TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16074 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg.ri magistrati
dr. Luigi Argan - Presidente
dr. Alfredo Matteo Sacco -Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi - Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 62077/2020 R.G. il 4.12.2020 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Del Frate, giusta procura in calce Parte_1
all'atto di citazione
ATTORE
e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano De Rugeriis e Giuseppina Controparte_1
Cannavicci, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.11.2020, il sig. nella qualità di erede Parte_1
legittimo del defunto padre, sig. (deceduto in data 3.10.2018), chiedeva Persona_1 condannarsi il convenuto alla restituzione in favore della massa ereditaria, ai sensi dell'art. 533
c.c., degli importi prelevati dai conti correnti del padre, ovvero illegittimamente trattenuti (per il pagamento di canoni di locazione di uno degli immobili ereditari (€ 37.900,00), e disporsi la riduzione, ex art. 553 c.c., delle disposizioni testamentarie del sig. nei limiti Persona_1
della lesione della sua quota di riserva, con successiva divisione dell'asse ereditario nelle quote spettanti ai due coeredi;
si costituiva in giudizio il sig. che, pur non Controparte_1
opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, contestava per il resto la domanda avversa e ne chiedeva l'integrale rigetto.
In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie,
veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della stima del valore delle unità immobiliari cadute nella successione del sig. alla data del 3.10.2018; Persona_1
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 27.6.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, trattenuta a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
Preliminarmente alla disamina del merito della presente controversia, si rileva l'ammissibilità
della integrazione della domanda, come proposta da parte attrice in sede di prima memoria ex
art. 183 c.p.c., in riferimento all'obbligo di collazione delle donazioni effettuate dal de cuius in favore del convenuto, sia in considerazione dell'operatività ex lege dell'istituto della collazione e sia perché detta integrazione risulta direttamente correlata alle difese svolte sul punto dal convenuto in sede di comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, si osserva che la composita domanda proposta nell'ambito del presente giudizio dall'attore, erede legittimo (e legittimario) del padre, sig. unitamente al Persona_1
fratello odierno convenuto, si articola, in vista del definitivo scioglimento della CP_1
comunione sussistente inter partes, nella triplice richiesta di petizione ereditaria in riferimento alle somme di pertinenza del padre, prelevate o trattenute dal convenuto in epoca anteriore all'apertura della successione;
di collazione (per come precisata in sede di prima memoria ex
art. 183 c.p.c.) in riferimento a non meglio specificate donazioni che il de cuius avrebbe effettuato in favore del figlio e di riduzione delle disposizioni di cui al testamento CP_1
olografo del 2.12.2014 a firma del sig. in quanto lesive della sua quota di Persona_1
riserva.
In riferimento al primo capo di domanda, si rileva che parte attrice ha formulato richiesta di condanna del convenuto alla restituzione, in favore della massa ereditaria e nella misura del
50%, delle somme prelevate dai conti correnti del padre nel periodo 1 giugno 2016 – 2 ottobre
2018, nonché dell'ammontare dei canoni di locazione di uno degli appartamenti siti in Roma, alla via Agatone, n. 6, qualificando detta richiesta, lungo l'intero corso del giudizio, come petitio
hereditatis ai sensi dell'art. 533 c.c., ipotesi normativa di cui non si ravvisano gli elementi costitutivi nella fattispecie in esame.
Secondo l'insegnamento ribadito dalla S.C. proprio nell'ordinanza n. 8611 del 9.4.2018 (come richiamata da parte attrice in tutti i suoi scritti difensivi) “…ciò che l'erede può reclamare con
l'hereditatis petitio – azione nella quale l'erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene
attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni
che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario (cfr. Cass.,
Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che
l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando
abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa
giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo
di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente
rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19
marzo 2001, n. 3939)…”; è evidente che, nel caso in esame, le somme che parte attrice assume essere state trattenute dal fratello ovvero essere state prelevate dai conti correnti del de cuius
non sono mai cadute nella relativa successione e non possono, pertanto, costituire oggetto di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c.
Ma, pur volendo qualificare giuridicamente detto capo di domanda come azione restitutoria che l'attore, nella qualità di erede del padre, propone in luogo di quest'ultimo in riferimento all'ammontare della sua quota ereditaria, si rileva che alcuna prova effettiva e concreta si rinviene agli atti del presente giudizio circa i contestati prelievi che sarebbero stati effettuati dal convenuto dai conti correnti intestati dal de cuius, né, tantomeno, del trattenimento, da parte dello stesso, degli importi percepiti a titolo di canone di locazione per uno degli immobili del compendio ereditario;
sotto tale ultimo profilo si osserva che il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, alla via Agatone, n. 6, piano T, int. 1, è stato stipulato in data
9.10.2014 dal sig. e risulta essersi risolto anticipatamente, per il recesso del Persona_1
conduttore, alla data del giugno 2017 e, se negli estratti conto bancari depositati in atti da parte attrice non si rinviene traccia dell'avvenuto accredito del canone mensile di € 730,00, nemmeno si rinviene prova alcuna, agli atti del presente giudizio, dell'asserito incasso dei canoni direttamente da parte del convenuto, né l'attore, gravato dal relativo onere probatorio, è stato in grado di fornire valida dimostrazione di una simile circostanza: l'unico spunto probatorio offerto in tale senso sarebbe stata, infatti, la testimonianza dell'allora conduttore, sig. Tes_1
, intimato per l'udienza del 21.6.2023 ma non comparso, in quanto deceduto in data
[...]
13.2.2023 (come da certificazione anagrafica in atti).
Nemmeno si rinviene prova dell'avvenuto prelievo da parte del convenuto del complessivo importo di € 27.700,00 dai conti correnti del padre nel periodo 1 giugno 2016 – 2 ottobre 2018;
gli estratti conto in atti certificano, infatti, un regolare flusso in entrata ed in uscita dai conti correnti del de cuius, anche a seguito del rilascio di procura da parte del predetto in favore del figlio in data 12.3.2015, mentre i prelievi di denaro contante, effettuati con cadenza CP_1
irregolare e per somme variabili, ben possono trovare giustificazione nel soddisfacimento delle esigenze del sig. sia sul piano personale (acquisto di farmaci, vestiario, ecc.) Persona_1
anche nel periodo di ricovero del predetto presso la struttura Villa Verde e sia per il completo assolvimento dell'obbligo di corresponsione della retta mensile della casa di cura (€ 2.300,00)
che non risultava interamente coperta dall'ammontare dei trattamenti pensionistici percepiti dal
de cuius, con la conseguente necessità di integrazione mediante il prelievo dalla giacenza dei conti correnti dello stesso (e, del resto, l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'odierno convenuto per i reati di appropriazione indebita e circonvenzione di incapace certifica ancora una volta l'infondatezza della prospettazione difensiva attorea sul punto). Per quanto concerne la domanda di collazione formulata da parte attrice in sede di prima memoria ex art. 183 c.p.c., si osserva che non sono stati, nemmeno in via presuntiva, indicati ed allegati i pretesi atti di liberalità che il sig. avrebbe disposto in favore del Persona_1
convenuto; analogamente, le difese svolte dal convenuto in ordine al godimento gratuito, da parte dell'attore, di uno degli appartamenti di proprietà dei genitori (peraltro compensato da analogo godimento concesso in suo favore su altro immobile), oltre a non essere state fatte oggetto di alcuna domanda, sono risultate generiche (in riferimento alla omessa indicazione di qualsivoglia riferimento temporale o del valore locativo dell'immobile) oltre che totalmente indimostrate agli atti del presente giudizio.
Parzialmente fondata, infine, la domanda di riduzione spiegata da parte attrice.
La successione del sig. risulta, in parte, regolata dal testamento olografo del Persona_1
2.12.2014 (pubblicato con atto del notaio da Roma del 15.11.2018), che Persona_2
presenta il seguente tenore letterale “…Io sottoscritto nel pieno delle mie Persona_1
facoltà mentali lascio la casa dove vivo al primo piano e la casa al piano terra interno 2 a mio
figlio lascio la casa al piano terra interno 1 a mio figlio . Roma 2.12.2014 CP_1 Pt_1 [...]
”; le disposizioni testamentarie sono relative soltanto a tre degli immobili Persona_3
appartenenti, pro quota, al testatore, mentre resta totalmente omesso qualsivoglia riferimento alla totalità del patrimonio di sua pertinenza.
L'assegnazione, da parte del testatore, di un bene determinato e specifico (un immobile al figlio
) ovvero di una pluralità di beni (due immobili in favore del figlio non integra, nel Pt_1 CP_1
caso in esame, la fattispecie della institutio ex re certa, essendo evidente che il sig. Per_1
non abbia inteso assegnare gli specifici beni indicati in testamento come quota del suo patrimonio né escludere, in riferimento al resto dei suoi beni, il concorso della successione legittima con quella testamentaria;
e che la volontà del testatore fosse quella di attribuire gli immobili sopra specificati ai due figli non come quota astratta del suo patrimonio, ma come beni singoli e specificamente determinati trova conferma nella circostanza che l'attribuzione degli immobili descritti in testamento (piano terra, interno 1 in favore dell'attore e piano terra interno 2 al convenuto, oltre all'appartamento di residenza dello stesso testatore) rispecchia, in realtà, la situazione di fatto e da lungo tempo già esistente in ordine all'utilizzo, a titolo di comodato, da parte dei due figli di due unità immobiliari esistenti nella palazzina di via Agatone, n. 6 e certifica la volontà del testatore di stabilizzare la situazione di fatto già esistente mediante l'attribuzione,
in sede testamentaria, degli immobili ai due figli che già ne usufruivano e ne erano in possesso.
Ai fini della verifica della lamentata lesione della quota di riserva dell'attore ad opera delle menzionate disposizioni testamentarie, risulta necessaria la ricostruzione dell'intero patrimonio ereditario del sig. che, come caduto nella relativa successione, risulta Persona_1
costituito dalla quota dei 4/6 della piena proprietà delle quattro unità immobiliari site in Roma,
alla via Agatone, n. 6 (censite in N.C.E.U. del Comune di Roma, al foglio 1075, part. 160, sub.
501, 502, 503 e 504), dalla quota di 1/3 della piena proprietà dell'unità immobiliare sita in Carsoli
(AQ), località Pietrasecca, via Morella n. 29 (censita in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 27, part. 159, sub. 14), dal saldo (al momento dell'apertura della successione) del conto corrente UBI Banca n. 10878 di € 8.252,96 e dal saldo del conto corrente Banco Posta n.
54821574 di € 12.15.
In assenza sia di donazioni che di debiti ereditari (risulta pacifico ed incontestato tra le parti che l'importo di € 3.600,00, prelevato dal convenuto dal conto corrente del padre, sia stato utilizzato per il pagamento delle esequie del predetto), il complessivo valore del relictum (come risultante dagli accertamenti peritali espletati in corso di giudizio) è pari ad € 441.186,11 (di cui €
420.356,00 pari al valore dei 4/6 delle unità immobiliari di via Agatone, n. 6 ed € 12.565,00 pari al valore di 1/3 dell'unità immobiliare sita in Carsoli, località Pietrasecca, € 8.252,96 quale giacenza del c/c UBI Banca ed € 12,15 quale giacenza del conto Banco Posta); a fronte della predetta consistenza del relictum, la quota di riserva di spettanza dell'attore (pari ad 1/3)
ammonta ad € 147.062,00; tenuto conto del valore della quota dei 4/6 dell'unità immobiliare
(appartamento al piano terra, int. 1, sub. 502) assegnata all'odierno attore in forza delle disposizioni testamentarie sopra richiamate, che, secondo le valutazioni peritali è pari ad €
106.108,66 e del concorso dell'attore, in forza di successione legittima, sul residuo patrimonio costituito dalle giacenze dei conti correnti, dalla quota di 4/6 del magazzino di via Agatone e dalla quota di 1/3 dell'immobile di Carsoli, la complessiva quota spettante all'attore risulta pari ad € 137.644,87; l'ammontare di detta quota deriva dalla somma tra l'importo di € 106.108,66 (pari al valore della quota dei 4/6 dell'appartamento al piano terra, int. 1, sub. 501), l'importo di € 4.132,55 (pari ad ½ delle giacenze dei conti correnti), l'importo di € 21.121,66 (pari ad ½
della quota dei 4/6 del magazzino di via Agatone, n. 6, sub. 504) e l'importo di € 6.282,00 (pari ad ½ della quota di 1/3 dell'immobile di Carsoli) e risulta inferiore di € 9.417,13 all'ammontare della quota di riserva (€ 147.062,00) spettante all'attore.
Deve, pertanto, procedersi alla reintegra della quota di legittima del sig. fino a Parte_1
concorrenza dell'importo di € 9.417,13; in presenza di relictum sufficiente alla reintegra per l'importo predetto, non occorre procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie,
potendo essere la lesione subita dall'attore agevolmente compensata dall'attribuzione in suo favore dell'intera giacenza dei conti correnti del de cuius (per € 4.132,55, in riferimento alla quota di ½ di spettanza del convenuto) e dell'intera quota di 1/3 dell'unità immobiliare sita in
Carsoli, località Pietrasecca (per € 6.282,00 in riferimento alla quota di ½ di spettanza del convenuto), con obbligo di conguaglio di € 997,42 in favore del sig. da Controparte_1
computarsi sulla quota dell'odierno attore in sede di operazioni divisionali.
Al parziale accoglimento della domanda di riduzione spiegata da parte attrice, segue la rimessione della causa sul ruolo istruttorio per il compimento delle operazioni divisionali sia della residua massa ereditaria attualmente in comunione tra le parti in forza di successione legittima
(unità immobiliare sita in Roma, alla via Agatone, n. 6, censita in N.C.E.U. del Comune di Roma,
al foglio 1075, part. 160, sub. 504 e unità immobiliare sita in Carsoli, già in comproprietà degli odierni contendenti in ragione di 1/3 ciascuno), che degli immobili siti in Roma, alla via Agatone,
n. 6, oggetto delle disposizioni testamentarie (la cui quota di 1/6 era già di titolarità di ciascuno degli odierni contendenti).
La liquidazione delle spese è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, con atto di citazione notificato in data in data 4.11.2020 nei confronti di
[...] CP_1
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...] 1) in parziale accoglimento della domanda di riduzione, accertata la lesione della quota di legittima spettante all'attore nella misura di € 9.417,13, dispone l'assegnazione, in favore del predetto, dell'intera giacenza, alla data di apertura della successione del sig.
[...]
(deceduto in data 3.10.2018), del conto corrente UBI Banca n. 10878 (pari ad € Per_1
8.252,96), del saldo del conto corrente Banco Posta n. 54821574 (pari ad € 12.15) nonché
dell'intera quota di 1/3 (già di pertinenza del de cuius) dell'unità immobiliare sita in Carsoli,
località Pietrasecca, alla via Morella n. 29 (censita in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 27, part. 159, sub. 14, cat. A/3, classe 2), ferma la validità ed efficacia delle disposizioni di cui al testamento olografo del 2.12.2014 a firma del sig. Persona_1
pubblicato con atto del notaio da Roma del 15.11.2018 (Rep. n. 46.522); Persona_2
2) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;---
3) rigetta per il resto la domanda;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza;
---
5) spese al definitivo.---
Roma, 4.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Andreina Gagliardi dr. Luigi Argan