Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 292/2024 RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 292/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 14.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in pari data, e vertente
TRA
; Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. DANTE Santina del foro di Barcellona Pozzo di Gotto ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in
Milazzo (via M. Regis n. 49, Complesso Le palme); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. VITALE Gloria del foro di Palermo ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Terrasini (via Partinico n. 6); pec: ; Email_2
APPELLATA
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di Messina;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: separazione giudiziale (addebito, affidamento e mantenimento di prole in età minore) ex artt. 473 bis.12, 473 bis.29 e 473 bis.47, nonché 473 bis.30 C.P.C.
Per parte appellante:
“… si riporta a tutte le domande, eccezioni e deduzioni svolte nel proprio atto d'appello nonché nelle memorie del 24.09.2024, ritualmente depositate. Insiste nell'accoglimento delle domande - anche di tipo istruttorio, ivi spiegate con particolare riferimento all'audizione della minore, che ha ormai sette anni, alla richiesta di indagini socio ambientali ed in quella di CTU. Riportandosi al contenuto dei precedenti scritti depositati, si contestano le difese proposte da controparte attraverso la memoria da ultimo depositata, precisando che l'odierno appellante ha rinunciato al motivo di impugnazione relativo alla domanda di addebito della separazione in capo alla moglie, per ragioni diverse da quelle enucleate da controparte … se non venisse accolto il motivo di appello relativo alla domiciliazione della piccola, il diritto di visita venga rimodulato e concentrato nei fine settimana e ciò, non per “comodità” del ma soprattutto per Pt_1
“comodità” (“interesse” preminente) della bambina …”.
Per parte appellata:
“… IN VIA PRINCIPALE … chiede il rigetto di tutti i mezzi istruttori richiesti da (CTU e audizione della Parte_1 minore ) per tutti i motivi indicati con la memoria ex art. 183, comma sesto n. 3 C.P.C. depositata dalla Persona_1
in primo grado e richiamata con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria di replica CP_1 dell'appellato ex art. 473 bis. 32 C.P.C., e chiede la non ammissione e lo stralcio dal fascicolo di causa della produzione documentale di allegata alla di lui memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, C.P.C. per tutti i motivi Parte_1 esposti dettagliatamente dalla IG.ra con la propria memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 C.P.C. sopra CP_1 richiamata e ci si oppone e si chiede il rigetto dell'interrogatorio formale chiesto da , per tutti i motivi Parte_1 indicati dall'appellata nella prefata memoria. Il sottoscritto chiede, altresì, che la causa venga posta in decisione con l'accoglimento delle domande formulate con la comparsa di costituzione e risposta e con la memoria di replica dell'appellato ex art. 473 bis. 32 C.P.C., e si chiede il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza oggetto del presente gravame, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto Parte_1 procuratore che si dichiara antistatario. Ed ancora, atteso il mancato deposito da parte dell'appellante della documentazione ex art. 473 bis. 12, terzo comma C.P.C., il cui deposito in giudizio era stato disposto da Codesta Corte di Appello con il decreto di fissazione di udienza del 09.04.2024, si chiede l'applicazione degli artt. 92, comma primo, 96, comma terzo e 116, comma secondo, C.P.C. IN VIA SUBORDINATA, in caso di ammissione delle richieste istruttorie dell'appellante, la IG.ra chiede CP_1 l'ammissione di tutti i mezzi di prova già richiesti in primo grado con le memorie ex art. 183, comma sesto, nn. 1 e 2 (prova per testi, indagini di polizia tributaria su e ordine di esibizione, ex art. 210 C.P.C.) e, sempre in Parte_1 caso di ammissione delle richieste istruttorie dell'appellante, IN REPLICA, si chiede ammettersi i mezzi di prova richiesti dall'appellata con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 depositata in primo grado, ovvero, prova contraria con il IG. e interrogatorio formale di , chiedendo rinvio della causa per Testimone_1 Parte_1 l'assunzione dei predetti mezzi di prova …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Si dà atto che il rappresentante dell sebbene ritualmente notiziato della Controparte_2 pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 24.9.2024, 14.10.2024 e 21.3.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 29.3.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 2.5.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Controparte_1
Tribunale Civile di Patti con la sentenza emessa al n. 228 in data 26.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1130/2021 RGAC. *
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado in sede di separazione personale (quale ricorrente) – oltre alle statuizioni in tema di vincolo – la pronuncia di addebito a carico della e, quanto alla prole, l'affido condiviso tra entrambi i genitori con collocamento CP_1 privilegiato della stessa presso il padre e conseguente assegnazione al medesimo della casa coniugale, nonché accertarsi e dichiararsi l'obbligo da parte della madre di partecipare in ragione del 50% alle spese straordinarie relative, lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza – emessa dopo quella in tema di vincolo e “definitiva” del contenzioso pendente inter partes – aveva disatteso le proprie domande e difese, in partis quibus, e ciò in specie:
1. in punto di mancata declaratoria di addebito a carico della , negando CP_1 ingiustamente sussisterne i presupposti per asserito difetto di prova degli assunti di parte là dove, in realtà e ben vedere il Giudice di primo grado: Pt_1
1.1. “…non ha ammesso le prove orali articolate puntualmente, senza darne conto …”;
1.2. “… non ha tenuto nella minima considerazione la copiosa documentazione prodotta da questa parte, alla quale neppure si fa il minimo cenno in motivazione …”;
1.3. “… non ha considerato che quanto riferito si trova agli atti del procedimento penale n. 1956/2021 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti a carico di (doc.to G allegato Controparte_1 alla memoria ex art. 183 C.P.C., VI comma, n. 2 del fascicolo telematico di primo grado), ancora in istruttoria, nel quale è stato emesso “Decreto di citazione davanti al Giudice del Tribunale di Patti” del 13.10.2022 e nel quale si procede in ordine al reato p. e p. dall'art. 574 c.p., perché senza il consenso del genitore
[...]
sottraeva la di anni quattro, allontanandosi dall'abitazione familiare e portandola Pt_1 Persona_1 con sé a Palermo per un periodo di tempo rilevante, ritenendola contro la volontà dell'altro genitore, tanto da iscriverla a scuola a Palermo, impedendo in tal modo all'altro genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. In Montagnareale (ME), il 13 Ottobre 2021 …”;
deducendo, in proposito che:
“… Se si fosse tenuta in considerazione la documentazione suddetta e se si fosse ammessa la prova testimoniale si sarebbe ottenuto riscontro in ordine al fatto che la coppia era solida e che la non ha prestato fede CP_1 agli impegni assunti con il contratto matrimoniale, che risponde a verità quanto asserito dalla resistente sulla crisi coniugale, anche alla luce delle dichiarazioni di amore che, sino a poco tempo prima di manifestare la volontà di separarsi , la moglie esternava a ad amici e parenti, nonché attraverso i social network (doc.to A allegato alla memoria ex art. 183 C.P.C., VI comma, n. 2 del fascicolo telematico di primo grado). Dalla documentazione agli atti emerge pure che la crisi familiare ha avuto origine dalla disaffezione della moglie nei confronti del compagno e dalla volontà della stessa di tornare a Palermo, a dispetto anche dei desideri della bambina, tanto che improvvisamente e, a dire il vero, anche violentemente, nel mese di marzo 2021 ha prelevato la bambina dall'asilo ed è partita alla volta del capoluogo siciliano, per ritornare a Patti a maggio su invito dei rispettivi legali. La prova testi avrebbe, poi, smentito quanto dedotto dalla sulle qualità di ome marito e come CP_1 Pt_1 padre, comprovando la totale dedizione dello stesso, anche in termini di gesti di presenza e di gesti d' affetto, alla moglie, che cercava di accontentare in ogni modo. Quanto argomentato dal in merito alla crisi familiare emerge pure dalle chat e dallo scambio di Pt_1 corrispondenza tra i coniugi: dapprima la rientrava a Patti, ma a settembre decideva di rimanere a CP_1 Palermo per sempre con la bimba adducendo che la casa coniugale non fosse agibile solo perché il e aveva Pt_1ER chiesto di spostarsi al piano di sopra per sistemare il piano terra (visto che doveva lì vivere con la mamma). Pur di non perdere la vicinanza della figlia, egli ha pure cercato e reperito vari immobili da prendere in affitto, ovviamente a proprie spese , per la moglie e la minore in attesa di completare i lavori, ma la ha rifiutato CP_1 pure completare i lavori, ma la ha rifiutato pure di andarli a visionare (cfr. mail e pec allegate al fascicolo CP_1 telematico di primo grado) ... ER la viveva nella casa coniugale con dal mese di marzo 2021, quando il si era trasferito CP_1 Pt_1 altrove. Ed infatti, come sopra spiegato, egli ha lasciato la dimora coniugale al momento della separazione di fatto, ossia quando la gli ha comunicato che voleva separarsi. La non aveva motivo per partire alla CP_1 CP_1 volta di Palermo a fine settembre 2021: era già da sola con da mesi e mesi, anche se reclamava una ER1 maggiore contribuzione a titolo di mantenimento. Peraltro, sino a che si sono trovati sotto lo stesso tetto la convivenza tra i coniugi non era affatto intollerabile, dato che si discuteva , ma la moglie faceva ciò che più gradiva, senza che il rapponesse ostacoli di sorta: Pt_1 usciva con le amiche, andava a Palermo a fare visita al padre, coltivava i propri interessi ed aveva i suoi spazi anche senza (com'era giusto che fosse). ER1 Ma vi è di più, il Tribunale di Patti non ha considerato che quanto riferito si trova agli atti del procedimento penale n. 1956/2021 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti a carico di Controparte_1 (doc.to G allegato alla memoria ex art. 183 C.P.C., VI comma, n. 2 del fascicolo telematico di primo grado), ancora in istruttoria, nel quale è stato emesso “Decreto di citazione davanti al Giudice del Tribunale di Patti” del 13.10.2022 e nel quale si procede in ordine al reato p. e p. dall'art. 574 c.p., perché senza il consenso del genitore sottraeva la di anni quattro, allontanandosi dall'abitazione familiare e portandola Parte_1 Persona_1 con sé a Palermo per un periodo di tempo rilevante, ritenendola contro la volontà dell'altro genitore, tanto da iscriverla a scuola a Palermo, impedendo in tal modo all'altro genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore. In Montagnareale (ME), il 13 Ottobre 2021 …”;
2. in punto di affidamento e collocamento della prole, nonché di regolamento delle visite ed incontri tra la figlia ed il padre:
2.1. negando, quantunque avesse rilievo prioritario ai fini del decidere, sia l'audizione di
sia comunque l'accertamento a mezzo di c.t.u. dei reali bisogni affettivi ed ER1 accuditivi della minore e delle attitudini dei genitori a farsene adeguatamente carico; e ciò sebbene fosse stato ampiamente e motivatamente dedotto al riguardo che:
“… La ad oggi non sembra avere maturato piena consapevolezza del contenuto degli obblighi che CP_1 comporta il ruolo di esercente la responsabilità, dato che, come spiegato sino alla nausea, non sa (non vuole o non è in grado) anteporre i bisogni di ai propri, manifesta rigidità estrema di fronte alle istanze ER1 della figlia di trascorrere più tempo a Patti e preferisce lasciare la bimba a casa con il nonno - vivono tutti e tre in un piccolo appartamento di un vecchio edificio condominiale di Palermo - piuttosto che permettere al i prenderla il giorno prima oppure al mattino. Pt_1 ER Insomma, si è fatta lecito sradicare la piccola dalla propria vita, ha posto un muro dinnanzi a sé, non intende ragionare, discutere e collaborare con il non intende cedere a nessuna delle sue richieste e, Pt_1ER cosa ancora più grave, alle richieste di . Proprio qualche giorno fa ha negato al coniuge separato di prendere la figlia appena iniziate le vacanze di Pasqua, ossia giovedì 29 marzo, anziché nei giorni che si ricavano dal provvedimento oggetto del presente gravame …”;
ER
“… è stata condotta a Palermo contro la sua volontà, - chiedeva sempre di tornare a casa -, il Pt_1 non ha fornito l'assenso (neppure per l'iscrizione alla scuola materna ed alla scuola elementare) … La signora desiderava tornare a Palermo nella sua città natale e tutto il resto non aveva importanza, così come continua ER a non avere alcun peso neppure come crescerà ed il fatto che non potrà beneficiare della costante presenza del padre. Si valuti pure che … il uò vedere la bimba solo fuori e per strada, dovrebbe stare per un pomeriggio Pt_1ER in giro a Palermo con ! Ed infatti, malgrado il Presidente del Tribunale avesse auspicato il raggiungimento di accordi tra le parti che tengano conto dell'interesse della bambina, la non ha CP_1 mai voluto sentire parlare di modifiche pattizie, neppure per le vacanze estive;
il non ha potuto Pt_1 tenerla più del previsto, neppure nel mese precedente o successivo a quello indicato: se vuole stare con ER
deve andare a Palermo durante la settimana, senza che si possa prevedere alcuna forma di recupero, né tantomeno un assenso alle richieste di padre e figlia …”; ER
“… tutt'oggi ella intima a di non raccontare alcune cose a papà: dove dorme con mamma, cosa fa con il nonno etc., alimentando nella bambina il conflitto di lealtà ed impedendole di potersi fidare di entrambi i genitori, di sentirsi accudita e tutelata in ragione di una comunione di intenti orientati al suo bene, con conseguente grave nocumento per il suo benessere psico-fisico. La rifiuta recisamente ogni forma di collaborazione, opponendosi sempre ed in ogni caso alle CP_1 ER richieste del coniuge separato in ordine al tempo che egli vorrebbe con , mancando di considerare le istanze della figlia e di renderle le cose più semplici. ER Deve precisarsi, al riguardo, che, quando viveva nella propria casa a Patti, aveva un rapporto costante e continuo con il padre: stava al negozio con lui e giocava a servire le clienti, giocava liberamente nella piazzetta del negozio con gli altri bambini e, spesse volte, la mamma la lasciava lì, anche dopo la separazione ER di fatto, a pranzare con il Egli, poi, si allontanava dal negozio per accompagnare Pt_1 dall'amichetta, per portarla al parco giochi o qualche oretta al mare, per andare a comprare un giochino, per portarla e per prenderla a scuola. Ora, quando papà e figlia si incontrano a Palermo, non sanno cosa fare se non andare a mangiare qualcosa oppure al centro commerciale, anche in ragione del fatto che sono in balia del meteo (troppo caldo, troppo freddo) e non hanno le comodità necessarie per godersi il tempo ER che trascorrono insieme. Chiaramente, ciò comporta inevitabilmente che si scocci o si stanchi e che, conseguentemente, associ gli incontri con il padre a qualcosa di scomodo e ad un dovere da assolvere …”;
“… nel capoluogo siciliano, come sopra cennato, la minore abita in un angusto appartamento all'ottavo piano nella periferia di Palermo, dove è costretta a trascorrere i suoi pomeriggi o intere giornate in casa con il nonno, il quale - si sottolinea - non ha le qualità, gli strumenti, la forza e la pazienza di accudire la bambina, come provato in atti anche attraverso la relazione del perito fonico versata in atti (la piccola giocava ER2 da sola mettendo legnetti nella stufa accesa) (cfr. all.to D alla memoria ex art. 183 C.P.C., VI co. n. 2 del fascicolo telematico di primo grado); inoltre, spesse volte, viene affidata a terzi estranei;
addirittura, di ER recente, la piccola ha riferito al padre che dorme dall'amico della mamma con il figlio di costui …”;
“… in un'occasione è scoppiata a piangere senza un motivo apparente e, solo dopo essere stata ER1 tranquillizzata, spiegava al padre di volere togliere gli orecchini e doveva essere lui a chiedere alla mamma il permesso di toglierli;
in più occasioni, al telefono, prima di rispondere al padre, chiede alla madre o al nonno presenti “Posso rispondere?”; altre volte sta in silenzio perché probabilmente non comprende se può rispondere ad una domanda del genitore e decide di cambiare discorso …”;
2.2. dettando un regolamento disfunzionale e sostanzialmente inattuabile da parte d'esso deducente, poiché:
“… non può lasciare il negozio per più pomeriggi a settimana ed avendo un reddito per il momento quasi pari a zero, neppure può spendere centocinquanta euro per ogni viaggio (da Patti a Palermo e ritorno). Inoltre, a parte il problema economico, da cui il i sente veramente “schiacciato”, nelle poche ore Pt_1 concessegli per esercitare il diritto di visita, il on avrebbe il tempo necessario per portare la piccola Pt_1 a Patti e poi ricondurla a Palermo, senza considerare che, come sopra accennato, sarebbe faticoso per la figlia trascorrere ore in auto (per poi rimanere a Patti soltanto una mezz'oretta). Per padre e figlia è, poi, un vero disagio dovere girare per Palermo e dintorni con il freddo e con la pioggia, sicché il “loro” tempo non è di qualità e non può “contenere” le attività quotidiane che una bambina compie di solito …”;
con istanza di voler statuire, in sua riforma:
ER
“… che il padre possa vedere e tenere con sè : ER
-dalle ore 10 del giovedì e sino al lunedì sera alle ore 21,30, a settimane alterne, nel periodo in cui non ha scuola;
ER
-dall'uscita da scuola del venerdì e sino a domenica sera alle ore 21,30 nel periodo in cui ha scuola;
quanto sopra con obbligo della mamma di condurre la minore al padre e con obbligo del padre di ricondurre la bambina alla madre.
-per quindici giorni consecutivi nel mese di giugno, subito dopo la fine della scuola, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Ferragosto): detti periodi andranno concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
-sette giorni durante le vacanze natalizie, in modo tale da includere, ad anni alterni, la festività del Natale o quella di Capodanno, dalle ore 10 del primo giorno e sino alle ore 21,30 dell'ultimo giorno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo da comprendere, ad anni alterni, la festività della Pasqua o quella del successivo lunedì;
-i giorni del 6 Gennaio, del 25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno, del 15 Agosto e dell'8 Dicembre verranno trascorsi dalla minore, ad anni alterni, con uno o con l'altro genitore, con l'intesa che il padre prenderà ER
alle 9,00 del mattino per poi riportarla alla madre e/o sarà lei a riprenderla negli orari sopra indicati alle ore 20,30, nel periodo invernale (da metà settembre sino a fine maggio) o alle ore 22,30, nel periodo estivo (dal primo giugno sino a metà settembre).
-In ultimo, il giorno della Festa della Mamma e del suo compleanno e quello della Festa del Papà e del suo compleanno verrà trascorso con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dagli stessi possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri di . In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il figlio a pranzo o a cena, ad anni alterni, con ER1 facoltà per il padre di prelevarla il giorno precedente, nel caso in cui pranzerà con lui, e di ricondurla alla madre il giorno successivo, nel caso in cui cenerà con lui.
-Inoltre, espressamente, si chiede che venga obbligata la di fare sì che la figlia possa sentire il CP_1 padre tutti i giorni, fra le ore 16,00 e le ore 20,00, e disporre la possibilità che gli stessi possano effettuare almeno due videochiamate settimanali, sempre nell'orario suddetto …”;
3. in punto di mantenimento della prole: disponendo la tenutezza del al pagamento dell'importo mensile di euro 300 Pt_1 nonostante i dedotti e documentati ingenti carichi del medesimo, nel senso che:
“… è titolare di una piccola ditta di vendita al dettaglio di frutta e verdura, e la sua situazione economica è tutt'altro che florida dal momento che egli deve fare fronte quotidianamente a numerosi impegni finanziari (come pure documentato dalla produzione in giudizio di tutti gli ultimi Modelli persone fisiche), fra i quali:
-tre rottamazioni di cartelle esattoriali per un totale complessivo di euro 20.000,00;
-finanziamento in virtù del decreto “Cura Italia” di euro 30.000,00, con scadenza 2031, da estinguere con rate mensili di euro 316,00;
con scadenza 2031, da estinguere con rate mensili di euro 1.060,00 circa;
Controparte_3
di euro 12.900,00, con scadenza marzo 2024, da estinguere con rate mensili di euro Controparte_4 345,00 circa;
-finanziamento di euro 10.000,00 a nome del padre del ricorrente, , da estinguere con CP_5 Persona_3 rate mensili di euro 161,00, con scadenza 2024 …”;
“… ogni viaggio che l'appellante fa per Palermo costa intorno ad euro 150,00 circa e tale circostanza, anche se
“non provata”, è ovvia data la distanza oltre 170 km a tratta, il pagamento del pedaggio autostradale, il carburante necessario ecc. …”;
là dove più congruo sarebbe stato ridimensionarne, salva diversa domiciliazione della minore, l'entità entro euro 200 mensili;
4. in punto di gravame delle spese di lite, iniquamente addossandole sull'odierna parte appellante:
4.1. in quanto ingiustamente ritenuta soccombente, non solo per le ragioni esposte in sede di gravame, ma anche avendo il gito nell'interesse della prole;
Pt_1
4.2. liquidandone l'importo in misura oltremodo gravosa ed includendovi i due subprocedimenti svoltisi inter partes nonostante all'esito di questi fosse stato già statuito: per il primo, compensarsene le spese;
per il secondo, nulla doversi per esso;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, previa “… ove ritenuto necessario … l'istruttoria già articolata negli atti e verbali di causa del primo grado del giudizio e, in particolare, nella memoria ex art. 183 C.P.C., VI co. n . 2 e più nello specifico nella indispensabile ed imprescindibile Consulenza Tecnica di Ufficio
…”, l'accoglimento dei propri petita suddetti, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 13.9.2024 e, deducendo ex adverso nel merito:
sub 1., che: la sentenza non meritava censura alcuna, constatato che: - le condotte asseritamente riprovevoli della (ossia: l'essersi voluta allontanare da CP_1 casa nel marzo del 2021 per ritrovare serenità ed equilibrio presso la dimora dell'unico suo genitore superstite, dopo la morte della madre nel 2018 e in seguito all'asportazione d'un tumore nel 2019) avevano tratto scaturigine dall'atteggiamento estremamente geloso e ostile del erso i suoceri, risalente già al tempo del matrimonio – ossia, al 2016 – ed Pt_1 accentuatosi dopo la nascita di , e dalla carenza di attenzioni e premure verso la moglie ER1 pur nella contingenza della superiore seria e grave vicenda di salute della medesima, nonché dell'essersi l'uomo occupato prevalentemente della sua attività di lavoro (quale esercente d'una rivendita di generi alimentari) ed aver trascurato anche economicamente i bisogni di lei;
- pur ciononostante, essa deducente aveva fatto rientro a casa, subendo poi in misura ingravescente il peso divenuto poi insostenibile d'un ménage in cui – oltre al vivere da sola in zona isolata di campagna con una figlia di appena quattro anni – aveva dovuto affrontare la gestione della casa con estrema penuria di denaro;
- prima di andar via di casa, la aveva del resto invitato il marito, cui era ben noto CP_1
l'esser ormai venuta meno ogni affectio vicendevole tra loro, ad una separazione consensuale ma senza esito;
- dopo la separazione di fatto, il per i contrasti con la moglie e il suocero, aveva Pt_1 addirittura a lungo evitato di recarsi a Palermo ad incontrare la figlia;
- la prova invocata dal ra del tutto inammissibile;
Pt_1
- all'esito dell'iscrizione penale richiamata dalla controparte essa era stata prosciolta da ogni addebito;
sub 2. e sub 3., che: le doglianze mosse al Giudice di prime cure erano del tutto infondate atteso che:
- il ra reso inadempiente al mantenimento fin dal luglio del 2022 (versando solo euro CP_6
300 nel secondo semestre di quell'anno e solo euro 1.200 nel corso del 2023) ed aveva trascurato di visitare la figlia (recandosi a vederla in Palermo solo nei fine settimana alternati), per le biasimevoli scelte da lui operate nella gestione della relazione con moglie e suocero prima richiamate ed accampando difficoltà economiche non sussistenti ovvero pretendendo esser la madre (sebbene dotata di esiguo reddito da lavoro) a doverla accompagnare in Patti allo scopo;
- nonostante le superiori criticità, la minore viveva e cresceva serena;
- nulla accreditava i dubbi avanzati circa l'inidoneità d'essa resistente a condurre la cura e l'educazione di;
ER1
- l'ammontare del mantenimento disposto appariva ben compatibile con le risorse del Pt_1 che – senza depositare la prescritta autodichiarazione sulle proprie possidenze redditual- patrimoniali – risultava titolare d'una rivendita d'alimentari (con una dipendente, regolarmente stipendiata per euro 750 mensili) e proprietario di 17 immobili, sebbene gravato da ratei d'ammontare mensile intorno a circa euro 2.000 di rimborso di finanziamenti vari richiesti ed ottenuti;
sub 4., che: la condanna censurata era pienamente fondata, sia per il contegno processuale non cooperativo del (che non aveva accolto la proposta conciliativa formulata ex officio) sia per la sua Pt_1 soccombenza in entrambi i procedimenti incidentali attivati (per uno soltanto dei quali l'adito Giudice aveva operato la doverosa liquidazione a suo carico);
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma conseguente dell'impugnata sentenza, salva (in subordine all'eventuale ammissione di controparte alle prove invocate) la riprova sui mezzi istruttori ex adverso articolati, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio e loro distrazione a pro' del costituito procuratore.
*
Con memoria ex art. 473 bis.32 C.P.C. depositata in data 24.9.2024, la difesa di parte Pt_1 deduceva che:
- “… egli desidera rinunciare, come espressamente rinuncia, alla domanda di addebito della separazione poiché, ad oggi, tale richiesta pare essere la ragione, assieme a quella economica, per cui il non può sentire la Pt_1 bimba quando lo desidera, fare delle video chiamate (come previsto nella parte motiva della sentenza alla quale ER rinvia il dispositivo) e, meno che meno, tenere un giorno in più (non gli è stato mai concesso, neppure quando è stata la bambina a domandarlo) …”;
- “… È vero che il on ha accolto l'invito ad andare a Palermo per vedere la bimba nell'immediatezza della Pt_1 separazione, ma, come spiegato più volte, pure per iscritto, la ragione risiedeva nel fatto che non poteva tenere con sé la bimba da solo, in quanto la aveva chiarito, pure per iscritto, che avrebbe potuto vederla CP_1 soltanto in casa, ossia nell'abitazione in cui vivevano con il padre dell'appellata, ossia con colui che lo aveva minacciato di morte. Altrettanto vero è che la non ha mai voluto accompagnare la figlia a Patti, neppure quando il e CP_1 Pt_1 ha detto di non potersi spostare per via di un incidente o per via del denaro: in quel periodo ella lavorava a tempo pieno per ed avrebbe avuto la possibilità economica di portare la figlia dal padre, ma non lo ha fatto CP_7 mai, neppure una volta …”;
- “… di recente, la minore è stata nuovamente trasferita dalla madre presso il domicilio del compagno, a Palermo, dove vive con la , con lo stesso e con il figlio del suddetto: ciò la ha inteso fare senza CP_1 CP_1 interpellare il marito e vietando alla bimba di riferire la nuova condizione al padre. Anche l'iscrizione alla scuola primaria di è stata fatta in autonomia dalla odierna appellata, ER1 probabilmente avendo ella dichiarato di avere avuto l'assenso dell'altro genitore. Queste sono le modalità con cui la odierna appellata intende esercitare l'affido condiviso ed ogni valutazione sulle ER conseguenze e sulle ricadute sulla salute emotiva di , avendo già argomentato abbastanza, viene rimessa all'On.le Corte adita, alla quale si domanda un intervento importante e deciso in favore della bigenitorialità, intesa come diritto di ogni infante …”;
- “…Un piccolo chiarimento va fatto, infine, con riferimento alla mancata accettazione della proposta transattiva del Tribunale che non può e non deve comportare una condanna alle spese così gravosa, posto tutto ciò che vi è a monte del rifiuto, ossia il dolore - davvero tanto - del la netta sensazione di stare per perdere la propria Pt_1 figlia …”.
Con memoria di replica del 29.9.2024, la difesa di parte , previa presa d'atto della CP_1 superiore rinuncia al motivo d'impugnazione sub 1. (contestata, peraltro, nel suo fondamento effettivo) deduceva ex adverso che:
ER
- “… , quando è stata costretta dal padre a trasferirsi a Palermo con la mamma, aveva appena 4 anni. Troppo pochi per aver già radicato la propria vita in un posto. La piccola, a Palermo, ha frequentato l'asilo, poi la scuola elementare e vive lì da oltre 3 anni, ha i suoi amici/compagni di scuola, le sue abitudini, vive serenamente, è felice e, solo grazie alla sua mamma, non le manca nulla. Dunque, atteso quanto innanzi, è davvero inverosimile che la piccola possa aver detto al padre che vorrebbe vivere a Patti (era troppo piccola quando ha lasciato Patti), di cui probabilmente non ha ricordi così nitidi, ove non ha nessun amico, ove non ha una realtà che vive quotidianamente …”;
- “… in seno alla memoria di replica ex art. 473 bis. 32 C.P.C. testualmente dichiara “si richiamano i Pt_1 documenti allegati alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 e n. 3, C.P.C., rinunciando espressamente alla prova per testi lì articolata e non ammessa”. Dunque, rinuncia anche alla prova testi richiesta con le Pt_1 suddette memorie e richiama documenti che, tuttavia, non sono ammissibili per tutti gli specifici motivi indicati dalla IG.ra con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 3 C.P.C. …”; CP_1 ER
- “… In ordine al mantenimento di , si rileva che con la memoria ex art. 473 bis. 32 C.P.C. Pt_1 espressamente dichiara di non opporsi alle indagini fiscali richieste dalla moglie …”;
- “… L'appellante, con la memoria di replica ex art. 473 bis. 32 C.P.C. introduce la seguente nuova domanda: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 19, comma terzo, C.P.C., posto che ha espresso il desiderio Persona_1 di trascorrere le vacanze estive e quelle natalizie con il genitore non collocatario, si chiede che, in ipotesi di rigetto della domanda principale, la bambina sia domiciliata presso il padre a Patti, nella dimora coniugale dal 15 giugno sino al 15 settembre di ogni anno, con ampio diritto di visita della madre, nonché dal giorno 22 dicembre sino al 30 dicembre di ogni anno”. ER Ebbene, posto che non risponde a verità che la piccola abbia fatto tale richiesta al padre, è chiaro che detta domanda derivi dal fatto che oglia evitare le trasferte a Palermo … Codesta Corte, dunque, non può e non Pt_1 deve accogliere detta domanda, anche a motivo del fatto che si negherebbe alla mamma e alla piccola la possibilità di trascorrere insieme il Natale o la vigilia di Natale e si negherebbe alle predette anche la possibilità di trascorrere insieme i tre mesi delle vacanze, dopo che, per 9 mesi, la ha fatto sacrifici per districarsi tra CP_1 lavoro, scuola, compiti della piccola. Dunque, si chiede il rigetto della domanda in esame …”.
*
In esito all'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 14.10.2024, celebrata secondo il rito della c.d. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., senza alcuna ulteriore attività, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in pari data).
In sede di note di trattazione scritta:
mentre parte appellata (con atto depositato telematicamente in data 11.10.2024 insisteva nei petita formulati;
la difesa di parte appellante (con atto depositato in successiva data 12.10.2025) insisteva essa pure nei propri petita, producendo copiosa documentazione in allegato relativa alla posizione patrimoniale e reddituale del Pt_1
Rimesse le parti sul ruolo collegiale (con ordinanza del 28.2.2025-14.3.2025) onde consentire piena attuazione del contraddittorio al riguardo:
con note difensive (autorizzate) in data 10.4.2025 la difesa di parte avvisava contra CP_1 che:
- “… ha depositato i modelli PF 2021, 2022 e 2023, tuttavia, non ha affatto depositato il Modello Parte_1 PF 2024, sebbene questa Corte abbia onerato le parti di depositare la documentazione aggiornata e, alla data del tardivo ed irrituale deposito della documentazione in esame (allegata alle note di trattazione scritta dell'udienza del 14.10.2024), era già scaduto il termine di presentazione di detto Modello PF 2024. Ed ancora, i documenti prodotti dall'appellante dal n. 4 al n. 7 e dal n. 16 al n. 19 (Piani di ammortamento mutui, CP_ situazione debitoria ADER, iscrizione fermo amministrativo) non sono documenti previsti dall'art. 473 bis 12 C.P.C. e, dunque, si chiede che vengano dichiarati inammissibili, perché, tra le altre, ininfluenti ai fini del decidere. In relazione agli estratti di conto corrente prodotti da (dal n. 8 al n. 15), si eccepisce Parte_1 che, in relazione all'anno 2024, il predetto, con gli allegati 11 e 15, produce solamente estratto conto da gennaio a marzo 2024 e nulla in relazione ai mesi da aprile a ottobre 2024, non offrendo, ancora una volta, all'attenzione della Corte adita la propria situazione economica aggiornata. Peraltro, al netto dei documenti allegati da ininfluenti ai fini del decidere (ovvero quelli dal n. 4 al n. 7 e Pt_1 dal n. 16 al n. 19), si rileva che a prodotto documenti in suo possesso già all'atto dell'iscrizione a ruolo Pt_1 del ricorso introduttivo e, dunque, l'appellante ben avrebbe potuto e dovuto allegarli al ricorso predetto, così come prescritto dall'art. 473 bis 12, comma terzo, C.P.C. Invero, quand'anche on avesse prodotto i documenti di cui sopra all'atto del ricorso, avrebbe potuto e Pt_1 dovuto farlo, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa dell'appellata, con la memoria ex art. 473 bis 32 C.P.C. che il predetto ha depositato il 24.09.2024, ma non l'ha fatto, scegliendo di tenere una condotta processuale per nulla improntata alla chiarezza e alla trasparenza e depositando la documentazione in allegato alle note di trattazione scritta che, come già rilevato da Codesta Corte, possono contenere solo istanze e conclusioni e non sono affatto finalizzate al deposito di documentazione. Ed ancora, non ha depositato “b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su Parte_1 beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
” e ciò denota la condotta reticente e, ancora una volta, poco trasparente dell'appellante. D'altra parte, l'appellata comprende bene il motivo della suddetta omissione di atteso che quest'ultimo, Pt_1 come già emerso in primo grado e documentato con l'allegata visura catastale per soggetto (Doc. 8 allegato alla memoria difensiva depositata da in primo grado - Visura per soggetto Agenzia delle Entrate – Controparte_1 che si allega alle presenti note per comodità di lettura), è proprietario di ben 17 immobili. Dunque, per tutti i motivi sopra esposti, IN OGNI CASO, la IG.ra , ai sensi dell'art. 473-bis. 18 C.P.C., CP_1 formula richiesta di VALUTAZIONE, sia ai sensi dell'art. 116 C.P.C. che ai sensi del primo comma dell'art. 92 C.P.C. e dell'art. 96 C.P.C., del comportamento di parte appellante, dell'omessa produzione di parte della documentazione prescritta dall'art. 473 bis 12 C.P.C. da parte di nonché della reticenza di quest'ultimo Pt_1 nel fornire le informazioni disposte con il decreto di fissazione udienza del 09.04.2024 …”;
la difesa di parte n sede di note di trattazione del 21.4.2025 replicava ex adverso che: Pt_1
- “… i beni immobili di cui alla visura (pure allegata dalla controparte) consistono nella dimora coniugale con l'annesso garage, nonché in terreni non coltivati di alcun valore, come è possibile verificare dalla rendita indicata nelle visure stesse. Ad ogni buon conto, il proprio allo scopo di fugare ogni dubbio sul proprio patrimonio Pt_1 mobiliare e immobiliare, chiede che si disponga una indagine fiscale che possa definitivamente chiarire ogni dubbio della controparte. Si deve chiarire, in ordine alla eccepita tardività della produzione da parte del che, a mente dell'art. 473 Pt_1 bis 31, il IG. Presidente della Corte d'Appello ordina, così come ha fatto, il deposito della documentazione aggiornata relativa allo stato patrimoniale delle parti in uno alla fissazione dell'udienza e che il termine si intende fissato per l'udienza stessa. Ancora: il on ha posto in essere alcuna condotta “reticente” e “poco trasparente”, posto che il mancato Pt_1 deposito del Modello PF 2024 è dovuto al semplice fatto che l'appellante non era ancora nel materiale possesso dello stesso e, a dimostrazione della sua buona fede, si allega alle presenti note (all.to 1). Gli ulteriori documenti dal n. 4 al n. 7 e dal n. 16 al n. 19, a differenza di quanto ex adverso sostenuto, non sono inammissibili e ininfluenti ai fini del decidere, posto che espongono e denotano, insieme a tutti gli altri documenti, quanto sia precaria la situazione patrimoniale del che, dalla pandemia in avanti lavora 16 ore al giorno Pt_1 solo per risanare la situazione debitoria, sperando ogni giorno di non perdere quello che ha creato. In merito all'eccezione della controparte sulla inammissibilità di domande nuove, si deve ribadire che quelle proposte dall'appellante non lo sono (si tratta di modifica) e che, anche se lo fossero, sarebbero ammissibili, dato che “Il divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'art. 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili” (art. 473 bis 35) e che “Le decadenze previste dagli articoli 473 bis 14 e 473 bis 17 operano solo in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi al mantenimento ed all'affidamento dei minori” (art. 473 bis 19) …”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione:
- non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34 C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. in limine, va dato atto della duplice rinuncia operata dal elle proprie difese: Pt_1
II.1) quanto al motivo d'impugnazione sub 1., con cessazione della materia del contendere ad esso relativa;
II.2) quanto alla prova per testi già articolata in prime cure, nei termini di cui alla memoria del 24.9.2024 (ossia: “… per corroborare quanto argomentato in ordine al ménage familiare, ai desideri di e, soprattutto al fare ostruzionistico ed alienante della rispetto al ER1 CP_1 rapporto tra padre e figlia, nonché a quelle che sono state le modalità - disfunzionali per la bambina - di esercizio della responsabilità genitoriale dell'una e dell'altro (il padre per forza di cose) dalla separazione di fatto sino ad oggi, si richiamano i documenti allegati alla memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2 e n. 3, c.p.c., rinunciando espressamente alla prova per testi lì articolata e non ammessa …”);
III. in terzo luogo, quanto all'eccezione d'inammissibilità (per tardività) formulata da parte appellata in relazione ai petita del n tema di regolamento dell'incontro padre/figlia, Pt_1 che l'indole officiosa delle decisioni da assumere in subiecta materia – come sancita dal comma 2 dell'art. 337 ter C.C. – esclude che la stessa possa dirsi fondata, competendo comunque ai genitori (nell'esercizio della loro relativa responsabilità di status) le facoltà
d'impulso, sollecitazione e deduzione d'ogni circostanze meritevole di cognizione e/o approfondimento in tema, secondo quanto anche da ultimo è stato ribadito in sede di legittimità (Cass. Sez. I, ordinanza n. 1486 del 21/1/2025), e cioè che:
«… Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis C.C., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter C.C., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare …»;
IV. in quarto e ultimo luogo, che è parimenti da disattendere l'eccezione d'inammissibilità azionata con riferimento alla produzione documentale operata dalla difesa di parte Pt_1 per asserita violazione del regime delle preclusioni a tanto relative, in quanto infondata in diritto, atteso che secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di legittimità (per cui da ultimo si v. Cass. Sez. I, ordinanza n. 27234 del 30/11/2020 – in materia di rito divorzile, ma enunciante un principio di diritto valevole anche per le ipotesi di separazione – e la conforme successiva ordinanza n. 29908 del 20/11/2024):
«… nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti …»;
«… nei procedimenti camerali ex artt. 737 e ss. C.P.C., la rimessione della causa in fase decisoria non consente la produzione di nuovi documenti, ancorché sopravvenuti, che, ove prodotti, non possono essere utilizzati per la decisione, se non previa rimessione sul ruolo, realizzandosi altrimenti una violazione del diritto alla difesa e al contraddittorio, che comporta la nullità della statuizione senza che sia necessario dimostrare alcun ulteriore nocumento che la parte abbia subìto …»;
pienezza di contraddittorio assicurata dalla precedente ordinanza di questa Corte del 14.3.2025;
ritiene questo Collegio che l'appello sia solo in parte fondato e, nei sensi e limiti che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento.
*
Procedendo ordinatamente nell'esame delle residue questioni dedotte, osserva e rileva il
Collegio:
sub 2.1.:
quanto all'auspicata audizione diretta della prole da parte di questa Corte, che:
fermo in diritto che per l'audizione del minore a fini d'ascolto, ove (come nell'odierna vicenda, in cui ha poco meno di otto anni) ancora infradodicenne, in sede di legittimità(così da ER1 ultimo Cass. Sez. I, ordinanza n. 4595 del 21/2/2025) è stato espresso (in vicenda anagraficamente sovrapponibile a quella odierna) il principio – cui anche questa Corte intende aderire – per cui:
«… 6.- Nella giurisprudenza di questa Corte si è costantemente affermato che l'ascolto del minore non è un atto istruttorio, ma un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare. Si tratta di un diritto personalissimo, proprio del minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass. n. 6129 del 26/03/2015; Cass. n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023; Cass. n. 437 del 08/01/2024). I minori, anche quando non possono essere considerati parti formali del processo, (v. Cass., n. 40490 del 16/12/2021) sono tuttavia parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La loro partecipazione al giudizio a garanzia del principio del contraddittorio, si realizza mediante la previsione del loro ascolto, in presenza dei presupposti di legge (Cass. n. 16410 del 30/07/2020; Cass. Sez. U, n. 22238 del 21/10/2009) …»;
sicché, ciò posto:
«… Il giudice può disporre l'audizione del minore infradodicenne, valutandone in modo discrezionale ed officioso la capacità di discernimento, tenuto conto delle emergenze processuali, senza esser tenuto a motivare l'omissione di tale adempimento se l'audizione non è stata richiesta allegando le ragioni dell'avvenuta maturazione del minore, in maniera tanto più specifica e persuasiva quanto più egli è lontano dall'età degli anni dodici;
al contrario, in caso di richiesta di audizione, tale dovere di motivazione si affievolisce quando manca all'età legale del discernimento un lasso di tempo che può considerarsi significativo, a meno che non emerga un'eccezionale maturità del minore o altre gravi ragioni …»;
ed invero, a fondamento di ciò s'è ben chiarito che:
«… Il legislatore nazionale nello stabilire che deve essere ascoltato il «minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» ha fissato una soglia di età, oltre la quale si presume che il minore abbia maturato discernimento sufficiente ad esercitare il diritto di ascolto. La presunzione opera in due sensi, poiché così come si deve presumere che superata detta soglia il discernimento sia maturato, al di sotto di questa soglia deve presumersi che il discernimento non sia maturato. A questa presunzione legale di “non discernimento” ben può richiamarsi anche implicitamente il giudice nella sua motivazione se non sono stati evidenziati dalle parti elementi di segno diverso.
8.1.- La presunzione di non discernimento può essere infatti vinta da un accertamento da farsi in concreto, sulla base di quanto emerge dagli atti del giudizio, di quanto è stato allegato dalle parti e in base a fatti notori;
ed è un fatto notorio che la maturazione del minore avviene progressivamente, man mano che egli acquista in primo luogo la capacità di parlare e di comunicare ed in secondo luogo la capacità di elaborare dei concetti, esprimere giudizi ed operare delle scelte. Ciò consente di fare una distinzione tra minori che sono prossimi alla soglia dei dodici anni e i minori che invece ne sono lontani, essendo evidente che il discernimento non matura improvvisamente nella notte che segna il confine tra gli undici e i dodici anni. La presunzione di non discernimento è quindi debole per il minore prossimo a raggiungere questa soglia di età, ma tanto più forte quanto più il minore è lontano dalla soglia dei dodici anni e per vincerla, in questo ultimo caso, è necessario che dagli atti del giudizio emergano plurimi elementi che orientano in senso diverso. Né le parti possono confidare unicamente sull'esercizio dei poteri officiosi, astenendosi dal prendere una posizione in merito: i genitori sono i primi responsabili del benessere del minore e anche in tema di tutela processuale devono attivarsi affinché emergano i suoi interessi e le sue esigenze. Inoltre, vero è che il giudice ha il potere discrezionale di procedere all'ascolto del minore anche quando di età inferiore ai dodici anni, ma detto potere va esercitato per realizzare sua finalità che è quella di consentire l'esercizio di un diritto nel rispetto degli interessi del minore;
di conseguenza tanto più prudente deve essere il giudice nell'ascoltare il minore quanto più il bambino è lontano dall'età dei dodici anni e non sono già emersi elementi che depongano per la sua capacità di discernimento, dal momento che una audizione meramente esplorativa potrebbe anche arrecargli pregiudizio. L'ascolto da parte del giudice, per quanto venga organizzato in modo da mettere il bambino a proprio agio, resta pur sempre un momento processuale, in uno scenario in cui interagiscono solo adulti e in particolare adulti con competenze tecniche e linguaggio estranei all'infanzia ed alla adolescenza;
richiede quindi, per affrontarlo con serenità, comprenderne il significato e farsi comprendere, un certo grado di maturità.
9.- Si può quindi affermare che la parte che non chieda l'ascolto del minore di età inferiore agli anni dodici, rappresentando le ragioni della richiesta, non può successivamente lamentarsi per la mancata attivazione dei poteri officiosi, né della omessa motivazione in merito all'ascolto, specie ove non emergano degli atti del giudizio altri elementi che possano orientare per un ascolto del minore anticipato rispetto alla età legale del discernimento. Inoltre, anche qualora l'ascolto sia stato richiesto, la richiesta deve essere assistita dalla allegazione di tutti gli elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento del minore, allegazione che deve essere tanto più specifica quanto più l'età del minore si allontana da quella dei dodici anni;
il dovere di motivare sul rigetto della richiesta di ascolto del minore infradodicenne, si affievolisce, fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore. Nella specie, la ricorrente non specifica né di avere richiesto l'audizione di omissis nel corso del giudizio di secondo grado né di avere spiegato al giudice del reclamo per quale ragione un bambino di sette/otto anni avrebbe avuto una sufficiente capacità di discernimento in relazione alle problematiche che si sono evidenziate nel corso dell'affidamento e un grado di maturità sufficiente a sostenere l'ascolto diretto in sede giudiziale. Questi elementi non sono stati illustrati neppure nelle attuali censure, che si fondano sul presupposto che sia doveroso motivare sempre sull'omesso ascolto di un minore in età inferiore ai dodici anni, così cadendo in errore nella interpretazione della norma ed invocando principi giurisprudenziali di cui non si coglie per intero la portata, travisandone in parte il significato …»;
e poiché nella presente vicenda processuale non sono stati illustrati profili di sorta, né si rinvengono dati fattuali tali da cui inferire vuoi l'opportunità vuoi l'utile esperibilità – nei sensi prima chiariti – dell'incombente in argomento, il relativo petitum va disatteso; quanto all'invocata indagine a mezzo di c.t.u. sull'adeguatezza all'ufficio della relativa responsabilità della coppia genitoriale (individualmente considerata), che:
fermo anche in tal caso in diritto che (come affermato da Cass. Sez. I, ordinanza n. 24972 del 21/8/2023, in tema d'affidamento super esclusivo ma con accenti chiaramente riferibili anche all'ipotesi di mero collocamento prevalente in caso d'affidamento condiviso):
«… il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 28244 del 04/11/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023) …»;
in fatto, le allegazioni critiche di parte he ad avviso della medesima legittimerebbero tale Pt_1 accertamento sono state riferite:
- in parte, al tempo dell'allontanamento dalla dimora coniugale da parte della con CP_1 ER la minore (“… è stata condotta a Palermo contro la sua volontà, - chiedeva sempre di tornare a casa - ER
… si è fatta lecito sradicare la piccola dalla propria vita … La signora desiderava tornare a Palermo nella sua città natale e tutto il resto non aveva importanza, così come continua a non avere alcun peso neppure come crescerà ed il fatto che non potrà beneficiare della costante presenza del padre …”); ER1 ossia, come è pacifico inter partes, allorché la minore aveva poco più di quattro anni d'età, con l'individuazione d'un assetto di vita per la stessa non di breve bensì di lungo periodo;
- in parte, ad epoca anteatta ed ormai esaurita (“… la non ha mai voluto sentire parlare di CP_1 modifiche pattizie, neppure per le vacanze estive;
il on ha potuto tenerla più del previsto, neppure nel Pt_1 mese precedente o successivo a quello indicato … “);
- in parte, all'attualità, con riferimento:
a) sia alla dubbia congruità delle scelte di lungo periodo – asseritamente esercitate unilateralmente – dalla (“… nel capoluogo siciliano, come sopra cennato, la minore abita CP_1 in un angusto appartamento all'ottavo piano nella periferia di Palermo, dove è costretta a trascorrere i suoi pomeriggi o intere giornate in casa con il nonno, il quale - si sottolinea - non ha le qualità, gli strumenti, la forza e la pazienza di accudire la bambina, come provato in atti anche attraverso la relazione del perito fonico versata in atti (la piccola giocava da sola mettendo legnetti nella stufa accesa) (cfr. all.to D alla ER2 memoria ex art. 183 C.P.C., VI co. n. 2 del fascicolo telematico di primo grado); inoltre, spesse volte, viene ER affidata a terzi estranei;
addirittura, di recente, la piccola ha riferito al padre che dorme dall'amico della mamma con il figlio di costui …”);
b) sia alla concreta modalità di gestione della relazione padre/figlia (“… manifesta rigidità estrema di fronte alle istanze della figlia di trascorrere più tempo a Patti e preferisce lasciare la bimba a casa con il nonno … piuttosto che permettere al di prenderla il giorno prima oppure al mattino … non Pt_1 intende ragionare, discutere e collaborare con il non intende cedere a nessuna delle sue richieste e, Pt_1 cosa ancora più grave, alle richieste di . Proprio qualche giorno fa ha negato al coniuge separato di ER1 prendere la figlia appena iniziate le vacanze di Pasqua, ossia giovedì 29 marzo, anziché nei giorni che si ricavano dal provvedimento oggetto del presente gravame … La rifiuta recisamente ogni forma di CP_1 collaborazione, opponendosi sempre ed in ogni caso alle richieste del coniuge separato in ordine al tempo che egli vorrebbe con , mancando di considerare le istanze della figlia e di renderle le cose più semplici ER1
…”);
c) sia, ancora, al lamentato malessere presente della minore (“… tutt'oggi ella intima a di ER1 non raccontare alcune cose a papà: dove dorme con mamma, cosa fa con il nonno etc., alimentando nella bambina il conflitto di lealtà ed impedendole di potersi fidare di entrambi i genitori, di sentirsi accudita e tutelata in ragione di una comunione di intenti orientati al suo bene, con conseguente grave nocumento per il suo benessere psico-fisico … in un'occasione è scoppiata a piangere senza un motivo apparente e, ER1 solo dopo essere stata tranquillizzata, spiegava al padre di volere togliere gli orecchini e doveva essere lui a chiedere alla mamma il permesso di toglierli;
in più occasioni, al telefono, prima di rispondere al padre, chiede alla madre o al nonno presenti “Posso rispondere?”; altre volte sta in silenzio perché probabilmente non comprende se può rispondere ad una domanda del genitore e decide di cambiare discorso …”);
d) sia, infine, alla riferita novità dell'avvio di una diversa domiciliazione, estesa a , da ER1 parte della (“… la minore è stata nuovamente trasferita dalla madre presso il domicilio del CP_1 compagno, a Palermo, dove vive con la , con lo stesso e con il figlio del suddetto: ciò la CP_1 CP_1 ha inteso fare senza interpellare il marito e vietando alla bimba di riferire la nuova condizione al padre …”);
senza che, tuttavia e pur ciononostante, il i sia candidato al collocamento (prevalente Pt_1
o esclusivo) presso di sé della figlia, opinando la disfunzionalità per essa del protrarsi ulteriore della sua permanenza stabile presso la madre, insistendo solo perché la bigenitorialità sia assicurata con un più congruo e sostenibile regolamento dell'incontro padre/figlia;
sicché, mentre non mette conto di conoscere delle prime delle superiori vicende, con riferimento alle altre questioni poste all'attualità difettano allo stato i presupposti (anche per il mancato esperimento di richieste istruttorie puntuali e pertinenti) onde a tanto si faccia luogo;
sub 2.2., che:
- il primo Giudice, dando atto che nulla ostava a che fosse perpetuata:
“… [la] collocazione e residenza privilegiata della minore presso la madre in Palermo, ove la resistente lavora e la bambina è già inserita nel contesto sociale e scolastico abitando nella città di cui sopra da oltre due anni, ovvero dal momento dell'intervenuta separazione di fatto tra i genitori …”;
legittimando in ogni caso ogni diverso assetto originante dall'eventuale “… diverso accordo con la …”; CP_1
ha dettato il seguente regolamento, per gli incontri padre/figlia:
i. per il tempo ordinario:
“… 1) a settimane alterne: una settimana il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola sino alle 20.00 (dalle 15.30 alle 21.30 nei periodi non scolastici), mentre l'altra settimana dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola e sino alla domenica sera alle ore 21.00 (nei periodi non scolastici dalle 15.30 del venerdì alle 21.00 della domenica) …”;
ii. per le festività di consuetudine: “… 2) durante le festività natalizie 4 giorni consecutive, da concordarsi entro il 30 novembre, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno e dovendosi alternare anche le vigilie, mentre per le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. 3) ad anni alterni il 25 aprile e il primo maggio dalle ore 10.30 alle ore 20.00 … 5) il giorno del compleanno di (27.07) ad anni alterni dalle 10.30 alle 15,30 o dalle 16.30 alle 21.30, ER1 fatta salva la possibilità di festeggiare insieme la bambina concordandolo in tal senso i genitori;
il giorno del compleanno del padre (23.12) e della Festa del Papà dall'uscita di scuola e fino alle 21.30, spettando tale possibilità anche alla madre per le proprie ricorrenze …”;
iii. per l'estate:
“… 4) nel periodo estivo: 10 giorni consecutivi nel mese di luglio e 10 giorni consecutivi nel mese di agosto, da concordarsi entro il 15 giugno tra i genitori e, in difetto, un anno dall'1 al 10 luglio e dal 7 al 17 agosto e l'anno successivo dal 15 al 25 luglio e dal 20 al 30 agosto, con sospensione per analogo periodo spettante alla madre del diritto di visita del padre …”;
iv. per i contatti telefonici:
“… Verranno altresì garantiti i contatti telefonici giornalieri con il padre o con la madre secondo i rispettivi tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in fascia oraria ricompresa tra le ore 16.00 e le ore 21.00 e, comunque, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori …”;
- il hiede che esso sia mutato, nel senso seguente: Pt_1
sub i.:
I. di poter fruire:
I.1) della sola continuità della permanenza della figlia presso di sé e nel proprio domicilio nel fine settimana, ancorché ogni fine settimana (e non a settimane alterne), durante la frequenza scolastica:
“… dall'uscita da scuola del venerdì e sino a domenica sera alle ore 21,30 nel periodo in cui ha scuola ER1
…”;
I.2)
e, fuori della frequenza scolastica:
“… dalle ore 10 del giovedì e sino al lunedì sera alle ore 21,30, a settimane alterne, nel periodo in cui ER1 non ha scuola;
in entrambi i casi, “… con obbligo della mamma di condurre la minore al padre e con obbligo del padre di ricondurre la bambina alla madre …”;
sub ii.:
II. “… -sette giorni durante le vacanze natalizie, in modo tale da includere, ad anni alterni, la festività del Natale
o quella di Capodanno, dalle ore 10 del primo giorno e sino alle ore 21,30 dell'ultimo giorno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, in modo da comprendere, ad anni alterni, la festività della Pasqua o quella del successivo lunedì;
-i giorni del 6 Gennaio, del 25 Aprile, del 1° Maggio, del 2 Giugno, del 15 Agosto e dell'8 Dicembre verranno ER trascorsi dalla minore, ad anni alterni, con uno o con l'altro genitore, con l'intesa che il padre prenderà alle 9,00 del mattino per poi riportarla alla madre e/o sarà lei a riprenderla negli orari sopra indicati alle ore 20,30, nel periodo invernale (da metà settembre sino a fine maggio) o alle ore 22,30, nel periodo estivo (dal primo giugno sino a metà settembre).
-In ultimo, il giorno della Festa della Mamma e del suo compleanno e quello della Festa del Papà e del suo compleanno verrà trascorso con i rispettivi genitori, mentre il giorno del compleanno della minore verrà trascorso dagli stessi possibilmente insieme ad entrambi i genitori, che si adopereranno con ogni mezzo affinché ciò avvenga e, in ogni caso, concorderanno le modalità dei festeggiamenti privilegiando i desideri di ER
. In caso di disaccordo, ciascuno festeggerà con il figlio a pranzo o a cena, ad anni alterni, con facoltà per il padre di prelevarla il giorno precedente, nel caso in cui pranzerà con lui, e di ricondurla alla madre il giorno successivo, nel caso in cui cenerà con lui …”;
sub iii.:
III. “… -per quindici giorni consecutivi nel mese di giugno, subito dopo la fine della scuola, per quindici giorni consecutivi nel mese di luglio e per quindici giorni consecutivi nel mese di agosto (in maniera tale da ricomprendere ad anni alterni il giorno di Ferragosto): detti periodi andranno concordati tra i genitori entro il
30 aprile di ogni anno …”;
e comunque in aggiunta a quanto ammesso sub iv.:
IV. “… venga obbligata la di fare sì che la figlia possa sentire il padre tutti i giorni, fra le ore 16,00 e le CP_1 ore 20,00, e disporre la possibilità che gli stessi possano effettuare almeno due videochiamate settimanali, sempre nell'orario suddetto …”;
- la , ex adverso, ha obiettato di non poter far fronte all'accompagnamento ordinario CP_1 di presso il padre, date le sue esigenze di lavoro e l'esiguità del reddito da esso ER1 ritraibile, e di voler fruire senza penalizzazioni del proprio poco tempo libero per curare e coltivare la crescita della figlia come conveniente;
è da considerare che l'impugnata sentenza – che ha mostrato corretta osservanza dei principi normativi e giurisprudenziali vigenti al riguardo – merita modifica, nella ponderazione tra le correnti istanze della parte appellante, i bisogni di di continuità di relazione con la figura ER1 paterna e di opportuna conferma della stabilità conseguita (in quanto rispondente al suo equilibrio di vita attuale) e le istanze della parte appellata, nel senso che:
mentre nulla osta a che sia accolto il petitum di parte ub iv., relativamente alla facoltà Pt_1 di effettuare anche videochiamate con cadenza bisettimanale con la figlia;
va disatteso quanto invocato sub II., risultando complessivamente meglio calibrato e ordinato il regolamento officioso in atto vigente;
può integrarsi il regolamento per il periodo estivo sub iii. (che va confermato nel resto) con la previsione della facoltà di permanenza ulteriore di presso il padre continuativamente ER1 per una settimana (da venerdì a venerdì) nel periodo di giugno successivo alla fine della frequenza scolastica, da concordarsi entro il 31 maggio;
quanto poi al regolamento sub i.: mentre va confermata la fruibilità da parte del ella visita infrasettimanale presso il luogo Pt_1 di dimora della minore (da assicurarsi in almeno una occasione, o il lunedì o il mercoledì, anche oltre la frequenza scolastica); può ammettersi la permanenza continuativa di presso la dimora paterna per un solo ER1 fine settimana al mese, in periodo scolastico dal venerdì alla domenica e fuori del periodo scolastico dal venerdì al lunedì, con: accompagnamento all'andata da parte della madre – che comunicherà con preavviso di quindici giorni la settimana in cui a tanto provvederà – entro le ore 16 del giorno d'arrivo presso la dimora paterna; fermo nel rimanente fine settimana il vigente regolamento;
riaccompagnamento al ritorno: entro le ore 21 della domenica;
entro le ore 16 del lunedì; da parte del padre presso la dimora della minore;
sub 3., che:
nell'incompletezza della produzione documentale disponibile, seppure il bbia dichiarato Pt_1
(in ragione della propria attività d'impresa) redditi netti assai esigui (pari, al termine dell'anno 2023, ad euro 7.895 a fonte di ricavi lordi per euro 102.890) e risulti ammesso al gratuito patrocinio per il corrente grado, il petitum del medesimo in parte qua non merita accoglimento, sia per la potenziale redditività della sua possidenza immobiliare (documentata nella consistenza del 2021, ma di cui non è stata contestata la titolarità attuale), sia per l'entità contenuta del vigente obbligo di concorrere al mantenimento della prole (non comprimibile, attesa l'ingravescenza perdurante del costo della vita e le ragionevoli prospettive d'un incremento dei relativi bisogni nel prossimo tempo a venire);
sub 4., che:
se, per un verso, quanto retro statuito in punto di visita in parziale accoglimento dell'appello non muta il profilo della soccombenza già ritenuto in prime cure a carico del in quanto Pt_1 comunque prevalente, anche rispetto all'esito del corrente gravame), donde l'infondatezza della doglianza sub 4.1.;
per altro verso, non si ravvisa la lamentata eccessività sub 4.2. delle spese cui il nominato è stato condannato ivi, atteso che l'importo liquidato complessivamente per onorario (pari ad euro 7.616, inclusive del solo subprocedimento per cui le stesse andavano comunque rifuse) è stato situato nei minimi tariffari per entrambe le iscrizioni de quibus, donde il rigetto anche di detto motivo d'impugnazione.
*
Avuto riguardo al solo parziale (e ben circoscritto) accoglimento dell'appello ed alle ragioni della presente decisione fin qui edotte, di giustizia appare compensare parzialmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di ½, con conseguente condanna del lla Pt_1 rifusione in favore di controparte del rimanente ½, che si liquidano nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d'appello Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35 totale dimidiato € 4.869,675 totale ridotto (per la compensazione) € 2.434,83.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza in diritto della qualità della lite.
L'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della parte odierna soccombente non comporta, poi, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito da tal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 del d.P.R. n. 11572002 e modif. succ. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio
(che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – s'impegna ad anticipare;
così Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 29.3.2024 e notificato in data 2.5.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti emessa al n. 228 in data 26.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1130/2021 RGAC;
appello proposto da: ; Parte_1 nei confronti di: ; Controparte_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente al motivo d'impugnazione di cui al punto 1. della motivazione, per rinuncia della parte appellante;
2) in parziale accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma dell'impugnata sentenza:
2.1) in parziale modifica ed integrazione del regolamento di cui alla parte motiva dell'impugnata sentenza, dispone che:
- verranno garantiti i contatti telefonici giornalieri con il padre o con la madre secondo i rispettivi tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori in Persona_1 fascia oraria ricompresa tra le ore 16.00 e le ore 20.00 e, comunque, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori, nonché videochiamate con cadenza almeno bisettimanale;
- il padre, salvo diverso accordo con la potrà vedere e tenere con sé Controparte_1 presso la propria dimora la figlia continuativamente: ER1 per un fine settimana al mese, in periodo scolastico dal venerdì alla domenica e fuori del periodo scolastico dal venerdì al lunedì, con: accompagnamento all'andata da parte della madre – che comunicherà con preavviso di quindici giorni la settimana in cui a tanto provvederà – entro le ore 16 del giorno d'arrivo presso la dimora paterna;
riaccompagnamento al ritorno da parte del padre presso la dimora della minore: entro le ore 21 della domenica;
entro le ore 16 del lunedì; nel periodo di giugno successivo alla fine della frequenza scolastica, per una settimana (da venerdì a venerdì), in periodo da concordarsi entro il 31 maggio;
2.2) conferma integrale nel resto;
3) condanna ancora la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida, previa loro compensazione nella misura di ½, in complessivi euro 2.434,83 per onorario oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 24.4.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)