Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5847 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3187/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di NA – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3187/2023 R.G.,
e vertente
tra
, C.F. e P.IVA in persona del legale rapp.te protempo- Parte_1 P.IVA_1
re, con sede in Carinaro (CE), ST LE , Controparte_1 elett.te dom.ta in NA, alla via dei Fiorentini n.21, presso lo studio dell'avv.
CA AL (C.F. , che la rappresenta e difende come C.F._1
in atti;
- Attrice
contro
con sede in Torino alla Piazza San CA n. 156, capitale Controparte_2
sociale € 10.084.445.147,92, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale p. IVA iscritta nell'albo delle banche al n. P.IVA_2 P.IVA_3
5361 e capogruppo del gruppo bancario , iscritta all'albo dei Controparte_2 gruppi bancari, in persona del procuratore avv. Roberto Rusciano, a tanto auto- rizzato in forza di atto del 14 aprile 2021, rep. n. 6744, racc. n. 4736, a rogito no- taio di Milano, rappresentata e difesa, in virtù di Persona_1
procura in calce al presente atto, dall'avv. prof. Enrico Minervini, codice fiscale telefax 081.7616280, pec C.F._2 Email_1
1
[...]
in NA alla Riviera di Chiaia n. 168;
- Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 18.2.25:
Per la è presente per delega dell'avv. Enrico Minervini l'avv. Controparte_2
Francesco Visco il quale impugna e contesta la relazione del C.T.U., e chiede che a) il signor Giudice voglia accogliere la prima richiesta del proprio C.T.P., e cioè di elaborare ulteriori ipotesi di calcolo, che tengano conto del saldo storico o sal- do banca ed in subordine del saldo rettificato o ricalcolato, fondate sull'utilizzo di tutta la documentazione contrattuale prodotta, dato che la Corte di Cassazione
(ordinanza del 3 luglio 2024, n. 18230) ha con ampia motivazione statuito che in materia bancaria la mancata consegna del documento contrattuale non è produtti- va di nessuna nullità, con un insegnamento subito recepito dai giudici di merito
(sentenza del Tribunale di Torino del 22 gennaio 2025, n. 345).
L'avv. Visco chiede altresì che b) il signor Giudice voglia respingere l'ulteriore conteggio elaborato dal C.T.U., basato sull'azzeramento delle compe- tenze dei conti anticipi non supportate dagli estratti conto mancanti, in quanto il
Tribunale di NA RD (sentenza 23 aprile 2024, n. 2062) ha revocato il decre- to ingiuntivo che ordinava alla di consegnare detti estratti conto Controparte_2
relativi ai conti anticipi. L'avv. Visco chiede infine c) di essere al riguardo rimes- so in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., dato che la sentenza del Tribunale di
NA RD è stata emessa successivamente alla scadenza dei termini di sbarra- mento ex art. 183 comma 6 c.p.c. L'avv. Visco dichiara di aver esibito e deposi- tato tali tre provvedimenti giudiziali nella giornata di ieri unitamente ad apposita nota di deposito. Per la denegata ipotesi in cui il signor Giudice dovesse rigettare le richieste sub a), e/o sub b), e/o sub c), o non provvedesse sulle stesse, l'avv.
Visco conclude nel merito per il rigetto di tutte le domande anche istruttorie della con vittoria delle spese di lite, ed in via istruttoria per l'accoglimento Pt_1
delle richieste sub a), sub b), e sub c).
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Per è presente l'avv. CA AL, il quale si riporta a tutte le Parte_1
proprie difese - comprese quelle contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c. e le deduzioni a verbale rese il 20/6/2023 - chiedendone l'accoglimento, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito.
Alla luce di tanto e delle risultanze della CTU, conclude per sentire accogliere le conclusioni rese nell'atto introduttivo e conseguentemente sentire condannare la banca convenuta al pagamento della somma di €. 563.188,89, oltre interessi e rivalutazione così come richiesti in citazione, a decorrere dalla domanda giudi- ziale.
In via subordinata sentire condannare la convenuta al pagamento della CP_3
somma di €. 429.238,30, oltre interessi e rivalutazione così come richiesti in cita- zione, a decorrere dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione del
15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, oltre spese di entrambe le CTU disposte, da porre definitivamente a carico di parte convenuta.
Chiede che il Giudice si riservi per la decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'avv.to Visco impugna e contesta le avverse richieste. L'avv.to CP_4
nelle richieste contestando a sua volta le richieste avversarie.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla banca in intestazione, la socie- tà adiva il Tribunale di NA al fine di senti accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni:
Voglia l'on. Tribunale adito così provvedere:
1) per tutto quanto esposto in premessa, accertare la radicale nullità per difetto insanabile di forma, giusta la disposizione dell'art.117 TUB, di tutte le scritture contrattuali dettagliatamente elencate supra sub II., mancando la prova della rela- tiva consegna alla società correntista;
2) conseguentemente e per l'effetto, dichiarare – per i periodi retti dai contratti sopra richiamati – l'illegittimità di tutti gli addebiti operati dalla banca convenuta a titolo di: interessi ultralegali ed anatocistici, CMS, spese e/o commissioni, sia
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trimestrali che infratrimestrali, valute nonché l'illegittimità delle variazioni peg- giorative di dette condizioni unilateralmente applicate dalla banca nel corso dei rapporti;
3) ed ancora, per tutto quanto esposto in premessa, accertare la nullità parziale dei contratti dettagliatamente descritti supra sub III. per i profili di illegittimità ivi analiticamente evidenziati;
4) conseguentemente e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità di tutti gli adde- biti operati dalla banca convenuta a titolo di: interessi usurari, ultralegali ed ana- tocistici, CMS e/o commissioni equipollenti, spese e/o commissioni, sia trime- strali che infratrimestrali, valute nonché l'illegittimità delle variazioni peggiorative uni- lateralmente applicate dalla banca nel corso dei rapporti in dispregio delle dispo- sizioni ex art.118 TUB;
5) conseguentemente e per l'effetto di tutto quanto ai precedenti punti da 1) a
4), accertare per il c/c n.1000/9285, alla data di estinzione del 12/2/2021, alla lu- ce delle risultanze emerse dalla perizia di parte allegata (all.56) sviluppata secon- do i criteri ricostruttivi specificati in premessa: in via principale, il maggior saldo di euro 734.839,28 a per la correntista rispetto al saldo banca docu- CP_5
mentato in atti pari a zero ovvero accertare quel diverso saldo, maggiore o mino- re, risultante dalla CTU tecnico-contabile di cui sin d'ora si fa richiesta;
in via meramente gradata, il maggior saldo di euro 593.290,58 a per la cor- CP_5
rentista rispetto al saldo banca documentato in atti pari a zero ovvero accertare quel diverso saldo, maggiore o minore, risultante dalla CTU tecnico-contabile di cui sin d'ora si fa richiesta
6) condannare, infine, la banca convenuta al pagamento in favore della società correntista, in via principale, della predetta somma di euro 734.839,28, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale ex art.1284 c.4 c.c. (cfr Cassazione, or- dinanza n.61 del 3/1/2023) ed alla rivalutazione monetaria;
in via meramente gradata, della somma di euro 593.290,58, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale ex art.1284 c.4 c.c. (cfr Cassazione, ordinanza n.61 del 3/1/2023) ed alla rivalutazione monetaria. A far data dall'introduzione della domanda giudi-
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ziale, gli interessi sulle somme oggetto di ripetizione, come sopra calcolati, do- vranno essere anche capitalizzati ex art.1283 trimestralmente o, in subordine, semestralmente ovvero, in via ancor più gradata, annualmente;
7) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre maggiorazione del
15,00%, iva e cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudicante voglia disporre CTU contabile al fi- ne di rideterminare il saldo del c/c n.1000/9285, alla data di estinzione del
12/2/2021, secondo i seguenti quesiti:
a) accertando, in via preliminare, se le scritture contrattuali depositate in atti siano o meno valide sotto il profilo formale, con particolare riferimento alla pro- va di consegna alla società correntista di una copia delle stesse;
b) espungendo in via definitiva gli interessi applicati dalla convenuta in co- stanza di contratti affetti da usura genetica o pattizia;
c) ricalcolando gli interessi, sia debitori che creditori, applicando: i tassi BOT sostitutivi ex art.117 TUB, per i periodi retti da contratti radicalmente nulli per vizio di forma;
i tassi convenzionali in presenza di scritture validamente sotto- scritte;
d) azzerando le competenze generate dai rapporti di affidamenti – in costanza di contratti nulli per difetto di forma – nei periodi contabilmente non documenta- ti, essendo tale indisponibilità ascrivibile esclusivamente alla condotta omissiva della banca, che ha disatteso l'ordine di ingiunzione emesso dal Tribunale di Na- poli RD con decreto n.2379/2021 del 14/6/2021, precludendo così sia l'accertamento delle condizioni effettivamente applicate sia, soprattutto, il rical- colo degli interessi ai tassi sostitutivi. In via meramente gradata, anziché proce- dere al radicale azzeramento delle richiamate competenze, “congelando” le stesse in via temporanea per poi riaddebitarle in c/c alla data di estinzione del
12/2/2021;
e) eliminando ogni effetto anatocistico per l'intera durata dei rapporti, in difet- to di valida pattuizione della clausola di capitalizzazione;
f) eliminando ogni addebito a titolo di CMS ove non pattuita in forma scritta ovvero convenuta senza precisazione della base e del criterio di calcolo;
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g) eliminando ogni addebito a titolo di CDF e CIV in assenza di valida pattu- zione scritta ovvero di comunicazioni di adeguamento conformi alle disposizioni normative che le hanno introdotte;
h) eliminando gli addebiti per spese e/o commissioni, sia trimestrali che infra- trimestrali, operati in assenza di valida pattuizione preventiva tra le parti ovvero in misura difforme e maggiore di quella contrattuale;
i) disapplicando le valute bancarie ove non pattuite;
j) disapplicando, infine, le variazioni peggiorative delle condizioni economi- che applicate dalla banca in dispregio della normativa in materia di jus variandi.
Allegava in fatto e diritto che:
la società (già , a sua volta già Parte_1 Controparte_6 [...]
ed ancor prima ditta Controparte_7 Controparte_8
, ha intrattenuto, per svariati anni, con la banca
[...] Controparte_2
rapporto di conto corrente n.1000/9285 (già n.10/5674), con annesse linee di cre- dito – nella forma tecnica di: apertura di credito in c/c, anticipi fatture, anticipi su Parte portafoglio e finanziamenti all'importazione (di seguito anche – CP_9 instaurato in data 9/2/1994 presso la Filiale di NA, Agenzia 2 ed estinto in da- ta 12/2/2021;
b) che, relativamente ai predetti rapporti, tra le medesime parti, è tutt'oggi pendente, presso il Tribunale di NA RD, separato giudizio – rubricato con
RG 9495/2021 – azionato dall'odierna convenuta in opposizione avverso il de- creto ingiuntivo n.2379/2021 del 14/6/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale detto Tribunale le aveva ingiunto la consegna della documentazione, sia contrattuale che contabile, analiticamente indicata ai punti da 1) a 14) del ricorso introduttivo;
c) che, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, , re- Controparte_2 lativamente al c/c ed alle annesse linee di credito oggetto del presente procedi- mento, consegnava alla correntista – con PEC del 29/6/2021 – le seguenti scrittu- re contrattuali di instaurazione e/o variazione rapporti, disciplinanti nello specifi- co:
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1) l'accensione del c/c n.10/5674 (poi n.1000/9285) del 9/2/1994;
2) la concessione linea di credito per rilascio fideiussione del 9/11/1995;
3) la concessione linea di credito per rilascio fideiussione del 12/4/1996;
4) la concessione linea di credito per rilascio fideiussione dell'11/2/1997;
5) la concessione linee di credito per rilascio fideiussioni del 25/2/1997;
6) la concessione del 22/4/1997 delle seguenti linee di credito:
a) per rilascio fideiussioni;
b) di euro 103.291,38 (già lire 200milioni) per rilascio crediti documentari import;
7) la concessione linea di credito per rilascio fideiussione del 6/11/1997;
8) l'assunzione obblighi contrattuali dell'11/3/1998;
9) la concessione del 27/3/1998 delle seguenti linee di credito:
a) per rilascio fideiussioni;
b) di euro 154.937,07 (già lire 300milioni) per rilascio crediti documentari import;
10) la concessione linea di credito transitoria di euro 25.822,84 (già lire
50milioni) per rilascio crediti documentari import – eventualmente trasformabile in finimport – del 26/2/1999;
11) la concessione del 13/11/2001 delle seguenti linee di credito:
a) per rilascio fideiussioni;
b) di euro 15.493,71 (già lire 30milioni) per scoperto di c/c;
c) di euro 136.861,08 (già lire 265milioni);
d) di euro 157.519,35 (già lire 305milioni) per rilascio crediti documentari import, eventualmente trasformabile in finimport;
e) di euro 69.721,68 (già lire 135milioni) per finimport;
12) la concessione linea di credito finimport isolata di HKD (dollari Hong
Kong) 116.700 dell'8/3/2002;
13) l'assunzione obblighi contrattuali del 13/5/2002 e del 21/5/2002;
14) la concessione del 29/11/2002 delle seguenti linee di credito:
a) euro 200.000,00 per anticipo fatture;
b) euro 200.000,00 per rilascio crediti documentari import, eventualmente tra- sformabile in finimport;
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c) euro 25.000,00 per scoperto di c/c;
d) euro 150.000,00 per rilascio crediti documentari import, eventualmente tra- sformabile in finimport;
15) la concessione del 30/7/2003 delle seguenti linee di credito:
a) euro 175.000,00 per finanziamenti all'importazione (finimport);
b) euro 400.000,00 per anticipo fatture, presentazioni RIBA nonché per finan- ziamenti all'importazione (finimport) nel limite di euro 75.000,00;
c) euro 25.000,00 per scoperto di c/c ;
16) la concessione dell'1/12/2005 delle seguenti linee di credito:
a) euro 25.000,00 per rilascio impegni di firma di natura commerciale;
b) euro 300.000,00 (transitoria) per operazioni commerciali;
c) aumento da 400.000,00 ad euro 600.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali;
17) la concessione del 3/7/2006 delle seguenti linee di credito:
a) aumento da 400.000,00 ad euro 1.000.000,00 della linea di credito già atti- va per operazioni commerciali;
b) euro 300.000,00 (transitoria) per operazioni commerciali;
18) l'aumento da 1.000.000,00 ad euro 1.250.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali del 20/11/2006;
19) la riduzione da euro 1.250.000,00 ad euro 950.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali del 6/12/2010;
20) la riduzione da euro 950.000,00 ad euro 700.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali, con annessa scrittura di ripartizione utiliz- zo del 25/8/2011;
21) la modifica consensuale condizioni economiche del 12/12/2011, del
30/1/2012, del 6/9/2012 e del 20/12/2012;
22) la concessione linea di credito di euro 100.000,00 (transitoria) per anticipi fatture del 15/1/2013;
23) la concessione linea di credito di euro 455.000,00 per anticipi fatture del
28/2/2013 ;
24) la ripartizione utilizzo linea di credito esistente del 28/2/2013;
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25) la concessione linea di credito di euro 540.000,00 per anticipi fatture del
19/11/2013;
26) la modifica consensuale condizioni economiche del 20/2/2014;
27) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 40.000,00 per fi- nimport con piano di rientro del 27/6/2014;
28) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 60.000,00 per fi- nimport con piano di rientro del 27/6/2014;
29) la concessione linea di credito di euro 40.000,00 (transitoria) per finimport dell'1/7/2014 ;
30) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 40.000,00 per fi- nimport del 30/10/2014;
31) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 60.000,00 per fi- nimport del 30/10/2014;
32) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 40.000,00 per fi- nimport del 31/3/2015 ;
33) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 60.000,00 per fi- nimport del 31/3/2015 ;
34) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 40.000,00 per fi- nimport del 28/10/2015 ;
35) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 60.000,00 per fi- nimport del 28/10/2015 ;
36) l'aumento da euro 60.000,00 ad euro 100.000,00 linea di credito transito- ria già attiva per finimport del 30/10/2015;
37) la riduzione da euro 540.000,00 ad euro 100.000,00 della linea di credito continuativa già attiva per anticipi fatture del 30/10/2015;
38) la revoca linea di credito di euro 40.000,00 per finimport del 30/5/2016;
39) la proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 100.000,00 per fi- nimport del 30/5/2016;
40) la concessione linea di credito di euro 60.000,00 (transitoria) per finimport del 2/8/2016;
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41) la revoca linea di credito di euro 25.000,00 per scoperto di c/c del
26/1/2018;
42) la concessione linea di credito di euro 25.000,00 (transitoria) per scoperto di c/c con piano di rientro del 26/1/2018 ;
43) la concessione linea di credito di euro 85.000,00 (transitoria) per anticipi fatture del 31/1/2018;
d) che, oltre alla suddetta documentazione contrattuale, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, la banca convenuta, relativamente ai rapporti dedotti nel presente giudizio, consegnava alla società attrice – con PEC del 29/6/2021 e del
7/9/2022 – la seguente documentazione contabile:
1) estratti del c/c n.10/5674 (poi n.1000/9285) dal 30/11/1998 fino al
12/2/2021;
2) prospetti liquidazione trimestrale interessi per anticipi fatture dal 2001 al
2019, eccetto quelli relativi al I, III e IV trimestre anni 2001 e 2002; al III trime- stre 2003 ed al IV trimestre 2005 ;
3) prospetti liquidazione trimestrale interessi per anticipi portafoglio SBF al
IV trimestre 2004 e 2005 e dal 2010 al 2012;
4) prospetti liquidazione interessi e competenze finimport anni dal 2010 al
2019;
e) che, di contro, in merito all'ulteriore documentazione contabile di cui il Tri- bunale di NA di RD, con il richiamato decreto ingiuntivo n.2379/2021, pure le aveva ingiunto la consegna ed, in particolare:
estratti del c/c n.10/5674 dalla costituzione del rapporto al 30/11/1998;
prospetti liquidazione trimestrale interessi per anticipi fatture dalla costitu- zione del rapporto al 31/3/2001; al 30/9/2001 ed al 31/12/2001; al 31/3/2002, al
30/9/2002 ed al 31/12/2002; al 30/9/2003 ed al 31/12/2005; Parte
prospetti liquidazione trimestrale interessi per anticipi portafoglio dalla costituzione del rapporto al 30/9/2004; al 31/3/2005, al 30/6/2005 ed al
30/9/2005 e dal 2006 al 2009 ;
prospetti liquidazione interessi e competenze finanziamenti di operazioni con l'estero (finimport) dalla costituzione del rapporto al 2009;
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la convenuta non vi ottemperava, ma proponeva opposizione al richiamato de- creto ingiuntivo – con atto notificato il 30/7/2021 – eccependo l'intervenuta pre- scrizione decennale dell'obbligo di consegna documentale alla Cliente e dichia- rando, in ogni caso, di aver provveduto allo smaltimento dei documenti ultrade- cennali sopraelencati.
Premessa la documentazione su menzionata, parte attrice deduceva, in ordine alle doglianze relative a condotte poste in essere dalla banca che:
-nel corso dei rapporti di c/c e di affidamento intrattenuti dalle parti – rapporti tra loro indissolubilmente tra loro collegati giacché ciascuna linea di credito con- Parte cessa dalla convenuta (scoperto di c/c, anticipi fatture, anticipi portafoglio finimport) e le relative competenze sono state contabilmente regolate sul c/c n.10/5674 (poi n.1000/9285) – la Banca ha tenuto una condotta illegittima in quanto ha capitalizzato trimestralmente gli interessi debitori in violazione del di- vieto di anatocismo previsto dall'art.1283 c.c. ed ha addebitato interessi ultrale- gali e financo usurari in taluni periodi retti da scritture affette da usura genetica o pattizia, CMS e commissioni ad essa equipollenti, spese e/o commissioni (trime- strali ed infra-trimestrali) e valute in difetto di valida pattuizione preventiva tra le parti.
Conseguentemente e richiamandosi alla perizia del ctp, chiedeva la ridetermi- nazione del saldo del c.c. di cui è causa, con restituzione, a favore della società correntista, delle somme indebitamente percepite dalla Banca. Infine, la Pt_1
prima di promuovere il presente giudizio, ha esperito tentativo di mediazione,
[...] conclusosi con esito negativo.
In particolare quanto alle violazioni sussistenti in relazione al rapporto, speci- ficava quanto segue:
I. Violazione delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione contrat- tuale.
L'operato scorretto della banca si è realizzato, oltre che per il disprezzo del particolare dovere di diligenza professionale – impostole quale contraente forte – anche per tutte le ipotesi di violazione di seguito elencate.
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II. Nullità totale dei contratti di c/c e di apertura di credito e conseguente ille- gittimità degli addebiti operati dalla CP_3
La società attrice eccepisce la nullità per difetto di forma, in quanto prive dell'attestazione di ricezione di copia da parte del cliente, giusta la disposizione dell'art.117 TUB, delle scritture contrattuali consegnate dalla a seguito CP_3
notifica del decreto ingiuntivo n.2379/2021, con PEC del 29/6/2021:
accensione del c/c n.10/5674 (poi n.1000/9285) del 9/2/1994;
concessione linea di credito per rilascio fideiussione del 9/11/1995;
concessione linea di credito per rilascio fideiussione del 12/4/1996;
concessione linea di credito per rilascio fideiussione dell'11/2/1997;
concessione linee di credito per rilascio fideiussioni del 25/2/1997 ;
concessione del 22/4/1997 delle seguenti linee di credito: a) per rilascio fi- deiussioni;
b) di euro 103.291,38 (già lire 200milioni) per rilascio crediti docu- mentari import;
concessione linea di credito per rilascio fideiussione del 6/11/1997;
assunzione obblighi contrattuali dell'11/3/1998;
concessione del 27/3/1998 delle seguenti linee di credito: a) per rilascio fi- deiussioni;
b) di euro 154.937,07 (già lire 300milioni) per rilascio crediti docu- mentari import;
concessione linea di credito transitoria di euro 25.822,84 (già lire 50milioni) per rilascio crediti documentari import – eventualmente trasformabile in finim- port – del 26/2/1999 ;
concessione del 13/11/2001 delle seguenti linee di credito: a) per rilascio fi- deiussioni;
b) di euro 15.493,71 (già lire 30milioni) per scoperto di c/c; c) di euro
136.861,08 (già lire 265milioni) e d) di euro 157.519,35 (già lire 305milioni) per rilascio crediti documentari import, eventualmente trasformabile in finimport;
e) di euro 69.721,68 (già lire 135milioni) per finimport;
concessione linea di credito finimport isolata di HKD (dollari Hong Kong)
116.700 dell'8/3/2002 (all.15);
assunzione obblighi contrattuali del 13/5/2002 (all.16) e del 21/5/2002;
concessione del 29/11/2002 delle seguenti linee di credito: a) euro
200.000,00 per anticipo fatture;
b) euro 200.000,00 per rilascio crediti documen-
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tari import, eventualmente trasformabile in finimport;
c) euro 25.000,00 per sco- perto di c/c; d) euro 150.000,00 per rilascio crediti documentari import, even- tualmente trasformabile in finimport;
concessione del 30/7/2003 delle seguenti linee di credito: a) euro
175.000,00 per finanziamenti all'importazione (finimport); b) euro 400.000,00 per anticipo fatture, presentazioni RIBA nonché per finanziamenti all'importazione (finimport) nel limite di euro 75.000,00; c) euro 25.000,00 per scoperto di c/c;
concessione dell'1/12/2005 delle seguenti linee di credito: a) euro 25.000,00 per rilascio impegni di firma di natura commerciale;
b) euro 300.000,00 (transito- ria) per operazioni commerciali;
c) aumento da 400.000,00 ad euro 600.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali;
concessione del 3/7/2006 delle seguenti linee di credito: a) aumento da
400.000,00 ad euro 1.000.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali;
b) euro 300.000,00 (transitoria) per operazioni commerciali;
aumento da 1.000.000,00 ad euro 1.250.000,00 della linea di credito già at- tiva per operazioni commerciali del 20/11/2006;
riduzione da euro 1.250.000,00 ad euro 950.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali del 6/12/2010;
concessione linea di credito di euro 40.000,00 (transitoria) per finimport dell'1/7/2014;
proroga scadenza linea di credito transitoria di euro 60.000,00 per finimport del 28/10/2015;
La scrittura di proroga del 28/10/2015 risulta priva financo della stessa sotto- scrizione della correntista.
III. Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
La nullità formale del contratto costitutivo del c/c n.10/5674 (conto di addebi- to delle competenze di tutti i rapporti oggetto di causa) del 9/2/1994 determina il divieto assoluto di ogni effetto anatocistico per l'intera durata dei rapporti, dal momento che nessuna rinegoziazione delle condizioni normative disciplinanti il suddetto c/c è stata mai validamente sottoscritta dalle parti.
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Pertanto, tutti gli addebiti a tale titolo risultano illegittimi e vanno espunti.
IV. Illegittimità degli addebiti a titolo di CMS.
La ha costantemente applicato sul c/c oggetto del presente giudizio, con CP_3
cadenza trimestrale e fino al 30/6/2009, la CMS, mai validamente convenuta tra le parti.
V. Illegittimità delle valute e degli addebiti a titolo di spese e/o commissioni.
VI. Illegittimità delle variazioni economiche peggiorative per la Cliente (jus variandi)
VII. Nullità parziale dei contratti di c/c e di apertura di credito e conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla CP_3
La società attrice ha eccepito in via subordinata, la nullità parziale dei seguenti contratti, a causa dell'invalida pattuizione delle clausole di seguito dettagliata- mente descritte:
Nullità della clausola degli interessi per usura genetica o pattizia
Risultano affetti da usura genetica o pattizia i contratti di seguito indicati, di- sciplinanti nello specifico (per i periodi specificatamente indicati in citazione):
aumento da 400.000,00 ad euro 1.000.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali del 3/7/2006 ;
aumento da 1.000.000,00 ad euro 1.250.000,00 della linea di credito già at- tiva per operazioni commerciali del 20/11/2006;
concessione linea di credito di euro 85.000,00 (transitoria) per anticipi fattu- re del 31/1/2018 .
Nullità della clausola degli interessi per assenza pattuizione della variabilità periodica del tasso per relationem per i contratti di seguito dettagliati:
modifica consensuale condizioni economiche del 30/1/2012, relativamente alla pattuizione del tasso finimport con decorrenza dal 25/1/2012 fino al
24/3/2012, ivi contemplato;
modifica consensuale condizioni economiche del 20/12/2012, relativamente alle pattuizioni dei tassi anticipi su fatture con decorrenza dal 22/9/2012 fino al
31/3/2013 e finimport con decorrenza dal 22/9/2012 al 13/12/2012 e dal
14/12/2012 al 13/4/2013, ivi contemplati;
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concessione linea di credito di euro 100.000,00 (transitoria) per anticipi fat- ture del 15/1/2013;
concessione linea di credito di euro 455.000,00 per anticipi fatture del
28/2/2013;
concessione linea di credito di euro 540.000,00 per anticipi fatture del
19/11/2013;
concessione linea di credito di euro 40.000,00 (transitoria) per finimport dell'1/7/2014 (all.36) – contratto di cui si è già invocata la nullità radicale per di- fetto di forma.
Ciò perchè, sostiene parte attrice, la clausola determinativa degli interessi – convenuta per relationem mediante la pattuizione di uno spread da addizionare al parametro di riferimento (EUR 3M) – non indica la periodicità di variazione del tasso (se mensile o trimestrale ovvero semestrale), rendendo di fatto indetermina- to il procedimento di revisione periodica del tasso medesimo. Pertanto, ogni va- riazione del tasso di interesse numericamente indicato in contratto, applicata dal- la convenuta in costanza delle scritture contrattuali sopra richiamate risulta chia- ramente illegittima dovendo ricondursi la relativa misura al tasso esplicitato con- trattualmente ovvero a quello banca se più favorevole alla società correntista.
Nullità della clausola anatocistica
In tutti i contratti consegnati dalla convenuta, la clausola anatocistica risulta convenuta in dispregio sia della norma imperativa ex art.1283 c.c. sia delle di- sposizioni, in deroga al divieto assoluto di anatocismo, di cui agli artt.2 c.2 e 6 della Delibera CICR del 9/2/2000.
Difatti è chiaramente nulla la clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi di cui all'art.7 del contratto di accensione c/c del 9/2/1994 come, del pa- ri nulle, quelle contenute nei contratti successivi all'emanazione della richiamata
Delibera CICR del 9/2/2000 per la mancata pattuizione del TAE, eccetto le lette- re di concessione linee di credito: di euro 60.000,00 (transitoria) per finimport del 2/8/2016, di euro 25.000,00 (transitoria) per scoperto di c/c con piano di rien- tro del 26/1/2018, di euro 85.000,00 (transitoria) per anticipi fatture del
31/1/2018, ove il TAE risulta contrattualmente indicato.
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Tuttavia, risultando il c/c principale c/c n.10/5674, conto di addebito degli in- teressi generati da tutti i rapporti dedotti in giudizio, sprovvisto di una valida clausola anatocistica – difettando in particolare la pattuizione di una paritetica periodicità di liquidazione degli interessi attivi e passivi – pure per i contratti di cui sopra, nonostante l'esplicitazione del TAE, risulta illegittima la capitalizza- zione trimestrale degli interessi passivi.
Va da sé che, stante l'assenza delle summenzionate pattuizioni (capitalizza- zione paritetica e TAE), le scritture contrattuali in atti risultano inoltre prive di una valida specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c. della clausola anatocistica da parte della cliente.
Come è noto, l'art.25 c.2 del D.Lgs. 342/1999, rinnovellando l'art.120 c.2 del
TUB, relativamente ai rapporti di conto corrente bancario, ha introdotto una de- roga al divieto di anatocismo, demandando al CICR la determinazione di modali- tà e termini per la produzione di interessi composti, con decorrenza, per i nuovi contratti, dal 22/4/2000, per quelli già esistenti, dal 1/7/2000. Con Delibera del
9/2/2000, il CICR ha stabilito, tra l'altro, all'art.6, che le clausole relative alla ca- pitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente ap- provate per iscritto. Tuttavia, detta deroga al divieto di anatocismo per i rapporti bancari è cessata a far data dal 1/1/2014. Ed infatti l'art.1 c.629 della L. 147/2013
(c.d. Legge di stabilità 2014) ha riscritto ancora una volta l'art.120 c.2 del TUB, rimarcando il divieto assoluto della capitalizzazione composta degli interessi
(anatocismo).
Ciononostante la convenuta ha seguitato nell'illegittima pratica anatocistica anche dopo l'1/1/2014.
Nullità della clausola disciplinante la CMS
La clausola disciplinante la commissione in oggetto, contenuta nei contratti – di cui la presente difesa ha già eccepito la radicale nullità sotto il profilo formale
– regolanti i seguenti rapporti:
accensione del c/c n.10/5674 (poi n.1000/9285) del 9/2/1994;
concessione linea di credito di euro 15.493,71 (già lire 30milioni) per sco- perto di c/c ;
assunzione obblighi contrattuali del 13/5/2002;
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concessione linea di credito di euro 25.000,00 per scoperto di c/c del
29/11/2002;
concessione linea di credito di euro 25.000,00 per scoperto di c/c del
30/7/2003;
concessione del 3/7/2006 delle seguenti linee di credito: aumento da
400.000,00 ad euro 1.000.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali ed euro 300.000,00 (transitoria) per operazioni commerciali;
aumento da 1.000.000,00 ad euro 1.250.000,00 della linea di credito già at- tiva per operazioni commerciali del 20/11/2006.
Risulta in ogni caso nulla per indeterminatezza essendo stata convenuta me- diante l'indicazione della sola aliquota percentuale senza alcuna indicazione né della base né delle modalità di calcolo.
Nullità delle commissioni sostitutive della CMS
In merito alle commissioni equipollenti alla CMS – introdotte dalla L. 2/2009
e dalle disposizioni normative successive – che la convenuta ha addebitato a par- tire dal III trimestre 2009 e costituite, nello specifico, dalla commissione dispo- nibilità fondi (CDF) e dalla commissione di istruttoria veloce (CIV), la CDF ri- sulta validamente pattuita soltanto nelle seguenti scritture:
modifica consensuale condizioni economiche (finimport) del 6/9/2012, nel- la misura dello 0,4%;
concessione linea di credito di euro 100.000,00 (transitoria) per anticipi fat- ture del 15/1/2013, nella misura dello 0,4%;
concessione linea di credito di euro 455.000,00 per anticipi fatture del
28/2/2013, nella misura dello 0,4% ;
concessione linea di credito di euro 540.000,00 per anticipi fatture del
19/11/2013, nella misura dello 0,5% ;
concessione linea di credito di euro 60.000,00 (transitoria) per finimport del
2/8/2016, nella misura dello 0,5%;
concessione linea di credito di euro 25.000,00 (transitoria) per scoperto di c/c con piano di rientro del 26/1/2018, nella misura dello 0,5%;
concessione linea di credito di euro 85.000,00 (transitoria) per anticipi fattu- re del 31/1/2018, nella misura dello 0,5% .
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Di contro, la CIV risulta validamente convenuta esclusivamente nella scrittura contrattuale di concessione linea di credito di euro 25.000,00 (transitoria) per scoperto di c/c con piano di rientro del 26/1/2018.
Sono invece chiaramente invalide le convenzioni inerenti alla CDF contenute nei contratti di modifica consensuale condizioni economiche del 12/12/2011, del
30/1/2012 e del 20/12/2012, in quanto prive di qualsivoglia indicazione delle modalità di computo di tale commissione. Del pari nulla la pattuizione della CDF presente nel contratto di proroga dell'1/7/2014 stante la nullità formale di tale scrittura.
In virtù di tutto quanto sopra, tutti gli addebiti effettuati dalla banca a titolo di
CDF prima del 6/9/2012 sono illegittimi e vanno espunti, così come quelli a tito- lo di CIV precedenti al 26/1/2018.
Infine, va ricondotta alla misura validamente convenuta tra le parti la CDF ad- debitata dalla convenuta successivamente al 6/9/2012.
Nullità delle spese e/o commissioni (trimestrali ed infratrimestrali) e delle va- lute
Relativamente ai rapporti dedotti in giudizio, la banca convenuta ha operato addebiti a titolo di spese per singole operazioni, per chiusura trimestrale, per co- municazioni periodiche, per gestione affidamenti e valute mai convenute in via preventiva ovvero in misura eccedente o comunque difforme da quella convenuta nei contratti validi.
Nullità delle variazioni peggiorative delle condizioni economiche originarie.
Dall'esame della documentazione contabile inerente ai rapporti dedotti in giu- dizio si rileva che la banca, in corso di rapporto, ha applicato tassi, commissioni e spese diversi e superiori rispetto a quelli originariamente pattuiti.
Tale modifica unilaterale delle condizioni economiche in senso sfavorevole al- la correntista – fatta eccezione per le scritture di variazione versate in atti – risul- ta operata in dispregio dell'art.118 TUB medio tempore vigente e, dunque, ille- gittima.
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Vanno dunque eliminati i maggiori addebiti effettuati dall'istituto di credito in virtù delle modifiche in pejus non comunicate alla correntista nei termini e nelle modalità previste dalla Legge.
Infine, deduceva l'assenza del disciplinare economico nelle scritture contrat- tuali di seguito descritte:
concessione linea di credito di euro 103.291,38 (già lire 200milioni) per ri- lascio crediti documentari import del 22/4/1997;
concessione linea di credito di euro 154.937,07 (già lire 300milioni) per ri- lascio crediti documentari import del 27/3/1998;
concessione linea di credito transitoria di euro 25.822,84 (già lire 50milioni) per rilascio crediti documentari import – eventualmente trasformabile in finim- port – del 26/2/1999;
concessione linee di credito di euro 157.519,35 (già lire 305milioni) per ri- lascio crediti documentari import – eventualmente trasformabile in finimport – nonché linea di credito finimport di euro 69.721,68 (già lire 135milioni) del
13/11/2001;
concessione linea di credito finimport isolata di HKD (dollari Hong Kong)
116.700 dell'8/3/2002 ;
assunzione obblighi contrattuali, relativamente alla linea di credito per cre- diti documentari – eventualmente trasformabile in finimport – di euro
154.937,00, del 13/5/2002;
concessione del 29/11/2002, relativamente alla linea di credito di euro
150.000,00 per rilascio crediti documentari import, eventualmente trasformabile in CP_9
concessione del 30/7/2003 delle linee di credito di euro 175.000,00 per fi- nanziamenti all'importazione (finimport) e di euro 400.000,00 per anticipo fattu- re, presentazioni RIBA nonché per finanziamenti all'importazione (finimport) nel limite di euro 75.000,00;
concessione dell'1/12/2005 della linee di credito di euro 25.000,00 per rila- scio impegni di firma di natura commerciale e di euro 300.000,00 (transitoria) per operazioni commerciali, nonché aumento da 400.000,00 ad euro 600.000,00 della linea di credito già attiva per operazioni commerciali .
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Nelle richiamate scritture le condizioni economiche non risultano convenute dalle parti, ma rinviate a successivi accordo e formalizzazione in occasione del relativo impiego, accordo e formalizzazione mai verificatosi.
In conclusione, rideterminato il saldo finale alla luce delle violazioni su men- zionate, chiedeva - in via principale (azzerando le competenze generate dai rap- porti di affidamento nei periodi contabilmente non documentati), accertarsi che il saldo finale del c/c n.1000/9285 (già n.10/5674), alla data di estinzione del
12/2/2021, risultava rideterminato in quello a credito per la correntista di euro
734.839,28, laddove l'estratto conto espone, in pari data, un saldo finale pari a zero;
- in via meramente gradata (“congelando” le competenze generate dai rapporti di affidamento nei periodi contabilmente non documentati), il saldo finale del c/c n.1000/9285 (già n.10/5674), alla data di estinzione del 12/2/2021, risulta ride- terminato in quello a credito per la correntista di euro 593.290,58, laddove l'estratto conto espone, in pari data, un saldo finale pari a zero.
Costituitasi la banca convenuta, chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare ed anche, eccepiva:
la prescrizione delle pretese azionate, anche in relazione alle rimesse soluto- rie, a decorrere dal 5.2.13 oltre il decennio antecedente la notificazione dell'atto di citazione (5.2.23); la decadenza per la mancata contestazione delle risultanze contabili;
l'irripetibilità delle rimesse ai sensi dell'art. 2034 c.c..
Chiedeva inoltre disporsi la sospensione della presente causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c., sino al passaggio in giudicato della sentenza che defi- nisce il giudizio sopra indicato recante il N.R.G. 9495/2021 di opposizione a de- creto ingiuntivo inerente la consegna della documentazione a cui ha fatto cenno parte attrice.
Acquisita la documentazione, veniva disposta con ordinanza del 5.2.24, consu- lenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto il seguente mandato di carattere preli- minare data la mole della documentazione in atti:
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“In ordine al conto corrente n.1000/9285 (già n.10/5674), individui la documen- tazione contrattuale ad esso relativa, unitamente ad eventuali modifiche soprav- venute avendo cura di evidenziare, la data di accensione, la data di chiusura del rapporto, la presenza in atti degli estratti conto ed i periodi relativi.
Per ogni documento contrattuale relativo alla costituzione e/o modifica del pre- sente rapporto, indichi se risulti la sottoscrizione del cliente unitamente alla sot- toscrizione di ricezione di copia contrattuale o rinunzia a tale consegna. Evidenzi comunque eventuali ulteriori circostanze relative alla circostanza di eventuale possesso di copia contrattuale in capo al correntista.
In ordine agli altri contratti asseritamente collegati al predetto conto corrente, de- scritti dall'attrice come : apertura di credito in c/c, anticipi fatture, anticipi su Parte portafoglio e finanziamenti all'importazione, ne indichi la data di costitu- zione, indichi se risulti la sottoscrizione del cliente unitamente alla sottoscrizione di ricezione di copia contrattuale o rinunzia a tale consegna. Evidenzi comunque eventuali ulteriori circostanze relative alla circostanza di eventuale possesso di copia contrattuale in capo al correntista. Indichi inoltre la presenza di elementi che provino il collegamento contabile tra il conto corrente ed i predetti contratti asseritamente connessi.
Descriva le condizioni economiche del/dei contratti di conto corrente ed eventua- li contratti collegati.
Verifichi se in atti vi sia una previa richiesta di restituzione somme antecedente la presente controversia da parte della società attrice”.
Acquisita la documentazione e catalogata dal ctu, con ordinanza del 9.5.24, veni- va disposto il seguente mandato al ctu:
“ ritenuto che il ctu ha rilevato che tutta la documentazione di cui è causa presenta la sottoscrizione del correntista mentre taluni documenti non contengo- no la sottoscrizione per ricevuta copia;
considerato che
ai fini della prova della consegna non può ritenersi equi- valente la dicitura “abbiamo ricevuto la Vs. lettera inviataci” oppure “possedia-
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mo la seguente Vostra lettera” dovendo ritenere i contratti privi di prova della consegna non “validi” nonostante la presenza delle diciture predette e, di conse- guenza, “validi” i contratti/documenti che presentino la sottoscrizione per ricevu- ta consegna (ai fini della presente ordinanza l'aggettivo “valido” si riferirà ai contratti con tale ultima caratteristica indicata); ritenuto che sia opportuno proseguire nel mandato al ctu al fine di ride- terminare i saldi di ciascun rapporto in modo distinto attenendosi ai seguenti cri- teri (escluda dalle operazioni peritali i documenti 11,16,17):
Ricalcolo ai fini della valutazione delle rimesse solutorie utilizzando il saldo rettificato e non saldo banca;
Eliminazione delle rimesse solutorie se presenti oltre un decennio dalla data di notificazione della citazione o dalla eventuale messa in mora se in atti e se antecedente;
Eliminazione dal saldo di ogni rapporto della voce per commissione di massimo scoperto laddove nel documento contrattuale valido (originario o so- pravvenuto nel corso del rapporto a modifica di precedente contratto) sia indicata in termini di semplice percentuale senza indicazione delle concrete modalità ope- rative;
Eliminazione della voce per capitalizzazione per ogni rapporto) intercorso tra le parti in virtù di valido contratto (originario o sopravvenuto nel corso del rapporto a modifica di precedente contratto), laddove manchi la pari reciprocità nel mec- canismo di capitalizzazione degli interessi, laddove manchi la comunicazione scritta al cliente di adeguamento alla delibera CICR del febbraio 2000, laddove il contratto non rechi espressa indicazione sia identica alla voce del tasso creditore nominale annuo;
Eliminazione delle voci per commissione disponibilità fondi, commissione istruttoria veloce dai contratti “validi”, se non regolamentate in forma scritta o comunicate in forma scritta al cliente nel corso del rapporto o comunque non de- terminate nelle modalità di applicazione;
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in caso di assenza del contratto o di mancanza della prova della consegna di copia contrattuale il ctu procederà alla rideterminazione del saldo del rapporto utilizzando interessi legali codicistici, con eliminazione di ogni voce contrattuale
(commissioni, capitalizzazione etc…) applicando le valute per data operazione.
In caso di sopravvenuta regolamentazione nel corso del rapporto con documento contrattuale valido il ctu applicherà tutte le condizioni ivi previste per il periodo di vigenza delle predette condizioni (applicando però i criteri di cui ai punti 3 e
4), sino a nuova successiva modifica sopravvenuta sulla base di valido documen- to.
in caso di contratto “valido” il ctu applicherà le condizioni in esso previste
( applicando però i criteri di cui ai punti 3 e 4) sino a quando non modificate da altro contratto valido o comunque da modifiche contrattuale unilaterali se apposi- tamente comunicata al cliente. Laddove tali contratti non dovessero recare l'indicazione del tasso, il ctu procederà alla sua sostituzione con i tassi BOT di cui all'art. 117 TUB sino a quando non intercorra nuova regolamentazione “vali- da” nel corso del rapporto. Laddove tali contratti prevedano il c.d. ius variandi, il ctu procederà a contabilizzare la modifica unilaterale solo se appositamente co- municata al cliente;
Per i soli contratti indicati in citazione per cui parte attrice si duole del su- peramento della soglia dell'usura, il ctu procederà alla verifica dell'usurarietà per i periodi contestati dalla parte, applicando le direttive della Banca d'Italia, aven- do cura di eliminare dalla ricostruzione del saldo i tassi se usurari, sino a quando non sostituiti da successiva regolamentazione contrattuale valida intercorsa nel rapporto.
I principi a cui si è attenuto il g.i. per la rideterminazione del saldo del c.c. c/c n.1000/9285.
Premessa:
- l'infondatezza dell'assenza di specifica contestazione nel corso del rapporto agli estratti conto, atteso che la banca richiama l'art. 1832 c.c., che è relativo a
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contestazioni contabili ma non di carattere giuridico invero relative alle clausole contrattuali e non alle singole operazioni;
l'infondatezza della domanda di comportamento contrario a buona fede proposta da parte attrice, attesa l'assenza di allegazione specifica e la generi- cità, finendo - illogicamente - per far coincidere l'inadempimento della banca con la violazione in sé della buona fede;
l'infondatezza dell'eccezione d'irripetibilità ex art. 2034 c.c. atteso che la corresponsione da parte del cliente bancario degli interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuite e degli interessi composti appare motivata più che altro dall'esigenza di prestare ossequio a clausole contrattuali la cui sottoscri- zione costituisce al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari, atteggiamento psicologico ben lontano dallo spontaneo adempimento di un dovere morale o sociale, necessario per l'applicazione dell'art. 2034 cc. (Se- zioni Unite di Cassazione n. 21095 del 4 novembre 2004);
l'infondatezza della richiesta di sospensione per pregiudizialità, invero assente nel presente giudizio atteso che la norma invocata di cui all'art. 295 c.p.c. impli- ca un rapporto di pregiudizialità logico-giuridico tra situazioni sostanziali e non – come nel caso di specie – la semplice ripercussione processuali ai fini probatori della presenza o meno di documentazione di cui si contente il diritto alla conse- gna;
l'infondatezza dell'eccezione di superamento del tasso soglia, relativamente ai contratti indicati in citazione, come riscontrata dal ctu in applicazione della circo- lare della banca d'Italia;
l'irrilevanza ai fini della presente causa dei documenti di cui agli allegati nella produzione di parte attrice n. 11,16,17, privi di valore contrattuale;
devesi rilevare la tempestiva e rituale eccezione di prescrizione come solleva- ta dalla banca convenuta, sebbene circoscritta ai fini della valutazione delle ri- messe solutorie.
Nel premettere che è stato effettuato il saldo rettificato e non saldo offerto dalla banca, ciò perché, ai fini dell'identificazione delle rimesse solutorie o ri- pristinatorie per la rideterminazione del corretto saldo dare e avere nei rapporti
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bancari di c/c, l'alternativa tra il riferimento al “saldo banca”, ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall'istituto bancario e periodicamente inviati al cliente, oppure il c.d. “saldo rettificato” o “ricalcolato”, che prevede la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle è stata risolta dalla Cassazione che ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti indebi- tamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione del- le rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. n. 2602/2024, che richiama i precedenti di Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021 e Cass. n. 37099/2022; Cass. n.
7721/2023).
Nel ribadire il predetto orientamento, deve ritenersi sempre ammissibile che, ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati an- notati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 c.c., l'o- perazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefini- to, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessaria- mente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto (Cass. n. 3858/2021.
Una volta rideterminato, il ctu ha eliminato le rimesse solutorie se presenti ol- tre un decennio dalla data di deposito della istanza di mediazione obbligatoria at- teso che dal verbale di tale procedura emerge che l'istanza depositata in data
14/12/2022 presso l'Organismo adito, conteneva una richiesta restitutoria (in via
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principale di € 734.839,28 ed in via meramente gradata di € 593.290,58) coinci- dente con la domanda proposta nel presente giudizio.
Il requisito di forma ex art. 117 tub.
Il tribunale, ha fatto applicazione della norma come intrepretata dalla giuri- sprudenza di legittimità Cass. S.U. 898. 2018, secondo cui il contratto bancario monofirma è valido purchè oltre la firma del cliente via sia la prova di consegna di copia del contratto. La tesi viene seguita dal tribunale nonostante un recente isolato arresto in senso contrario Cassazione n. 18230/2024, ( tra l'altro è poi in- tervenuta Cass. ordinanza n.5190 del 27/2/2025 che si richiama alle SU del 2018
) che esclude che la mancata consegna della documentazione contrattuale sia causa di nullità del contratto, atteso che tale arresto non valorizza adeguatamente la ratio di protezione del soggetto in posizione asimmetrica, il cliente.
Sul punto, in assenza di specifica attestazione di ricezione copia rinvenuta nel documento, la convenuta ha chiesto di ritenersi equivalente la dicitura rinvenuta su alcuni documenti, “abbiamo ricevuto la Vs. lettera inviataci” oppure “posse- diamo la seguente Vostra lettera”.
Tale tesi non è condivisibile in quanto da un lato appaiono essere frasi generi- che, dall'altro meramente rituali come chiaramente si evince dal documento alle- gato 24 nella produzione di parte attrice, ove la scheda negoziale del 25/8/2011 – reca anch'essa la frase di esordio “Possediamo la seguente Vostra lettera, che di seguito integralmente trascriviamo: ..” e tuttavia contiene in calce dichiarazione della Cliente di ricezione di un esemplare del contratto.
Sono quindi stati ritenuti validi unicamente i contratti recanti almeno la sotto- scrizione del correntista unitamente all'attestazione di ricezione copia del docu- mento da parte dello stesso.
Quindi, il ctu ha esaminato la documentazione originariamente in atti consi- stente e relativa al contratto di Conto corrente n.1000/9285 (già n.10/5674) aven- do rinvenuto il contratto e successivi documenti di modifica unilaterale: contratto di accensione conto corrente del 9/2/1994 (all.4 citazione) atto che non rispetta i requisiti di forma di cui all'art. 117 tub come sopra precisati;
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modifica consensuale condizioni economiche del 12/12/2011 atto che ri- spetta i requisiti di forma ex art. 117 tub come sopra specificati, (all.25 citazio- ne);
modifica consensuale condizioni economiche del 30/1/2012 atto che ri- spetta i requisiti di forma ex art. 117 tub come sopra specificati, (all.26 citazio- ne);
modifica consensuale condizioni economiche del 6/9/2012 (all.27 ) atto che rispetta i requisiti di forma ex art. 117 tub come sopra specificati,
modifica consensuale condizioni economiche del 20/12/2012 atto che ri- spetta i requisiti di forma ex art. 117 tub come sopra specificat (all.28 citazione);
modifica consensuale condizioni economiche del 20/2/2014 atto che ri- spetta i requisiti di forma ex art. 117 tub come sopra specificat (all.33 citazione).
Inoltre, risultano gli estratti conto dal 30/11/1998 fino al 12/2/2021 nonché riassunti scalari trimestrali ed elementi per il conteggio delle competenze dal II trimestre 1999 al I trimestre 2021, fatta eccezione per quelli dei seguenti periodi:
III e IV trimestre 1999; III e IV trimestre 2001 e I, II e III trimestre 2002 (all.52 citazione).
Il conto corrente n.1000/9285 (già n.10/5674) è stato instaurato in data
9/2/1994 tra la ditta (poi Controparte_8 [...]
e, infine, e l'allora Controparte_10 Controparte_6 Parte_1 [...]
(oggi ). Controparte_11 Controparte_2
Del conto corrente in oggetto sono state esibite, oltre al contratto di accensione iniziale, solo n.4 scritture di modifica consensuale delle condizioni economiche contrattuali (inerenti non soltanto al c/c ma anche agli ulteriori rapporti di affi- damento in essere tra le parti), riguardanti, nello specifico, esclusivamente la mi- sura del tasso di interesse creditore.
Del medesimo rapporto sono stati inoltre depositati gli estratti conto – unita- mente ai riassunti scalari trimestrali ed agli elementi per il conteggio delle com- petenze sopra dettagliati – contenenti tutti i movimenti contabili dal 30/11/1998,
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data in cui il conto, già funzionante, presentava un saldo a credito per la correnti- sta di € 163.517,03 (già lire 316.613.118) al 12/2/2021, data di estinzione del c/c, con saldo finale pari a € 0,00 (zero).
(Relativamente agli estratti conto assenti per il periodo dal 9/2/1994 (data di accensione) al 30/11/1998 (data di decorrenza del primo estratto disponibile), si precisa che, mediante il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.2379/2021 emesso il 14/6/2021 (all.1 citazione), il Tribunale di NA RD, in accoglimento del ricorso della correntista, ne ha ingiunto a la Controparte_2
consegna. La banca, tuttavia, ha proposto opposizione al richiamato provvedi- mento, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dell'obbligo di consegna documentale e dichiarando, in ogni caso, di aver provveduto allo smaltimento dei documenti ultradecennali sopraelencati. Il giudizio incardinato presso il Tribuna- le di NA RD con RG 9495/2021 è tuttora pendente).
Orbene, la nullità del contratto di c.c. n.1000/9285 (già n.10/5674) come sopra indicato, implica che a far data dal 9/2/1994, (sebbene contabilmente dal
30/11/1998 -data di decorrenza del primo estratto disponibile -) il ctu nella ride- terminazione del saldo, abbia correttamente eliminato ogni addebi- to/commissione contrattuale, privo di giustificazione causale, applicando i tassi codicistici per gli interessi attivi e passivi, sino a quando non sono intervenute le pattuizioni modificative valide nel corso del rapporto, e su indicate, del
12/12/2011; del 30/1/2012; del 6/9/2012; del 20/12/2012; del 20/2/2014, avendo fatto applicazione delle condizioni in esse indicate, rideterminando le valute per la data di operazione.
Orbene, nessuna di tali sopravvenute e nuove convenzioni valide presenta la clausola della cms, voce quindi da eliminare a causa della nullità del contratto originario.
Invece le modifiche valide prevedono l'applicazione di un tasso attivo senza la specifica previsione degli effetti della capitalizzazione, quindi senza l'indicazione del tasso attivo capitalizzato. Ne comporta la nullità della clausola in violazione delle previsioni della Delibera CICR del 2000 art. 6 e l'eliminazione di ogni forma di capitalizzazione per l'intero rapporto.
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Ciò perché il tribunale ritiene che l'art.1 c.629 della L. 147/2013 (c.d.
Legge di stabilità 2014) in vigore dall'1.1.14, che ha vietato la capitalizzazione riscrivendo l'art.120 c.2 del TUB, sia immediatamente precettivo e che non sia operativa la successiva ed ulteriore novella sempre dell' art. 120, comma 2, lett.
B, ( attraverso l'art. 17 bis del d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche attraverso la legge 8 aprile 2016, n. 49) che ha previ- sto il conteggio degli interessi debitori annui al 31 dicembre di ciascun anno ad- debitandoli il successivo 01 marzo, ovvero quando divenuti esigibili perché ri- chiede espressa autorizzazione del cliente, mancante in atti.I contratti di anticipo su fatture.
Il ctu, sempre alla stregua dei principi in tema di forma scritta ex art. 117 tub, ha individuato i seguenti contratti per anticipo su fatture validi:
del 25/8/2011, 20/12/2012, 15/1/2013, 28/2/2013, 20/2/2014 .
Tutti i contratti anticipi su fatture (quindi non solo quelli indicati come validi) addebitavano sul conto corrente ordinario 1000/9285 le competenze maturate.
Linea di credito anticipi su portafoglio SBF
Per tale rapporto, il ctu, ha fatto applicazione delle sole condizioni di cui ai con- tratti ritenuti validi secondo i su esposti principi interpretativi di cui all'art. 117 tub: del 25/8/2011 del 28/2/2013 , per i periodi non regolati ha applicato corret- tamente i tassi codicistici.
Ha infine riversato sul conto corrente ordinario 1000/9285 le competenze matu- rate.
Linea di credito finanziamenti all'importazione (finimport)
Anche per tale rapporto, il ctu, ha fatto applicazione delle sole condizio- ni di cui ai contratti ritenuti validi secondo i su esposti principi interpretativi di cui all'art. 117 tub: del 25/8/2011 del 12.12.2011, 30.1.2012, 06.9.2012,
20.12.2012, 20.2.2014, per i periodi non regolati ha applicato correttamente i tassi codicistici. Ha infine riversato sul conto corrente ordinario 1000/9285 le competenze maturate.
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Correttamente il ctu, ha predisposto un'ulteriore rielaborazione del conto cor- rente ordinario n. 1000/9285 con le medesime modalità esposte in precedenza e con l'azzeramento delle competenze maturate sui conti anticipi esaminati e non documentate dagli estratti conto (in quanto mancanti agli atti di causa).
Invero, la domanda di accertamento dei rapporti dare avere tra le parti, implica la prova e l'esistenza di competenze addebitate dalla banca su cui verte l'onere di provarne l'esistenza. In mancanza di esse non deve tenersi conto.
Il saldo finale rideterminato.
Alla luce delle premesse concettuali espresse, risulta preferibile la soluzione del ctu secondo cui alla data del 12.02.2021 risulta un saldo a credito della società attrice correntista di € 563.188,89 (saldo al netto delle rimesse prescritte). A tale somma spetteranno gli interessi legali dalla domanda giudiziale (data della noti- ficazione) ex art.1284 c.4 c.c. al soddisfo come richiesti dall'attrice. Nulla per svalutazione essendo la pretesa un'obbligazione di valuta.
La richiesta di rimessione in termini avanzata da parte convenuta.
Sostiene parte convenuta che poiché, con sopravvenuta sentenza del 23.4.24, depositata in atti, il Tribunale di NA RD, pronunziandosi avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui al giudizio recante il N.R.G. 9495/2021, avverso il decreto ingiuntivo n. 2379/2021 del 14/6/2021, ha revocato il decreto ingiuntivo (tra l'altro per incompetenza del giudice che lo ha emesso), debba ef- fettuarsi una nuova rielaborazione contabile o comunque procedersi alla rimes- sione in termini.
Ciò perché, la convenuta, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, relati- vamente al c/c ed alle annesse linee di credito, consegnava, con PEC del
29/6/2021 numerose scritture contrattuali di instaurazione e/o variazione rapporti,
e con PEC del 29/6/2021 e del 7/9/2022, ampia documentazione contabile. Tut- tavia, deducendo la prescrizione decennale del diritto alla consegna della docu- mentazione, non provvedeva all'ulteriore trasmissione delle copie e ne formulava espresso motivo di opposizione.
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L'opponente ha eccepito, quindi, la prescrizione del diritto della Pt_1
alla consegna della restante parte della documentazione poiché, ai sensi
[...] del comma 4 dell'art 119 TUB, la banca non era tenuta a conservare per più di dieci anni i documenti richiesti dall'opposta.
Orbene, a parte che la banca ha posto in essere uno specifico obbligo contrat- tuale in favore del cliente in ordine alla consegna della documentazione, obbligo sussistente a prescindere dal decreto ingiunto, limitandosi alla documentazione infradecennale, la circostanza che il decreto ingiuntivo eseguito sia stato posto nel nulla è del tutta priva di rilevanza, atteso che ha posto in essere un dovere contrattuale e comunque, quanto al presente giudizio, la documentazione risulta ritualmente acquisita.
Inoltre, la convenuta sostiene che si debba tener conto della circostanza che la documentazione contrattuale mancante, sia stata eliminata dalla banca perché ul- tradecennale, con conseguente erroneità della sostituzione dei tassi applicati con quelli legali.
Invero, anche ritenendo fondata la tesi secondo cui non sussiste l'obbligo di consegna della banca della documentazione ultradecennale (tesi che il giudicante non condivide), ai fini probatori, laddove debba farsi valere una domanda od ec- cezione in un giudizio, non viene meno l'onere probatorio della parte che ne ha interesse, prevalendo l'onere processuale rispetto un principio che riguarda la conservazione della documentazione nei rapporti con le parti. Ne consegue che nel presente giudizio, laddove la banca - a fronte della domanda di nullità propo- sta dall'attrice per i contratti assenti, o comunque di restituzione per gli addebiti comunque privi di riscontro probatorio - non abbia depositato alcun documento giustificativo, non ha assolto al proprio onere probatorio.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore del legale an- ticipatario che ha dichiarato di averle anticipate in nome della parte.
In comparsa conclusionale si chiede la liquidazione maggiorata atteso che “il deposito di tutti gli atti processuali è avvenuto con modalità telematiche, redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione”.
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Invero, nel giudizio, non è presente alcun atto processuale che presenti un colle- gamento ipertestuale che ne agevoli la consultazione e sia rilevante ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie la domanda e condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 563.188,89 oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale (data della notificazione) ex art.1284 c.4 c.c. al soddisfo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del legale dell'attore che ha dichiarato di averne fatto anticipo, per euro
28000,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge, spese di ctu, ed euro 1750,00 per spese.
NA, 11.6.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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