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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/09/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 327/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 327 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad
OGGETTO: disconoscimento paternità, e vertente
T R A
nato a [...] il [...] – C.F. RT
, elettivamente domiciliato in Torre del Greco al Corso Vittorio C.F._1
Emanuele n. 119, presso lo studio dell'Avv. Luciano Albero, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta su foglio separato all'atto di citazione;
ATTORE
E
nata a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via Cimaglia n. C.F._2
60, presso lo studio dell'Avv. Ciro Falanga, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera n. 2023/1592/GP del 22.06.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata;
CONVENUTA
NONCHE'
1 AVV. nella qualità di curatore speciale del minore Controparte_2 ER
nato a [...] il [...] – C.F. , giusta nomina del
[...] C.F._3
Presidente del Tribunale di Torre Annunziata del 02.12.2022, con studio in Sant'Agnello alla via Nastro d'Argento n. 48;
E
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti e il curatore speciale del minore si sono riportati ai propri atti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande.
In particolare, la difesa di parte attrice, richiamate preliminarmente, in modo integrale, tutte le deduzioni, eccezioni e difese già formulate nell'atto introduttivo del giudizio e, nel riportarsi alla C.T.U. versata agli atti, ha concluso affinché l'adito
Giudice voglia: “previa declaratoria della proponibilità dell'azione ex art. 244, II c., cod. civ., accertare e dichiarare che il minore nato a [...] il ER
05.09.2022 e registrato nella stessa data presso il Comune di Torre del Greco come figlio di e , non è figlio del sig. , RT Controparte_1 RT per come erroneamente annotato agli atti di nascita e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile, a margine dell'atto di nascita di con l'adozione di ogni altro e ER consequenziale provvedimento di legge”. Ha chiesto, infine, che la causa venga riservata in decisione con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte convenuta, a mezzo del proprio procuratore, ha impugnato la depositata
CTU riportandosi alla comparsa di costituzione e alle conclusioni ivi rassegnate. In caso di decisione della causa ha dichiarato di rinunciare ai termini di cui all'art. 190
c.p.c..
L'Avv. , nella qualità di curatore speciale e difensore del Controparte_2 minore si è riportato alla propria memoria difensiva e a tutto ER quanto in esso dedotto ed eccepito e si è riportato alle risultanze della espletata CTU.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.01.2023, RT conveniva innanzi a questo Tribunale e l'Avv.
[...] Controparte_1 CP_2
, nella qualità di curatore speciale del minore chiedendo
[...] ER di accertare di non essere il padre biologico del predetto minore.
A sostegno della domanda esponeva di aver contratto matrimonio con CP_1
in data 25.08.2011 in Torre del Greco e che dalla loro unione era nato un
[...] figlio, in data 05.09.2022, che veniva dunque denunciato all'ufficiale dello Per_1
Stato Civile del Comune di Torre del Greco come figlio legittimo di e RT
; che qualche tempo dopo la denuncia della nascita, aveva avuto Controparte_1 conferma dalla coniuge di non essere il padre biologico del bambino, nato, invece, dalla relazione, ancora in corso, con un altro uomo e sorta, a dire della , a causa delle CP_1 frequenti e lunghe assenze dell'esponente dovute all'esercitata professione di marittimo.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il minore non è figlio di ER RT
, costituendosi in giudizio, non si opponeva all'azione di Controparte_3 disconoscimento, aderendo all'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore.
Si costituiva in giudizio l'Avv. , quale curatore speciale del Controparte_2 minore giusta nomina del Presidente del Tribunale di Torre ER
Annunziata del 02.12.2022, il quale chiedeva, in via preliminare, accertarsi il mancato decorso dei termini previsti dall'art. 244 c.c.. Nel merito, nell'esclusivo interesse del minore, tenuto conto anche della circostanza che quest'ultimo non aveva mai instaurato alcun legame nei confronti del presunto padre, chiedeva accertarsi se RT fosse o meno il padre del minore
[...] Per_1
Disposta ed espletata C.T.U. (tramite la prova genetica ed ematologica del DNA) ad opera della dott.ssa , la causa veniva rinviata per la precisazione delle Persona_2 conclusioni e con ordinanza del 27.03.2025, depositata all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025 veniva riservata al Collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni
Il P.M., con parere depositato in data 24.06.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata, e merita pertanto accoglimento.
In via preliminare, va subito chiarito che l'azione per il disconoscimento giudiziale di paternità è sottoposta a stringenti termini di legge.
Giova al riguardo richiamare quanto disposto dall'art. 244 c.c., secondo cui, per quanto interessa in questa sede, l'azione di disconoscimento di paternità presentata dal
3 presunto padre deve essere proposta entro il termine “breve” di un anno - dies a quo che decorre, nel caso di adulterio “celato” dalla madre, dal giorno in cui il padre ne ha avuto conoscenza - e “comunque” non oltre i cinque anni dalla nascita del figlio di cui si chiede il disconoscimento (art. 244, comma 2 e 4, c.c.).
Pertanto, l'azione di disconoscimento di paternità, se proposta dal padre, è assoggettata ad un primo termine decadenziale, di un anno, decorrente dagli specifici eventi previsti dalla legge;
è poi soggetta ad un secondo termine decadenziale, non essendo più proponibile quando il figlio abbia raggiunto i cinque anni di età.
L'art. 244 c.c., comma 2, così come novellato dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154
(art. 18) legittima quindi il padre a proporre l'azione di disconoscimento del figlio nel termine di un anno, che decorre, nel caso in cui egli provi di aver ignorato l'adulterio della moglie al momento del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.
Il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di disconoscimento (sulla cui natura decadenziale, a pena quindi di proponibilità della domanda, cfr. Cass., sez. I, 30 maggio 2013, n. 13638, e da ultimo Cass., sez. I, 13 gennaio 2017, n. 785) è per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità correlato alla “scoperta in maniera certa dell'adulterio” al tempo del concepimento (Cass., sez. I, 30 maggio 2013, n.
13638, secondo cui, peraltro, non è a tal fine necessaria la certezza negativa della paternità biologica). La scoperta dell'adulterio commesso all'epoca del concepimento va quindi intesa come “acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto - non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo - rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro idoneo a determinare il concepimento del figlio” (così
Cass., sez. I, 30 giugno 2016, n. 13436, e più di recente Cass., sez. VI, 7 giugno 2017, n
14243): pertanto, il dies a quo del termine annuale va collocato nel momento della scoperta dell'adulterio, intesa quale conoscenza della relazione o dell'incontro di carattere sessuale della donna con altro uomo, idonei a determinare il concepimento del figlio che s'intende disconoscere (Cass., sez. I, 26 marzo 2013, n. 7581).
La norma di cui si discorre è chiaramente espressione del principio del favor veritatis, e si traduce nel diritto del genitore, nel caso di specie del padre, ad accertare la
“vera” relazione di filiazione;
essa va però correttamente bilanciata con l'opposta esigenza del figlio alla certezza ed alla stabilità del suo status (Cass., sez. I, 30 maggio 2013, n.
13638; di recente Cass., sez. I, 3 aprile 2017, n. 8617).
Orbene, quanto al presente giudizio, l'attore ha dedotto di aver avuto contezza dell'adulterio della moglie, proprio dalla stessa, e di non essere padre del bambino
“qualche tempo dopo la denuncia della nascita” (avvenuta in data 05.09.2022).
4 Pertanto, l'azione deve ritenersi proposta tempestivamente avendo l'attore notificato la citazione nel mese di gennaio dell'anno 2023, entro il termine annuale dalla nascita, ed altresì entro il termine quinquennale che decorre dalla nascita del figlio di cui si chiede il disconoscimento (cfr. l'art. 244, comma 4, c.c.). Trattasi di termine di decadenza “lungo” che viene in soccorso nel momento in cui non si possa risalire al momento effettivo della scoperta dell'adulterio.
Venendo al merito si ricorda che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che
“ai sensi degli artt. 30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e
244 cod. civ., in materia di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale connesso all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente collegato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali all'interno di una famiglia, soprattutto in ipotesi di un minore” (cfr Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n.28646).
Ciò posto l'attività istruttoria è stata incentrata sull'espletamento della C.T.U. volta ad accertare la compatibilità genetica tra il ed il minore Per_1 Per_1
Ora, rilevato che per la giurisprudenza assolutamente dominante le indagini ematologiche ed immunogenetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass., sez.
I, 29 maggio 2008, n. 14462; Cass., sez. I, 14 luglio 2011, n. 15568; Cass., sez. I, 25 marzo 2015, n. 6025), dall'esame di comparazione del DNA dell'attore RT con quello del minore è emerso inequivocabilmente un'esclusione
[...] Per_1 della paternità del primo nei confronti del secondo, non essendovi compatibilità biologica tra i due.
Dunque il nominato ctu ha concluso l'elaborato peritale affermando che non è il padre biologico di (cfr ctu depositata RT ER in data 24.03.2024).
Le risultanze dell'elaborato peritale, frutto dell'analisi del DNA estratto tramite prelievo dei campioni biologici dalla mucosa orale dei periziandi, non sono state oggetto di specifica contestazione ad opera di nessuna delle parti.
Pertanto, il Tribunale, considerato l'esito degli esami effettuati, il comportamento processuale della madre convenuta, che non si è opposta all'azione di disconoscimento, la tenera età del minore (nato il [...]) che non risulta aver instaurato alcuna stabile relazione con il padre, con conseguente prevalenza del favor veritatis, ritiene che tutti gli elementi processuali acquisiti conducano, in modo univoco e concorde, alla fondatezza della domanda di disconoscimento di paternità.
5 Va, dunque, ordinata l'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di nascita di ER
La natura e l'esito della controversia nonché il contegno processuale delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite, incluse quelle di ctu già liquidate con separato decreto, che si pongono a carico dell'attore e della convenuta nella CP_1 misura del 50% ciascuno, e per quest'ultima quindi nella detta misura a carico Erario attesa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Le parti, in solido fra loro, vanno poi condannate al pagamento delle spese del curatore speciale, essendosi resa la nomina necessaria nell'interesse del minore. Le stesse, tenuto conto dell'attività espletata e della natura del procedimento, vengono liquidate secondo i parametri di cui al dm 147/2022, con applicazione delle tariffe minime dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile – da € 26.001,00 ad € 52.000,00 bassa complessità ).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda come innanzi proposta, così provvede:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a ER
Napoli il 05.09.2022, non è figlio di nato a [...] RT
Greco il 22.11.1987;
• ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di nascita è stato compilato di annotare la presente sentenza sull'atto di nascita di ER
[...]
• compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse le spese di ctu già liquidate come da separato decreto in atti;
• condanna e , in solido fra loro, al RT Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore del curatore speciale del minore, avv.
, che si liquidano in complessivi € 3.800,00 per compensi, Controparte_2 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio del 16.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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