Articolo 5 della Legge 14 aprile 1975, n. 128
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 maggio 1975
Art. 5.
Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 , l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, e' stabilito, per l'anno finanziario 1974, in lire 3.200.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1975