Sentenza 2 luglio 2001
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, costituisce provvedimento abnorme l'ordinanza con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta incondizionata di ammissione al rito avanzata dalla difesa, in quanto dopo la modifica apportata all'art.438 cod.proc.pen. dalla legge 16 dicembre 1999, n.479 il giudice è tenuto ad accogliere la domanda, ferma la possibilità di disporre d'ufficio, ove occorra, le necessarie integrazioni probatorie. Ne consegue che è qualificabile come "caso analogo" di conflitto quello insorto fra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento a seguito della decisione abnorme del primo, al quale debbono essere trasmessi gli atti perché proceda al giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2001, n. 30276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30276 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI GIANVITTORE - Presidente - del 02/07/2001
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 4663
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 013222/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE ASSISE CATANIAnel procedimento a carico di:
2) GA LV N. IL 03/08/1964
3) GA IE N. IL 28/09/1957
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadecola che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP presso il Tribunale di Catania;
OSSERVA
1.- Con ordinanza del 22.3.2001, la Corte di Assise di Catania rilevava conflitto di competenza a conoscere del procedimento penale a carico di NI RE e di NI ER nei confronti del GUP presso il Tribunale di Catania, osservando che quest'ultimo giudice, col rigettare la richiesta di rito abbreviato non condizionata avanzata dagli imputati e col disporre il rinvio a giudizio, aveva implicitamente denegato la propria competenza a decidere nel merito del processo con le forme abbreviate. Nella medesima ordinanza veniva altresì precisato che doveva considerarsi insorto un conflitto negativo di competenza per la ragione che la Corte di Assise non aveva il potere di decidere il processo con il rito abbreviato, trattandosi di competenza funzionalmente riservata al GUP.
2. - Deve rilevarsi preliminarmente che il conflitto è ammissibile in rito come "caso analogo" a norma dell'art. 28, comma 2, c.p.p. Infatti, il citato art. 28 prevede, al primo comma, conflitti positivi o negativi di competenza in riferimento all'ipotesi in cui "due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona": il secondo comma dello stesso art. 28 stabilisce, poi, che "le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1".
Sul tema dei casi analoghi di conflitto, nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la situazione ipotizzata da quest'ultima disposizione può considerarsi sussistente soltanto in presenza di un contrasto tra giudici da cui derivi una condizione di stasi o di blocco dell'attività processuale direttamente ricollegabile al dissenso insorto tra due organi giurisdizionali in ordine alla competenza ad emettere provvedimenti necessari allo sviluppo del rapporto processuale (Cass., Sez. 1^, 15 novembre 1996, Straticò; Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 1996, Sabbatini, Cass., Sez. 1^, 25 maggio 1994, Dursun). In particolare, è stato precisato che nella categoria dei conflitti "impropri" sono inquadrabili tutte quelle situazioni nelle quali - nei rapporti tra due organi giurisdizionali - insorga una stato conflittuale relativo alla competenza funzionale di uno di essi ad emettere un provvedimento indispensabile affinché si possa procedere al giudizio (Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 1996, Sabbatini, cit.) e che le posizioni contrastanti dei giudici - dalle quali deriva un impedimento, non altrimenti superabile, allo svolgimento del processo - devono essere pur sempre riferibili ad una questione di - competenza, che resta, dunque, un ineliminabile presupposto logico e giuridico del conflitto (Cass., Sez. 1^, 25 maggio 1994, Dursun, cit.; Cass., Sez. 1^, 8 ottobre 1992, Caracciolo). Dai precedenti rilievi può trarsi la conseguenza che mentre il conflitto di competenza "proprio" riguarda fattispecie precise e ben delimitate, connotate dalla duplicazione di processi aventi ad oggetto la medesima regiudicanda (conflitto positivo) oppure da rifiuto di entrambi i giudici di prendere cognizione dello stesso fatto-reato (conflitto negativo) nonché dallo scopo di realizzare la reductio ad unum dei processi (Cass., Sez. 6^, 5 maggio 1995, Prandini), il conflitto "analogo", invece, manca di tale rigida conformazione tipologica e costituisce un rimedio che consente l'intervento della Corte Suprema al fine di regolare l'ordine delle competenze, la cui distorsione dà origine, in casi concreti non predeterminati, ad una situazione di stasi processuale rimuovibile soltanto stabilendo l'ambito della competenza di uno o di entrambi i giudici in contrasto (Cass., Sez. 1^, 17 aprile 1997, Zuccotti ed altri).
Quest'ultima situazione è indubbiamente riscontrabile nel caso di specie in cui il GUP ha rifiutato di procedere al giudizio abbreviato incondizionato e ha disposto il giudizio nei confronti di NI RE e di NI ER davanti alla Corte di Assise di Catania, la quale, da parte sua, ha ritenuto non praticabile il giudizio nelle forme ordinarie, dando origine ad una situazione di stasi del processo che rende indispensabile l'intervento di questa Corte regolatrice.
3. Il conflitto deve essere risolto nei termini prospettati dalla Corte di Assise di Catania, affermando la competenza del GUP del Tribunale di Catania alla cognizione, con le forme del giudizio abbreviato, del processo nei confronti di NI RE e di NI ER.
In una recente sentenza di questa Corte è stato chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 27 - 31 della l.16.12.1999, n. 479, risulta radicalmente trasformata la disciplina del procedimento speciale di cui agli artt. 438 - 443 del codice e, in particolare, che l'esercizio della facoltà dell'imputato di chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti crea nel giudice dell'udienza preliminare l'obbligo di disporre con ordinanza il giudizio abbreviato, essendo attribuito al giudice soltanto un potere di integrazione probatoria "ex officio" quando, ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., ritenga di non potere decidere allo stato degli atti ed essendo, invece, esclusa la possibilità di respingere l'istanza sulla base della complessità delle acquisizioni probatorie e di ragioni di economia processuale:
con la precisazione che il giudice dell'udienza preliminare può respingere la richiesta di giudizio abbreviato soltanto quando essa risulti condizionata ad un'integrazione probatoria, ritenuta non necessaria ai fini della decisione ne' compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito alternativo (Cass., Sez. 1^, 11 dicembre 2000, Litrico ed altri, in Foro it., 2001, 2^, 204). L'indirizzo interpretativo deve essere condiviso perché risulta sorretto da inequivoci e convergenti elementi ermeneutici di ordine testuale, logico e sistematico, alla cui stregua va riconosciuto che la vigente disciplina del giudizio abbreviato ruota attorno alla distinzione tra rito speciale non condizionato e rito condizionato all'integrazione probatoria e che nel primo caso la legge processuale ha conferito all'imputato un diritto potestativo al quale corrisponde l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di procedere con le forme speciali, dovendo, dunque, ritenersi che, nell'ipotesi di richiesta non condizionata, l'adozione del giudizio abbreviato rappresenta un vero e proprio atto dovuto e che al giudice sia consentito soltanto di disporre d'ufficio l'integrazione probatoria ritenuta necessaria per la decisione.
Mette conto di osservare che le profonde innovazioni apportate al regime del giudizio abbreviato dalla l. n. 479/99 non solo hanno comportato l'abrogazione delle precedenti disposizioni con esse incompatibili, ma hanno reso anche inoperanti le sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale n. 81 del 1991 e n. 23 del 1992 relative al potere di applicare la riduzione di pena in caso di ingiustificato dissenso del pubblico ministero e di errato giudizio di non decidibilità allo stato degli atti.
4. - Nel caso in esame è incontroverso che gli imputati hanno presentato ritualmente, all'udienza preliminare, richiesta non condizionata di giudizio abbreviato e che il GUP ha respinto l'istanza e ha disposto il giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Catania.
In relazione ai caratteri fondanti della disciplina introdotta dalla l. n. 479/99 è da ritenere che il rigetto della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato costituisca provvedimento abnorme per la ragione che il suo contenuto atipico lo fa divergere radicalmente dallo schema legale e determina il distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario: con la conseguenza che l'abnormità si comunica all'atto conseguenziale con cui è stato risposto il rinvio a giudizio.
È appena il caso di osservare che sulla decisione del conflitto di competenza non ha alcuna influenza la decisione di questa Corte di inammissibilità del ricorso di NI RE contro il rifiuto di giudizio abbreviato, richiamata nell'ordinanza con cui è stato sollevato il conflitto, atteso che la predetta pronuncia non ha fatto sorgere nessuna preclusione rispetto all'esercizio del potere della Corte di Assise di Catania di controllare la legittimità dell'investitura del giudizio e di sollevare, di ufficio, conflitto di competenza.
Pertanto, conformemente alle richieste del Procuratore Generale presso questa Corte, il conflitto deve essere risolto affermando la competenza del GUP presso il Tribunale di Catania, al quale gli atti devono essere trasmessi perché provveda alla trattazione del processo nei confronti dei NI con le forme del giudizio abbreviato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara la competenza del GUP presso il Tribunale di Catania, al quale dispone trasmettersi gli atti per il giudizio abbreviato. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2001