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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10409/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10409/2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to IERVOLINO FLORIDA e dall'avv. Parte_1
ZAMBARDINO PIER PAOLO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.8.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava la comunicazione di indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2012555004992 con la seguente motivazione:
""sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Corrisposta indennità di disoccupazione non spettante. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare per un numero di giornate superiore a quelle spettanti...". Il debito accertato ammonta ad € 3.411,02 e riguarda il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011.
Esponeva parte ricorrente che il provvedimento di indebito risultava elaborato il 15/09/2021 e notificato in pari data sull'indirizzo pec del patrocinatore;
eccepiva che il credito vantato si era prescritto posto che si riferiva a prestazioni relative all'anno 2011, con decorrenza quindi del termine prescrizionale;
che comunque gli accertamenti che avevano indotto l' a ritenere la ricorrente una CP_1 “falsa” bracciante agricola non le erano opponibili e non ne aveva mai avuto conoscenza;
che in ogni caso era ipotizzabile la buona fede nella percezione della prestazione.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente.
A differenza di quanto risultante negli altri giudizi citati dalla parte, nel caso di specie il provvedimento di indebito risulta comunicato al procuratore della parte in data 15.9.2021 a fronte di prestazioni riguardanti l'anno 2011 e elargite nel 2022.
Per quanto attiene alla eccezione relativa alla comunicazione dell'indebito sulla PEC del procuratore costituito nel presente giudizio, senza che all'epoca potesse ritenersi procuratore della parte, va osservato in linea di principio che Tale violazione comporta, tuttavia, la nullità e non l'inesistenza della notificazione, posto che la notificazione di un atto del processo può1 dirsi giuridicamente inesistente solo nell'ipotesi in cui essa manchi del tutto, ovvero risulti compiuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (in modo tale, cioè, da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico sotto il profilo della corrispondenza all'atto tipico delineato dalla norma), risultando, per converso, soltanto nulla (con conseguente suscettibilità di sanatoria o rinnovabilità ex art. 291 cod. proc. civ.) qualora sia effettuata in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche, anche astratto, collegamento con il destinatario della notifica medesima (v., in termini, Cass. n. 12002 del 1998 e, tra numerose altre,
Cass. n. 16141 del 2005 e n. 15190 del 2005).
Tale nullità, a differenza di quanto mostra di ritenere parte ricorrente, è sanata, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc (pertanto, in ipotesi di nullità della notifica dell'impugnazione, con impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata), sia mediante la sua rinnovazione, sia, come nella specie, mediante la costituzione in giudizio del medesimo procuratore (cui la notificazione stessa era diretta), anche se effettuata al solo fine di eccepirne la nullità (v. tra numerose altre cass. n. 20000 del 2005; n. 16141 del 2005 cit.; n. 15103 del 2005 e n. 15530 del
2004).
Nel caso di specie la notifica al procuratore che aveva già la rappresentanza della parte nei precedenti giudizi di opposizione ad avvisi a lui stesso comunicati, unitamente alla circostanza che lo stesso procuratore proponeva ricorso amministrativo nel 2022 a nome della stessa parte inducono sicuramente a ritenere quel collegamento che rende la comunicazione nulla, ma sanata per raggiungimento dello scopo.
Essendo la comunicazione avvenuta entro il termine prescrizionale decennale dalla elargizione delle somme l'eccezione relativa va quindi rigettata.
Nel merito va osservato che l'indebito scaturisce direttamente dal disconoscimento delle giornate lavorative mediante cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2011 avvenuto con pubblicazione telematica nel 2016.
Come noto il disconoscimento delle giornate lavorative avviene, "qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per la notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011"
La disciplina, legata alla specialità del sistema previdenziale agricolo, non suscita dubbi di legittimità costituzionalesolo in quanto le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (cfr.infra Cass 4469/2024).
La disciplina, pertanto, non è retroattiva e contempera i contrapposti interessi, in quanto si prefigge di "realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi" in tale settore.
Ciò posto tenendo conto che la normativa in oggetto è entrata in vigore nell'agosto 2011 e che prima di tale data era dovuta la comunicazione di disconoscimento alla parte interessata, va osservato che dagli atti non è dato evincere se le prestazioni disconosciute (52 giornate per il 2011) siano state rese nell'ultimo trimestre dell'anno e quindi per lo stesso disconoscimento non fosse necessaria la comunicazione alla parte;
anzi dagli atti è evincibile che le stesse siano state rese prima, posto che dal verbale di accertamento sulla società datrice di lavoro risulta che le indagini (da cui poi scaturisce la pretesa fittizietà dei rapporti di lavoro) risalgono al massimo a marzo del 2011.
Ne consegue che non essendo né allegato né provata la comunicazione del disconoscimento alla ricorrente lo stesso non le è opponibile e viene quindi a mancare la ragione stessa dell'indebito.
Il ricorso va quindi accolto e la comunicazione di indebito annullata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui alla comunicazione di indebito comunicata il 15.9.2021; condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1230,00 poltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione. Aversa 26.3.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 10409/2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to IERVOLINO FLORIDA e dall'avv. Parte_1
ZAMBARDINO PIER PAOLO
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. e dall'avv. CAPASSO ERMINIO;
CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.8.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe impugnava la comunicazione di indebito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2012555004992 con la seguente motivazione:
""sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Corrisposta indennità di disoccupazione non spettante. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare per un numero di giornate superiore a quelle spettanti...". Il debito accertato ammonta ad € 3.411,02 e riguarda il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011.
Esponeva parte ricorrente che il provvedimento di indebito risultava elaborato il 15/09/2021 e notificato in pari data sull'indirizzo pec del patrocinatore;
eccepiva che il credito vantato si era prescritto posto che si riferiva a prestazioni relative all'anno 2011, con decorrenza quindi del termine prescrizionale;
che comunque gli accertamenti che avevano indotto l' a ritenere la ricorrente una CP_1 “falsa” bracciante agricola non le erano opponibili e non ne aveva mai avuto conoscenza;
che in ogni caso era ipotizzabile la buona fede nella percezione della prestazione.
Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso, infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente.
A differenza di quanto risultante negli altri giudizi citati dalla parte, nel caso di specie il provvedimento di indebito risulta comunicato al procuratore della parte in data 15.9.2021 a fronte di prestazioni riguardanti l'anno 2011 e elargite nel 2022.
Per quanto attiene alla eccezione relativa alla comunicazione dell'indebito sulla PEC del procuratore costituito nel presente giudizio, senza che all'epoca potesse ritenersi procuratore della parte, va osservato in linea di principio che Tale violazione comporta, tuttavia, la nullità e non l'inesistenza della notificazione, posto che la notificazione di un atto del processo può1 dirsi giuridicamente inesistente solo nell'ipotesi in cui essa manchi del tutto, ovvero risulti compiuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito (in modo tale, cioè, da non consentirne la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico sotto il profilo della corrispondenza all'atto tipico delineato dalla norma), risultando, per converso, soltanto nulla (con conseguente suscettibilità di sanatoria o rinnovabilità ex art. 291 cod. proc. civ.) qualora sia effettuata in luogo o a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre qualche, anche astratto, collegamento con il destinatario della notifica medesima (v., in termini, Cass. n. 12002 del 1998 e, tra numerose altre,
Cass. n. 16141 del 2005 e n. 15190 del 2005).
Tale nullità, a differenza di quanto mostra di ritenere parte ricorrente, è sanata, per raggiungimento dello scopo, con effetto ex tunc (pertanto, in ipotesi di nullità della notifica dell'impugnazione, con impedimento del passaggio in giudicato della sentenza impugnata), sia mediante la sua rinnovazione, sia, come nella specie, mediante la costituzione in giudizio del medesimo procuratore (cui la notificazione stessa era diretta), anche se effettuata al solo fine di eccepirne la nullità (v. tra numerose altre cass. n. 20000 del 2005; n. 16141 del 2005 cit.; n. 15103 del 2005 e n. 15530 del
2004).
Nel caso di specie la notifica al procuratore che aveva già la rappresentanza della parte nei precedenti giudizi di opposizione ad avvisi a lui stesso comunicati, unitamente alla circostanza che lo stesso procuratore proponeva ricorso amministrativo nel 2022 a nome della stessa parte inducono sicuramente a ritenere quel collegamento che rende la comunicazione nulla, ma sanata per raggiungimento dello scopo.
Essendo la comunicazione avvenuta entro il termine prescrizionale decennale dalla elargizione delle somme l'eccezione relativa va quindi rigettata.
Nel merito va osservato che l'indebito scaturisce direttamente dal disconoscimento delle giornate lavorative mediante cancellazione della ricorrente dall'elenco dei braccianti agricoli per l'anno 2011 avvenuto con pubblicazione telematica nel 2016.
Come noto il disconoscimento delle giornate lavorative avviene, "qualsivoglia sia l'anno di riferimento, con pubblicazione telematica, valevole anche per la notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011"
La disciplina, legata alla specialità del sistema previdenziale agricolo, non suscita dubbi di legittimità costituzionalesolo in quanto le nuove modalità telematiche di notifica si applicano ai disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011 (cfr.infra Cass 4469/2024).
La disciplina, pertanto, non è retroattiva e contempera i contrapposti interessi, in quanto si prefigge di "realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi" in tale settore.
Ciò posto tenendo conto che la normativa in oggetto è entrata in vigore nell'agosto 2011 e che prima di tale data era dovuta la comunicazione di disconoscimento alla parte interessata, va osservato che dagli atti non è dato evincere se le prestazioni disconosciute (52 giornate per il 2011) siano state rese nell'ultimo trimestre dell'anno e quindi per lo stesso disconoscimento non fosse necessaria la comunicazione alla parte;
anzi dagli atti è evincibile che le stesse siano state rese prima, posto che dal verbale di accertamento sulla società datrice di lavoro risulta che le indagini (da cui poi scaturisce la pretesa fittizietà dei rapporti di lavoro) risalgono al massimo a marzo del 2011.
Ne consegue che non essendo né allegato né provata la comunicazione del disconoscimento alla ricorrente lo stesso non le è opponibile e viene quindi a mancare la ragione stessa dell'indebito.
Il ricorso va quindi accolto e la comunicazione di indebito annullata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara non dovute le somme di cui alla comunicazione di indebito comunicata il 15.9.2021; condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1230,00 poltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione. Aversa 26.3.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo