Sentenza 17 aprile 1998
Massime • 1
Una volta richiesta ed ottenuta pronuncia ex art. 444 cod.proc.pen. (cd. patteggiamento) non può essere sollevata la questione della prescrizione, se maturata successivamente, in quanto il procedimento speciale consensuale è stato già concluso con l'accordo delle parti e sarebbe contraddittorio considerarlo in piedi ai fini della prescrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/1998, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. TRIDICO G. Salvatore Presidente del 17.4.1999
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " POSTIGLIONE Amedeo " N. 1241
3. " SI RE " REGISTRO GENERALE
4. " IL AR " N. 45338/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
VE AN n. Pinerolo 26.5.1959
Prone Claudia n. Bagnolo Piemonte 5.9.1965
Avverso la sentenza del Pretore di Pinerolo del 21.10.1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Postiglione Letta la requisitoria che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
Ritenuto che gli imputati hanno accettato il patteggiamento ex art.444 cpp in relazione al delitto contestato (art. 515 c.p.);
Rilevato che il ricorso degli imputati non può esser accolto, perché il giudice non ha ravvisato le condizioni di proscioglimento, allo stato degli atti, ex art. 129 cpp ed ha qualificato il reato nella contravvenzione ex art. 13 l. 283/62;
Ritenuto che la violazione ex art. 13 L. 283/62 non è stato depenalizzata dal DPR 18.3.1982 n. 322 e dal DL 109/92, in quanto la pubblicità ingannevole, attuata con accorgimenti atti a sorprendere e confondere la buona fede dei consumatori non va confuso con la c.d. etichettatura degli alimenti (vedi Cass. Sez. III, 12.4.1995 n. 3953, Cherubins);
Rilevato che, nel caso di specie, sono stati esposti per la vendita "panettoni di produzione propria" mentre trattavasi di panettoni diversa provenienza;
Rilevato che dopo il patteggiamento non può essere sollevata la questione della prescrizione, se maturata successivamente, in quanto il procedimento speciale consensuale è stato già concluso con l'accordo delle parti e sarebbe contraddittorio considerarlo in piedi ai fini della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di lire 2 milioni alla Cassa Ammenda.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1998