Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2004, n. 7771
CASS
Sentenza 23 aprile 2004

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai sensi dell'art.85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, con la conseguenza che la notifica dell'impugnazione deve, in siffatta situazione, essere compiuta al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente, giusta disposto dell'art.330, comma I, seconda parte del codice di rito.

Commentario1

  • 1Rinuncia al mandato: guida e fac-simile
    Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 21 settembre 2022

    La facoltà di rinunciare al mandato Obblighi dell'avvocato e del cliente La Cassazione sulla rinuncia al mandato professionale Fac-simile di rinuncia al mandato professionale La facoltà di rinunciare al mandato [Torna su] Il professionista che non intenda proseguire nel rapporto instaurato con il cliente può, in ogni momento, fare espressa rinuncia. La facoltà concessa al difensore non deve comunque collidere con le esigenze di difesa del suo assistito il quale, causa la decisione assunta dal legale, si trova temporaneamente sprovvisto di difensore. Di conseguenza, laddove un avvocato voglia rinunziare al mandato, dovrà comunque garantire l'attività difensiva sino al momento in cui la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2004, n. 7771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7771
Data del deposito : 23 aprile 2004

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