Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 21/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025, iscritta al n. 22 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Civita Castellana alla Via Catalano n. 12 presso lo studio dell'avv. Mauro De Angelis, che li rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 18 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 22 maggio 1999 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma, parte I, serie 01, n. 852).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nata la figlia Persona_1
maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente, che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 6 settembre 2010, che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma
1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022, che entrambi godono di propri redditi.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento;
2. in considerazione dell'attuale situazione delle parti, del contributo diretto apportato da ciascuno genitore al mantenimento della figlia e di tutti i criteri dell'art. 155 comma 4 c.c., il sig. verserà quale contributo per il mantenimento della Pt_2
figli la somma di € 500,00 (cinquecento/00) da versare entro il giorno cinque Per_1
di ogni mese tramite pagamento del 50% alla signora e dell'ulteriore 50% Pt_1
direttamente alla figlia maggiorenn;
Per_1
3. il Sig. verserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie per la figlia Pt_2 Pt_1
e nel caso di contrasto verrà applicato quanto stabilito nel protocollo del Per_1
Tribunale di Viterbo del 2018 e allegato”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap-
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porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al CP_1
per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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