Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
La richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è ammissibile qualora l'imputato richieda, per gli altri reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2000, n. 4511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4511 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 24/10/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere ORDINANZA
2 " MARIO ROTELLA " N. 4511
3 " GENNARO MARASCA " REGISTRO GENERALE
4 " NICOLA COLAIANNI " N. 07558/2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto per RE RA
avverso ordinanza 9.11.99 GIP Tribunale Avellino;
udita la relazione del consigliere Dr. M. ROTELLA;
letta la richiesta di del p.m. di dichiararsi l'inammissibiiità del ricorso;
ritenuto
1 - In udienza preliminare a fronte della richiesta consentita di applicazione di pena per uno solo dei reati contestati a OR RA, e di rito abbreviato per gli altri due circa i quali si procedeva, il G.I.P. l'ha dichiarata inammissibile, e ha disposto procedersi oltre, perché la richiesta di abbreviato non estesa alla totalità degli addebiti impedisce la definizione del processo nella sua interezza, e rende ingiustificato l'effetto premiale;
Con il ricorso si denuncia violazione dell'art. 440 CPP, perché l'unico motivo di inammissibiilità della richiesta di rito abbreviato, tassativamente previsto, è quello relativo alla non definibilità del processo allo stato degli atti, onde l'ordinanza appare abnorme;
ed inoltre è ben possibile chiedere l'applicazione di pena nel corso del giudizio abbreviato.
2 - Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che nella specie si applicano le norme previgenti. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., sez. II, Bergamaschi ed a, n. 2611 del 1993, CED 193575; sez. I, n. 9142 del 1999, Contarini ed a., 214012 e n. 380 del 2000, Favara e a. n. 215138) è costante nel ritenere inammissibile la richiesta parziale di rito abbreviato perché, diversamente, sarebbe vanificato l'effetto deflattivo cui l'istituto mira. Ma in effetti, nel caso, l'effetto deflattivo non sarebbe stato vanificato, se preliminarmente circa il reato escluso dalla richiesta fosse stata accolta quella coeva di patteggiamento.
Insomma, secondo la normativa previgente alla novella della L.479/99, la richiestà di rito abbreviato dell'imputato per alcuni soltanto dei reati, circa i quali il p.m. ha formulato richiesta unitaria di rinvio a giudizio, è inammissibile perché intrinsecamente contraddittoria, dal momento che inibisce al giudice di stabilire preliminarmente la definibilità dell'intero procedimento allo stato degli atti, e perciò vanifica la ragione di economia processuale ché giustifica il rito speciale. Ma per questa stessa ragione non è incompatibile con la coeva richiesta di applicazione di pena concordata per ogni altro reato, che autonomamente esclude il giudizio, salvo che anch'essa sia, per sua propria ragione, respinta.
Senonché, non è possibile in questa sede alcuna verifica, perché il provvedimento del gip, in quanto meramente impulsivo, non è impugnabile (e non è neppure possibile nel caso supporne l'abnormità), vieppiù che secondo il regime previgente, come modificato dalla Corte Costituzionale, il giudice del dibattimento può riconoscere la diminuzione di pena ex art. 442 CPP per l'erroneo diniego della definibilità del processo allo stato degli atti nell'udienza preliminare.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2000