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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/11/2024, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3162/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3162/2024 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Valeria Brizzi, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 120, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Lucia Secchi Tarugi, presso il cui studio in Siena, Viale Sclavo n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI N. 3162/2024 V.G. 2 / 8
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: “accolga e/o omologhi le seguenti
CONCLUSIONI
1) I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
e la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente ad esercitare e garantire l'affidamento condiviso dei loro figli, i quali avranno collocamento paritario e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in quanto più vantaggiosa per i figli (isee, scuola, assegno unico, ecc.) con la previsione di tempi paritetici di permanenza dei minore con i genitori su base settimanale alternata. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il/la i/le figlio/a/i/e con sé.
2) La IG.ra trasferirà altrove la propria residenza e quella dei Parte_1
figli e , impegnandosi a reperire idonea abitazione in Per_1 Persona_2
locazione e a darne comunicazione al IG. , il quale manterrà la Controparte_1 propria residenza presso l'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà sita in
Monteriggioni (SI), Via della Quercia n.2/C.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.
3) I IGg.ri e , per quanto riguarda i tempi di Parte_1 Controparte_1
frequentazione con i figli, convengono quanto segue:
-Nel periodo transitorio, fino a che la IG.ra non avrà reperito altra Pt_1
abitazione in locazione ove trasferire la propria residenza e quella dei figli: la madre rimarrà presso l'abitazione familiare sita in Monteriggioni (SI), Via della Quercia 2/C insieme ai figli. In tale periodo, il IG. si trasferirà a vivere presso i propri Per_2
genitori di origine in Siena, Via Celso Cittadini n.68, salvo fare rientro presso N. 3162/2024 V.G. 3 / 8
l'abitazione familiare (pernottando al piano seminterrato ove vi è un ingresso indipendente) quando eserciterà il proprio diritto di visita, tenendo quindi con sé i figli presso l'abitazione familiare su rotazione bisettimanale: la prima settimana dal sabato al martedì mentre la seconda settimana dal mercoledì al venerdì.
In tale periodo transitorio, al fine di evitare inutili cambiamenti provvisori nelle abitudini dei figli, e rimarranno presso l'abitazione familiare. La madre Per_1 Per_2 potrà allontanarsi dall'abitazione familiare quando il padre ivi eserciterà il proprio diritto di visita.
-A decorrere dal trasferimento della residenza della IG.ra e dei figli presso Pt_1
altra abitazione in locazione: i tempi di frequentazione dei figli saranno paritetici per entrambi i genitori, regolamentati in base al principio dell'alternanza nell'arco temporale di due settimane consecutive, così come di seguito programmato.
Nella prima settimana i figli staranno con il padre presso l'abitazione in
Monteriggioni, Via della Quercia n.2/c e la madre li terrà per tre giorni consecutivi infrasettimanali presso la sua abitazione (preferibilmente quando la stessa sarà in smart working indicativamente dal martedì al giovedì), mentre nella seconda settimana i figli staranno con la madre presso la sua abitazione e il padre li terrà due giorni consecutivi infrasettimanali nella casa in Monteriggioni Via della Quercia 2/c
(preferibilmente quando lo stesso sarà in smart working indicativamente dal martedì al mercoledì).
E così in base al principio dell'alternanza nelle due settimane successive, la prima settimana i figli staranno con il padre presso la sua abitazione e la madre li terrà con sé per due giorni consecutivi infrasettimanali presso la sua abitazione
(preferibilmente quando la stessa sarà in smart working indicativamente dal martedì al mercoledì) e la seconda settimana i figli staranno a casa della madre e il padre li terrà per tre giorni infrasettimanali consecutivi presso la sua casa in Monteriggioni
(preferibilmente quando lo stesso sarà in smart working indicativamente dal martedì al giovedì).
Tale calendario consentirà ad entrambi i genitori di passare con i figli i fine settimana alternati. N. 3162/2024 V.G. 4 / 8
Durante i giorni in cui i figli staranno con uno dei genitori, quest'ultimo si occuperà di portarli e riprenderli da scuola ed accompagnarli alle varie attività sportive e/o ricreative, oltre a seguirli nello svolgimento dei compiti scolastici, facendo altresì fronte a tutte le spese ordinarie nei periodi di sua competenza;
Le parti potranno – unicamente previo precedente accordo scritto (wa e/o mail) tra di loro assunto – stabilire diverse modalità di visita anche temporanee, tenendo conto degli impegni lavorativi e non di entrambi e degli impegni di scuola o meno dei figli.
Quando i figli si trovano presso uno dei genitori, sarà garantito all'altro genitore un contatto telefonico al giorno con i figli;
nei periodi di vacanza con uno dei genitori sarà cura del genitore avvisare l'altro del luogo in cui i minori si trovano.
Le parti convengono che in caso di impossibilità rispetto alla normale routine a tenere i figli da parte di uno dei genitori nei giorni agli stessi assegnati, il primo ad essere contattato per tenere i bambini dovrà essere l'altro genitore ed - in caso di sua assenza - i nonni paterni e/o materni.
4) Per quanto riguarda le festività natalizie, in base al principio dell'alternanza, i figli trascorreranno con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre compreso e con l'altro il restante periodo compreso ultimo dell'anno ed Epifania.
Per quanto riguarda il giorno della Vigilia e del Natale, considerando le consuetudini maturate: il 24 dicembre i bambini staranno con il padre e il 25 dicembre con la madre. In subordine, dove tali consuetudini dovessero mutare, si seguirà il principio dell'alternanza per cui un anno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e l'anno successivo sarà l'opposto.
Sempre in base al principio dell'alternanza saranno suddivise la Pasqua e la cd.
UE (e quindi un anno la Pasqua con un genitore, mentre la UE con l'altro, turnando poi negli anni successivi), così come i ponti e le altre festività durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc..). Per quanto attiene al compleanno dei bambini e al relativo festeggiamento, se possibile sarà passato insieme ad entrambi i genitori, altrimenti si seguirà il principio dell'alternanza. N. 3162/2024 V.G. 5 / 8
Ciascun genitore terrà presso di sé i figli nel giorno del proprio compleanno.
Quanto alle vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di stare con i figli non meno di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 di maggio di ogni anno.
Durante i sopra indicati periodi di ferie il cd. “diritto di visita” si intenderà sospeso.
5) Finchè la IG.ra resterà a vivere presso l'abitazione familiare in Pt_1
Monteriggioni (SI), Via della Quercia 2/c tutte le spese inerenti alla casa (in via esemplificativa ma non esaustiva per tasse, utenze e spese condominiali ecc.) verranno pagate integralmente dal IG. , nonostante lo stesso si trasferisca a Per_2 vivere presso l'abitazione dei propri genitori.
Ciascun genitore pagherà le spese ordinarie dei figli nei periodi di rispettiva competenza. Qualora entro il 31 agosto 2024 la IG.ra non avesse ancora Parte_1
trovato idonea sistemazione, il IG. rientrerà nella abitazione familiare Per_2 occupando esclusivamente il piano inferiore dell'immobile e lasciando il piano superiore alla IG. . Parte_1
Dal momento in cui la IG.ra trasferirà la propria residenza e quella dei figli Pt_1
in altra abitazione, il IG. verserà alla stessa, a titolo di contributo al Per_2 mantenimento dei figli, la somma annuale complessiva di €6.000,00= (seimila/00) da versare, entro il giorno cinque di ciascun mese, in rate mensili di €500,00= ciascuna sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra , la quale fornirà Parte_1
le coordinate bancarie. Tale assegno sarà rivalutato annualmente in relazione all'indice ISTAT decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Al momento del trasferimento della IG.ra nella nuova abitazione le parti Parte_1
si accorderanno per dividersi gli arredi della casa familiare.
Gli assegni familiari e/o assegni unico o equipollente sarà attribuito esclusivamente alla IG.ra (il padre si impegna a sottoscrivere quanto necessario Parte_1
per consentire di svolgere la relativa pratica ed a rinunciare alla quota del 50% allo stesso spettante). Qualora, a seguito del provvedimento giudiziario dovesse cambiare il calcolo dell'isee dei minori, con un importo superiore ad €.160,00 per ciascun figlio, i genitori si accorderanno su come gestire l'assegno unico, al fine di garantire l'importo maggiore e regoleranno i rapporti economici di conseguenza. N. 3162/2024 V.G. 6 / 8
6) Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno
(che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse (con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta, presumendosi conosciute le comunicazioni avvenute con tali mezzi), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di Siena
(segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (con le precisazioni sopra richiamate).
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota di ripartizione delle stesse. La deduzione per i figli a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7) I IGg.ri e prestano reciproco consenso al rilascio e Per_2 Pt_1 all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
8) Al fine di garantire ai figli la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei minori, con la necessaria gradualità le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni;
in particolare nessuno dei due intraprenderà una nuova convivenza, almeno alla presenza dei figli, per 7 mesi a far data dall'udienza.
9) Le presenti condizioni si applicheranno dalla sottoscrizione congiunta del ricorso.
10) Compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Pubblico Ministero: Visto in data 19.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 3162/2024 V.G. 7 / 8
Con ricorso depositato il 21.8.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e , esponevano che avevano avuto una relazione Parte_1 Controparte_1
affettiva more uxorio, dalla quale erano nati i figli in data 14.06.2013 e Per_1 Per_2
in data 16.04.2019; chiedevano di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e confermavano le condizioni contenute in ricorso;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate;
il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 Per_2 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento dei figli minorenni, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse dei figli medesimi.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e l'accordo delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conIGlio del 20 novembre 2024
Il Giudice Estensore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente N. 3162/2024 V.G.
8 / 8
Dott.ssa AN Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AN Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3162/2024 V.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Valeria Brizzi, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 120, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Lucia Secchi Tarugi, presso il cui studio in Siena, Viale Sclavo n. 9, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
CONCLUSIONI N. 3162/2024 V.G. 2 / 8
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, entrambi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: “accolga e/o omologhi le seguenti
CONCLUSIONI
1) I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
e la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano reciprocamente ad esercitare e garantire l'affidamento condiviso dei loro figli, i quali avranno collocamento paritario e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, in quanto più vantaggiosa per i figli (isee, scuola, assegno unico, ecc.) con la previsione di tempi paritetici di permanenza dei minore con i genitori su base settimanale alternata. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il/la i/le figlio/a/i/e con sé.
2) La IG.ra trasferirà altrove la propria residenza e quella dei Parte_1
figli e , impegnandosi a reperire idonea abitazione in Per_1 Persona_2
locazione e a darne comunicazione al IG. , il quale manterrà la Controparte_1 propria residenza presso l'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà sita in
Monteriggioni (SI), Via della Quercia n.2/C.
I ricorrenti si impegnano a comunicarsi ogni cambiamento di residenza fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti.
3) I IGg.ri e , per quanto riguarda i tempi di Parte_1 Controparte_1
frequentazione con i figli, convengono quanto segue:
-Nel periodo transitorio, fino a che la IG.ra non avrà reperito altra Pt_1
abitazione in locazione ove trasferire la propria residenza e quella dei figli: la madre rimarrà presso l'abitazione familiare sita in Monteriggioni (SI), Via della Quercia 2/C insieme ai figli. In tale periodo, il IG. si trasferirà a vivere presso i propri Per_2
genitori di origine in Siena, Via Celso Cittadini n.68, salvo fare rientro presso N. 3162/2024 V.G. 3 / 8
l'abitazione familiare (pernottando al piano seminterrato ove vi è un ingresso indipendente) quando eserciterà il proprio diritto di visita, tenendo quindi con sé i figli presso l'abitazione familiare su rotazione bisettimanale: la prima settimana dal sabato al martedì mentre la seconda settimana dal mercoledì al venerdì.
In tale periodo transitorio, al fine di evitare inutili cambiamenti provvisori nelle abitudini dei figli, e rimarranno presso l'abitazione familiare. La madre Per_1 Per_2 potrà allontanarsi dall'abitazione familiare quando il padre ivi eserciterà il proprio diritto di visita.
-A decorrere dal trasferimento della residenza della IG.ra e dei figli presso Pt_1
altra abitazione in locazione: i tempi di frequentazione dei figli saranno paritetici per entrambi i genitori, regolamentati in base al principio dell'alternanza nell'arco temporale di due settimane consecutive, così come di seguito programmato.
Nella prima settimana i figli staranno con il padre presso l'abitazione in
Monteriggioni, Via della Quercia n.2/c e la madre li terrà per tre giorni consecutivi infrasettimanali presso la sua abitazione (preferibilmente quando la stessa sarà in smart working indicativamente dal martedì al giovedì), mentre nella seconda settimana i figli staranno con la madre presso la sua abitazione e il padre li terrà due giorni consecutivi infrasettimanali nella casa in Monteriggioni Via della Quercia 2/c
(preferibilmente quando lo stesso sarà in smart working indicativamente dal martedì al mercoledì).
E così in base al principio dell'alternanza nelle due settimane successive, la prima settimana i figli staranno con il padre presso la sua abitazione e la madre li terrà con sé per due giorni consecutivi infrasettimanali presso la sua abitazione
(preferibilmente quando la stessa sarà in smart working indicativamente dal martedì al mercoledì) e la seconda settimana i figli staranno a casa della madre e il padre li terrà per tre giorni infrasettimanali consecutivi presso la sua casa in Monteriggioni
(preferibilmente quando lo stesso sarà in smart working indicativamente dal martedì al giovedì).
Tale calendario consentirà ad entrambi i genitori di passare con i figli i fine settimana alternati. N. 3162/2024 V.G. 4 / 8
Durante i giorni in cui i figli staranno con uno dei genitori, quest'ultimo si occuperà di portarli e riprenderli da scuola ed accompagnarli alle varie attività sportive e/o ricreative, oltre a seguirli nello svolgimento dei compiti scolastici, facendo altresì fronte a tutte le spese ordinarie nei periodi di sua competenza;
Le parti potranno – unicamente previo precedente accordo scritto (wa e/o mail) tra di loro assunto – stabilire diverse modalità di visita anche temporanee, tenendo conto degli impegni lavorativi e non di entrambi e degli impegni di scuola o meno dei figli.
Quando i figli si trovano presso uno dei genitori, sarà garantito all'altro genitore un contatto telefonico al giorno con i figli;
nei periodi di vacanza con uno dei genitori sarà cura del genitore avvisare l'altro del luogo in cui i minori si trovano.
Le parti convengono che in caso di impossibilità rispetto alla normale routine a tenere i figli da parte di uno dei genitori nei giorni agli stessi assegnati, il primo ad essere contattato per tenere i bambini dovrà essere l'altro genitore ed - in caso di sua assenza - i nonni paterni e/o materni.
4) Per quanto riguarda le festività natalizie, in base al principio dell'alternanza, i figli trascorreranno con un genitore il periodo che va dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre compreso e con l'altro il restante periodo compreso ultimo dell'anno ed Epifania.
Per quanto riguarda il giorno della Vigilia e del Natale, considerando le consuetudini maturate: il 24 dicembre i bambini staranno con il padre e il 25 dicembre con la madre. In subordine, dove tali consuetudini dovessero mutare, si seguirà il principio dell'alternanza per cui un anno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro e l'anno successivo sarà l'opposto.
Sempre in base al principio dell'alternanza saranno suddivise la Pasqua e la cd.
UE (e quindi un anno la Pasqua con un genitore, mentre la UE con l'altro, turnando poi negli anni successivi), così come i ponti e le altre festività durante l'anno (a titolo esemplificativo 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno ecc..). Per quanto attiene al compleanno dei bambini e al relativo festeggiamento, se possibile sarà passato insieme ad entrambi i genitori, altrimenti si seguirà il principio dell'alternanza. N. 3162/2024 V.G. 5 / 8
Ciascun genitore terrà presso di sé i figli nel giorno del proprio compleanno.
Quanto alle vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di stare con i figli non meno di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 31 di maggio di ogni anno.
Durante i sopra indicati periodi di ferie il cd. “diritto di visita” si intenderà sospeso.
5) Finchè la IG.ra resterà a vivere presso l'abitazione familiare in Pt_1
Monteriggioni (SI), Via della Quercia 2/c tutte le spese inerenti alla casa (in via esemplificativa ma non esaustiva per tasse, utenze e spese condominiali ecc.) verranno pagate integralmente dal IG. , nonostante lo stesso si trasferisca a Per_2 vivere presso l'abitazione dei propri genitori.
Ciascun genitore pagherà le spese ordinarie dei figli nei periodi di rispettiva competenza. Qualora entro il 31 agosto 2024 la IG.ra non avesse ancora Parte_1
trovato idonea sistemazione, il IG. rientrerà nella abitazione familiare Per_2 occupando esclusivamente il piano inferiore dell'immobile e lasciando il piano superiore alla IG. . Parte_1
Dal momento in cui la IG.ra trasferirà la propria residenza e quella dei figli Pt_1
in altra abitazione, il IG. verserà alla stessa, a titolo di contributo al Per_2 mantenimento dei figli, la somma annuale complessiva di €6.000,00= (seimila/00) da versare, entro il giorno cinque di ciascun mese, in rate mensili di €500,00= ciascuna sul conto corrente bancario intestato alla IG.ra , la quale fornirà Parte_1
le coordinate bancarie. Tale assegno sarà rivalutato annualmente in relazione all'indice ISTAT decorso un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Al momento del trasferimento della IG.ra nella nuova abitazione le parti Parte_1
si accorderanno per dividersi gli arredi della casa familiare.
Gli assegni familiari e/o assegni unico o equipollente sarà attribuito esclusivamente alla IG.ra (il padre si impegna a sottoscrivere quanto necessario Parte_1
per consentire di svolgere la relativa pratica ed a rinunciare alla quota del 50% allo stesso spettante). Qualora, a seguito del provvedimento giudiziario dovesse cambiare il calcolo dell'isee dei minori, con un importo superiore ad €.160,00 per ciascun figlio, i genitori si accorderanno su come gestire l'assegno unico, al fine di garantire l'importo maggiore e regoleranno i rapporti economici di conseguenza. N. 3162/2024 V.G. 6 / 8
6) Quanto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, queste saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, con la precisazione che ai fini dell'individuazione delle voci di spesa extra assegno
(che prevedono e non prevedono il preventivo accordo delle parti), dell'onere di concertazione e modalità della stessa, di documentazione delle relative spese, di richiesta di rimborso delle stesse (con la precisazione che per la modalità di documentazione e richiesta potrà essere valido e sufficiente anche l'invio della documentazione tramite whatsapp, sms, mail ordinaria e/o pec se posseduta, presumendosi conosciute le comunicazioni avvenute con tali mezzi), si rinvia alle disposizioni di cui al Protocollo di diritto di Famiglia del Tribunale Civile di Siena
(segnatamente all'allegato B) in tema di spese per i figli in materia di separazione e divorzi, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (con le precisazioni sopra richiamate).
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef dovrà essere operata da entrambi i genitori nella medesima quota di ripartizione delle stesse. La deduzione per i figli a carico dovrà essere effettuata al 50% tra i genitori e gli eventuali rimborsi e/o sussidi dalla Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o universitarie e/o sanitarie relative alla prole, dovranno essere a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
7) I IGg.ri e prestano reciproco consenso al rilascio e Per_2 Pt_1 all'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
8) Al fine di garantire ai figli la massima serenità, entrambi i genitori si impegnano ad introdurre nella vita dei minori, con la necessaria gradualità le persone con cui potranno avere nuove stabili relazioni;
in particolare nessuno dei due intraprenderà una nuova convivenza, almeno alla presenza dei figli, per 7 mesi a far data dall'udienza.
9) Le presenti condizioni si applicheranno dalla sottoscrizione congiunta del ricorso.
10) Compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Pubblico Ministero: Visto in data 19.9.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. 3162/2024 V.G. 7 / 8
Con ricorso depositato il 21.8.2024 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e , esponevano che avevano avuto una relazione Parte_1 Controparte_1
affettiva more uxorio, dalla quale erano nati i figli in data 14.06.2013 e Per_1 Per_2
in data 16.04.2019; chiedevano di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei figli alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 13.11.2024, le parti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e confermavano le condizioni contenute in ricorso;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate;
il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 Per_2 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento dei figli minorenni, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse dei figli medesimi.
Stante la natura non contenziosa del procedimento e l'accordo delle parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra;
nulla sulle spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conIGlio del 20 novembre 2024
Il Giudice Estensore
Dott. Michele Moggi
Il Presidente N. 3162/2024 V.G.
8 / 8
Dott.ssa AN Serrao