Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 14317/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Parte_1 C.F._1
Vricella e Mattia Giudici, con domicilio eletto in Brescia, Via Solferino 37
RICORRENTE contro
), con gli Avv.ti Giovanni Battista Benvenuto, Giorgio Controparte_1 P.IVA_1
Scherini e Chiara D'Angelo, con domicilio eletto in Milano, Via Borghetto 3
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 05/12/2024, ha convenuto in giudizio per l'accoglimento Parte_1 Controparte_1 delle seguenti conclusioni: previa eventuale declaratoria di nullità/illegittimità/incostituzionalità dell'art. 69 (paghe contrattuali) dell'allegato A
(tabelle retributive) e dell'art. 68 (divisore orario e mensile) del CCNL sicurezza sussidiaria e investigazioni AISS, nella parte in cui prevede che la retribuzione lorda mensile per un lavoratore inquadrato al livello 7 sia pari a €
1.023,00 lordi mensili, pari a € 5,115 orari;
in ogni caso, accertare e dichiarare l'insufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione del ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al rapporto intercorso, un trattamento retributivo conforme all'art. 36 Costituzione (se del caso prendendo come riferimento gli indici Istat e/o i parametri
CCNL commercio, in subordine qualsivoglia ulteriore CCNL ritenuto di giustizia, ovvero provvedendo con valutazione equitativa ex officio); per l'ulteriore effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive derivanti dall'applicazione dell'art. 36 Cost., in misura di € 3.262,31 lordi oltre € 241,65 per quota TFR da accantonare, oltre a tutte le ulteriori somme maturande sino alla sentenza, delle quali si chiede sin d'ora la condanna della resistente, con riserva di successiva quantificazione, o la diversa, minore o anche maggiore somma, che sarà accertata di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Si è ritualmente costituita in giudizio contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso;
spese rifuse.
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.
***
Il ricorrente è stato dipendente di dal 17 giugno 2024 in forza di un Controparte_1 rapporto a termine quale operaio addetto al flusso e deflusso ed inquadramento al settimo livello
CCNL sicurezza sussidiaria e investigazioni AISS.
Nel presente giudizio la parte si duole di aver percepito una retribuzione non rispettosa delle previsioni dell'articolo 36 Costituzione.
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Tanto detto, in diritto, come noto, sulla tematica in commento si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, che ha espresso il seguente principio: Nell'attuazione dell'art. 36 Cost. il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., e ciò anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, dovendo il giudice darne una interpretazione costituzionalmente orientata;
il giudice può, altresì, servirsi, a fini parametrici, del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare riferimento ad indicatori economici e statistici secondo quanto suggerito dalla Direttiva 2022/2041/UE (Cass., n. 27711 del
02/10/2023, in questa sede da intendersi integralmente richiamata ex art. 118 disp. att. cpc).
***
2 | 5 Nel caso di specie al ricorrente ha trovato applicazione il CCNL AISS, che pacificamente per il settimo livello di inquadramento prevede una retribuzione lorda mensile di euro 1023,00, pari ad euro 5,115 avendo riguardo al divisore di 200 ore mensili (art. 68 CCNL in atti), con previsione di
13ª e non 14ª mensilità.
La parte, quindi, sulla base di tali dati, ha evidenziato che la propria retribuzione sarebbe inferiore a quella prevista per mansioni analoghe da altri CCNL di settore.
A tali fini, ha invocato il diritto al riconoscimento della retribuzione prevista alternativamente dal CCNL multiservizi o dal CCNL proprietari di fabbricati.
Ciò in quanto nel primo caso, per il corrispondente livello di inquadramento, ovvero il secondo, sarebbe prevista una retribuzione lorda mensile base di € 1.283,17 oltre ad € 10,33 di
EDR ed € 54,39 di anzianità forfettaria di settore, così per complessivi € 1.347,89, ovvero una retribuzione oraria di € 7,79 (divisore 173) per 14 mensilità.
Nel secondo caso, per il corrispondente livello di inquadramento, ovvero il D1, sarebbe prevista una con retribuzione lorda base mensile di € 1.335,11 oltre ad € 58,64 (a titolo di indennità prevista per i lavoratori adibiti alla vigilanza di stabili a prevalente utilizzo commerciale ex art. 98 CCNL –) e ad € 10,00 di anzianità forfettaria di settore, così per complessivi € 1.403,75 lordi mensili, pari a € 8,114 (divisore 173, art. 100 CCNL) per 13 mensilità (così in ricorso, pag.
2).
La parte ha, infine, evidenziato che la retribuzione netta prevista dal CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro, in forza dell'aliquota contributiva del 9,19% e di quella fiscale del
23%, ammonterebbe ad euro 716 mensili, ovvero euro 3,58 orari.
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Tanto detto, le domande in commento non possono trovare accoglimento.
Deve, a tali fini, osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla difesa di
[...]
la premessa da cui muove l'intero ricorso nella individuazione della retribuzione CP_1 percepita dal lavoratore nel corso del rapporto, non è corretta.
Dalla lettura delle buste paga in atti emerge difatti che, oltre alla retribuzione ordinaria (come visto euro 1023,00 mensili pari a euro 5,115 orari), il ricorrente percepiva altresì: i) somme mensili a titolo di retribuzione concordata;
ii) somme mensili a titolo di patto di non concorrenza;
iii) somme mensili a titolo di maggiorazioni orario di lavoro.
*
3 | 5 Ora, è pacifico e non contestato che le parti non avessero concordato alcun patto di non concorrenza, dal che la natura evidentemente retributiva degli importi a tale titolo riconosciuti.
Natura retributiva che evidentemente appartiene anche alla voce retribuzione concordata ma altresì anche a quella di maggiorazioni orario di lavoro.
A tale ultimo fine sia sufficiente la lettura, a titolo esemplificativo, della busta paga di luglio
2024 ove non risulta lo svolgimento di alcun orario di lavoro straordinario (le presenze, infatti, sono per complessive 46 ore settimanali e 200 ore mensili, ovvero l'orario ordinario da CCNL); pertanto, deve concludersi che anche tale voce è stata corrisposta per integrare la retribuzione e non quale titolo per l'eventuale orario straordinario osservato.
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Dalle argomentazioni di cui al paragrafo precedente possono trarsi le seguenti ulteriori considerazioni.
Avendo sempre riguardo alla citata busta paga di luglio 2024, può effettuarsi il seguente calcolo per verificare il valore netto della retribuzione oraria corrisposta al lavoratore, nei seguenti termini:
- euro 5,115 lordi per retribuzione ordinaria;
- euro 0,765 lordi per retribuzione concordata (ovvero l'importo complessivo di euro 153 diviso
200);
- euro 0,99 lordi per patto di non concorrenza (ovvero l'importo complessivo di euro 198 diviso
200)
- euro 0,49 lordi per maggiorazioni orario di lavoro (ovvero l'importo complessivo di euro 98 diviso 200).
Ne deriva una retribuzione oraria lorda di euro 7,36 che, moltiplicata per 200, porta ad una retribuzione lorda mensile di euro 1472,00.
Applicando le aliquote contributive del 9,19% e fiscale del 23% ne deriva una retribuzione netta mensile di euro 1029,29.
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Ed allora, appare evidente che la retribuzione percepita dal ricorrente sia stata addirittura superiore a quella invocata, per esempio, ove si applicasse il CCNL multiservizi, considerato che la retribuzione lorda mensile di euro 1347,89, applicando le medesime aliquote, porta ad una retribuzione netta mensile di euro 942,5.
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4 | 5 Per quanto detto, la retribuzione percepita dal lavoratore (come sopra accennato da considerarsi non solo sulla base di quella tabellare, ma di tutta la retribuzione ordinaria percepita) risulta assolutamente in linea e, anzi, superiore a quella degli stessi CCNL invocati in ricorso.
La domanda deve, quindi, essere respinta.
L'assoluta peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
compensa integralmente tra le parti, le spese di lite;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Milano, 26/03/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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