Articolo 1 della Legge 4 novembre 1950, n. 888
Articolo 2
Versione
19 novembre 1950
Art. 1.
A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati - anche non previsti da disposizioni legislative - operanti nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.
Il gettone di presenza e' stabilito in lire 500 per gli appartenenti all'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici e in lire 1000 per gli estranei alle medesime.
Qualora disposizioni particolari prevedano altri emolumenti in aggiunta al gettone, questo e' ridotto a meta'.
Entrata in vigore il 19 novembre 1950