in conformità con le esigenze ed attitudini della medesima.
2. ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI, SPESE STRAORDINARIE E ASSEGNO
UNICO
• Il padre verserà, quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, e Per_2 [...]
la somma complessiva di € 600,00 (di cui € 200,00 per e € 400,00 per Per_3 Per_2 Per_
), che verrà corrisposta, alla madre, entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, con decorrenza già da gennaio 2024; la somma Org_ complessivamente accordata a tale titolo sarà soggetta a rivalutazione - costo della vita. Il primo aggiornamento sarà effettuato a partire dal mese di gennaio 2025;
• Il suddetto mantenimento sarà riconosciuto sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte dei figli;
• Oltre a quanto stabilito sopra, il padre contribuirà alle spese di natura straordinaria effettuate per i figli, in proporzione del 60%, con rimborso, entro 15 gg., della quota sostenuta dal coniuge eventualmente anticipatario, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Lodi, che le parti dichiarano di conoscere e/o qui di seguito trascritto:
- Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
- Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
- Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico pagina 2 di 4 di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
• Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 2 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I genitori potranno dedurre le spese per i figli secondo la quota in cui gli stessi sono fiscalmente a carico di ognuno di loro.
• L'assegno unico per la figlia verrà riconosciuto a favore della madre in ragione del
100%, quale genitore prevalentemente collocatario.
3. ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE DI FAMIGLIA, PERTINENZE E ARREDI
• La casa familiare sita a San LI AN (MI), via Via Gorki 4, scala 14, in comproprietà dei coniugi, con quanto l'arreda, rimarrà in godimento alla Sig.ra CP_1
, quale genitore prevalentemente collocatario e/o convivente con i figli sino al
[...] raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi e salvo miglior accordo tra le parti;
Il marito si è già allontanato dalla casa coniugale, prelevando i beni ed effetti personali;
• Le spese per il godimento della suddetta abitazione rimarranno a carico della moglie (ad es. spese di manutenzione ordinarie e pagamento delle utenze domestiche).
4. VERSAMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO IMMOBILI IN COMPROPRIETA'
• Il sig. si impegna a continuare a versare la rata mensile relativa al mutuo Parte_1 acceso per le unità in comproprietà sino all'estinzione (prevista per il 31.12.2039), in relazione alla proporzionale quota di sua proprietà (50%), oltre alla quota parte di assicurazione a carico (50%) pari a € 32,00 mensili;
5. VARIE
• I coniugi si impegnano a mantenere acceso il conto corrente cointestato sul quale è appoggiata la rata mensile di mutuo e le spese di assicurazione e ad estinguerlo unicamente alla data di scadenza (31.12.2039), salvo miglior accordo tra le parti, con spese suddivise tra di loro in ragione del 50% ciascuno;
• I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
• I coniugi dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e si impegnano a dare esecuzione al presente accordo a partire dal mese di gennaio 2024; pagina 3 di 4 • I coniugi dichiarano di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis
12 terzo comma c.p.c.
• I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per la minore;
Con compensazione delle spese di procedura tra le Parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51, comma III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile, a San LI AN (MI), il
[...]
21.05.2014 con atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di San
LI MI.se (MI), al n. 15, parte 1, anno 2014;
2. Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. Compensa tra le parti le spese di procedura;
5. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
LI AN (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi il giorno 13.5.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4