Sentenza 7 ottobre 2004
Massime • 1
Il rigetto da parte del g.i.p. della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato, formulata dall'imputato, costituisce provvedimento abnorme sia per il suo contenuto atipico, sia perché la nuova disciplina del giudizio abbreviato, contenente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, ha inderogabilmente investito il g.u.p. della potestà giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda sulla base di elementi obiettivi predeterminati, che elevano lo stesso g.u.p. al rango di giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2004, n. 43451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43451 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 07/10/2004
Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1039
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021868/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI NI, N. IL 15/09/1958;
2) D'AV NI, N. IL 29/10/1958;
3) CA TT, N. IL 20/09/1961;
avverso SENTENZA del 17/12/2003 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI NI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del IC e del D'IN; per l'annullamento con rinvio nei confronti del FR;
Uditi i difensori Avv.ti Cola, Spiezia, Ligotti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.12.2003, la Corte di Assise di Appello di Napoli confermava la decisione emessa in data 20.11.2002 dalla Corte di Assise della stessa città con cui IC ON e D'IN OV erano stati condannati il primo alla pena dell'ergastolo e il secondo alla pena di trenta anni di reclusione, perché ritenuti responsabili dei delitti di cui ai capi 1 e 2 della rubrica (omicidio aggravato in danno di LL IG e detenzione e porto illegale di armi, uniti per continuazione), nonché FR VI alla pena dell'ergastolo per i delitti ai capi 9 e 10 (omicidio di Di RO IR e detenzione e porto illegale di armi, uniti per continuazione).
La Corte di secondo grado precisava preliminarmente che non potevano accogliersi le istanze difensive di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in quanto vertenti su elementi già sufficientemente acquisiti al processo o non necessari ai fini della decisione. Riteneva, inoltre, infondata l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio, sollevata da D'IN OV, per la ragione che la Corte di primo grado aveva applicato la diminuente prevista per il rito abbreviato, negata dal GUP, e che, oltre agli elementi di prova esistenti al momento dell'udienza preliminare, dovevano valutarsi anche gli ulteriori elementi assunti a seguito delle contestazioni dibattimentali. Nel merito, dopo avere premesso che i fatti criminosi, commessi fra l'ottobre 1989 e il giugno 1992, erano attribuibili al clan camorristico di D'IN RE, inserito nell'orbita della più vasta associazione facente capo ad Alfieri Carmine, la Corte riteneva intrinsecamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, escludendo che contrasti e rivalità tra appartenenti al sodalizio criminale potessero influire sulla credibilità di quanto riferito dagli stessi collaboranti. Rilevava poi, quanto all'omicidio del LL, che D'IN RE si era autoaccusato quale mandante del crimine, che era stato fatto eseguire su richiesta di IC ON, suo referente su Pollena Trocchia, il quale gli aveva richiesto l'autorizzazione all'uccisione del LL, dedito al traffico di stupefacenti, e la disponibilità di uomini che potessero agire a volto scoperto. Veniva altresì osservato che le accuse a carico del IC e di D'IN OV avevano trovato piena e puntuale conferma nelle concordi dichiarazioni di RC ON, che aveva ammesso di avere preso parte all'esecuzione dell'omicidio, e di D'IN IG, che aveva riferito le circostanze apprese dal fratello RE e dal RC. Inoltre, la Corte distrettuale riteneva dimostrata la responsabilità del FR per l'omicidio del Di RO, precisando che dalle concordi dichiarazioni di D'IN RE e di RC ON emergeva che era stato proprio il FR a richiedere l'esecuzione dell'omicidio, avendo il Di RO molestato la moglie, e che l'interesse dell'imputato alla consumazione del crimine era confermato da quanto riferito dal LD e dal Liguori. Gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.
Con distinti ricorsi proposti dai due difensori, nell'interesse del IC venivano dedotte le seguenti censure;
a) nullità della pronuncia di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento ex art. 603 c.p.p. e per la mancata assunzione di prova decisiva, sull'assunto che era stata denegata l'escussione dei due "basisti", che, secondo il RC sarebbero stati messi a disposizione dall'imputato per l'uccisione del LL: la lesione del diritto alla prova risultava ancor più grave in presenza di un quadro probatorio incerto, in parte neanche esaminato, essendo rimaste irrisolte le contraddizioni concernenti il tipo di autovettura utilizzata dai killer" e le modalità della fase esecutiva del crimine riferite dal RC e nettamente contrastanti con quelle affermate dai testi;
b) nullità della sentenza per violazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità indicati dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p., dato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non erano affatto omogenee e convergenti, tant'è che, in assenza di riscontri individualizzanti, il tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare e che la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso del P.M.-
A base del ricorso del D'IN venivano addotti i seguenti motivi di ricorso: a) violazione degli artt. 438 e segg, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., e conseguente nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, sull'assunto che, riconosciuto illegittimo il denegato accesso al giudizio abbreviato, il giudice del dibattimento avrebbe dovuto non solo applicare la diminuente per il rito, ma anche riconoscere che la decisione doveva essere pronunciata allo stato degli atti, restando inutilizzabili gli elementi di prova acquisiti in dibattimento;
b) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in quanto, acclarato che dovevano essere valutati soltanto gli elementi probatori assunti nella fase delle indagini preliminari, mancava un quadro probatorio tale da giustificare l'affermazione di responsabilità: peraltro, la pronuncia di condanna non poteva essere basata neppure sulle prove acquisite in dibattimento a causa della scarsa attendibilità delle dichiarazioni di D'IN RE e del pregresso astio nutrito verso l'imputato dal RC.
Nel ricorso proposto nell'interesse di FR VI, al quale veniva allegata copia dell'atto di appello e della sentenza impugnata, veniva preliminarmente denunciata mancanza assoluta di motivazione sulle questioni, prospettate con l'impugnazione contro la decisione di primo grado, riguardanti: a) la nullità e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti, rese allorché erano assistiti dallo stesso difensore, frazionate in un arco superiore a sei mesi e non reiterate in base alla nuova normativa;
b) la necessità di approfondimenti, mediante rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sulla causale dell'omicidio; c) la richiesta di acquisizione di sentenza per valutare l'attendibilità dei collaboratori su fatti connessi oggettivamente, soggettivamente e teleologicamente. Dopo avere richiamato i criteri di valutazione della chiamata di correo e la regola della "convergenza del molteplice", il ricorrente deduceva che le Corti di merito si erano discostati dai principi dettati dalla legge, in quanto dalle dichiarazioni dei collaboratori potevano trarsi elementi incerti ed ambigui sull'interesse del FR all'uccisione del Di RO e sull'asserito mandato omicidiario, sicché la motivazione risultava carente ed illogica, essendo fondata su conclusioni generiche, apodittiche, illogiche e contraddittorie: di talché l'assoluzione dei coimputati OR e AN doveva condurre, per l'effetto estensivo, all'assoluzione anche del FR. Il ricorrente assumeva, in particolare, che le dichiarazioni dei collaboratori risultavano prive di genuinità, di veridicità, di spontaneità, di coerenza, di costanza, di logica interna, di riscontri estrinseci ed obiettivi;
che doveva considerarsi inesistente la prova del mandato omicidiario, onde non era configurabile la fattispecie concorsuale nell'omicidio, affermata dalla sentenza impugnata con motivazione illogica e contraddittoria rispetto alla fase ideativa, organizzativa ed esecutiva del crimine. Il ricorrente censurava altresì l'adeguatezza logica della motivazione vertente sull'applicazione della circostanza aggravante ex art. 7 l. 203/91 e della premeditazione e sulle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto contribuire all'equa commisurazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Tra le censure formulate nell'interesse del D'IN assume priorità logica e giuridica quella contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione degli artt. 438 e segg., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., con la conseguente nullità del decreto che aveva disposto il giudizio a seguito dell'illegittimo diniego di accesso al giudizio abbreviato. Al riguardo va rilevato che il D'IN presentò ritualmente all'udienza preliminare istanza di giudizio abbreviato, senza richiesta di integrazione probatoria, e che il GUP ha negato la trattazione del processo con il rito speciale ritenendone l'inammissibilità per la ragione che all'imputato era stato contestato un reato per il quale è prevista la pena edittale dell'ergastolo: di riflesso, all'esito all'udienza preliminare, era disposto il giudizio nelle forme ordinarie con decreto del 24.3.2001. Tanto la Corte di Assise che la Corte di Assise di Appello hanno ritenuto palesemente illegittimo il rigetto dell'istanza di giudizio abbreviato: ne', del resto, la decisione poteva essere diversa, dato il grave errore di diritto in cui era incorso il GUP, il quale - ad oltre un anno dall'entrata in vigore della l. 16.12.1999, n. 479, e pur dopo le disposizioni transitorie del d.l. n. 82 del 2000, convenite nella l. n. 144 del 2000, e del d.l. n. 341 del 2000, convertito nella l. n. 4 del 2001 - ha inescusabilmente ignorato che il mutato quadro normativo ha reso ammissibile il rito speciale anche per imputazioni punibili con la pena perpetua, restando così superato il principio affermato dalla sentenza n. 176 del 23 aprile 1991 della Corte costituzionale. Tuttavia, nel censurare l'avvenuta esclusione del giudizio abbreviato, le Corti di primo e di secondo grado non hanno tratto le conseguenze derivanti dall'illegittima decisione del GUP. In particolare, non è stato tenuto affatto conto delle posizioni espresse dalla giurisprudenza di questa Corte, dalle quali chiaramente emerge che, a seguito delle modifiche introdotte dagli artt. 27-31 della l. 16.12.1999, n. 479, risulta radicalmente trasformata la disciplina del procedimento speciale di cui agli artt. 438-443 del codice, in termini tanto profondi da fare sostenere che si è verificata una "palingenesi" dell'istituto, in quanto l'esercizio della facoltà dell'imputato di ottenere che il processo sia definito allo stato degli atti non è più condizionato dall'assenso del pubblico ministero e, quando manchi un'istanza di ammissione di prove, la volontà dell'imputato crea nel giudice dell'udienza preliminare l'obbligo di disporre il giudizio abbreviato, salvo il potere di integrazione probatoria "ex officio" allorché ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p., il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti. Per contro, il giudice dell'udienza preliminare può respingere la richiesta di giudizio abbreviato soltanto quando essa risulti condizionata ad un'integrazione probatoria, ritenuta non necessaria ai fini della decisione ne' compatibile con le finalità di economia processuale proprie del rito alternativo (Cass., Sez. 1^, 11 dicembre 2000, Litrico ed altri).
Dalle linee della nuova normativa traspare, dunque, univocamente che la scelta del giudizio abbreviato ha perduto la connotazione di accordo sul rito e che l'adozione del rito speciale è unicamente subordinata ad un negozio unilaterale dell'imputato, senza che sia più necessario il consenso del pubblico ministero e senza che, nel caso di richiesta incondizionata, il GUP disponga di un potere discrezionale che gli consenta di interdire l'accesso a detto rito. Tali indicazioni trovano sostegno in inequivoci e convergenti elementi ermeneutici di ordine testuale, logico e sistematico, alla cui stregua va riconosciuto che la vigente disciplina ruota attorno alla distinzione tra rito speciale non condizionato e rito condizionato all'integrazione probatoria, nel primo caso la legge processuale ha conferito all'imputato un vero e proprio diritto potestativo, dal cui esercizio derivano, da un lato, il diritto ad essere giudicato "allo stato degli atti" e, dall'altro, l'obbligo del giudice dell'udienza preliminare di procedere con le forme speciali, con la sola facoltà per quest'ultimo di disporre d'ufficio l'integrazione probatoria ritenuta necessaria per la decisione. Con riferimento all'ipotesi di richiesta incondizionata, che interessa nel caso di specie, va segnalato che le conseguenze dell'illegittimo rifiuto del GUP di procedere con le forme del rito abbreviato sono state precisate nella giurisprudenza di questa Corte, in cui è stato stabilito che il rigetto della richiesta non condizionata di giudizio abbreviato costituisce provvedimento abnorme per la ragione che il suo contenuto atipico lo fa divergere radicalmente dallo schema legale, inderogabilmente tipizzato dall'ordinamento processuale, e determina il distorto sviluppo del rapporto processuale in dipendenza del non previsto passaggio del processo alla fase del giudizio ordinario (Cass., Sez. 1^, 2 aprile 2004, Petrucci;
Sez. 1^, 2 luglio 2001, Sangani;
Sez. 1^, 11 dicembre 2000, Litrico). Ne segue che l'abnormità si comunica all'atto consequenziale con cui è stato disposto il rinvio a giudizio e a tutti quelli successivi e, in mancanza di preclusioni, il vizio è sempre rilevabile.
Nel condividere e ribadire tale principio di diritto, il Collegio ritiene di dovere altresì sottolineare che la nuova disciplina del giudizio abbreviato contiene indubbiamente una norma attributiva di competenza funzionale ed esclusiva, dal momento che, con riguardo alla richiesta incondizionata del rito abbreviato, la legge processuale ha inderogabilmente investito il GUP della potestà giurisdizionale in ordine alla cognizione della regiudicanda, indipendentemente dalle regole ordinarie sulla competenza per materia, sulla base di elementi obiettivi predeterminati che elevano lo stesso GUP al rango di giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost.. Ed in proposito deve osservarsi che il richiamo a tale principio costituzionale, già presente nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 10 giugno 1992, Consalvo), risulta oggi ancor più puntuale in presenza di una disciplina del giudizio abbreviato incondizionato che ha fissato criteri di individuazione del giudice "antefactum" legati a presupposti sottratti a valutazioni discrezionali del pubblico ministero e del GUP.
In applicazione dei principi di diritto precedentemente esposti deve conclusivamente riconoscersi che, stante il rigetto della richiesta non condizionata del giudizio abbreviato proposta dal D'IN, deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, nonché del decreto in data 24.3.2001 che ha disposto il giudizio: gli atti devono essere trasmessi al GUP del Tribunale di Napoli perché provveda a giudicare il ricorrente "allo stato degli atti" con le forme del rito speciale.
2. - Nell'interesse del ricorrente IC ON, condannato per i delitti di cui ai capi 1 e 2 della rubrica (omicidio aggravato in danno di LL IG e detenzione e porto illegale di armi, uniti per continuazione), è stata denunciata la nullità della sentenza impugnata in dipendenza dell'omessa assunzione di prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d c.p.p.) e della mancanza e illogicità manifesta della motivazione per la distorta applicazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità (art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.).
Le censure sono fondate e meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
La "ratio decidendi" della pronuncia di condanna emessa nei confronti del IC poggia unicamente sulle chiamate di correo avanzate dal D'IN RE e dal RC, ritenute non solo intrinsecamente attendibili ma anche convergenti, tanto da integrare, sulla base del principio giurisprudenziale sulla c.d. "convergenza del molteplice", prova della partecipazione del chiamato all'omicidio del LL, senza la necessità di alcun ulteriore riscontro individualizzante. Il primo e fondamentale vizio logico e giuridico della motivazione deve essere individuato nella astratta applicazione dei principi in tema di plurime chiamate in correità e nella loro meccanica trasposizione al caso di specie, come se l'esistenza di due chiamate convergenti costituisca, sempre e comunque, prova della responsabilità del chiamato, indipendentemente dalle peculiari connotazioni probatorie della situazione esaminata, e quasi che detta convergenza integri, di per sè, una sorta di prova legale, che rende ininfluente la disamina e il prudente apprezzamento dei restanti dati probatori e la ricerca di riscontri individualizzanti. Un simile rigido metodo di valutazione non è, però, rispondente ad una corretta lettura dei principi enunciati dall'art. 192, comma 3, c.p.p. ed all'elaborazione che ne ha fatto la giurisprudenza, dato che la valutazione delle chiamate in correità deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate, tenendo conto sia della solidità della riconosciuta attendibilità intrinseca delle stesse sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Soltanto all'esito di tale delicata operazione valutativa il giudice potrà stabilire se te chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se per raggiungere il livello della prova esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato.
In definitiva, nel confermare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità per cui i riscontri possono essere costituiti anche di un'altra chiamata, il Collegio intende sottolineare l'esigenza che, a tal fine, le convergenti dichiarazioni accusatorie devono essere realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato l'altra, e devono essere, altresì, munite di un elevato grado di intrinseca attendibilità, che ne garantisca la convergenza effettiva, puntuale e specifica, onde, anche se non devono essere completamente sovrapponibili, le chiamate devono essere realmente concordanti in modo da permettere la verifica della piena affidabilità delle accuse rivolte alla persona dell'imputato in ordine al fatto a lui attribuito, acquisendo così, per la pregnanza della loro concordanza, il carattere di effettivo riscontro reciproco individualizzante e il rango di prova della penale responsabilità del chiamato (Cass., Sez. 6^, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri;
e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 7 novembre 2000, Cannella ed altri). Ciò posto, è da rilevare che, nel dare credito al racconto del RC, riconosciuto intrinsecamente attendibile, entrambe le Corti di merito non hanno dato plausibile giustificazione delle incongruenze presenti nelle dichiarazioni del collaboratore e, soprattutto, non hanno adeguatamente spiegato le ragioni delle rilevanti distonie esistenti fra le deposizioni dei testi che hanno assistito all'omicidio e le propalazioni del RC, essendo ravvisabile un marcato contrasto relativamente al tipo e al colore dell'autovettura usata dagli attentatori e alle modalità di esecuzione del crimine.
A fronte delle specifiche ed analitiche censure formulate dal difensore dell'imputato nell'atto di appello in riferimento all'attendibilità intrinseca del RC, il ragionamento della Corte distrettuale risulta sostanzialmente elusivo e generico, in quanto è stato fatto semplicemente richiamo alle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado, oggetto della critica dell'appellante: sicché il rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata integra violazione dell'obbligo della motivazione quando - come nel caso di specie - con l'appello sia stata sollecitata una valutazione critica della decisione con specifiche censure o siano - intervenute nel giudizio di secondo grado nuove acquisizioni probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 4 febbraio 1992, Ballan ed altri;
Cass., Sez. 4^, 22 dicembre 1995, Mahovic;
Cass., Sez. 4^, 25 febbraio 1999, Zodi;
Cass., Sez. 1, 23 ottobre 2000, Russo ed altri). In conclusione, alla luce delle precedenti considerazioni, devono ritenersi esistenti gravi carenze ed aporie nella struttura logica della motivazione posta a sostegno del capo della sentenza impugnata relativo alla condanna del IC per l'omicidio del LL e dei reati connessi, di talché deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
3. - I medesimi vizi logici e giuridici inficiano la motivazione che sorregge il capo di sentenza riguardante la condanna del FR per i delitti ai capi 9 e 10 (omicidio di Di RO IR e detenzione e porto illegale di armi, uniti per continuazione).
Premesso che la pronuncia impugnata poggia sulle dichiarazioni accusatorie di D'IN RE e RC, che hanno indicato nel FR il mandante del crimine, va rilevato che l'attendibilità dei due collaboratori è stata semplicemente affermata in modo apodittico, senza un approfondito ed articolato sviluppo argomentativo, tale da risultare idoneo a confutare puntualmente le specifiche censure mosse dalla difesa dell'imputato relativamente alla credibilità attribuita ai chiamanti: ond'è che il generico asserto relativo al fatto che il FR era "interessato all'omicidio Di RO" non può costituire, sul piano logico, adeguata base giustificativa del verdetto di condanna, tanto più che non risulta neppure accertata, con la necessaria chiarezza, la causale del crimine.
Pertanto, anche per tale capo di sentenza deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Restano assorbiti gli altri motivi dei ricorsi del IC e del FR.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella della Corte di Assise di Napoli in data 20.11.2002, nonché il decreto dispositivo del giudizio nei confronti di D'IN OV;
dispone la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Napoli. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IC ON e di FR VI e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2004