Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 2251
CASS
Sentenza 5 ottobre 2010

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Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore.

La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile soltanto qualora l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale.

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  • 2Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

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  • 4Art. 1 - Soggetti
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  • 5Cass. pen., sez. VI, 5.10.2010 (dep. 22.1.2011), n. 2251 (esclusa la
    Luca Pistorelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    29 gennaio 2011 | Cass. pen., sez. VI, 5.10.2010 (dep. 22.1.2011), n. 2251 (esclusa la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti ex d.lgs. n. 231/2001)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2010, n. 2251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2251
Data del deposito : 5 ottobre 2010

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