Sentenza 23 aprile 2004
Massime • 1
Ai sensi dell'art.85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell'art.330, comma I, seconda parte del codice di rito.
Commentario • 1
- 1. Rinuncia al mandato: guida e fac-simileDaniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 21 settembre 2022
La facoltà di rinunciare al mandato Obblighi dell'avvocato e del cliente La Cassazione sulla rinuncia al mandato professionale Fac-simile di rinuncia al mandato professionale La facoltà di rinunciare al mandato [Torna su] Il professionista che non intenda proseguire nel rapporto instaurato con il cliente può, in ogni momento, fare espressa rinuncia. La facoltà concessa al difensore non deve comunque collidere con le esigenze di difesa del suo assistito il quale, causa la decisione assunta dal legale, si trova temporaneamente sprovvisto di difensore. Di conseguenza, laddove un avvocato voglia rinunziare al mandato, dovrà comunque garantire l'attività difensiva sino al momento in cui la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2004, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2004 |
Testo completo
H REPUBBLICA ITALIANA 07 771 / 04 LA CORTE SUPREMA D Oggetto resp. SEZIONE TERZA CIVILE einh Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15295/00 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Cron. 15046 -Consigliere Dott. Italo PURCARO 1846 Rep. Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - Ud. 15/10/03 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA EL, MA ME, MA RR, MA 5 DECEDUTO E PER ESSO EREDE O' IN, GIOVANNI elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato LAURO PEPE, che li difende unitamente all'avvocato SALVATORE NUNZIATA, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
MA FR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILLA 3., presso 1'Avvocato DOMENICO MASTROSTEFANO, con 2003 1823 procura speciale del Dott. Notaio Mariagrazia Russo in Roma 18 marzo 2003, Rep. N. 6103; che la difende unitamente all'Avvocato GIUSEPPE A CICCONE, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
MA DE, MA IE;
intimati - avverso la sentenza n. 2375/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione civile emessa il 15/4/1999, depositata il 21/07/99; rg.123/1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato PEPE LAURO;
udito l'Avvocato MASTROSTEFANO DOMENICO;
udito il P.M. i in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per rigetto 1 del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 16 ottobre 1989, durante i lavori di sbancamento su un terreno di proprietà di AN ER, RM e Giovan- ni, eseguiti da NE RI sotto la direzione di Man- cini IO, si verificava il crollo di un muro maestro 2 dell'adiacente fabbricato di proprietà di AN ET, NC e AM, sito a Borbona. In seguito al crollo, da un lato AN ER e Carme- la, poi adiuvate da AN IO, chiedevano al preto- provvedimenti urgenti ai sensi del-re l'emissione di l'art. 1172 C.c., che venivano però negati;
dall'altro Man- cini ET, NC e AM chiedevano e ottenevano un accertamento tecnico preventivo. AN ET e NC convenivano quindi in giu- dizio, innanzi al Tribunale di Rieti, AN RM e ER, quali comproprietarie del fondo finitimo, NE RI, esecutore dello sbancamento, e AN IO, quale direttore dei lavori, chiedendone la condanna alla ricostruzione del muro e al risarcimento dei danni. Notificavano la citazione anche a AN AM, com- proprietaria del muro crollato, che poi interveniva nel giudizio. A loro volta, dopo il diniego dei provvedimenti urgen- ti, AN ER, RM e IO riassumevano il giu- dizio innanzi allo stesso Tribunale nei confronti di Man- cini ET, NC e AM, per sentir dichiarare che il crollo era avvenuto per colpa dei medesimi e sentirli condannare alla ricostruzione del loro muro a confine con 3 la proprietà dei riassumenti. Riuniti i giudizi, il Tribunale, con sentenza del 1° giugno 1993, condannava AN ER, RM e IO nonché il NE, in solido, a un risarcimento, in favore di AN ET, NC e AM, di lire 52.000.000, oltre agli interessi legali dal 16 ottobre 1989 al saldo, nonché, unitamente a AN IO, alla rifusione del- le spese di lite. Respingeva le altre domande. Con sentenza del 21 luglio 1999, la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame di NE RI, AN ER, M RM, IO e IO, condannando i primi quattro appellanti, in solido, a pagare agli appellati AN NC, AM e ET lire 67.845.540, oltre agli in- teressi legali dal 16 ottobre 1989, così rideterminato al- l'attualità l'ammontare del danno. Ricorrono per la cassazione AN RM, ER e IO nonché ZÒ OR, quale erede di AN IO, formulando due censure. Resiste con controricorso la sola AN NC. -h9440 Ambo le parti ramo depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Eccepisce la resistente che, avendo l'avvocato P. Gam- berale, procuratore costituito in appello per AN 4 NC e AM, rinunciato al mandato il 12 gennaio 2000, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ma prima della notifica del ricorso (avvenuta il 20 luglio 2000), questo doveva essere notificato personalmente alle AN e non presso il procuratore rinunciante, sotto pe- na di giuridica inesistenza. L'eccezione non ha pregio, essendo rituale la notifica in questione. Invero, ai sensi dell'art.85 C. p. c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la SO- stituzione del difensore, con la conseguenza che la noti- fica dell'impugnazione, in siffatta situazione, dev'essere effettuata, a norma della seconda parte del 1° comma del- l'art.330 C.P.C., al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (Cass. 25 maggio 1984 n.3227; 15 aprile 1980 n.2452). Col primo motivo, denunciando la violazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione • su un punto decisivo della controversia, nonché omesso esame di atti e documenti di causa, in relazione all'art.2053 C.c. e agli artt. 115, 116, 196 e 244 C.p.c. (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), i ricorrenti deducono che la 5 sentenza impugnata è erronea e carente sia sull'eccepita nullità della sentenza di primo grado, dovuta al mancato esame delle conclusioni degli appellanti, sia per avere ritenuto superata la prova per testi da quanto risultato in sede di consulenza tecnica, senza considerare, tra l'altro, che la prova era stata chiesta anche nell'inte- resse di AN IO, comproprietario dell'edificio anche ai sensi del- crollato, ed era quindi rilevante l'art.2053 C.c. E' erronea altresì la motivazione con la quale il giu- dice di appello ha ritenuto superata dalla consulenza tec- nica la necessità delle prove sul precario stato dell'edi- ficio crollato, come pure nella parte in cui, perpetuando l'errore del primo giudice, insiste nel liquidare in via equitativa dei danni non provati. Il motivo è infondato. A questa serie di rilievi, ai genere più assertivo che critico, ammesso che possano assumere dignità di specifi- che censure, è possibile rapidamente replicare: 1) sul preteso, mancato esame, ad opera del Tribunale, delle con- clusioni degli odierni ricorrenti, la Corte risponde che quelle conclusioni, sebbene non trascritte nell'epigrafe, furono (ciò che conta ed è decisivo, alla stregua della giurisprudenza di legittimità) considerate dal giudice di primo grado, il quale le menzionò nella parte narrativa della sentenza e le esaminò nella parte motiva;
2) quanto all'individuazione delle cause del crollo, essa poteva av- venire solo col ricorso a determinate cognizioni tecniche, onde va riaffermato il principio per cui, in ipotesi del genere, la consulenza tecnica, la quale di regola ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti probatoriamente già acquisiti, può legittimamente costi- tuire, 'ex se', fonte oggettiva di prova (Cass. 29 marzo 1999 n.2957): di qui anche l'irrilevanza, coerentemente motivata dalla Corte, delle prove orali degli appellanti (delle quali comunque i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, nemmeno trascri- vono i capitoli, impedendo così al Collegio di apprezzarne la decisività); 3) quanto infine alla liquidazione equita- tiva di danni asseritamente non provati, concernente le sole suppellettili andate perdute nel crollo, il giudice di appello, rispondendo al nono motivo del gravame, condi- vide col Tribunale la legittimità del ricorso alla medesi- ma, reputandola, motivatamente, perfino "assai contenuta", in quanto i due milioni attribuiti a tale titolo includono la rivalutazione monetaria tra il deposito della prima re- 7 lazione tecnica e la sentenza di primo grado;
e questa mo- tivazione non viene specificamente censurata. Col secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto ed erronea motivazione (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), i ricorrenti lamentano che la Corte, dopo aver rivalutato l'importo del risarcimento a lire 67.845.540, abbia ag- giunto gli interessi legali dal 16 ottobre 1989. Anche questo motivo è infondato. All'importo totale del danno, calcolato all'attualità (lire 67.845.540), la Corte ha aggiunto gli interessi le- gali dal 16 ottobre 1989, "non essendo stata tale ulterio- re misura risarcitoria, pur contrastante con i principi affermati nella nota sentenza di Cass. S.U. n.1712/1995, By oggetto di censura". In altri termini, la Corte ha attribuito gli interes- si, dalla data dell'illecito, sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente (ciò che effettiva- mente non è in linea con l'insegnamento di Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.1712), per il motivo che, su tale modalità di cumulo, si è formato, per mancanza d'impugnazione, il giudicato. Pertanto non è esatto che la sentenza impugnata, "con capziosa motivazione ed in contrasto con le numerose deci- 8 sioni della Corte di legittimità, anche a sezioni unite", abbia 'sic et simpliciter' operato un illegittimo cumulo di rivalutazione e interessi: essa, al contrario, ha spie- gato di non poter operare diversamente in quanto vincolata dal giudicato interno formatosi sul punto. La critica in esame non coglie quindi nel segno, per- ché non tocca l'autentica 'ratio decidendi', che resta perciò irretrattabile. Le spese di questo giudizio, liquidate nel dispositi- seguono la soccombenza. VO, РОМ la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla resistente le spese del giu- dizio di Cassazione, liquidate in euro 100,00, oltre ad euro 2.000,00 per onorario. Così deciso a Roma, addì 15 ottobre 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE R atitials Vittorio fuva IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO NCELLERIASITAT & INAPPRY 2004 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 9