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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/11/2024, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 834 del 2024 R.G.L., su ricorso depositato il 1° luglio 2024,
avente ad oggetto:
ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA,
promossa da:
, c.f. res.te alla Spezia (SP), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Claudio DEFILIPPI e dall'avv. Gianna
SAMMICHELI, elettivamente domiciliato come in atti, indirizzi p.e.c.
e Email_1 Email_2
RICORRENTE,
contro
:
- , Ente pubblico economico Controparte_1
subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici delle società del Gruppo EQUITALIA in forza del disposto di cui all'art. 1, d.l. n. 192 del 2016, conv., con modd., nella L. n. 225 del 2016, sedente in Roma (RM), c.f. e p. I.V.A.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Paola MARCHELLI, elettivamente domiciliata come in atti, indirizzo p.e.c.
Email_3
- Ente di diritto Controparte_2
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. , in persona del P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Patrizia SANGUINETI e dall'avv. Alberto FUOCHI, elettivamente domiciliato come in atti (indirizzo p.e.c.
e Email_4
t), Email_6
CONVENUTI
sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente di cui in epigrafe, res.te nel Circondario di questo Tribunale, proponeva opposizione – avanti questo Tribunale, giudice monocratico del lavoro – avverso l'intimazione di pagamento n. 056202490023032000= formata da
[...]
(deinde, od ), in relazione ad atti impositivi Controparte_1 CP_1 CP_3 per crediti previdenziali di competenza dell'I.N.P.S.; dava atto di aver aderito alla c.d. rottamazione quater, di cui alla L. n. 197 del 2022 e, previa sospensiva, formulava le conclusioni di cui in atti. Citava in giudizio ed I.N.P.S.. CP_3
Ciascuno dei convenuti si costituiva per l'udienza di discussione e resisteva all'attrice domanda, concludendo come in atti.
Provvedutosi sulla sospensiva, la causa era discussa dalle parti, infine decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio dell'odierna udienza.
2. Viene impugnata l'intimazione di pagamento, ex art. 50, comma 2, d.p.R. n. 602 del
1973, sopra riportata;
la competenza spetta al giudice del lavoro, qualora i crediti sottesi a detto atto abbiano natura previdenziale (v. Cass., ord., 11 dic. 2012, n. 22730, Id. 30 apr.
2014, n. 9953).
Nel caso di specie, l'intimazione è impugnata limitatamente alla parte che fa riferimento agli atti impositivi per crediti previdenziali;
sussiste quindi la giurisdizione del giudice del lavoro.
La legittimazione passiva compete alla , che è il soggetto che ha CP_1
formato e notificato detto atto - ovvero è subentrato a chi ha curato tali adempimenti (ex art. 1, d.l. n. 193 del 2016, conv., con modd., nella L. n. 225 del 2016) -, laddove si deducano vizi propri dell'atto impugnato o della sua notifica.
In caso di vizi formali, il termine per l'impugnativa è quello di cui all'art. 617, c.p.c., altrimenti il giudizio si sostanzia in un'azione di accertamento negativo (Cass., s.u.., ord.,
22 lug. 2015, n. 15354 e, da ult., Cass., ord., 4 lug. 2019, n. 18041).
L'impugnazione degli atti impositivi, in uno con l'asserzione di non averne mai avuto notifica (o valida notifica), determina la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.; da ult., v. art. 12, comma 4 bis, d.p.R. n. 602, cit., Cass., s.u., 6 set. 2022, n. 26283); la conseguente eccezione di prescrizione dei crediti contributivi comporta che il giudizio si estenda al merito sulla sussistenza dei crediti medesimi (v. Cass., s.u., 8 mar. 2022, n.
7514).
3. Nel caso di specie, l'intimazione sopraddetta è impugnata con riferimento ai seguenti atti impositivi per crediti previdenziali I.N.P.S.:
a) avviso di addebito n. 35620190002186432000=, asseritamente notificato il 23 gennaio 2020, per contributi I.N.P.S. anno 2012,
b) avviso di addebito n. 356202100000683535000=, asseritamente notificato il 29 gennaio 2022, per contributi I.N.P.S. anno 2014.
4. Tanto premesso, si deve rilevare che i due avvisi di addebito de quibus sono già stati oggetto di precedenti impugnative giudiziali.
Precisamente, questo stesso Tribunale, con sentenze:
➢ 2 novembre 2020, n. 263 R.G.L [doc. n. 3), I.N.P.S.], ha rigettato l'impugnativa avverso l'avviso sub a), nel cui giudizio si era sostenuto, da parte ricorrente, la non debenza della contribuzione e l'intervenuta prescrizione;
la sentenza è passata in giudicato il 2 maggio 2021 (ex art. 327, c.p.c.), ➢ 27 marzo 2024, n. 136 R.G.L [doc. n. 4, I.N.P.S.], ha rigettato l'impugnativa avverso l'avviso sub b), nel cui giudizio parte ricorrente contestava la sussistenza del credito contributivo ed eccepiva l'intervenuta prescrizione;
in questo giudizio, è stata parimenti respinta l'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento di n. 05620239000407534000= [doc. n. 7), ]. CP_3 CP_3
5. Ne consegue che sono precluse oggi – per giudicato, litispendenza, divieto di abuso del processo, divieto del ne bis in idem - tutte le doglianze che parte ricorrente avanza nuovamente avverso i superiori atti impositivi e, precisamente:
• preteso difetto di notifica di questi atti [v. motivo II) del ricorso],
• decadenza e prescrizione del credito contributivo in essi portato [motivo V)],
• violazione di legge, ecc., con riguardo al regime sanzionatorio del credito contributivo [motivo VI)].
6. Infatti, con riguardo al credito portato nell'avviso sub a), il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato la relativa impugnativa, esaminando anche l'eccezione di prescrizione, preclude di avanzare nuovamente la medesima impugnativa (art. 324, c.p.c.; art. 2909, c.c.).
Con riguardo al credito portato nell'avviso sub b), lo stesso è già sub judice (v. art. 39,
c.p.c.).
Con riguardo ad entrambi, qualora si voglia sostenere che, prescrizione a parte (poiché espressamente già affrontata nei precedenti giudizi), l'odierna impugnativa riguardi profili diversi, va richiamato il divieto di abuso del processo;
quest'ultimo si realizza, infatti, quando si parcellizza senza apprezzabile ragione l'impugnativa di un atto deducendo, ogni volta, una doglianza diversa (v. Cass. 21 ott. 2015, n. 21318, Id. 11 mar. 20165, n. 4867).
Questa condotta processuale non è inoltre consentita nemmeno se la parte, nel primo giudizio, sia incorsa in preclusioni od abbia omesso di far valere allegazioni e ragioni che già poteva spendere (c.d. divieto del ne bis in idem: v. Cass. 5 ott. 2018, n. 24529, Id., ord.,
4 lug. 2023, n. 20248).
7. Infine, con riferimento al credito portato nell'avviso sub a), giova osservare, nel merito, che è evidente come nessuna prescrizione possa poi essersi maturata nel periodo dal passaggio in giudicato della prima sentenza (2 mag. 2021) alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta [6 giu. 2024: v. doc. n. 2), ], dato il ristretto arco CP_3
temporale intercorso.
8. Nei confronti dell'I.N.P.S., il ricorso è dunque precluso e da rigettare in toto e si provvede unitariamente in dispositivo con sentenza.
9. Esaminiamo quindi i residui motivi di ricorso , in ordine logico-giuridico, limitatamente all'intimazione di pagamento emessa da . CP_3
MOTIVO II) DIFETTO DI NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
10. L'eccezione è destituita di fondamento, giacché, con la presente opposizione, parte ricorrente comprova di aver ricevuto l'intimazione di pagamento e di averne compreso il contenuto e la portata.
Si applica in ogni caso l'art. 156, c.p.c..
11. In tema di notificazione degli atti impositivi e, piú in generale, della , CP_1
appare tuttavia opportuno ricordare i principi della materia.
La notifica può avvenire ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lett. b-bis), d.p.R. n. 600 del
1973, su cui la suprema Corte (Cass., s.u., 15 apr. 2021, n. 10012, in motivaz.; ribadisce,
p. es., Cass., ord., 1° mar. 2023, n. 6121, in motivaz.) ha precisato che occorre distinguere il caso della consegna a persona diversa dal destinatario e quello del deposito del plico per mancata consegna:
• nel primo, basta la spedizione della raccomandata,
• nel secondo, occorre anche che la stessa sia stata ricevuta dal destinatario.
12. L'art. 26, d.p.R. n. 602 del 1973, cit., disciplina la notifica delle cartelle esattoriali
(che rientrano nell'ampio genus degli atti di natura tributaria delle Amministrazioni titolari del potere impositivo); questa disposizione si ritiene speciale rispetto all'art. 60, d.p.R. n. 600, cit..
In questo caso, può bastare l'inoltro della raccomandata senza altra formalità (Cass.,
s.u., 28 set. 2016, n. 19071, in motivaz., p. 5; Id., ord., 24 giu. 2020, n. 12470, in motivaz.;
Id., ord., 30 set. 2020, n. 20700, in motivaz.).
Non occorre, in particolare, la redazione di alcuna specifica relata di notifica (cosí
Cass. 19 set. 2012, n. 15746, Id. 19 mar. 2014, n. 6395, Id. 6 mar, 2015, n. 4567).
Ancora più di recente, si è sottolineato che la notifica ex art. 26, d.p.R. n. 602, introduce un procedimento notificatorio semplificato per favorire l'esattore (Cass., ord., 28 mag. 2020,
n. 10131).
Infatti, la giurisprudenza ha anche precisato che, qualora venga notificato un atto a mezzo del servizio postale, «l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass. 6 giu. 2012, n. 9111, dalla mass.; conformi
Id. 4 lug. 2014, n. 15315, Id. 29 lug. 2016, n. 15795, Id. 14 nov. 2019, n. 29642 ed altre). Non solo, ma se poi risulta che l'atto è stato ricevuto ma non consta la qualità di chi lo ha preso, «l'atto è pur tuttavia valido» (Cass. 27 mag. 2011, n. 11708, dalla mass.) ed il destinatario medesimo (come è nel caso di specie), qualora intenda contrastare tali risultanze, è onerato di proporre querela di falso ex artt. 221 ss., c.p.c., ma deve anche – e a monte - «dimostrare… la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare» (Cass. 12 gen. 2012, n. 270, già Id. 29 gen. 2008, n.
1906 ed altre).
In definitiva, è stato espresso il principio che sono irrilevanti le modalità attraverso le quali l'atto impositivo viene portato alla notifica, rilevando invece quest'ultima (v., p. es.,
Cass. 27 mar. 2015, n. 6198; Cass., s.u., 28 set. 2016, n. 19071, cit.).
13. Pertanto, ai sensi delle superiori disposizioni, può dirsi che la notifica:
➢ se fatta con i messi comunali, segue il disposto generale dell'art. 60, d.p.R. n.
600,
➢ se fatta direttamente dal concessionario o da soggetti da lui abilitati o convenzionati, diversi dai messi comunali, segue il disposto dell'art. 26, d.p.R.
n. 602.
14. Le medesime regole valgono per gli avvisi di addebito I.N.P.S. dal 1° gennaio 2011, ex art. 30, d.l. n. 78 del 2010, conv., con modd., nella L. n. 122 del 2010.
Infatti, il comma 4 consente la notifica tramite messi comunali (e allora si rientra nel caso dell'art. 60, d.p.R. n. 600 del 1973) ovvero in via diretta (e allora vale l'art. 26, d.p.R.
n. 602 del 1973).
15. Infine, anche l'intimazione di pagamento, di cui all'art. 50, d.p.R. n. 602 del 1973, può avvenire ex lege nelle forme semplificate di cui all'art. 26, d.p.R. n. 603.
16. Alla luce di tutto quanto sopra, dalle produzioni versate in atti dalle parti [v. doc. n.
2), ADER, cit.], risulta che l'intimazione oggi impugnata è stata validamente notificata alla parte ricorrente.
17. Si tratta di produzioni in formato telematico, ma non vi è stato disconoscimento e va ricordato che, per gli atti prodotti in copia, la giurisprudenza più recente, alla stregua del tenore dell'art. 2719, c.c., non ne ammette un generico disconoscimento rispetto all'originale.
E' stato infatti affermato che il disconoscimento non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (cosí Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526, Id., ord., 19 gen. 2018, n. 1250).
18. Il motivo in esame è dunque del tutto infondato anche nel merito.
MOTIVO I) INESISTENZA – NULLITA' DELL'INTIMAZIONE;
MOTIVO III) VIZIO DI MOTIVAZIONE
19. Secondo parte ricorrente, l'intimazione sarebbe affetta dai vizi denunziati, perché difetta dell'indicazione del sottoscrittore, dell'Autorità che l'ha emessa, della conformità all'originale, dei necessari riferimenti agli atti impositivi, delle ragioni che la sostengono, dei termini e dell'Autorità a cui fare ricorso.
La doglianza è infondata.
20. L'intimazione, documentalmente, riporta:
- l'intestazione dell'Autorità emittente,
- i titoli per i quali è stata emessa, il dettaglio dei medesimi, la data in cui sono stati notificati, i termini ed i modi per pagare, chiedere dilazioni, avere informazioni, ricorrere in giudizio,
- la firma a stampa del responsabile del procedimento ed emittente dell'atto, con indicazione del suo nominativo (v. art. 12, comma 4, d.p.R. n. 602, cit.).
21. In relazione al primo rilievo, la circostanza che l'atto sia stato notificato da o per conto di , soggetto che emette il medesimo, rende irrilevante la richiesta attestazione CP_3 di sua conformità all'originale; si noti, peraltro, che, nell'atto, è espressamente indicato il numero e la data del lotto di stampa (v. Cass. 9 giu. 2016, n. 11794, in motivaz., p. 6, sull'essere l'atto impositivo (e quello intimativo) la mera stampa del ruolo;
Id. 13 mag. 2014,
n. 10326, sull'inesistenza dell'onere, per l'agente della riscossione, di produrre in giudizio l'originale dell'atto; conferma, ex multis, Id., ord., 7 feb. 2017, n. 3212, in motivaz., p. 2 ed ivi ulteriori riferimenti).
In relazione ai titoli per cui l'atto viene emesso, è sufficiente - per individuarli adeguatamente (ex art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990) - l'indicazione dei medesimi, dei crediti che contengono e della data di loro notificazione, potendo l'interessato, accedendo agli uffici di o degli Enti creditori, se del caso, avere le ulteriori informazioni che CP_3
richiede (a suffragio, v. Cass., ord., 26 mar. 2019, n. 8423).
Nel caso di specie, questa conclusione si rafforza se si considera che parte ricorrente aveva già impugnato gli atti impositivi.
In relazione alla sottoscrizione, la stessa è presente e la firma a stampa è prevista per legge (v. art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39 del 1993; L. n. 537 del 1993). 22. In ogni caso, alcuni di questi infondati vizi attengono a profili formali, come il preteso vizio di motivazione;
essi sono quindi preclusi, atteso che il presente ricorso è stato depositato il 1° luglio 2024, oltre il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento [avvenuta il 6 giu. 2024: v. doc. n. 2), ADER, cit.].
23. I motivi in esame sono dunque infondati e, per i profili formali, preclusi.
MOTIVO V) DECADENZA - PRESCRIZIONE
24. Si è già detto supra che il motivo è precluso con riferimento agli atti impositivi.
25. Invece, per il mancato richiamo dell'iscrizione a ruolo nell'intimazione di pagamento, vale quanto già osservato al capo che precede: si tratta di vizio di motivazione, cioè formale, che avrebbe dovuto essere speso con l'impugnazione, nel termine di venti giorni, dell'intimazione medesima;
essendo stato il presente ricorso depositato oltre tale termine, come già detto, la doglianza è preclusa.
Peraltro, essa è pure doglianza infondata, atteso che, come già abbondantemente detto, la parte aveva in atto di intimazione tutti i riferimenti per poter risalire al ruolo e verificarlo.
MOTIVO CONCERNENTE VIOLAZIONE DI LEGGE, ECC.
26. Il motivo per come formulato è in primis generico, giacché parte ricorrente, che ben doveva conoscere della pendenza di altri procedimenti, si è limitata ad articolare una doglianza ipotetica, senza indicare le effettive pendenze.
Inoltre, preso atto della sussistenza dei due contenziosi già detti supra, si rileva che, nel primo, l'impugnativa è stata respinta con sentenza passata in giudicato e, nell'altro, con sentenza provvisoriamente esecutiva (artt. 282, 431, 442, c.p.c.); , pertanto, ben CP_3
poteva intimare il pagamento dei crediti risultanti.
Parte ricorrente, poi, non allega quali sarebbero i pregiudizi che ad essa deriverebbero dall'intimazione oggi impugnata per il solo fatto della sua emissione e notificazione.
Infine, non può farsi riferimento alla procedura di definizione agevolata, della quale non risulta il regolare adempimento.
Il motivo va dunque complessivamente respinto e, con ciò, anche la richiesta di condanna ex art. 96, c.p.c., di parte convenuta.
MOTIVO VI) VIOLAZIONE DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO, DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA', ECC. - RICHIESTA DI RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.
27. La censura in esame, per quanto detto supra, è preclusa nella parte in cui lamenta la violazione dei superiori principi con riguardo alle somme aggiuntive portate negli atti impositivi accanto al recupero del corrispondente capitale contributivo. 28. Peraltro, la giurisprudenza ha piú volte sottolineato non solo che si tratta di somme aggiuntive (sanzioni-interessi) funzionalmente e giuridicamente correlate al debito contributivo, ma anche che le stesse sono predeterminate per legge (v., p. es., Cass., ord.,
10 mag. 2019, n. 12533; cosí già Cass., s.u., 13 mar. 2015, n. 5076), come risulta dagli atti impositivi, ove è indicato il regime legale sanzionatorio.
Anche l'intimazione impugnata, nel riportare oltre al debito scaduto, gli interessi di mora, ha cura di precisare come gli stessi, secondo la normativa, sono stati determinati (v. intimazione, sua nota 1 a p. 12).
29. In effetti, l'art. 116, L. n. 388 del 2000, al comma 8, lett. a)-b), prevede le fattispecie dell'omissione e dell'evasione contributiva con le rispettive sanzioni civili ed, al comma 9, qualora si raggiuga il massimo delle sanzioni senza l'intervenuto pagamento, gli interessi di mora, stabilendo come computarli.
Non vi è dunque alcuna incertezza sul regime sanzionatorio cui si va incontro in caso di mancati versamenti contributivi, né sulle sue modalità di calcolo.
Parimenti, la finalità di queste norme è quella di stimolare l'adempimento, anche tardivo e, per converso, di remunerare l'Ente previdenziale del danno, presunto normativamente juris et de jure, dal mancato o ritardato adempimento (Cass. 29 mag. 2014,
n. 12099).
La proporzionalità dell'ammontare del debito per accessori va dunque vista e colta in quest'ottica.
Ancora, è evidente che il legislatore non può che procedere fissando il regime delle sanzioni e degli interessi in via generale ed astratta e non lasciando all'Amministrazione la discrezionalità di quale regime e quale tasso di interesse applicare, caso per caso;
a tutela del contribuente, è però previsto il pagamento dilazionato.
30. Non si ravvede quindi ragione per sollevare alcuna questione sulla legittimità della normativa nazionale de qua alle Corti competenti ed anche questo motivo complessivamente va respinto.
MOTIVO VII) ILLEGITTIMITA' DELL'AGGIO DI RISCOSSIONE.
31. Al riguardo, devesi dire che la Corte costituzionale (sent. 10 giu. 2021, n. 120), partendo dalla giurisprudenza della suprema Corte sulla funzione dell'aggio, riconosciuto al concessionario della riscossione e deputato ad assicurare i costi del servizio (v., p. es.,
Cass. 3 dic. 2020, n. 27650), è venuta osservando che il sistema non può essere costruito o risolversi, a causa delle sue inefficienze, nel porre detto costo, per la parte del non riscosso, a carico, in definitiva, del contribuente solvente;
ciò realizzerebbe infatti la violazione dei principi di «ragionevolezza e proporzionalità dell'aggio … altresì una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario» (C. cost. ult. cit., in motivaz., capo 2.1.5).
Queste ed altre considerazioni, del tutto condivisibili, hanno portato la Corte ad una decisione che, pur stigmatizzando il sistema di remunerazione del servizio della riscossione sull'aggio come a quel tempo vigente (art. 17, d.lgs. n. 112 del 1999 e succ. modd.), si è pronunziata nel senso dell'inammissibilità della questione, poiché, in definitiva, aperta a molteplici soluzioni migliorative ma da lasciare alla sovranità parlamentare.
32. Il legislatore è quindi prontamente intervenuto, dettando una nuova disciplina dell'aggio, che si applica, ratione temporis, dal 1° gennaio 2022 (v. art. 1, commi 15 ss., L.
n. 234 del 2021).
In effetti, l'intimazione impugnata, alla nota 2 di p. 12, distingue, ai fini della determinazione dell'aggio, tra carichi antecedenti e successivi al 31 dicembre 2021.
33. Ciò ricordato, il rilievo che la novella non è retroattiva non è ragione sufficiente per ritenere de plano l'illegittimità del sistema pregresso (fra l'altro, variamente modificato negli ultimi anni), giacché ancora la giurisprudenza ha evidenziato la complessità della materia
(in primis, per i risvolti economico-finanziari che comporta e, poi, per gli aspetti tecnici), di talché si è giustificata una non applicazione retroattiva delle varie novelle in tema e la loro compatibilità con la disciplina comunitaria (v. Cass, ord., 23 nov. 2021, n. 36100, in motivaz.).
34. Recependo questi insegnamenti, che appaiono convincenti in quanto tengono in debito conto, da un lato, i principi della materia e, dall'altro, le esigenze pubbliche ad essa sottese, come evidenziate dalle cennate decisioni, l'ultima doglianza di parte ricorrente è infondata e da respingere.
DECISIONE-SPESE-ART. 96, C.P.C.
35. In definitiva, anche nei confronti di tutto il ricorso viene rigettato. CP_3
36. Venendo al regolamento delle spese di lite, quest'ultimo si uniforma alla soccombenza (art. 91, c.p.c.); ai fini liquidatorî, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario della previdenza, fascia di valore (in ragione dell'entità dei crediti previdenziali) da Euro
5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva.
37. Deve essere accolta l'istanza dell'I.N.P.S., di applicazione del disposto dell'art. 96,
3°-4° comma, c.p.c., a carico di parte ricorrente.
Infatti, come abbiamo visto, le doglianze avanzate avverso gli avvisi di addebito non potevano piú sollevarsi alla luce del pregresso contenzioso e, laddove ammissibili [nuovo periodo prescrizionale in relazione al credito di cui all'avviso sub a)], erano manifestamente infondate.
In tema, la giurisprudenza non richiede l'accertamento specifico del dolo o della colpa, ma «una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente…» (Cass. 15 feb. 2021, n. 3830; v. anche Id. 21 nov. 2017, n. 27623 ed altre).
38. La pronunzia ex art. 96, 3°-4° comma, c.p.c., inoltre, può avvenire anche ex officio
(v., p. es., Cass. 16 giu. 2016, n. 12413, Id., ord., 18 nov. 2019, n. 29812).
Al riguardo, si reputa appropriata la condanna anche in favore della , CP_1
dal momento che, nella precitata sentenza n. 136 del 2024 R.G.L., questo Tribunale - con riferimento ad altra, ma analoga, intimazione di pagamento [la n. 05620239000407534000=:
v. doc. n. 7), ADER, cit.] -, aveva già esaminato e respinto le medesime eccezioni di legittimità (vizio di notifica – inesistenza, nullità – carenza di motivazione) avanzate da questo stesso ricorrente.
L'applicazione dell'art. 96, 3°-4° comma, c.p.c., avviene nei termini di cui al dispositivo.
39. Infine la complessità del caso consiglia di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, quale Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida, a favore di ciascuno dei convenuti, in Euro 3.727,00= per competenze legali, oltre spese gen.li e, per la
Difesa di , anche C.P.A. ed Controparte_4
I.V.A. come per legge;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, di una ulteriore somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c., che liquida equitativamente in
Euro 500,00= per convenuto;
4) Condanna ancora parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma di danaro pari ad Euro 500,00=;
5) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione. Cosí deciso in La Spezia, addí 11/11/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)