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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 37749/2021 del R.G., pendente tra,
(CF: ), in proprio e nella sua qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sul figlio, minore all'epoca della sottoscrizione del contratto,
, e (CF: ), in proprio;
CP_1 CP_1 C.F._2
(C.F. ), in proprio e nella sua Parte_2 C.F._3
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio, minore all'epoca della sottoscrizione del contratto, , e (CF: Persona_1 Persona_1
, in proprio;
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, C.F._4
dagli Avv.ti SCARAMELLA ELISA e TIRIBOCCHI SIMONE;
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRANDO CP_2 P.IVA_1
ALESSANDRO e CIUTI DANIELE;
CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “gli attori, precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed insistendo, comunque, per l'ammissione dei mezzi istruttori come calendati nelle memorie 183 co 6 n. 2 depositate in atti”.
Pagina 1 di 8 Per parte convenuta: «In via principale
1) Rigettare le domande tutte formulate dagli attori e, comunque, assolvere la YouAbroad
s.r.l. da ogni pretesa.
In via subordinata
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità della convenuta, limitare la condanna a quanto risulterà effettivamente provato e dovuto, con applicazione, se del caso, dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso
3) Condannare parte attrice al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto.
In via preliminare, è bene rilevare il palese difetto di legittimazione attiva degli attori Pt_1
e , laddove agiscono quali genitori esercenti la potestà sui
[...] Parte_2
figli, dal momento che entrambi sono già divenuti maggiorenni all'epoca dell'instaurazione del giudizio, sicché la responsabilità genitoriale è cessata, ed i genitori non hanno più alcuna rappresentanza legale degli stessi;
tanto è vero che entrambi i figli si sono, giustamente, anche costituiti in proprio.
Ciò precisato, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta.
L'azione proposta dagli attori è una richiesta di risarcimento danni (patrimoniali e non), per asserito inadempimento contrattuale della , in relazione all'organizzazione di un CP_2 programma di studio all'estero, segnatamente, negli USA, a beneficio di e CP_1
figli (allora minorenni), rispettivamente, di e Persona_1 Parte_1
Parte_2
In materia di onere probatorio del danno nelle obbligazioni contrattuali, grava su chi agisce per il risarcimento dimostrare l'esistenza del danno ed anche il suo ammontare, oltre che il nesso causale tra danno e condotta inadempiente dell'altro contraente ex art. 1223 c.c., secondo cui sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Ma l'onere di prova si accompagna, ed anzi, è logicamente e giuridicamente preceduto,
Pagina 2 di 8 dall'onere di allegazione, ovvero dall'onere di indicare ed esporre gli elementi oggettivi ed i fatti fondanti le pretese azionate, che poi dovranno essere provati.
Si ricorda, infatti, che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata (artt. 112, 115, 163 c.p.c.).
L'onere di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi delle domande formulate è posto, in primo luogo, a presidio del diritto alla difesa ed al contraddittorio della parte convenuta, che deve avere la possibilità di replicare, contrastare, argomentare e addurre prove contro contestazioni specifiche e ben delineate;
ma è anche posto a tutela di un altro fondamento del nostro ordinamento processuale, ovvero la terzietà del giudice, il cui ruolo – come disegnato dalla normativa codicistica – è quello di mero organo giudicante, che deve valutare se le prospettazioni di fatto e di diritto delle parti risultino corrette e dimostrate in giudizio, applicare le norme che ritiene adeguate alla fattispecie ed adottare i conseguenti provvedimenti (ovviamente nei limiti delle richieste delle parti stesse).
Al contrario, in caso di allegazioni generiche e non specifiche, si determinerebbe un mutamento della funzione del giudice, che si trasformerebbe in organo inquirente, dovendo cioè egli stesso andare a ricercare, nell'ambito delle non definite indicazioni delle parti, i fatti che potrebbero configurare la responsabilità o il diritto dedotti in giudizio.
Orbene, nel caso di specie appare evidente la carenza -prima ancora che probatoria- di allegazione, da parte degli attori, proprio dei danni asseritamente subiti e di cui si chiede il risarcimento.
Con riferimento ai danni patrimoniali, infatti, questi, in quanto danni materiali, oggettivamente riscontrabili e, solitamente, costituiti da esborsi di denaro (danno emergente) o da mancati introiti (lucro cessante), possono e devono essere esattamente quantificati, o, quanto meno, devono essere indicati gli elementi oggettivi sulla base dei quali calcolarli e, ovviamente, devono anche essere allegati gli specifici eventi pregiudizievoli, che, trattandosi di danno-conseguenza, devono essere distinti ed autonomi dalla condotta inadempiente.
Le domande degli odierni attori, sul punto, risultano alquanto approssimative e generiche,
Pagina 3 di 8 dal momento che hanno richiesto la condanna al pagamento di € 20.000,00, cumulativamente, a titolo di danno patrimoniale e non, da liquidare in favore di ogni
“coppia familiare” genitore-figlio “a ciascuno sulla base del proprio titolo e della propria quota di spettanza”, senza ulteriori precisazioni. È evidente che, in base ai principi sopra richiamati, una simile richiesta non è ammissibile e non rispetta gli oneri processuali gravanti sugli attori, poiché, per lo meno con riferimento ai danni materiali/patrimoniali, è necessario che siano indicate con precisione le somme richieste e, soprattutto, a favore di chi vanno rimborsate o risarcite, non sussistendo, dal lato attivo, un'ipotesi di obbligazione solidale.
Se è vero che, per quanto riguarda gli esborsi economici, può presumersi -dalla lettura degli atti e dalla documentazione allegata- che siano stati affrontati soltanto dai genitori, tuttavia la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali è avanzata anche in favore dei figli, all'epoca minorenni, senza che però sia possibile comprendere, dalle risultanze processuali, quali danni avrebbero subito i ragazzi sotto questo profilo.
Per quanto riguarda la -si ripete, generica- richiesta di rimborso delle spese sostenute, si può desumere, dalla parte narrativa della citazione, che la domanda riguardi, in particolare, il corrispettivo versato per il programma di studio all'estero (€ 12.526,30 per la famiglia
€ 14.252,00 per la famiglia , rispettivamente, docc. 3 e 5 citazione). È Pt_1 Per_1
evidente che, sotto questo aspetto, la domanda di rimborso risulta palesemente infondata in diritto, poiché la restituzione dell'intero corrispettivo potrebbe giustificarsi soltanto in caso di totale inadempimento, ovvero di risoluzione del contratto, che però non è stata nemmeno richiesta;
del resto, è pacifico che entrambi i ragazzi abbiano usufruito, almeno in parte, del programma di studio, salvo rientrare anticipatamente, a causa della diffusione della pandemia Covid.
Per il resto, non risultano documentati, né allegati, ulteriori esborsi, salvo quelli relativi all'iscrizione scolastica ed al pagamento del biglietto aereo di ritorno, per il solo
[...]
(doc. 25 allegato alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice). CP_1
Quanto ai primi, si rileva che un bonifico, effettuato a luglio 2020, per il quinto anno scolastico, non ha alcun nesso causale con la vicenda in esame, dal momento che il programma per doveva durare un anno, da agosto 2019 e, quindi, il quinto anno Pt_1
scolastico sarebbe stato svolto regolarmente in Italia, anche nel caso in cui il programma si fosse concluso regolarmente;
per quanto riguarda il biglietto aereo, ne è stato documentato il
Pagina 4 di 8 rimborso, da parte della convenuta (doc. 27a, allegato alla comparsa di costituzione;
sul quale nulla hanno replicato o contestato gli attori).
Per quanto riguarda, invece, il danno morale o non patrimoniale, che è, per sua natura, immateriale e non riscontrabile direttamente, l'onere probatorio è sicuramente meno stringente, potendo essere dimostrato essenzialmente tramite presunzioni, così come per la sua quantificazione potrà ricorrersi al criterio dell'equità ex art. 1226 c.c.; tuttavia, ciò non esime l'attore dall'assolvere al preliminare onere di allegazione, dovendo comunque addurre gli elementi oggettivi del caso specifico, che, eventualmente anche in base a massime di comune esperienza, consentano al Giudice di sviluppare l'argomentazione presuntiva per ravvisare la lesione di un interesse personale primario, costituzionalmente tutelato e, quindi,
l'esistenza di un danno risarcibile.
Occorre, invero, precisare quale sia il perimetro del danno non patrimoniale risarcibile, alla luce della ormai pluridecennale elaborazione giurisprudenziale in materia.
Con riferimento alla nozione di danno non patrimoniale, deve necessariamente farsi riferimento alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 dell'11/11/2008 (ed alle altre due sentenze “gemelle”, nn. 26973 e 26974, depositate in pari data, cc.dd.
“sentenze di San Martino”); tale arresto, nel delineare compiutamente la nozione dei danni risarcibili, ha ridotto non solo le categorie di danno non patrimoniale alle due essenziali
(danno biologico e morale), ma ha anche limitato l'area dei pregiudizi risarcibili, e, in particolare, del c.d. danno esistenziale, riconducendolo ai soli casi di pregiudizio di un diritto costituzionalmente tutelato, e non anche di lesione o disturbo a qualsiasi aspetto della vita umana, e significativamente affermando: «palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità». I principi sanciti da questa fondamentale pronuncia, pur se successivamente rielaborati, integrati e precisati, non sono stati sostanzialmente disattesi o smentiti dalla più recente giurisprudenza (nemmeno dalle cc.dd.
Sentenze di San Martino-bis, ovvero le dieci sentenze della Sezione Terza della Cassazione, depositate tutte in data 11.11.2019, dalla n. 28985 alla n. 28994); in particolare, sebbene si sia superata la rigida dicotomia tra danno biologico e danno morale, reintroducendo un'autonoma figura di danno non patrimoniale, spesso denominato danno “dinamico-
Pagina 5 di 8 relazionale” (cfr., tra le dieci sentenze San Martino-bis, Cass. sez. 3, n. 28989 dell'11.11.2019), resta fermo il principio basilare che il danno debba pur sempre riguardare diritti costituzionalmente tutelati o interessi primari del soggetto, che superi una determinata soglia di rilevanza e che, soprattutto, sia specificamente allegato e dimostrato da chi agisce per il risarcimento.
Con riferimento ai danni non patrimoniali, le allegazioni di parte attrice risultano ancora più vaghe e generiche rispetto a quelle sui danni materiali.
Infatti, si legge nell'atto di citazione, a conclusione dell'esposizione dei fatti di causa: «gli odierni attori hanno subito un gravissimo danno sia in virtù dell'irripetibilità dell'occasione perduta e mal vissuta, ma anche per tutti i turbamenti d'animo e i disagi psicofisici subiti a causa dell'assoluta inadeguatezza ed incapacità dell'odierna convenuta»
(punto 64, pag. 12 della citazione); null'altro è dedotto sui danni non patrimoniali, né tale scarna indicazione risulta integrata nei successivi atti difensivi, in particolare, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
Oltre alla totale mancanza di distinzione tra le diverse posizioni dei singoli attori, è chiaro come tale generica indicazione non consenta di configurare, nemmeno astrattamente, un danno morale risarcibile, facendosi riferimento proprio a quei “turbamenti” e “disagi” che la giurisprudenza ha ormai escluso dal novero dei pregiudizi giuridicamente tutelabili.
L'esclusione della stessa configurabilità e sussistenza di danni risarcibili determina, di per sé, il rigetto della domanda attrice, senza necessità di valutare anche l'ulteriore aspetto degli inadempimenti contestati alla convenuta.
Sul punto, solo per completezza di trattazione, si ritiene, comunque, non raggiunta un'idonea prova di violazione degli obblighi contrattuali, imputabile alla Youabroad.
Quanto alla lamentata inidoneità delle famiglie ospitanti e, quindi, all'asserito inadempimento della convenuta, per non aver accuratamente selezionato soggetti adeguati allo scopo, le circostanze risultano sfornite di supporto probatorio.
Invero, gli unici elementi offerti sono dichiarazioni provenienti dalle stesse parti (messaggi
WhatsApp, prodotti come stampe di schermate, in copia, o email, dai quali, peraltro, non emergono in alcun modo le condotte addebitate alla prima famiglia ospitante ) CP_1
e l'unica prova costituenda richiesta in giudizio è stato l'interrogatorio formale degli stessi attori, che, come già rilevato nell'ordinanza di rigetto del 6.02.2023, non ha idoneità
Pagina 6 di 8 probatoria, perché non diretta ad ottenere una dichiarazione confessoria, ma favorevole.
Peraltro, a prescindere dalla prova effettiva delle doglianze, si rileva come buona parte delle contestazioni mosse dagli attori attengano per lo più, non tanto a caratteristiche generali delle famiglie ospitanti, quanto a singoli e specifici comportamenti, manifestatisi successivamente e, come tali, non prevedibili o controllabili ex ante dall'agenzia.
A titolo di esempio: le condotte contestate alla seconda famiglia, ospitante , CP_1
poste in essere dopo l'esplosione della pandemia SARS COVID-19; quelle contestate alla
“sorella” della famiglia ospitante , che accompagnava il ragazzo in Persona_1
ritardo a scuola.
Per quanto riguarda, poi, la contestazione relativa alla non corretta gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia, si rileva come la Youabroad si sia attenuta alle indicazioni e disposizioni dettate dalle autorità competenti in materia e come non sia ravvisabile una condotta inadempiente a suo carico.
È innegabile, e può sicuramente considerarsi fatto notorio, che la pandemia da virus SARS-
COVID19 sia stato un evento di carattere assolutamente eccezionale e straordinario, che, per la sua diffusione a livello globale, per l'elevatissima contagiosità del virus, per la sua pericolosità e per il suo tasso di mortalità, nonché -soprattutto nella prima fase di diffusione della malattia- per la notevolissima incertezza sulle cause, sulla natura dell'epidemia, sul funzionamento e sulle conseguenze della patologia e sui rimedi farmacologici e terapeutici da adottare per curarla o contrastarla (si ricordano le accese diatribe tra medici, virologi, sanitari, con posizioni, spesso, anche diametralmente opposte), può addirittura definirsi unico per la storia dell'umanità, per lo meno recente.
Tale straordinaria eccezionalità ed imprevedibilità, ha trovato persino i governi dei Paesi, del tutto impreparati ad affrontare un evento di simile portata, tanto che sono state adottate misure di carattere assolutamente peculiare ed inedito (il c.d. lockdown), con restrizioni ad alcuni diritti fondamentali delle persone, a tutela di quello, ritenuto preponderante, all'incolumità fisica ed alla salute pubblica;
peraltro, proprio per la estrema incertezza e carenza di elementi conoscitivi, che ha caratterizzato la prima fase della pandemia, le reazioni, sia di singole persone, sia dei governi e della autorità sanitarie mondiali (su tutte,
l'OMS), sono state spesso le più disparate e, a volte, anche contraddittorie, essendosi registrate anche delle vere e proprie inversioni di rotta (si ricordi, a mero titolo esemplificativo, la posizione dell' autorità sanitaria a livello mondiale- che CP_3
Pagina 7 di 8 aveva, dapprima, sottovalutato la pericolosità del virus e le sue potenzialità di diffusione, escludendo un rischio pandemico e relegandolo a fenomeno locale, del luogo di origine, la
Cina, salvo, poi, fare retromarcia e riconoscere lo stato di pandemia globale).
In tale contesto di assoluta novità, imprevedibilità, eccezionalità ed incertezza, non si vede come si possa imputare all'odierna convenuta una qualche colpa o inadempienza, avendo, come detto, seguito le indicazioni delle autorità preposte, lasciando alle parti la scelta se proseguire o meno il programma e fornendo, comunque, l'assistenza richiesta, per quanto possibile, al rientro dei ragazzi in Italia.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 37749/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori e Parte_2 Pt_3
, nella parte in cui agiscono quali genitori esercenti la responsabilità sui figli
[...]
maggiorenni;
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna gli attori Parte_2 Persona_1 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione, in favore della convenuta CP_1 CP_2
[...
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 15/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 37749/2021 del R.G., pendente tra,
(CF: ), in proprio e nella sua qualità di genitore Parte_1 C.F._1 esercente la potestà genitoriale sul figlio, minore all'epoca della sottoscrizione del contratto,
, e (CF: ), in proprio;
CP_1 CP_1 C.F._2
(C.F. ), in proprio e nella sua Parte_2 C.F._3
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio, minore all'epoca della sottoscrizione del contratto, , e (CF: Persona_1 Persona_1
, in proprio;
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, C.F._4
dagli Avv.ti SCARAMELLA ELISA e TIRIBOCCHI SIMONE;
ATTORI
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti BRANDO CP_2 P.IVA_1
ALESSANDRO e CIUTI DANIELE;
CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “gli attori, precisano le proprie conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed insistendo, comunque, per l'ammissione dei mezzi istruttori come calendati nelle memorie 183 co 6 n. 2 depositate in atti”.
Pagina 1 di 8 Per parte convenuta: «In via principale
1) Rigettare le domande tutte formulate dagli attori e, comunque, assolvere la YouAbroad
s.r.l. da ogni pretesa.
In via subordinata
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata una qualche responsabilità della convenuta, limitare la condanna a quanto risulterà effettivamente provato e dovuto, con applicazione, se del caso, dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso
3) Condannare parte attrice al pagamento degli onorari e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Diritto.
In via preliminare, è bene rilevare il palese difetto di legittimazione attiva degli attori Pt_1
e , laddove agiscono quali genitori esercenti la potestà sui
[...] Parte_2
figli, dal momento che entrambi sono già divenuti maggiorenni all'epoca dell'instaurazione del giudizio, sicché la responsabilità genitoriale è cessata, ed i genitori non hanno più alcuna rappresentanza legale degli stessi;
tanto è vero che entrambi i figli si sono, giustamente, anche costituiti in proprio.
Ciò precisato, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta.
L'azione proposta dagli attori è una richiesta di risarcimento danni (patrimoniali e non), per asserito inadempimento contrattuale della , in relazione all'organizzazione di un CP_2 programma di studio all'estero, segnatamente, negli USA, a beneficio di e CP_1
figli (allora minorenni), rispettivamente, di e Persona_1 Parte_1
Parte_2
In materia di onere probatorio del danno nelle obbligazioni contrattuali, grava su chi agisce per il risarcimento dimostrare l'esistenza del danno ed anche il suo ammontare, oltre che il nesso causale tra danno e condotta inadempiente dell'altro contraente ex art. 1223 c.c., secondo cui sono risarcibili solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Ma l'onere di prova si accompagna, ed anzi, è logicamente e giuridicamente preceduto,
Pagina 2 di 8 dall'onere di allegazione, ovvero dall'onere di indicare ed esporre gli elementi oggettivi ed i fatti fondanti le pretese azionate, che poi dovranno essere provati.
Si ricorda, infatti, che il processo civile è improntato (salve alcune eccezioni, quando si controverte in materia di diritti indisponibili) al principio dell'interesse e, soprattutto, dell'impulso e della domanda di parte, che si traduce, in particolare, nelle regole cardine che impongono a chi agisce in giudizio di indicare compiutamente e specificamente gli elementi di fatto posti a fondamento delle sue richieste, oltre alle conclusioni, ovvero alla tutela giudiziale invocata (artt. 112, 115, 163 c.p.c.).
L'onere di indicare con precisione e specificità i fatti costitutivi delle domande formulate è posto, in primo luogo, a presidio del diritto alla difesa ed al contraddittorio della parte convenuta, che deve avere la possibilità di replicare, contrastare, argomentare e addurre prove contro contestazioni specifiche e ben delineate;
ma è anche posto a tutela di un altro fondamento del nostro ordinamento processuale, ovvero la terzietà del giudice, il cui ruolo – come disegnato dalla normativa codicistica – è quello di mero organo giudicante, che deve valutare se le prospettazioni di fatto e di diritto delle parti risultino corrette e dimostrate in giudizio, applicare le norme che ritiene adeguate alla fattispecie ed adottare i conseguenti provvedimenti (ovviamente nei limiti delle richieste delle parti stesse).
Al contrario, in caso di allegazioni generiche e non specifiche, si determinerebbe un mutamento della funzione del giudice, che si trasformerebbe in organo inquirente, dovendo cioè egli stesso andare a ricercare, nell'ambito delle non definite indicazioni delle parti, i fatti che potrebbero configurare la responsabilità o il diritto dedotti in giudizio.
Orbene, nel caso di specie appare evidente la carenza -prima ancora che probatoria- di allegazione, da parte degli attori, proprio dei danni asseritamente subiti e di cui si chiede il risarcimento.
Con riferimento ai danni patrimoniali, infatti, questi, in quanto danni materiali, oggettivamente riscontrabili e, solitamente, costituiti da esborsi di denaro (danno emergente) o da mancati introiti (lucro cessante), possono e devono essere esattamente quantificati, o, quanto meno, devono essere indicati gli elementi oggettivi sulla base dei quali calcolarli e, ovviamente, devono anche essere allegati gli specifici eventi pregiudizievoli, che, trattandosi di danno-conseguenza, devono essere distinti ed autonomi dalla condotta inadempiente.
Le domande degli odierni attori, sul punto, risultano alquanto approssimative e generiche,
Pagina 3 di 8 dal momento che hanno richiesto la condanna al pagamento di € 20.000,00, cumulativamente, a titolo di danno patrimoniale e non, da liquidare in favore di ogni
“coppia familiare” genitore-figlio “a ciascuno sulla base del proprio titolo e della propria quota di spettanza”, senza ulteriori precisazioni. È evidente che, in base ai principi sopra richiamati, una simile richiesta non è ammissibile e non rispetta gli oneri processuali gravanti sugli attori, poiché, per lo meno con riferimento ai danni materiali/patrimoniali, è necessario che siano indicate con precisione le somme richieste e, soprattutto, a favore di chi vanno rimborsate o risarcite, non sussistendo, dal lato attivo, un'ipotesi di obbligazione solidale.
Se è vero che, per quanto riguarda gli esborsi economici, può presumersi -dalla lettura degli atti e dalla documentazione allegata- che siano stati affrontati soltanto dai genitori, tuttavia la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali è avanzata anche in favore dei figli, all'epoca minorenni, senza che però sia possibile comprendere, dalle risultanze processuali, quali danni avrebbero subito i ragazzi sotto questo profilo.
Per quanto riguarda la -si ripete, generica- richiesta di rimborso delle spese sostenute, si può desumere, dalla parte narrativa della citazione, che la domanda riguardi, in particolare, il corrispettivo versato per il programma di studio all'estero (€ 12.526,30 per la famiglia
€ 14.252,00 per la famiglia , rispettivamente, docc. 3 e 5 citazione). È Pt_1 Per_1
evidente che, sotto questo aspetto, la domanda di rimborso risulta palesemente infondata in diritto, poiché la restituzione dell'intero corrispettivo potrebbe giustificarsi soltanto in caso di totale inadempimento, ovvero di risoluzione del contratto, che però non è stata nemmeno richiesta;
del resto, è pacifico che entrambi i ragazzi abbiano usufruito, almeno in parte, del programma di studio, salvo rientrare anticipatamente, a causa della diffusione della pandemia Covid.
Per il resto, non risultano documentati, né allegati, ulteriori esborsi, salvo quelli relativi all'iscrizione scolastica ed al pagamento del biglietto aereo di ritorno, per il solo
[...]
(doc. 25 allegato alla memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice). CP_1
Quanto ai primi, si rileva che un bonifico, effettuato a luglio 2020, per il quinto anno scolastico, non ha alcun nesso causale con la vicenda in esame, dal momento che il programma per doveva durare un anno, da agosto 2019 e, quindi, il quinto anno Pt_1
scolastico sarebbe stato svolto regolarmente in Italia, anche nel caso in cui il programma si fosse concluso regolarmente;
per quanto riguarda il biglietto aereo, ne è stato documentato il
Pagina 4 di 8 rimborso, da parte della convenuta (doc. 27a, allegato alla comparsa di costituzione;
sul quale nulla hanno replicato o contestato gli attori).
Per quanto riguarda, invece, il danno morale o non patrimoniale, che è, per sua natura, immateriale e non riscontrabile direttamente, l'onere probatorio è sicuramente meno stringente, potendo essere dimostrato essenzialmente tramite presunzioni, così come per la sua quantificazione potrà ricorrersi al criterio dell'equità ex art. 1226 c.c.; tuttavia, ciò non esime l'attore dall'assolvere al preliminare onere di allegazione, dovendo comunque addurre gli elementi oggettivi del caso specifico, che, eventualmente anche in base a massime di comune esperienza, consentano al Giudice di sviluppare l'argomentazione presuntiva per ravvisare la lesione di un interesse personale primario, costituzionalmente tutelato e, quindi,
l'esistenza di un danno risarcibile.
Occorre, invero, precisare quale sia il perimetro del danno non patrimoniale risarcibile, alla luce della ormai pluridecennale elaborazione giurisprudenziale in materia.
Con riferimento alla nozione di danno non patrimoniale, deve necessariamente farsi riferimento alla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 dell'11/11/2008 (ed alle altre due sentenze “gemelle”, nn. 26973 e 26974, depositate in pari data, cc.dd.
“sentenze di San Martino”); tale arresto, nel delineare compiutamente la nozione dei danni risarcibili, ha ridotto non solo le categorie di danno non patrimoniale alle due essenziali
(danno biologico e morale), ma ha anche limitato l'area dei pregiudizi risarcibili, e, in particolare, del c.d. danno esistenziale, riconducendolo ai soli casi di pregiudizio di un diritto costituzionalmente tutelato, e non anche di lesione o disturbo a qualsiasi aspetto della vita umana, e significativamente affermando: «palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità». I principi sanciti da questa fondamentale pronuncia, pur se successivamente rielaborati, integrati e precisati, non sono stati sostanzialmente disattesi o smentiti dalla più recente giurisprudenza (nemmeno dalle cc.dd.
Sentenze di San Martino-bis, ovvero le dieci sentenze della Sezione Terza della Cassazione, depositate tutte in data 11.11.2019, dalla n. 28985 alla n. 28994); in particolare, sebbene si sia superata la rigida dicotomia tra danno biologico e danno morale, reintroducendo un'autonoma figura di danno non patrimoniale, spesso denominato danno “dinamico-
Pagina 5 di 8 relazionale” (cfr., tra le dieci sentenze San Martino-bis, Cass. sez. 3, n. 28989 dell'11.11.2019), resta fermo il principio basilare che il danno debba pur sempre riguardare diritti costituzionalmente tutelati o interessi primari del soggetto, che superi una determinata soglia di rilevanza e che, soprattutto, sia specificamente allegato e dimostrato da chi agisce per il risarcimento.
Con riferimento ai danni non patrimoniali, le allegazioni di parte attrice risultano ancora più vaghe e generiche rispetto a quelle sui danni materiali.
Infatti, si legge nell'atto di citazione, a conclusione dell'esposizione dei fatti di causa: «gli odierni attori hanno subito un gravissimo danno sia in virtù dell'irripetibilità dell'occasione perduta e mal vissuta, ma anche per tutti i turbamenti d'animo e i disagi psicofisici subiti a causa dell'assoluta inadeguatezza ed incapacità dell'odierna convenuta»
(punto 64, pag. 12 della citazione); null'altro è dedotto sui danni non patrimoniali, né tale scarna indicazione risulta integrata nei successivi atti difensivi, in particolare, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c..
Oltre alla totale mancanza di distinzione tra le diverse posizioni dei singoli attori, è chiaro come tale generica indicazione non consenta di configurare, nemmeno astrattamente, un danno morale risarcibile, facendosi riferimento proprio a quei “turbamenti” e “disagi” che la giurisprudenza ha ormai escluso dal novero dei pregiudizi giuridicamente tutelabili.
L'esclusione della stessa configurabilità e sussistenza di danni risarcibili determina, di per sé, il rigetto della domanda attrice, senza necessità di valutare anche l'ulteriore aspetto degli inadempimenti contestati alla convenuta.
Sul punto, solo per completezza di trattazione, si ritiene, comunque, non raggiunta un'idonea prova di violazione degli obblighi contrattuali, imputabile alla Youabroad.
Quanto alla lamentata inidoneità delle famiglie ospitanti e, quindi, all'asserito inadempimento della convenuta, per non aver accuratamente selezionato soggetti adeguati allo scopo, le circostanze risultano sfornite di supporto probatorio.
Invero, gli unici elementi offerti sono dichiarazioni provenienti dalle stesse parti (messaggi
WhatsApp, prodotti come stampe di schermate, in copia, o email, dai quali, peraltro, non emergono in alcun modo le condotte addebitate alla prima famiglia ospitante ) CP_1
e l'unica prova costituenda richiesta in giudizio è stato l'interrogatorio formale degli stessi attori, che, come già rilevato nell'ordinanza di rigetto del 6.02.2023, non ha idoneità
Pagina 6 di 8 probatoria, perché non diretta ad ottenere una dichiarazione confessoria, ma favorevole.
Peraltro, a prescindere dalla prova effettiva delle doglianze, si rileva come buona parte delle contestazioni mosse dagli attori attengano per lo più, non tanto a caratteristiche generali delle famiglie ospitanti, quanto a singoli e specifici comportamenti, manifestatisi successivamente e, come tali, non prevedibili o controllabili ex ante dall'agenzia.
A titolo di esempio: le condotte contestate alla seconda famiglia, ospitante , CP_1
poste in essere dopo l'esplosione della pandemia SARS COVID-19; quelle contestate alla
“sorella” della famiglia ospitante , che accompagnava il ragazzo in Persona_1
ritardo a scuola.
Per quanto riguarda, poi, la contestazione relativa alla non corretta gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia, si rileva come la Youabroad si sia attenuta alle indicazioni e disposizioni dettate dalle autorità competenti in materia e come non sia ravvisabile una condotta inadempiente a suo carico.
È innegabile, e può sicuramente considerarsi fatto notorio, che la pandemia da virus SARS-
COVID19 sia stato un evento di carattere assolutamente eccezionale e straordinario, che, per la sua diffusione a livello globale, per l'elevatissima contagiosità del virus, per la sua pericolosità e per il suo tasso di mortalità, nonché -soprattutto nella prima fase di diffusione della malattia- per la notevolissima incertezza sulle cause, sulla natura dell'epidemia, sul funzionamento e sulle conseguenze della patologia e sui rimedi farmacologici e terapeutici da adottare per curarla o contrastarla (si ricordano le accese diatribe tra medici, virologi, sanitari, con posizioni, spesso, anche diametralmente opposte), può addirittura definirsi unico per la storia dell'umanità, per lo meno recente.
Tale straordinaria eccezionalità ed imprevedibilità, ha trovato persino i governi dei Paesi, del tutto impreparati ad affrontare un evento di simile portata, tanto che sono state adottate misure di carattere assolutamente peculiare ed inedito (il c.d. lockdown), con restrizioni ad alcuni diritti fondamentali delle persone, a tutela di quello, ritenuto preponderante, all'incolumità fisica ed alla salute pubblica;
peraltro, proprio per la estrema incertezza e carenza di elementi conoscitivi, che ha caratterizzato la prima fase della pandemia, le reazioni, sia di singole persone, sia dei governi e della autorità sanitarie mondiali (su tutte,
l'OMS), sono state spesso le più disparate e, a volte, anche contraddittorie, essendosi registrate anche delle vere e proprie inversioni di rotta (si ricordi, a mero titolo esemplificativo, la posizione dell' autorità sanitaria a livello mondiale- che CP_3
Pagina 7 di 8 aveva, dapprima, sottovalutato la pericolosità del virus e le sue potenzialità di diffusione, escludendo un rischio pandemico e relegandolo a fenomeno locale, del luogo di origine, la
Cina, salvo, poi, fare retromarcia e riconoscere lo stato di pandemia globale).
In tale contesto di assoluta novità, imprevedibilità, eccezionalità ed incertezza, non si vede come si possa imputare all'odierna convenuta una qualche colpa o inadempienza, avendo, come detto, seguito le indicazioni delle autorità preposte, lasciando alle parti la scelta se proseguire o meno il programma e fornendo, comunque, l'assistenza richiesta, per quanto possibile, al rientro dei ragazzi in Italia.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori, in solido tra loro, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta
– in complessivi € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per quella introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2.905,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 37749/2021, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori e Parte_2 Pt_3
, nella parte in cui agiscono quali genitori esercenti la responsabilità sui figli
[...]
maggiorenni;
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna gli attori Parte_2 Persona_1 Parte_3
, in solido tra loro, alla refusione, in favore della convenuta CP_1 CP_2
[...
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 15/03/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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