Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 1
È abnorme, per la atipicità del suo contenuto, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare respinga la richiesta incondizionata di rito abbreviato presentata nei termini, dovendo in tal caso il giudice o decidere allo stato degli atti o disporre l'integrazione probatoria ritenuta necessaria ( Fattispecie relativa a richiesta presentata successivamente ad un rigetto di rito abbreviato, condizionato all'acquisizione di documenti, seguito comunque dall'acquisizione di quegli atti nella fase preliminare all'udienza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2004, n. 22287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22287 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/04/2004
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1744
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 45663/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto negativo di competenza insorto tra:
il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, ed il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Isernia nel procedimento relativo a;
- UC CO;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di insussistenza del conflitto;
- Considerato in:
FATTO
Con ordinanza resa all'udienza del 18 aprile 2002, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Isernia, nel procedimento a carico di IC RU, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di Isernia dopo aver rigettato una sua richiesta di rito abbreviato incondizionato.
A sua volta il Tribunale, con ordinanza rese all'udienza del giorno 11 novembre 2003, rilevato che il procedimento non era a lui correttamente pervenuto, non essendo stata legittimamente respinta la richiesta incondizionata di rito abbreviato tempestivamente proposta dall'imputato, ha declinato la propria competenza ed ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione dell'insorto conflitto. - Osserva in:
DIRITTO
Per la verità, nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato, in un primo momento, aveva fatto richiesta di rito abbreviato condizionandolo all'acquisizione della documentazione esibita (dichiarazioni di persone informate sui fatti assunte dal difensore delegato al compimento dell'indagine, oltre ad una consulenza di parte con allegate fotografie). Tale richiesta è stata legittimamente respinta dal Giudice (che ha ritenuto siffatta integrazione probatoria troppo ampia e complessa e comunque incompatibile con le finalità del rito abbreviato), ma ha poi acquisito gli atti esibiti. A questo punto l'imputato ha reiterato la richiesta di rito abbreviato, questa volta senza alcuna condizione, posto che la documentazione esibita era stata ormai acquisita, ed il Giudice ha rigettato anche quest'ultima richiesta disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato.
Orbene, in tale situazione, è evidente che i documenti esibiti dalla difesa, essendo stati comunque acquisiti, sono venuti a far parte integrante del fascicolo processuale, sicché la nuova richiesta di rito abbreviato (tempestivamente e legittimamente formulata immediatamente dopo il rigetto di quella condizionata) è stata formulata senza alcuna condizione ed il Giudice non poteva respingerla, ma doveva comunque decidere o allo stato degli atti o disponendo l'integrazione probatoria ritenuta necessaria. Avendo, invece, rigettato quest'ultima richiesta ed essendosi spogliato della causa con il decreto che dispone il giudizio, ha esercitato un potere che la legge processuale non gli concede determinando effetti totalmente al di fuori dell'ordinamento. Tale provvedimento, quindi, siccome abnorme, non può essere preso in considerazione e perciò esattamente il Giudice del dibattimento ha ritenuto persistente la competenza del Giudice per l'udienza preliminare ed ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione di un conflitto che, considerata l'insorta stasi processuale e rientrando comunque nei casi analoghi previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., va risolto affermandosi la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Isernia cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Isernia cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2004