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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 587/2024 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Ilaria Motolese
-opponente/resistente in riconvenzionale-
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mancuso Controparte_1
-opposto/ricorrente in riconvenzionale-
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., iscritto al n. 194/2024 RG, l'odierno opposto chiedeva la condanna della al pagamento degli importi dovuti a CP_2
titolo di competenze di fine rapporto (TFR, residuo ferie e rateo tredicesima mensilità), così come quantificati dalla stessa parte datoriale in complessivi €
Pag. 1 a 8 1.931,21 lordi, oltre ad € 680,00 a titolo di accordo transattivo (cfr. proposta conciliativa del 23.1.2024 – doc. n. 7 del fascicolo monitorio).
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 64/2024, con il quale, ritenuti sussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, limitatamente alla somma di € 1.931,21, la veniva condannata a pagare all'opposto, immediatamente, il suddetto CP_2
importo, nonché gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di lite.
2. Avverso il suddetto provvedimento, la società ingiunta ha ritualmente proposto opposizione, rilevando di aver provveduto, in data 6.2.2024 (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 27.2.2024 e, a ben vedere, finanche prima della sua stessa emissione), al pagamento dell'importo netto di € 1.390,34 (doc. n. 4 del fascicolo di parte opponente), così come esposto anche nel cedolino paga di febbraio 2024 (doc. n. 5), provvedendo, poi, al versamento delle ritenute previdenziali e fiscali di legge (cfr. quietanza di versamento, allegata alle note di trattazione scritta del 14.5.2024).
2.1. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata, ex art. 96, co. 3, c.p.c.
3. Si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione – della quale ha chiesto il rigetto – e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00, a titolo di contributo di cui all'art. 29 del CCNL applicabile al rapporto.
4. Preliminarmente, essendo incontestato che la , dopo il deposito del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 1.390,34, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del
Pag. 2 a 8 creditore risulti provato (cfr., ex multis, Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n.
2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
5. Nondimeno, non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto.
5.1. In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di € 540,87, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla (€ 1.390,34) e CP_2
l'importo ingiunto (€ 1.931,21).
5.1.1. Sul punto, infatti, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al letto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
5.1.2. Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass.
28/09/2011 n. 19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
5.1.3. Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde infatti la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche
Pag. 3 a 8 per la quota a carico del lavoratore (così Trib. Brindisi, sez. lav., sent. n.
1731/2021).
5.1.4. Alla luce di tali principi, dunque, il credito da accordare all'opposto deve essere calcolato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sicché non assume rilievo la produzione, da parte dell'opponente, della quietanza di versamento F24, dalla quale, comunque, non si evince la riconducibilità dei versamenti effettuati dalla alla retribuzione spettante all'odierno lavoratore. CP_2
5.2. All'opposto spettano, altresì, gli interessi e la rivalutazione monetaria, in misura pari ad € 37,04, così come conteggiati dall'opposto (non contestato specificamente, sul punto, dall'opponente), tenendo conto che i predetti accessori – attenendo il capitale a competenze di fine rapporto – risultano dovuti automaticamente dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.:
Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «L'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e sono calcolati fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (6.2.2024).
5.3. In definitiva, all'opposto spetta, ulteriormente, l'importo complessivo pari ad € 577,91, di cui € 540,87 quale residuo per sorte capitale ed € 37,04 per interessi e rivalutazione monetaria.
Pag. 4 a 8 5.4. Dalla data del pagamento (6.2.2024), sono poi dovuti gli ulteriori accessori del credito.
5.5. L'esito dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass. Sez. U - Ordinanza n.
25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
6. Residua da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto.
6.1. La stessa è inammissibile.
6.2. Con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del
24.3.2022), la Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo
(secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta».
Pag. 5 a 8 6.3. La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario, l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle Sezioni Unite (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015 e n. 22404 del
13.9.2018).
6.4. Secondo la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”.
6.5. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
6.6. Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
6.7. La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi
Pag. 6 a 8 ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
6.8. Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente.
6.9. Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria.
6.10. Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale.
7. Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 64/2024, condanna parte opponente a pagare, in favore dell'opposto, l'ulteriore importo di € 577,91, oltre interessi e rivalutazione dal 6.2.2024 al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta;
Pag. 7 a 8 - compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, 08/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 587/2024 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Ilaria Motolese
-opponente/resistente in riconvenzionale-
contro rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Mancuso Controparte_1
-opposto/ricorrente in riconvenzionale-
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., iscritto al n. 194/2024 RG, l'odierno opposto chiedeva la condanna della al pagamento degli importi dovuti a CP_2
titolo di competenze di fine rapporto (TFR, residuo ferie e rateo tredicesima mensilità), così come quantificati dalla stessa parte datoriale in complessivi €
Pag. 1 a 8 1.931,21 lordi, oltre ad € 680,00 a titolo di accordo transattivo (cfr. proposta conciliativa del 23.1.2024 – doc. n. 7 del fascicolo monitorio).
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 64/2024, con il quale, ritenuti sussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, limitatamente alla somma di € 1.931,21, la veniva condannata a pagare all'opposto, immediatamente, il suddetto CP_2
importo, nonché gli interessi legali, la rivalutazione monetaria e le spese di lite.
2. Avverso il suddetto provvedimento, la società ingiunta ha ritualmente proposto opposizione, rilevando di aver provveduto, in data 6.2.2024 (e, dunque, ben prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 27.2.2024 e, a ben vedere, finanche prima della sua stessa emissione), al pagamento dell'importo netto di € 1.390,34 (doc. n. 4 del fascicolo di parte opponente), così come esposto anche nel cedolino paga di febbraio 2024 (doc. n. 5), provvedendo, poi, al versamento delle ritenute previdenziali e fiscali di legge (cfr. quietanza di versamento, allegata alle note di trattazione scritta del 14.5.2024).
2.1. Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la materia del contendere, nonché la condanna della controparte per responsabilità aggravata, ex art. 96, co. 3, c.p.c.
3. Si è costituita parte resistente, eccependo l'infondatezza dell'avversa opposizione – della quale ha chiesto il rigetto – e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 1.260,00, a titolo di contributo di cui all'art. 29 del CCNL applicabile al rapporto.
4. Preliminarmente, essendo incontestato che la , dopo il deposito del CP_2
ricorso per decreto ingiuntivo ma prima della sua emissione, ha provveduto a corrispondere all'opposto l'importo di € 1.390,34, pari al netto delle competenze di fine rapporto dovute, occorre procedere alla revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto che ogni pagamento, anche parziale, anche se intervenuto nel corso del relativo giudizio, impone la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del
Pag. 2 a 8 creditore risulti provato (cfr., ex multis, Trib. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n.
2055/2023 e richiami giurisprudenziali ivi contenuti).
5. Nondimeno, non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere che il pagamento effettuato dall'opponente sia integralmente satisfattivo del credito vantato dall'opposto.
5.1. In particolare, residua da corrispondere, in favore del lavoratore, l'importo di € 540,87, pari alla differenza tra quanto corrisposto dalla (€ 1.390,34) e CP_2
l'importo ingiunto (€ 1.931,21).
5.1.1. Sul punto, infatti, non può essere condivisa l'impostazione dell'opponente, secondo cui, essendo avvenuto l'adempimento spontaneo dell'obbligazione retributiva, la somma da pagare deve essere calcolata al letto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.
5.1.2. Per pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ad es., Cass.
28/09/2011 n. 19790; Cass. Civ., Sez. Lav., 09.03.2020, n. 6639), la liquidazione dei crediti spettanti al lavoratore va fatta al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, potendo il datore di lavoro procedere alle ritenute fiscali e previdenziali solo nel caso di tempestivo pagamento, il che nella specie non si è verificato.
5.1.3. Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il datore di lavoro non adempia, spontaneamente ed alla scadenza, ai propri obblighi di pagamento di quanto spettante al lavoratore, perde infatti la propria funzione di sostituto d'imposta; il lavoratore, quindi, che agisca in executivis per il mancato spontaneo adempimento del datore di lavoro, ha diritto a conseguire l'intera disponibilità del suo credito di lavoro, facendo a lui capo ogni obbligazione verso il fisco. Lo stesso discorso vale, poi, per gli obblighi contributivi, potendo il datore di lavoro ottemperare a tali obblighi solo in relazione alle somme liquidate spontaneamente alla scadenza. La trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 l. 4 aprile 1952 n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza. Ai sensi dell'art. 23, co. 1, della medesima legge il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare poi debitore dei contributi stessi anche
Pag. 3 a 8 per la quota a carico del lavoratore (così Trib. Brindisi, sez. lav., sent. n.
1731/2021).
5.1.4. Alla luce di tali principi, dunque, il credito da accordare all'opposto deve essere calcolato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, sicché non assume rilievo la produzione, da parte dell'opponente, della quietanza di versamento F24, dalla quale, comunque, non si evince la riconducibilità dei versamenti effettuati dalla alla retribuzione spettante all'odierno lavoratore. CP_2
5.2. All'opposto spettano, altresì, gli interessi e la rivalutazione monetaria, in misura pari ad € 37,04, così come conteggiati dall'opposto (non contestato specificamente, sul punto, dall'opponente), tenendo conto che i predetti accessori – attenendo il capitale a competenze di fine rapporto – risultano dovuti automaticamente dalla data di cessazione del rapporto stesso (cfr.:
Sez. L, Sentenza n. 4822 del 04/04/2002: «L'art. 429 cod. proc. civ., nel far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito del lavoratore, richiede la esigibilità del credito, che può sussistere anche nel caso in cui esso abbia un oggetto solo determinabile. Ne consegue che la parziale illiquidità, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a causa della mancata disponibilità di tutti gli elementi di calcolo - e, in particolare, dell'indice ISTAT relativo all'ultimo mese -, del credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto (prestazione che, per disposizione inderogabile dell'art. 2120, primo comma, cod. civ., non modificabile dall'autonomia collettiva, diventa esigibile al momento stesso della cessazione del rapporto), non preclude la decorrenza, da detto momento, degli interessi e della rivalutazione monetaria, senza che, ai fini del "dies a quo" degli accessori in questione, rilevi la mancanza di colpa del debitore, avendo il credito in questione natura di credito originariamente indicizzato») e sono calcolati fino alla data del pagamento parziale da parte del datore (6.2.2024).
5.3. In definitiva, all'opposto spetta, ulteriormente, l'importo complessivo pari ad € 577,91, di cui € 540,87 quale residuo per sorte capitale ed € 37,04 per interessi e rivalutazione monetaria.
Pag. 4 a 8 5.4. Dalla data del pagamento (6.2.2024), sono poi dovuti gli ulteriori accessori del credito.
5.5. L'esito dell'opposizione (con riconoscimento della sussistenza del credito azionato all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nonché della persistenza, pur dopo un primo pagamento parziale, di un credito residuo in favore del lavoratore) osta ad una condanna dell'opposto per lite temeraria, dovendosi, peraltro, osservare che la configurabilità di una responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. è «discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale» (Cass. Sez. U - Ordinanza n.
25041 del 16/09/2021); mentre non riguarda il complessivo svolgimento della vicenda stragiudiziale, che resta, dunque, irrilevante.
6. Residua da esaminare la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto.
6.1. La stessa è inammissibile.
6.2. Con una recente pronuncia (Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9633 del
24.3.2022), la Suprema Corte, superando il precedente orientamento più restrittivo
(secondo cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo soltanto il caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto), ha enunciato il seguente principio di diritto ex art. 384 c.p.c.: «In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta».
Pag. 5 a 8 6.3. La Suprema Corte ha, dunque, ritenuto che, anche nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, analogamente a quanto avviene nel processo ordinario, l'ammissibilità della domanda nuova da parte dell'attore non sia subordinata alla formulazione da parte del convenuto, ovverosia l'opponente, di una vera e propria domanda riconvenzionale, tenuto conto del contenuto letterale dell'art. 183, comma 5, primo periodo, c.p.c., per come interpretato dai più recenti arresti delle Sezioni Unite (v. le sentenze n. 12310 del 15.6.2015 e n. 22404 del
13.9.2018).
6.4. Secondo la citata pronuncia, “la chiave del sistema è offerta dal concetto fondamentale di «consequenzialità» che abilita il giudice a valutare pragmaticamente la sussistenza del collegamento fra la domanda introdotta alla udienza di trattazione e l'esigenza difensiva tracciata dalle allegazioni contenute nella comparsa di risposta del convenuto per ravvisarvi quelle allegazioni di fatti idonei a radicare eccezioni anche in senso lato che potrebbero, ove non contrastate, condurre al rigetto della domanda”.
6.5. Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il predetto nesso di consequenzialità deve essere, evidentemente, valutato tra la domanda nuova introdotta dall'opposto nell'atto di costituzione e le allegazioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
6.6. Proseguendo nel ragionamento, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile la domanda nuova che, tendendo alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, della stessa utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale, sia comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, giustificando così il ricorso al simultaneus processus.
6.7. La Suprema Corte ha fatto riferimento alla c.d. domanda complanare, intesa come la domanda avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte. La predetta domanda sarebbe quindi
Pag. 6 a 8 ammissibile laddove l'esigenza della sua formulazione sia sorta in seguito alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
6.8. Applicando i principi sopra esposti al caso di specie, si osserva che la domanda nuova proposta dall'opposto non si pone affatto in relazione di consequenzialità rispetto alle difese dell'opponente.
6.9. Si tratta infatti di una domanda avente ad oggetto somme o pretese che, pur avendo origine dal medesimo rapporto di lavoro, sono semplicemente ulteriori rispetto a quelle richieste con il ricorso per ingiunzione, ragion per cui ben potevano essere richieste direttamente la domanda monitoria.
6.10. Ne consegue l'inammissibilità, in questa sede, della spiegata domanda riconvenzionale.
7. Alla luce della soccombenza reciproca e del parziale pagamento del credito prima dell'emissione e della notifica del decreto ingiuntivo opposto, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (con applicazione dello scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, vengono compensate tra le parti in ragione di 1/3, mentre per i restanti 2/3 vengono poste a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 64/2024, condanna parte opponente a pagare, in favore dell'opposto, l'ulteriore importo di € 577,91, oltre interessi e rivalutazione dal 6.2.2024 al soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta;
Pag. 7 a 8 - compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, 08/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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