Sentenza 8 luglio 2010
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È inammissibile la richiesta di patteggiamento parziale, ossia proposta per talune soltanto delle imputazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/07/2010, n. 28696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28696 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/07/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1090
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 44410/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DAPPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) AZ EN N. IL 31/05/1956 C/;
avverso la sentenza n. 690/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del 13/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Russo Rosario G., per l'annullamento senza rinvio con trasmissione atti al Tribunale di Genova.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13.2.2009, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, sull'accordo delle parti, a norma dell'art.444 c.p.p., applicava ad OL DE, in relazione al delitto di cui all'art. 628 c.p., concesse le attenuanti generiche e con la diminuente del rito, la pena, sospesa alle condizioni di legge, di un anno quattro mesi di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il Procuratore Generale della Repubblica, che ne ha chiesto l'annullamento per pena illegale, essendo stato omesso l'aumento per la continuazione in relazione al delitto di lesioni personali aggravate di cui al capo B. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, in quanto, ancorché in dispositivo sia chiarito che la pena, come quantificata sull'accordo delle parti, è stata applicata solo in relazione al delitto di cui all'art. 628 c.p., l'imputazione ha ad oggetto anche il delitto di lesioni volontarie aggravate, capo in relazione al quale non è stata assunta decisione alcuna ne' risulta esservi stato provvedimento di stralcio. Va ribadito che "in tema di patteggiamento, la caratteristica del rito alternativo di essere funzionalmente orientato alla rapida definizione del processo in ordine a tutti i reati contestati rende incompatibile un'utilizzazione differenziata del rito solo per la decisione di alcune imputati tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni: ne consegue che la richiesta di patteggiamento parziale è inammissibile" (Cass. sez. 1^, 12.1-22.2.20 6 n. 6703). La sentenza deve in conseguenza essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Genova, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2010