Sentenza 19 novembre 1999
Massime • 1
La richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti. Infatti, non è ammissibile una richiesta parziale, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore soltanto al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicitamente previsto dall'art. 438 cod. proc. pen. laddove parla di richiesta di definizione nell'udienza preliminare del processo riguardante il singolo imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/1999, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 19 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 19/11/1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 1010
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 01749/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) VA TO n. il 05.08.1945
2) NE IR n. il 22.11.1922
3) CI NC n. il 29.09.1954
4) SS TO n. il 18.10.1936
5) CA ER TI n. il 18.10.1970
6) CA LD n. il 10.08.1938
avverso sentenza del 17.07.1998 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
udito il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Aurelio GALASSO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti Marco BIFFA per OS e Armando VENETO per LO ER, LO BA, FA, nonché, quale sostituto dell'avv. Vito GALLUFFO, per AN, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 17 luglio 1998 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma di quella in data 4 dicembre 1993 del Tribunale di Trapani, riconosceva l'esistenza della continuazione tra il reato di cui all'art. 73 co. 1^ d.p.r.
9.10.1990 n. 309 contestato a SS AU e quello analogo per il quale era stato irrevocabilmente condannato con sentenza in data 27 giugno 1994 della Corte d'appello di Roma, determinando in un anno e otto mesi di reclusione e lire venti milioni di multa l'aumento di pena da apportare a quella irrogatagli con la citata sentenza, e dichiarava non doversi procedere nei confronti di CA ER per il reato di ricettazione dell'autovettura "Ford" targata "Roma 81555Y" per precedente giudicato, riducendo a nove anni e tre mesi di reclusione e lire quaranta milioni di multa la pena irrogatagli in primo grado. Confermava nel resto la pronuncia del Tribunale di Trapani riguardante CA BA, NE IR, VA RT imputati, insieme a CA ER (a sua volta imputato anche del reato di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309), dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e ricettazione continuata di autovetture (artt. 81 e 648 c.p.) e condannati, rispettivamente, alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e lire cinquemilioni di multa ciascuno i primi due e a quella di quattro anni di reclusione e lire sei milioni di multa il terzo, nonché CI RA, imputato del solo reato di ricettazione continuata di autovetture (artt. 81 e 648 c.p.) e condannato alla pena di due anni di reclusione e lire duemilioni cinquecentomila di multa, unificatisi per tutti gli imputati i reati di associazione per delinquere e ricettazione per continuazione e applicata la circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. al CI e, per il solo reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, al CA ER. La corte territoriale affermava che le prove della responsabilità degli imputati erano costituite dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dall'esito di indagini di polizia giudiziaria, dalle deposizioni testimoniali acquisite agli atti e dalle stesse dichiarazioni confessorie del CA ER, che avevano consentito di individuare un'organizzazione criminosa, della quale facevano parte gli odierni imputati, dedita al traffico di autoveicoli di provenienza illecita (o perché rubate o perché oggetto di appropriazione indebita in danno di società di leasing), la cui base operativa era presso la ditta Sagrim, poi modificata nella ragione sociale in Nuova Sagrim, sita in Trapani e che era stata costituita e diretta da VA e da CA ER. Inoltre, quest'ultimo imputato era stato sorpreso dagli inquirenti in possesso di 98,03 grammi di cocaina, che gli erano stati ceduti dall'imputato SS.
Esaminava dettagliatamente per ciascuno degli imputati e per ogni imputazione loro rivolta la valenza specifica degli elementi probatori acquisiti agli atti con particolare riguardo alla sussistenza dell'associazione per delinquere e alla cosciente partecipazione alla medesima da parte dei sodali, all'esistenza della precisa conoscenza da parte di ciascun imputato della provenienza illecita dei veicoli ricettati, all'inconfigurabilità per taluni episodi del meno grave, rispetto a quella di ricettazione, reato di incauto acquisto (art. 712 c.p.). Precisava, relativamente al CA ER, che non poteva procedersi con il rito abbreviato per una soltanto - quella per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti - delle imputazioni ascrittegli;
che la stessa, attesa l'occasionalità della sua consumazione, non era unificabile per continuazione con le altre;
che il ruolo assunto nell'organizzazione criminale, i suoi precedenti penali e la sua personalità erano ostative all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p.. Circostanza attenuante che non poteva essere applicata neppure a CA BA per la gravità dei fatti e i suoi precedenti penali, a VA per il ruolo di spicco ricoperto nell'organizzazione e per i suoi precedenti, anche specifici, penali, a NE per la genericità della richiesta fatta con i motivi d'appello. Ribadiva, infine, la congruità delle pene inflitte agli imputati con la sentenza di primo grado.
2. Ricorrono per cassazione tutti i sunnominati imputati, i quali, per il tramite dei rispettivi difensori, deducono:
2.a. CA ER:
a) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt 18 e 438 e segg. stesso codice), assumendo che, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti doveva essere ammesso al rito abbreviato, così fruendo della relativa diminuzione di pena, attesa l'inutilità del dibattimento per essere stati acquisiti di già in sede di indagini preliminari tutti gli elementi a suo carico;
b) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione della sentenza impugnata art. 606 co. 1^ lett. b9 ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 81, 416, 648 e 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 ), affermando che anche il reato di detenzione di sostanze stupefacenti era unificabile agli altri contestati all'imputato per continuazione, perché commesso nel contesto di un'unica deliberazione criminosa come emerso dal motivo - lucrare qualcosa per fare fronte alle difficoltà economiche derivanti dal traffico delle autovetture - che aveva determinato il CA ad accettare di portare la cocaina a Roma;
c) erronea applicazione di legge e carenza della motivazione della sentenza impugnata art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 81, 110, 416, 648 e 712 c.p. rilevando che, in conseguenza dell'assoluzione dibattimentale per i reati riguardanti la contraffazione dei telai delle autovetture ricettate, la falsificazione delle loro targhe e la predisposizione di documentazione irregolare, mancava ogni prova in ordine all'elemento psicologico del reato di ricettazione, potendo, al più. sussistere quello di incauto acquisto e non sussisteva alcun ulteriore elemento per attribuire all'imputato quello di costituzione e direzione dell'asserita associazione per delinquere, a tali fini dettagliatamente analizzando gli elementi probatori acquisiti agli atti;
nonché osservando che sul punto la motivazione della sentenza gravata era mancante in quanto non aveva preso in considerazione le argomentazioni avanzate dalla difesa dell'imputato con l'atto d'appello;
d) mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p.)
relativamente al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche giustificato con mera parafresi delle disposizioni di legge;
2.b. VA RT:
a) erronea applicazione di legge e carenza della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. P lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 81, 110, 416, 648 e 712 c.p.), prospettando le medesime censure, con adattamento alle specifiche risultanze probatorie concernenti il sunnominato imputato, di cui alla lett. c) dei motivi proposti da CA ER;
b) mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p.), dolendosi del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche giustificato da una autorevolezza dell'imputato desumibile dai suoi precedenti penali;
2.c. CA BA:
a) erronea applicazione di legge e carenza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 81, 110, 416, 648, 378 e segg. e 712 c.p.), affermando che, così come per i coimputati VA e CA
ER, non sussistevano elementi probatori in ordine sia alla sua partecipazione all'associazione criminale che al suo concorso nella ricettazione delle autovetture, dal momento che il sunnominato imputato, come dettagliatamente argomentatosi, si era limitato o a sostituire il figlio in alcuni rapporti con terzi durante la sua assenza ovvero a favorirlo facendosi intestare assegni a suo nome:
circostanze che, a tutto concedere, avrebbero potuto costituire ipotesi di favoreggiamento ovvero, per quanto riguarda la ricettazione di autoveicoli, di incauto acquisto;
b) mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 62-bis) per essergli state denegate le circostanze attenuanti generiche con argomentazioni fondate su frase di stile;
2.d. CI RA:
a) mancanza di motivazione e illogicità manifesta della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p.), assumendo che i giudici dell'appello non avevano esaminato punti essenziali sottoposti al loro esame con l'impugnazione in merito al fatto che i rapporti tra CI e CA ER derivavano esclusivamente dal rapporto professionale tra loro intercorso, alla valenza probatoria a sua discolpa della documentazione prodotta relativamente alle autovetture "Land Rover tg Roma 01451Y" e "Lancia Thema tg. Roma 22515X", alla richiesta di derubricazione della contestata ricettazione nel reato di incauto acquisto;
nonché rilevando che illogicamente era stata affermata la responsabilità del CI per il reato di ricettazione mentre sulla base degli stessi elementi probatori e di identiche argomentazioni era stata esclusa la sua responsabilità per quello associativo, che la consapevolezza dell'illiceità della asserita partecipazione del CI ad episodi di ricettazione era stata comprovata con l'esistenza di un rapporto di parentela che lo legava ad uno degli acquirenti di autovetture (tale Oddo) e con la sua presenza a taluni acquisti di autoveicoli peraltro materialmente effettuati da CA ER;
2.e. NE IR:
a) erronea applicazione di legge e carenza di motivazione (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 110 e 4116 c.p.), rilevando che la corte d'appello aveva recepito acriticamente le argomentazioni accusatorie esposte nella sentenza di primo grado senza alcun esame delle censure rivolte alla medesima con l'atto di impugnazione e che, pur non essendo emersa in sede dibattimentale alcuna prova in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere, cionostante se ne era affermata l'esistenza sulla scorta di operazioni di vendite ed acquisto di autoveicoli all'evidenza del tutto occasionali e non collegate tra loro;
b) mancanza di motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p.) in quanto le richieste circostanze attenuanti generiche erano state denegate sulla mera scorta dell'indicazione generica dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. 2.f. SS AU:
a) violazione di legge e illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 649 stesso codice), asserendo che il fatto di reato di cui all'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 era il medesimo di quello per il quale era stato condannato irrevocabilmente con sentenza della Corte d'appello di Roma, sicché per lo stesso non era perseguibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.;
b) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 81 co. 2^ c.p.), rilevando che la pena determinata per l'accertata continuazione tra il reato sopra indicato e quello, ritenuto più grave, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Roma è stata "alquanto elevata" attesa la contestualità dei due episodi criminosi.
2.g. Nelle more dell'odierna udienza il difensore del SS depositava note d'udienza, con le quali ulteriormente illustrava i motivi del ricorso, mentre quello del NE, munito di apposita procura speciale, presentava istanza di "patteggiamento", con riferimento al secondo motivo di gravame, indicando la misura della pena in quella di anni due e mesi sei di reclusione e lire quattro milioni di multa, per la quale il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte non prestava il richiesto consenso.
3. Tutti i ricorsi vanno rigettati in quanto infondati.
3.a. Relativamente alla posizione di CA ER la Corte rileva che nella ipotesi di più imputazioni rivolte al medesimo imputato la richiesta di giudizio abbreviato deve essere effettuata con riferimento alla totalità degli addebiti.
Infatti, non è ammissibile una richiesta parziale, come ipotizzato dal sunnominato ricorrente relativamente alla sola imputazione di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, perché in tal modo il processo non sarebbe definito nella sua interezza, restando così ingiustificato l'effetto premiale derivante dallo speciale rito voluto dal legislatore soltanto al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun processo e non per ciascun reato, come è esplicitamente previsto dall'art. 438 c.p.p. laddove parla di richiesta di definizione nell'udienza preliminare del processo riguardante il singolo imputato.
Inoltre, pur essendo possibile procedere nel corso dell'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 18 co. 1^ lett. a) c.p.p., alla separazione dei processi, purtuttavia detta facoltà riconosciuta al giudice non ha alcun collegamento con i presupposti per l'instaurazione del rito abbreviato, ne' la relativa decisione, riservata alla discrezionalità del giudice del merito secondo i parametri inerenti alla c.d. economia processuale, è impugnabile non essendo prevista dal vigente ordinamento processuale avverso la medesima alcuna forma, di impugnazione.
Il secondo e il terzo motivo di gravame avanzati dal sunnominato ricorrente sono inammissibili, in quanto aventi come contenuto censure in fatto, mirando ad ottenere in questa sede una valutazione diversa - rispetto a quella fatta propria dai giudici del merito con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logici o errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo del giudice di legittimità - degli elementi probatori presi in considerazione ai fini della decisione.
Infine il quarto motivo di ricorso s'appalesa infondato, atteso che la valutazione sulla negativa personalità dell'imputato, derivante dai suoi pregiudizi penali, e il ruolo preminente da costui ricoperto all'interno dell'associazione per delinquere, facendo riferimento a specifici parametri di legge (art. 133 co. 1^ n. 1 e co. 2^ n. 2 c.p.), sono idonei a motivare il diniego dell'invocata circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p.. 2.b. Il primo motivo di gravame proposto dal VA è
totalmente incentrato su censure in fatto, di tal che risulta inammissibile per le ragioni sopra specificate cui si rimanda. In merito al secondo motivo la Corte rileva che il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis c.p. è stato adeguatamente motivato, atteso che i giudici del merito hanno fatto specifico riferimento ai suoi precedenti penali e al ruolo di spicco ricoperto nell'organizzazione criminale, così congruamente dando conto dell'iter argomentativo seguito per pervenire a detta decisione.
3.c. Infondati risultano entrambi i motivi di gravame prospettati da CA BA, in quanto con il primo si pongono censure che riguardano soltanto aspetti valutativi delle emergenze processuali, non sottoponibili, comportando necessariamente un giudizio sul fatto, all'esame della Corte di cassazione, mentre il secondo, prima che in punto di diritto, è manifestamente infondato in punto di fatto, poiché la circostanza attenuante di cui all'art.62-bis c.p. non è stata applicata per le specifiche ragioni evidenziate nella sentenza di primo grado, cui esplicitamente fa riferimento quella oggi gravata, e non già, come obiettato dall'odierno ricorrente, con mero riferimento alle disposizioni di legge.
3.d. Riguardo al ricorso del CI vale rilevare che il denunciato omesso esame di tutte le argomentazioni prospettate con l'atto di appello o ricade nell'inammissibile, in questa sede, giudizio sul fatto mediante l'indicata rivalutazione degli elementi probatori ovvero risulta irrilevante, atteso che il giudice dell'impugnazione, una volta argomentatamente giustificata la decisione presa su di un determinato punto, è esentato dal minutamente contestare ogni rilievo sul medesimo effettuato dalla parte appellante in quanto il ragionamento indicato implicitamente contrasta con ogni altra contraria deduzione prospettata. Per quanto, poi, riguarda la dedotta illogicità della motivazione della sentenza impugnata la Corte osserva che l'assoluzione del sunnominato ricorrente dal reato di associazione per delinquere, sulla scorta di argomentazioni e risultanze probatorie poi adoperate per affermarne la penale responsabilità per il reato di ricettazione, non fa sussistere il vizio prospettato, atteso che l'approccio probatorio e la relativa dimostrazione è diversa per i due differenti reati, dal momento che gli elementi necessari per la loro rispettiva sussistenza risultano differentemente indicati dalla legge, sicché è normale che quanto ritenuto valido per affermare l'esistenza dell'uno sia apprezzato come insufficiente per reputare sussistente l'altro. Inoltre, l'ulteriore prospettazione di detto vizio motivazionale, risulta manifestamente infondata, atteso che dal testo del provvedimento gravato emerge che il CA ER ebbe a dichiarare che "..gli acquisti delle vetture erano stati fatti, appunto, insieme al CI" e che secondo la corte territoriale detta circostanza "..serve ad escludere la dedotta buona fede, posto che trattavasi di auto con documentazione irregolare..", sicché non risponde al vero che il dolo della ricettazione per il CI è stato dedotto dalla sola presenza fisica di costui all'atto dell'acquisto degli autoveicoli.
3.e. Per il ricorrente LA deve, preliminarmente, osservarsi che, in mancanza dell'accordo delle parti - come verificatosi nella specie - la Corte non può procedere all'esame dell'istanza di rideterminazione della pena, previa rinuncia agli altri motivi di ricorso, di cui all'art.3 della legge 19.1.199 n. 14, ponendosi detto accordo quale presupposto indefettibile per l'accoglimento o meno della succitata istanza in quanto non è previsto dalla legge alcuna facoltà della Corte di cassazione di censurare la mancata adesione del procuratore generale a quanto prospettato dalla parte privata.
Passando all'esame del ricorso, la Corte rileva che la denunciata insussistenza degli elementi necessari per potersi affermare la presenza di un'associazione per delinquere si risolve in censura in fatto, come tale inammissibile in questa sede, atteso che i giudici del merito hanno adeguatamente indicato e correttamente valutato gli elementi in base ai quali è stata accertata l'esistenza della contestata associazione per delinquere, mentre il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con il rilievo che non solo l'odierno ricorrente non aveva indicato nell'atto di appello alcun elemento specifico dal quale trarre giustificazione per la richiesta avanzata, ma che la gravità dei fatti contestati e i precedenti penali del NE erano ostativi all'applicazione della richiesta circostanza attenuante, sicché anche sotto questo secondo profilo il gravame s'appalesa infondato.
3.f. L'eccezione del ne bis in idem avanzata dal SS è infondata, atteso che, la condotta criminosa di detenzione di sostanza stupefacente, per la quale costui era stato irrevocabilmente condannato dalla Corte d'appello di Roma, e quella di cessione di sostanza stupefacente al CA ER oggi in esame, sono del tutto diverse, trattandosi di differenti comportamenti penalmente previsti e sanzionati dall'art. 73 d.p.r.
9.10.1990 n. 309 costituenti ciascuna autonoma figura di reato e non già segmenti di un unico reato progressivo, di guisa che a nulla rileva, ai fini perseguiti dal ricorrente, che l'oggetto della condotta di cessione sia, sia pure in parte, identico a quello della condotta di detenzione, inerendo l'applicabilità dell'art 649 c.p.p. alla identità del fatto di reato e non all'identità del contenuto della mera condotta del medesimo.
In ordine, poi, alla dedotta mancanza di motivazione in punto di determinazione dell'entità della pena da apportare in aumento su quella base per la ritenuta continuazione, vale rilevare che la specifica indicazione, emergente dal testo della sentenza impugnata, del quantitativo di cocaina - grammi 96,03 - ceduta dal SS al CA correlata all'affermata applicazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p. è idonea, trattandosi di evidente riferimento alle modalità della condotta criminosa, a ottemperare all'obbligo di motivazione sul punto, essendo chiaramente evidenziata l'argomentazione usata dal giudice per pervenire alla decisione adottata.
4. Il rigetto di tutti i ricorsi comporta per legge la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000