TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 805/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 805/2022
All'udienza del 15.1.25 ore 09.05 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
MERCATANTI FLAVIO che attesta la presenza della parte personalmente. Per parte resistente è presente Controparte_1
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 15.50, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MERCATANTI FLAVIO Parte_2 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Parte ricorrente impugnava l'avviso di Addebito n. 362 2022 00010132 84 000 con cui l' chiedeva il versamento della somma di euro 1.506,73 quali contributi dovuti a titolo dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti per il quarto trimestre 2014. In particolare rappresentava di essere stato socio accomandatario della società “Al Piccolo Mercato con sede legale in Controparte_3
Viareggio, Largo Risorgimento 1, codice fiscale e partita iva , la cui attività di commercio P.IVA_1 al minuto e all'ingrosso di beni di qualunque categoria merceologica cessava nel febbraio 2013, come da comunicazione del 18.02.2013 al SUAP;
evidenziava che la società, ormai inattiva dal febbraio
2013, veniva cancellata in data 19.12.2014.
Lamentava di essere stato ingiustamente iscritto d'ufficio alla Gestione Commercianti con imposizione contributiva a decorrere dal 01.01.2014 in quanto la società aveva cessato la propria attività
nel febbraio 2013.
Pertanto, riteneva che mancando il presupposto oggettivo (l'attività commerciale è cessata nel febbraio 2013) e soggettivo (dal febbraio 2013 è cessato lo svolgimento abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del che da allora non ha più percepito compensi dalla società) Parte_2
CP_ non sussisteva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti
1 CP_ Si costituiva l' limitandosi ad insistere nella pretesa contributiva richiesta.
Il ricorso è fondato e va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°
Parte ricorrente ha provato documentalmente (doc. 1) la comunicazione della cessazione dell'attività relativa alla società Al Piccolo Mercato sas avvenuta in data 20.2.13 con prot. 11842; ha altresì prodotto modello unico per l'anno di imposta 2014 con ricavi pari a zero.
Pertanto, a fronte di tale documentazione da cui emerge la cessazione dell'attività della società da febbraio 2013 e la cessazione da parte del dello svolgimento abituale e prevalente del lavoro Parte_2
CP_ aziendale, l' avrebbe dovuto fornire la prova che legittimava l'iscrizione d'ufficio alla gestione commerciate del ricorrente.
Invero la Cassazione pronunciatasi su altra vicenda sia pur relativa al socio di società in liquidazione ha affermato che “ ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che ha sostituito il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità,
con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività
sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.” (Cass. 2139/14 Sez. L).
Pertanto è sempre necessaria la prova dello svolgimento abituale e prevalente dell'attività da parte dei soci e la prosecuzione dell'attività sociale.
La sola qualifica di socio accomandatario di società non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione I.N.P.S. commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Di recente la Cassazione ha ribadito il suddetto principio precisando che grava sull'ente la prova della prevalenza e abitualità dell'attività “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3
della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la
partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza
deve essere provata dall'istituto assicuratore.”(Cass. 2665/21).
CP_ Nel caso di specie l' non ha assolto al suddetto onere probatorio;
il ricorso va accolto, le spese
2 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la pretesa richiesta con l'avviso di addebito impugnato n. 36220220001013284000;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario
15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
3
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 805/2022
All'udienza del 15.1.25 ore 09.05 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, , compare per parte ricorrente l'avv Parte_1
MERCATANTI FLAVIO che attesta la presenza della parte personalmente. Per parte resistente è presente Controparte_1
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 15.50, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Parte_1
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente Parte_1
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 805/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MERCATANTI FLAVIO Parte_2 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Parte ricorrente impugnava l'avviso di Addebito n. 362 2022 00010132 84 000 con cui l' chiedeva il versamento della somma di euro 1.506,73 quali contributi dovuti a titolo dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti per il quarto trimestre 2014. In particolare rappresentava di essere stato socio accomandatario della società “Al Piccolo Mercato con sede legale in Controparte_3
Viareggio, Largo Risorgimento 1, codice fiscale e partita iva , la cui attività di commercio P.IVA_1 al minuto e all'ingrosso di beni di qualunque categoria merceologica cessava nel febbraio 2013, come da comunicazione del 18.02.2013 al SUAP;
evidenziava che la società, ormai inattiva dal febbraio
2013, veniva cancellata in data 19.12.2014.
Lamentava di essere stato ingiustamente iscritto d'ufficio alla Gestione Commercianti con imposizione contributiva a decorrere dal 01.01.2014 in quanto la società aveva cessato la propria attività
nel febbraio 2013.
Pertanto, riteneva che mancando il presupposto oggettivo (l'attività commerciale è cessata nel febbraio 2013) e soggettivo (dal febbraio 2013 è cessato lo svolgimento abituale e prevalente al lavoro aziendale da parte del che da allora non ha più percepito compensi dalla società) Parte_2
CP_ non sussisteva l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti
1 CP_ Si costituiva l' limitandosi ad insistere nella pretesa contributiva richiesta.
Il ricorso è fondato e va accolto.
°°°°°°°°°°°°°°
Parte ricorrente ha provato documentalmente (doc. 1) la comunicazione della cessazione dell'attività relativa alla società Al Piccolo Mercato sas avvenuta in data 20.2.13 con prot. 11842; ha altresì prodotto modello unico per l'anno di imposta 2014 con ricavi pari a zero.
Pertanto, a fronte di tale documentazione da cui emerge la cessazione dell'attività della società da febbraio 2013 e la cessazione da parte del dello svolgimento abituale e prevalente del lavoro Parte_2
CP_ aziendale, l' avrebbe dovuto fornire la prova che legittimava l'iscrizione d'ufficio alla gestione commerciate del ricorrente.
Invero la Cassazione pronunciatasi su altra vicenda sia pur relativa al socio di società in liquidazione ha affermato che “ ai fini contributivi, dei soci di società in nome collettivo posta in liquidazione, in base all'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - che ha sostituito il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 -, l'iscrizione alla gestione commercio conserva validità,
con persistenza dell'obbligo contributivo, sia per i soci liquidatori che per gli altri soci, che continuino a svolgere attività sociale, anche durante la fase di liquidazione e fino alla cessazione di tutte le attività
sociali ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sempreché l'attività svolta conservi i caratteri dell'abitualità e della prevalenza.” (Cass. 2139/14 Sez. L).
Pertanto è sempre necessaria la prova dello svolgimento abituale e prevalente dell'attività da parte dei soci e la prosecuzione dell'attività sociale.
La sola qualifica di socio accomandatario di società non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione I.N.P.S. commercianti, essendo necessaria anche l'effettiva partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Di recente la Cassazione ha ribadito il suddetto principio precisando che grava sull'ente la prova della prevalenza e abitualità dell'attività “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3
della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la
partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza
deve essere provata dall'istituto assicuratore.”(Cass. 2665/21).
CP_ Nel caso di specie l' non ha assolto al suddetto onere probatorio;
il ricorso va accolto, le spese
2 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuta la pretesa richiesta con l'avviso di addebito impugnato n. 36220220001013284000;
- Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario
15%, i.v.a., c.p.a.
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Parte_1
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
3