Ordinanza collegiale 14 aprile 2025
Improcedibile
Sentenza 13 giugno 2025
Decreto collegiale 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 5184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5184 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05184/2025REG.PROV.COLL.
N. 03221/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2023, proposto dal TR Anmil - Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Carrubba, Raffaella Chiummiento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Raffaella Chiummiento in Roma, via Salaria 103;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anziano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
Inail – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, TR Sias – Servizio Italiano Assistenza Sociale per i Servizi Sociali dei Lavoratori, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 11759/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello all’esame ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni che il ricorrente TR NM (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) asserisce di avere subito a causa del colpevole e ingiustificato ritardo con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad erogargli il saldo del finanziamento relativo all’annualità 2017.
2. Si sono costituiti l’Inps, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Con ordinanza n. 3184 del 2025, è stata disposta una verificazione su diversi profili concernenti la sussistenza e la quantificazione del danno economico lamentato.
4. In data 9 giugno 2025 il Verificatore ha chiesto un differimento del termine di espletamento del mandato ma in data 10 giugno 2025 la parte appellante ha depositato una nota di rinuncia all’appello.
5. La causa è passata in decisione all’udienza camerale del 12 giugno 2025 e in quella sede, previo avviso ex artt. 60 e 74 c.p.a., è stata trattenuta in decisione.
6. Dall’avvenuta rinuncia all’appello, ancorché non assistita dalle formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a. deve desumersi la sopravvenuta carenza di interesse al gravame, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata, il che ne determina la declaratoria di improcedibilità.
7. Viene meno quindi la necessità della verificazione e, per l’effetto, la necessità di pronunciarsi sull’istanza di proroga formulata dal Verificatore, al quale la Segreteria avrà cura di dare comunicazione della presente decisione.
8. Stante l’esito della lite, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti gli oneri processuali.
9. Il compenso e le spese in favore del Verificatore per l’attività eventualmente sinora svolta, nella misura che verrà determinata a seguito dell’inoltro di istanza di liquidazione, da effettuarsi nel termine perentorio di 100 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza al verificatore, viene posto a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Pone il compenso e le spese del Verificatore, nella misura da determinarsi a seguito di istanza di liquidazione, a carico della parte ricorrente.
Ordina che la Segreteria dia comunicazione della presente decisione alle parti e al Verificatore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO