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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2816/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2816/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MOSCATO OLGA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Cesare Beccaria n. 5;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
BAGGI DANIELA e PROVINCIALI GIULIA BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: divorzio giudiziale - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito: in punto affidamento e mantenimento della prole minorenne:
1. Disporre affidamento condiviso tra i genitori delle figlie con allocazione prevalente presso la casa familiare sita in Lardirago (PV), Via IV Novembre n. 141.
2. Il IG. trascorrerà con le figlie tutto il tempo che gli sarà possibile previo Pt_1
accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative delle figlie,
pag. 1 di 18 nonché delle esigenze di vita e professionali di entrambi i genitori. In ogni caso, il IG. terrà con sé le figlie a fine settimana alterni, da sabato pomeriggio dopo pranzo, Pt_1
comunque dalle ore 16.00 fino al lunedi mattina al rientro a scuola, salvo diversi accordi.
3. Il IG. trascorrerà, inoltre, con e due pomeriggi Pt_1 Per_1 Per_2 infrasettimanali, da identificarsi all'inizio di ogni anno con la madre e previo accordo tra le parti, dalle uscita da scuola comunque dalle ore 15.30 fino a dopo cena o fino alla mattina successiva al rientro a scuola, rimessa la scelta dell'orario alle due figlie compatibilmente alle loro esigenze personali e scolastiche.
4. Nella settimana in cui il weekend non è di spettanza del padre, quest'ultimo trascorrerà comunque con le figlie due giornate infrasettimanali dalle ore 15.30 fino alla mattina successiva. In caso di cambio di orari e giorni, venga previsto il recupero da parte del padre.
5. Le figlie minori, durante l'estate, tenuto conto delle loro esigenze e degli impegni lavorativi dei genitori, trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno, per tempo comunque almeno 30 giorni prima della partenza, comunicarsi luoghi e recapiti di soggiorni e vacanze che trascorreranno con le figlie. Resta inteso che i costi delle suddette vacanze verranno sostenuti per intero dal genitore con il quale in quel momento i ragazzi trascorreranno il soggiorno.
6. Ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere esclusivamente per sé le figlie minori per
7 giorni durante il periodo natalizio e per 4, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, previo accordo con l'altro genitore e congruo preavviso, con l'intesa che le figlie trascorreranno la mattina del giorno di Natale fino a dopo il pranzo con la madre ed il pomeriggio fino a dopo cena con il padre, seguendo la regola dell'alternanza, pertanto, l'anno successivo le figlie trascorreranno la mattina del giorno di Natale fino
a dopo pranzo con il padre ed il pomeriggio fino a dopo cena con la madre, così anche per il giorno di Pasqua e lunedi dell'Angelo salvo diversi accordi.
7. Relativamente alle altre festività annuali e ponti scolastici saranno da suddividersi tra
i genitori di comune accordo, in base al calendario, entro il 31 dicembre di ogni anno e nel rispetto della alternanza degli anni.
pag. 2 di 18
8. ll IG. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento in favore delle Pt_1
proprie figlie, la somma complessiva di E 250,00 (E 125,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5° giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla IG.ra CP_1
9. Il pagamento della percentuale delle spese straordinarie o extra assegno viene fissato nella misura del 70% a carico della madre e il 30% a carico del padre o altra diversa misura ritenuta equamente distribuita, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo.
Tali spese verranno rimborsate al genitore che vi ha provveduto entro 15 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione, secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia.
10. Disporre che per le spese extra relative a attività educative e formative in forma privata i genitori si accordino previamente sentiti in doveroso confronto le figlie da entrambi i genitori. In difetto di preventivo confronto le spese saranno assunte in via esclusiva dal genitore che ha ritenuto di sostenerle.
11. Nulla in favore reciproco delle parti che si dichiarano economicamente autosufficienti.
12. I coniugi si rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Parte resistente:
“1) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie (16 anni Persona_3
compiuti il 30 luglio 2024) e (13 anni compiuti il 23 maggio 2011) Parte_2
con esercizio congiunto della responsabilità parentale, ad eccezione delle sole scelte e decisioni ordinarie.
2) Mantenere la residenza anagrafica e la prevalente collocazione delle figlie
[...]
e presso la madre in Lardirago (PV), in Via IV Persona_3 Parte_2
Novembre n. 141.
3) In considerazione dell'età delle figlie, delle loro esigenze di studio, relazioni e socialità
- e nel rispetto della loro volontà - prevedere che il padre potrà incontrarle e tenerle presso di sé nella propria abitazione a Belgioioso (PV) Via Papa Giovanni XXIII n. 40
pag. 3 di 18 in base al seguente programma di massima e salvo diversi accordi e in ogni caso tenendo in debita considerazione i desideri e volontà delle figliole:
- a fine settimana alternati, dal sabato ore 18.00 fino alla domenica sera, dopo cena, salvo diversi accordi;
- una giornata infrasettimanale - di norma il mercoledì - dalle 15,30 con accompagnamento a casa, dopo cena;
- nelle vacanze scolastiche natalizie: per 7 giorni, anche consecutivi;
- nelle vacanze scolastiche pasquali: per 3 giorni, anche non consecutivi.
- nelle vacanze estive: per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre di ogni anno;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno anche in relazione alla disponibilità di ferie di ciascun genitore;
- le altre giornate festive infraannuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
4) Porre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento delle Parte_1
due figlie (16 e 13 anni) corrispondendo l'importo di € 1.600 mensili (€ 800,00 per ciascuna figlia) onniinclusivi di tutte le spese extra, escluse quelle di ordine sanitario di tipo privatistico se concordate e quelle relative alle rette universitarie, da decidersi e sostenere come da Protocollo 2323/2016 del tribunale di Pavia.
Con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
5) In subordine, porre a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_1 mantenimento delle due figlie corrispondendo l'importo di € 1.000,00 (€ 500 per ciascuna figlia) oltre il 75% delle spese extra come da Protocollo n. 2323/2016 del tribunale di Pavia.
Con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
6) In ulteriore subordine, determinare l'obbligo a carico paterno nel mantenimento delle due figlie in misura congrua e di giustizia, in ogni caso con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
7) In ogni caso, invitare (se non ordinare) al ricorrente di prestare il consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio delle figlie minori.
8) In via istruttoria:
pag. 4 di 18 ▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., di produrre in giudizio gli estratti di conto corrente intestati, cointestati o su cui abbia delega ad operare Parte_1
(c.f. ), i depositi titoli, le carte di credito e le carte di
[...] C.F._1
/debito con riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni e, in generale, ogni documento attestante operazioni compiute da (c.f. Parte_1
) presso i seguenti Istituti di Credito e rapporti: C.F._1
- con sede in (20152) Milano, alla Via Bisceglie, 120 (c.f. CP_2
, p. iva ). P.IVA_1 P.IVA_2
- (oggi ), con sede in (07100) Viale Mancini, 2 Controparte_3 CP_4 CP_3
(p. iva ). P.IVA_3
- , con sede in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f. Controparte_5
). P.IVA_4
- Nexi Payments, con sede in (20159) Milano, c.so Sempione n. 55 (c.f.
). P.IVA_5
- , con sede in (00144) Roma, Viale Europa, 190 (c.f. e p.i. CP_6
). P.IVA_6
- LIS pay S.p.a., con sede in (20159) Milano, via Roberto Bracco, 6 (c.f.
). P.IVA_7
▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. a , con sede in (10121) Controparte_5
Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f. ), di produrre in giudizio gli estratti di P.IVA_4
conto corrente intestati, cointestati o su cui abbia delega ad operare Parte_1
(c.f. ), dei depositi titoli, delle carte di credito e
[...] C.F._1
delle carte di /debito con riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni e, in generale, ogni documentazione attestante operazioni compiute da Parte_1
(c.f. ) - quale intestatario di . C.F._1 Controparte_7
▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., a (c.f. Parte_1
) di produrre in giudizio i contratti di mutuo, gli estratti e C.F._1
movimentazioni tutte del conto o rapporto bancario affidato di cui egli riferisce i propri atti (v. pag. 7, memoria 07.07.2023) nonché rapporti di prestito personale esistenti ed attivi con istituti di credito o società finanziarie, con riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni.
pag. 5 di 18 ▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., a (c.f. Parte_1
) di produrre in giudizio i bonifici erogati in favore della moglie, C.F._1
dalla separazione ad oggi, relativi al rimborso delle spese extra-assegno (in particolare mediche e scolastiche); a conferma dei sistematici inadempimenti riferiti da parte in danno della prole. CP_1
▪ Ordinare al ricorrente la produzione dei Modelli fiscali aggiornati e quindi del Modello
UNICO 2024 (che entro il termine dell'udienza di precisazione conclusioni sarà stato presentato all'ADE); in mancanza, ordinargli di depositare il Registro acquisti e il
Registro dei corrispettivi riferiti all'esercizio 2023 dai quali si ricaveranno informazioni utili (sia che fossero positive sia che fossero negative) all'accertamenti dei reali redditi oltre all'elenco delle fiere e mercati cui ha partecipato nell'anno 2023 e 2024. Pt_1
▪ Ordinare alla partner/convivente del ricorrente, signora (c.f. CP_8
- nata a Popesti in [...] il [...], e residente a C.F._3
Belgioioso (PV) via Papa Giovanni XXIII n. 40/A di professione Infermiera - la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
✓ estratti di conto corrente intestati (o cointestati o sui quali abbia delega ad operare), dei depositi titoli, delle carte di credito, e, in generale, ogni documentazione attestante operazioni dalla stessa compiute relativamente agli ultimi tre anni;
✓ modelli fiscali e le CU ricevute dal datore di lavoro negli anni: 2021; 2022; 2023 e
2024.
✓ Modello UNICO 2023 (redditi anno 2022);
✓ buste paga ricevute da gennaio 2024 sino alla data di emissione del provvedimento ordinativo del G.I e conti correnti intestati, cointestati o su cui abbia delega a decorrere dall' inizio della convivenza con fino alla data del provvedimento ordinativo. Pt_1
▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., alla con sede Controparte_9
legale a Milano, piazza Tre Torri, 1 (in persona del l.r. p.t.) e per struttura periferica di
Stradella, in persona della Capo settore sig.ra di produrre in giudizio Parte_3 il piano lavorativo dell'attore predisposto sulla base delle - dichiarate - disponibilità familiari di Pt_1
pag. 6 di 18 ▪ Ammettere la prova contraria in ipotesi di ammissione delle prove orali dedotte dall' attore, con i testi indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 3) c.p.c., datata 2.10.2023, di parte CP_1
9) Ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., ammonire severamente il ricorrente al rispetto dei provvedimenti giudiziali resi con contestuale applicazione della sanzione ex art. 614-bis
c.p.c. a carico nella misura di 50 euro - da versare in aggiunta all'importo di Pt_1
mantenimento della prole - per ogni giorno di ritardo (e quindi violazione) dei provvedimenti che determinano gli obblighi paterni verso la prole.
10) Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente.
11) Con vittoria di spese e compensi di giudizio a favore della convenuta considerando la complessiva condotta di parte sia violativa dei diritti della prole sia Pt_1
processuale; in ogni caso, previa verifica della persistenza dei requisiti in capo a quest'ultimo per seguitare a beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che in punto di status è già stata pronunciata dal Tribunale la sentenza parziale n. 190/2024 emessa il 19.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamata.
La causa è proseguita in ordine alle questioni ancora controverse tra le parti, afferenti all'affidamento della prole, al collocamento – su cui le parti, per vero, convergono – e, in species, alla quantificazione del contributo al mantenimento.
In ordine a tale profilo, in particolare, il ricorrente chiede la riduzione dell'attuale importo da lui dovuto in favore delle figlie, previsto in € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), deducendo problematiche lavorative ed economiche di cui si dirà infra.
Di contro, parte resistente insiste per l'incremento dell'assegno di mantenimento a beneficio delle figlie ad € 1.600,00 mensili omnia (€ 800,00 per ciascuna figlia) di spese straordinarie, ovvero, in subordine, della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) oltre il 75% delle spese extra assegno.
Premesso quanto sopra, il Collegio, vista la reiterazione della richiesta di ordine ex art. 210 c.p.c. da parte della resistente, già accolta dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro con pag. 7 di 18 ordinanze dell'08.02.2023 e 17.09.2024 e solo parzialmente evase dal ricorrente, ritenendo la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, con ogni conseguenza ex art. 116, co. II c.p.c. a carico di quest'ultimo per la mancata produzione dei documenti richiesti, rigetta le richieste così come reiterate dalla convenuta.
In merito all'affido e al collocamento della prole
Riguardo all'affido delle figlie minori, e rispettivamente di Persona_3 Per_2
anni sedici e tredici, vista la sostanziale identità delle richieste dei genitori sul punto, il
Collegio ritiene opportuno che venga stabilito l'affido condiviso tra i genitori, non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario, con collocazione prevalente presso la residenza materna in Lardirago (PV), Via IV Novembre
n. 141.
Circa il diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene, in considerazione dell'età delle figlie e delle richieste delle parti, di stabilire il seguente calendario di incontri: il padre rimarrà con le figlie, a fine settimana alternati, dal sabato ore 17.00 fino alla domenica sera, dopo cena, salvo diversi accordi;
una giornata infrasettimanale – salvo diversi accordi in considerazione delle esigenze scolastiche, ricreative delle figlie e dei genitori - dalle 15,30 con accompagnamento a casa, dopo cena;
nelle vacanze scolastiche natalizie: per 7 giorni, anche consecutivi;
nelle vacanze pasquali le figlie trascorreranno con il padre alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive: per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre di ogni anno;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con entrambi i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze delle figlie e degli impegni lavorativi dei genitori;
le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri delle figlie minori, nonché dei rispettivi impegni.
Rilevata la reciproca acredine persistente tra le parti, che, come emerso dall'ascolto delle minori in seno al loro ascolto avvenuto all'udienza del 17.01.2024, è incentrata su ragioni prettamente economiche, si auspica che i genitori - nell'ottica precipua della prioritaria superiorità dell'interesse della prole a costruire e mantenere un rapporto sano e sereno pag. 8 di 18 con ciascuna figura genitoriale - si astengano da ogni atteggiamento o commento rivolto al reciproco discredito, tale da compromettere lo stato emotivo delle figlie e da condizionare e / o pregiudicare la relazione genitoriale.
Da ultimo, si prende atto del reciproco assenso manifestato dalle parti circa l'autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento delle figlie minori
Rilevato che la madre, convivendo con le figlie, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Parte ricorrente, ha chiesto disporsi la riduzione dell'attuale importo da lui dovuto in favore delle figlie, previsto in € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), deducendo di aver interrotto la sua attività di commercio ambulante di vestiario dal dicembre 2023, quando il furgoncino allestito per i mercati riportava danni a seguito di un incidente stradale con altro autoveicolo.
La difesa della resistente, invece, ha insistito per l'incremento dell'assegno di mantenimento a beneficio delle figlie ad € 1.600,00 mensili omnia (€ 800,00 per ciascuna figlia) di spese straordinarie, ovvero, in subordine, della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) oltre il 75% delle spese extra assegno.
Ciò posto, alla luce delle risultanze processuali, nonché della condotta processuale di cui si dirà infra - che ha portato necessariamente all'applicazione di presunzioni sulla base delle evidenze disponibili - il Collegio ritiene di dover confermare la misura dell'assegno di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre, così come stabilito con ordinanza dell'08.06.2023 dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro in € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
Quanto alla posizione economica del ricorrente, che ha svolto la professione di commerciante ambulante di abbigliamento, come da lui riferito, almeno sino all'incidente avvenuto nel dicembre 2023 che avrebbe distrutto il furgoncino allestito per i mercati, ha pag. 9 di 18 prodotto i seguenti redditi netti: 2.180,00 per il 2021; 9.509,00 per il 2022 e 6582,00 per il 2023.
Tuttavia, con ordinanza del 14.11.2022, il G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro, al fine di meglio ricostruire le condizioni economiche e il tenore di vita del IG. chiedeva al Pt_1
Comando della Guardia di Finanza di Belgioioso il deposito di una relazione nella quale fossero indicati i redditi del ricorrente, con l'indicazione dei conti correnti e i depositi titoli intestati o cointestati al predetto relativamente “al periodo dal 1° gennaio 2019 all'attualità”.
Peraltro, dalle indagini sopra espletate, emergeva come il IG. in proprio ovvero Pt_1
in qualità titolare firmatario/legale rappresentante dell'impresa “I Bruschi di Bruschi
Giangiacomo” avesse nel corso degli anni intrattenuto rapporti con i seguenti istituti di credito:
• con sede in (20152) Milano, alla Via Bisceglie, 120 (c.f. CP_2
, p. iva ); P.IVA_1 P.IVA_2
• (oggi , con sede in (07100) (p. iva Controparte_3 CP_4 CP_3
); P.IVA_3
• , con sede in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f. Controparte_5
); P.IVA_4
• Nexi Payments, con sede in (20159) Milano, c.so Sempione n. 55 (c.f.
); P.IVA_5
• con sede in (00144) Roma, Viale Europa, 190 (c.f. e p.i. CP_6
); P.IVA_6
• LIS pay S.p.a., con sede in (20159) Milano, via Roberto Bracco, 6 (c.f.
); P.IVA_7
• , con sede in (41121) Modena, via San Carlo, 8/20 (c.f. CP_10
). P.IVA_8
Per tale ragione, con ordinanza dell'08.02.2023, il G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro ordinava ex art. 210 c.p.c. al ricorrente l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente a sé intestati, cointestati o con delega ad operare, dei depositi titoli, delle carte di credito, delle carte di debito con riferimento agli ultimi dieci anni e, in generale, di tutta la pag. 10 di 18 documentazione attestante operazioni compiute - sia singolarmente sia quale titolare di
Ditta commerciale individuale e anche per delega - presso i sopra citati istituti di credito.
Orbene, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la difesa del IG. Pt_1
depositava la documentazione relativa al c/c n. 40422 acceso presso UBI BA e intestato alla , oggi trasformato nel c/c n. 42145378 acceso presso BPER BA Controparte_7
S.p.a., peraltro con modalità che non ne agevolano la disamina, in quanto documentazione in parte priva di denominazione degli allegati.
Con riguardo agli altri rapporti bancari, il IG. non dava contezza delle operazioni Pt_1
effettuate tramite 5, BA di SS (oggi , Intesa Sanpaolo Spa, Lispay CP_5 CP_4
Spa, limitandosi a produrre richieste effettuate ai citati istituti di credito, asseritamente inevase, ovvero riscontri inidonei a chiarire la natura delle operazioni bancarie effettuate dal Pt_1
Inoltre, quanto ai rapporti con Nexy Payments, il ricorrente depositava unicamente una fattura relativa al canone per il POS relativa al periodo gennaio – marzo 2023, con ogni probabilità da lui utilizzato per la propria attività di commercio ambulante.
Ancora, parte ricorrente allegava la movimentazione relativa ad una carta CP_6
afferente al periodo 22.08.2017 – 28.02.2023, da cui risultano molteplici ricariche per complessivi € 2.598,80 attraverso ufficio postale o esercenti, finalizzati ad acquisti tramite canali online.
Veniva, inoltre, data contezza di un portafoglio titoli, intestato al IG. dal quale Pt_1 si evince che la sorte capitale, € 26.000,00, investita il 13.09.2013 veniva disinvestita il
23.10.2013, con versamento per l'importo attualizzato di € 25.843,35 sul conto della
IG.ra Parte_4
In ultimo, il allegava una richiesta informazioni in merito ai rapporti di credito e Pt_1
debito da lui intrattenuti, datata 16.02.2023, asseritamente indirizzata a BA d'Italia ma priva di prova di avvenuto invio e ricezione della stessa e, comunque, priva di ogni riscontro.
Pertanto, risulta evidente che l'unica documentazione analizzabile e raffrontabile con le dichiarazioni dei redditi prodotte siano gli estratti conto relativi al c/c 42145378 acceso presso e intestato all'attività commerciale del CP_10 Pt_1
pag. 11 di 18 Tuttavia, come già evidenziato dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza dell'08.06.2023, il suddetto confronto evidenzia diverse anomalie, sicché risulta come i ricavi esplicitati in sede di dichiarazioni dei redditi non coincidano con le entrate di denaro complessivamente considerate riversate sul conto corrente in parola.
In particolare, tra il 2019 e il 2021 si rileva quanto segue:
• anno 2019: le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) risultano pari ad euro 50.754,00 mentre dal Modello UNICO 2020 emergono ricavi pari ad euro 44.859. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 54.728,00, quindi una somma superiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 50.754,00;
• anno 2020: le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) CP_1 risultano pari ad euro 29.310,00 mentre dal Modello UNICO emergono ricavi pari ad euro 23.471,00. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 28.634, quindi una somma inferiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 23.471,00;
CP_1
• anno : le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) risultano pari ad euro 41.840,00, mentre dal Modello UNICO 2022 emergono ricavi pari ad euro 26.601,00. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 32.453,00 quindi una somma inferiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 41.840,00;
• anno 2022: le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) risultano pari ad euro 38.737,67, mentre dal Modello UNICO 2023 emergono ricavi pari ad euro 32.407,00. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 39.536 quindi una somma superiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 38.737,67;
Preso atto di quanto sopra, risulta evidente come non sia possibile accertare attraverso la documentazione prodotta dal IG. la reale consistenza patrimoniale di Pt_1 quest'ultimo.
Ciononostante, il Collegio ritiene che dalla disamina degli estratti conto prodotti dal ricorrente emergano numerose operazioni che lasciano presumere la sussistenza di pag. 12 di 18 guadagni non dichiarati e che la documentazione reddituale prodotta, al netto delle risorse impiegate per l'acquisto degli articoli d'abbigliamento da rivendere, non sia pienamente attendibile, come versamenti in contanti (talvolta anche superiori ad € 6.000,00), ovvero assegni di cui non risulta chiaramente l'esecutore e bonifici effettuati dalla IG.ra
[...]
in favore del ricorrente (es: 21.12.2021 per € 16.500,00, somma con la Parte_4 quale il 30.12.2021 viene effettuato un pagamento con causale “saldo fattura 24 del
27.12.2021), nonché bonifici esteri in favore di sé stesso (es: 04-05.11.2021).
Inoltre, rilevato come non risultino spese riconducibili al soddisfacimento delle esigenze quotidiane, quali il pagamento di utenze, spese alimentari, sanitarie e di altri beni di prima necessità, si presume che il IG. bbia goduto di ulteriori guadagni, non dichiarati, Pt_1
per far fronte a tali spese correnti.
In ultimo, altrettanto rilevante, è la mancata omissione della produzione della documentazione reddituale relativa alla IG.ra , convivente more uxorio dal CP_8
luglio 2023 del IG. circostanza che impedisce, oltre la valutazione della Pt_1
posizione reddituale del ai fini della definitiva ammissione al beneficio del Pt_1
patrocinio a spese dello Stato, una stima del tenore di vita complessivamente da questi tenuto.
Di contro, la resistente, di professione insegnante ha allegato i seguenti redditi netti: per l'anno 2020 € 22.908,00; per l'anno 22.802,00; per l'anno 2022 € 23.757,00; per CP_11
l'anno 2023 € 24.478,00.
Orbene, alla luce di tutte le valutazioni che precedono, unite all'assenza di documentazione medico / sanitaria da cui si evinca l'incapacità al lavoro del IG. Pt_1
il quale, come da dichiarazioni della sua difesa, sta attualmente svolgendo un corso da
O.S.S., considerato che il ricorrente vive in un'abitazione in comodato, senza oneri di spese locatizie, al Collegio appare corretto confermare i provvedimenti in punto di quantificazione del contributo al mantenimento assunti dal Giudice Delegato e, pertanto, di porre a carico del IG. l'obbligo di Parte_1
versare alla ricorrente in via anticipata entro il 5 di ogni mese, Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle figlie un assegno di € 700,00 (settecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati.
pag. 13 di 18 Deve, altresì prendersi atto che, sebbene allo stato il IG. abbia dedotto di essere Pt_1
disoccupato e di frequentare attualmente un corso per divenire operatore O.S.S. (cfr. memoria di replica alla comparsa conclusionale pag. 3), non si può non Pt_1
considerare come parte resistente sia abile al lavoro ed ancora in età lavorativa e che sullo stesso, al momento, non gravi alcun onere abitativo, posto che, come già evidenziato, risulta vivere dal 22.11.2021 in un'abitazione in comodato d'uso di proprietà dei IGg.ri e (cfr. documentazione acquisita dalla Guardia di Parte_5 Parte_6
Finanza).
Del resto, come osservato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Da ultimo, considerata la collocazione della prole presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla resistente.
Sulla richiesta ex art. 709 ter c.p.c. (ante c.d. “Riforma Cartabia”) e 614 bis c.p.c. formulata dalla convenuta
L'odierna pare resistente formula istanza ex art. 709 ter c.p.c. per l'ammonizione del ricorrente al rispetto dei provvedimenti giudiziali resi, con applicazione della sanzione ex art. 614-bis c.p.c. a carico nella misura di 50 euro - da versare in aggiunta Pt_1 all'importo di mantenimento della prole - per ogni giorno di ritardo (e quindi violazione) dei provvedimenti che determinano gli obblighi paterni verso la prole, sul presupposto che il ricorrente versi un importo per il contributo al mantenimento minore rispetto al quantum disposto in sede di ordinanza dell'08.06.2023 dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro, circostanza ammessa dal Pt_1
pag. 14 di 18 A fronte delle evidenze emerse nel corso del presente giudizio, sussistendo condizioni che arrechino pregiudizio alla prole od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il Collegio ritiene di ammonire entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c..
Invero, se da un lato il Collegio prende atto dell'arbitraria riduzione del contributo al mantenimento in favore delle figlie da parte del padre, al contempo, non può obliterarsi la condotta complessivamente tenuta da entrambe le parti, specialmente dalla madre, rispetto alle figlie, rivolta a strumentalizzare il conflitto della coppia genitoriale, spiccatamente incentrato sulla questione economica (come peraltro è emerso in sede di audizione delle minori).
Tale condotta, coinvolgendo direttamente le minori, risulta consequenzialmente impeditiva della costruzione e del mantenimento di una relazione serena tra le figlie con ogni genitore, avendo l'effetto di confondere l'affettività con il lato economico- patrimoniale, che pure rileva ma rimane distinto dal diritto alla bigenitorialità.
Sul punto, invero, si osservi come le dichiarazioni rese dalle minori in sede di loro ascolto, tenutosi ove il 17.01.2024, evidenzino una loro partecipazione al conflitto genitoriale (su tutte: “Mia mamma crede che mio padre sia ricco. Io è da quando ho 8 anni che sento dire che mio padre è ricco ma non ci dà i soldi per mantenerci.” […] Mia mamma è esagerata rispetto a questa cosa. […] Ad esempio, per la montagna mi serviva il sapone
o i pantaloni e lei diceva no tuo padre non mi dà una lira… dopo aver litigato mi ha detto che mi avrebbe preso i pantaloni Decathlon o sapone piccolo e prima invece aveva detto di no. Mi ha dato fastidio che mi dica di no per mio padre e io le chiedo di lasciarmi fuori da queste cose e lei dice che è giusto che io lo sappia. Mi sarebbe bastato che non avesse fatto queste premesse”).
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene di ammonire entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c., affinché vengano rispettate dal padre le statuizioni contenute sentenza in punto di mantenimento e affinché entrambi i genitori, ed in particola modo l'odierna resistente, si astengano da ogni atteggiamento o commento rivolto al reciproco discredito, tale da compromettere lo stato emotivo delle figlie e da condizionare e/o pregiudicare la relazione genitoriale.
Ancora, la IG.ra rivolgeva istanza per la previsione “ex art. 614-bis c.p.c. a CP_1
carico nella misura di 50 euro - da versare in aggiunta all'importo di Pt_1
pag. 15 di 18 mantenimento della prole - per ogni giorno di ritardo (e quindi violazione) dei provvedimenti che determinano gli obblighi paterni verso la prole”.
Orbene, il Collegio, ritenuto di non considerare nel caso di specie il dettato normativo di cui all'art. 473 bis 39, applicabile solo ai procedimenti introdotti successivamente al
28.02.2023, data di entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, e, conseguentemente, di applicare le disposizioni previgenti di cui all'art. 709 ter c.p.c., rigetta la domanda come proposta dalla resistente.
Invero, il combinato disposto dell'art. 709 ter c.p.c. e dell'art. 614 bis c.p.c., non consente la previsione di una somma di denaro correlata agli inadempimenti relativi al mancato pagamento di somme di denaro.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le Parti nella misura di 2/3, rilevato da un lato il sostanziale accordo tra le parti in punto di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in merito all'affido e collocamento della prole, e, dall'altro la parziale soccombenza reciproca di entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per le figlie, condannando il a Pt_1
rifondere alla resistente il restante terzo liquidato come in parte dispositiva.
Invero, sia gli importi richiesti dalla madre in favore delle figlie a carico del ricorrente, rectius € 1.600,00 mensili omnia (€ 800,00 per ciascuna figlia) di spese straordinarie, ovvero, in subordine, della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) oltre il
75% delle spese extra assegno, sia la riduzione dell'assegno richiesta dal padre in €
250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), oltre al 30% delle spese extra assegno, appaiono ampiamente ed egualmente sproporzionati rispetto alle risultanze di causa e, finanche, al contributo al mantenimento stabilito in via provvisoria con ordinanza dell'08.06.2023 dal
G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro in € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermato in via definitiva con la presente sentenza.
Ancora, appare equa la compensazione nella misura sopra indicata, considerato il comportamento processuale del ricorrente, che ha prodotto solo parzialmente la documentazione richiesta al fine di ricostruire la sua capacità reddituale e quella dell'attuale compagna convivente ma anche la poca recettività mostrata dalla resistente pag. 16 di 18 rispetto i plurimi inviti del Tribunale a porre l'attenzione anche sui bisogni affettivi ed educativi delle figlie e non solo sugli aspetti economici, considerato altresì il sub procedimento proposto, avente ad oggetto richieste sostanzialmente sovrapponibili con quelle avanzate nel procedimento divorzile nonchè il rigetto della richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali proposta dal resistente (ricorrente nel procedimento principale) in quanto esplorativa oltre che tardiva e comunque superflua, non vertendosi in situazione ove le minori versino in pregiudizio tale da rendere necessario l'intervento anche officioso del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, richiamata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 190/2024 emessa il 19.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle Parti nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
- conferma l'affido delle figlie minori e in via Persona_3 Per_2
condivisa fra i genitori, con collocamento e residenza presso la madre in Lardirago
(PV), Via IV Novembre n. 141,
- dispone che le visite padre-figlie avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
- dispone che versi a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al CP_1 mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
- dispone che la resistente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per le figlie;
- ammonisce entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c. per le ragioni dedotte in parte motiva;
pag. 17 di 18 - rigetta la richiesta di parte resistente ex 614 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in € 2.660,00 per compensi, il tutto oltre al 15% rimborso forfettario e accessori di legge, compensando tra le parti la restante parte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 2816/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2816/2022 R.G. promossa da
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. MOSCATO OLGA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Via Cesare Beccaria n. 5;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
BAGGI DANIELA e PROVINCIALI GIULIA BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, Viale Cesare Battisti n. 15;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: divorzio giudiziale - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Nel merito: in punto affidamento e mantenimento della prole minorenne:
1. Disporre affidamento condiviso tra i genitori delle figlie con allocazione prevalente presso la casa familiare sita in Lardirago (PV), Via IV Novembre n. 141.
2. Il IG. trascorrerà con le figlie tutto il tempo che gli sarà possibile previo Pt_1
accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative delle figlie,
pag. 1 di 18 nonché delle esigenze di vita e professionali di entrambi i genitori. In ogni caso, il IG. terrà con sé le figlie a fine settimana alterni, da sabato pomeriggio dopo pranzo, Pt_1
comunque dalle ore 16.00 fino al lunedi mattina al rientro a scuola, salvo diversi accordi.
3. Il IG. trascorrerà, inoltre, con e due pomeriggi Pt_1 Per_1 Per_2 infrasettimanali, da identificarsi all'inizio di ogni anno con la madre e previo accordo tra le parti, dalle uscita da scuola comunque dalle ore 15.30 fino a dopo cena o fino alla mattina successiva al rientro a scuola, rimessa la scelta dell'orario alle due figlie compatibilmente alle loro esigenze personali e scolastiche.
4. Nella settimana in cui il weekend non è di spettanza del padre, quest'ultimo trascorrerà comunque con le figlie due giornate infrasettimanali dalle ore 15.30 fino alla mattina successiva. In caso di cambio di orari e giorni, venga previsto il recupero da parte del padre.
5. Le figlie minori, durante l'estate, tenuto conto delle loro esigenze e degli impegni lavorativi dei genitori, trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori dovranno, per tempo comunque almeno 30 giorni prima della partenza, comunicarsi luoghi e recapiti di soggiorni e vacanze che trascorreranno con le figlie. Resta inteso che i costi delle suddette vacanze verranno sostenuti per intero dal genitore con il quale in quel momento i ragazzi trascorreranno il soggiorno.
6. Ciascuno dei genitori avrà facoltà di tenere esclusivamente per sé le figlie minori per
7 giorni durante il periodo natalizio e per 4, anche non consecutivi, durante le festività pasquali, previo accordo con l'altro genitore e congruo preavviso, con l'intesa che le figlie trascorreranno la mattina del giorno di Natale fino a dopo il pranzo con la madre ed il pomeriggio fino a dopo cena con il padre, seguendo la regola dell'alternanza, pertanto, l'anno successivo le figlie trascorreranno la mattina del giorno di Natale fino
a dopo pranzo con il padre ed il pomeriggio fino a dopo cena con la madre, così anche per il giorno di Pasqua e lunedi dell'Angelo salvo diversi accordi.
7. Relativamente alle altre festività annuali e ponti scolastici saranno da suddividersi tra
i genitori di comune accordo, in base al calendario, entro il 31 dicembre di ogni anno e nel rispetto della alternanza degli anni.
pag. 2 di 18
8. ll IG. corrisponderà a titolo di contributo per il mantenimento in favore delle Pt_1
proprie figlie, la somma complessiva di E 250,00 (E 125,00 per ciascuna figlia), a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5° giorno di ogni mese, mediante bonifico bancario da effettuarsi alla IG.ra CP_1
9. Il pagamento della percentuale delle spese straordinarie o extra assegno viene fissato nella misura del 70% a carico della madre e il 30% a carico del padre o altra diversa misura ritenuta equamente distribuita, a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo.
Tali spese verranno rimborsate al genitore che vi ha provveduto entro 15 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione, secondo le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di Pavia.
10. Disporre che per le spese extra relative a attività educative e formative in forma privata i genitori si accordino previamente sentiti in doveroso confronto le figlie da entrambi i genitori. In difetto di preventivo confronto le spese saranno assunte in via esclusiva dal genitore che ha ritenuto di sostenerle.
11. Nulla in favore reciproco delle parti che si dichiarano economicamente autosufficienti.
12. I coniugi si rilasciano sin da ora reciproca autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”.
Parte resistente:
“1) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie (16 anni Persona_3
compiuti il 30 luglio 2024) e (13 anni compiuti il 23 maggio 2011) Parte_2
con esercizio congiunto della responsabilità parentale, ad eccezione delle sole scelte e decisioni ordinarie.
2) Mantenere la residenza anagrafica e la prevalente collocazione delle figlie
[...]
e presso la madre in Lardirago (PV), in Via IV Persona_3 Parte_2
Novembre n. 141.
3) In considerazione dell'età delle figlie, delle loro esigenze di studio, relazioni e socialità
- e nel rispetto della loro volontà - prevedere che il padre potrà incontrarle e tenerle presso di sé nella propria abitazione a Belgioioso (PV) Via Papa Giovanni XXIII n. 40
pag. 3 di 18 in base al seguente programma di massima e salvo diversi accordi e in ogni caso tenendo in debita considerazione i desideri e volontà delle figliole:
- a fine settimana alternati, dal sabato ore 18.00 fino alla domenica sera, dopo cena, salvo diversi accordi;
- una giornata infrasettimanale - di norma il mercoledì - dalle 15,30 con accompagnamento a casa, dopo cena;
- nelle vacanze scolastiche natalizie: per 7 giorni, anche consecutivi;
- nelle vacanze scolastiche pasquali: per 3 giorni, anche non consecutivi.
- nelle vacanze estive: per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre di ogni anno;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno anche in relazione alla disponibilità di ferie di ciascun genitore;
- le altre giornate festive infraannuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
4) Porre a carico di l'obbligo di provvedere al mantenimento delle Parte_1
due figlie (16 e 13 anni) corrispondendo l'importo di € 1.600 mensili (€ 800,00 per ciascuna figlia) onniinclusivi di tutte le spese extra, escluse quelle di ordine sanitario di tipo privatistico se concordate e quelle relative alle rette universitarie, da decidersi e sostenere come da Protocollo 2323/2016 del tribunale di Pavia.
Con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
5) In subordine, porre a carico di l'obbligo di provvedere al Parte_1 mantenimento delle due figlie corrispondendo l'importo di € 1.000,00 (€ 500 per ciascuna figlia) oltre il 75% delle spese extra come da Protocollo n. 2323/2016 del tribunale di Pavia.
Con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
6) In ulteriore subordine, determinare l'obbligo a carico paterno nel mantenimento delle due figlie in misura congrua e di giustizia, in ogni caso con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
7) In ogni caso, invitare (se non ordinare) al ricorrente di prestare il consenso al rilascio del passaporto per l'espatrio delle figlie minori.
8) In via istruttoria:
pag. 4 di 18 ▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., di produrre in giudizio gli estratti di conto corrente intestati, cointestati o su cui abbia delega ad operare Parte_1
(c.f. ), i depositi titoli, le carte di credito e le carte di
[...] C.F._1
/debito con riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni e, in generale, ogni documento attestante operazioni compiute da (c.f. Parte_1
) presso i seguenti Istituti di Credito e rapporti: C.F._1
- con sede in (20152) Milano, alla Via Bisceglie, 120 (c.f. CP_2
, p. iva ). P.IVA_1 P.IVA_2
- (oggi ), con sede in (07100) Viale Mancini, 2 Controparte_3 CP_4 CP_3
(p. iva ). P.IVA_3
- , con sede in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f. Controparte_5
). P.IVA_4
- Nexi Payments, con sede in (20159) Milano, c.so Sempione n. 55 (c.f.
). P.IVA_5
- , con sede in (00144) Roma, Viale Europa, 190 (c.f. e p.i. CP_6
). P.IVA_6
- LIS pay S.p.a., con sede in (20159) Milano, via Roberto Bracco, 6 (c.f.
). P.IVA_7
▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. a , con sede in (10121) Controparte_5
Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f. ), di produrre in giudizio gli estratti di P.IVA_4
conto corrente intestati, cointestati o su cui abbia delega ad operare Parte_1
(c.f. ), dei depositi titoli, delle carte di credito e
[...] C.F._1
delle carte di /debito con riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni e, in generale, ogni documentazione attestante operazioni compiute da Parte_1
(c.f. ) - quale intestatario di . C.F._1 Controparte_7
▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., a (c.f. Parte_1
) di produrre in giudizio i contratti di mutuo, gli estratti e C.F._1
movimentazioni tutte del conto o rapporto bancario affidato di cui egli riferisce i propri atti (v. pag. 7, memoria 07.07.2023) nonché rapporti di prestito personale esistenti ed attivi con istituti di credito o società finanziarie, con riferimento agli ultimi 10 (dieci) anni.
pag. 5 di 18 ▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., a (c.f. Parte_1
) di produrre in giudizio i bonifici erogati in favore della moglie, C.F._1
dalla separazione ad oggi, relativi al rimborso delle spese extra-assegno (in particolare mediche e scolastiche); a conferma dei sistematici inadempimenti riferiti da parte in danno della prole. CP_1
▪ Ordinare al ricorrente la produzione dei Modelli fiscali aggiornati e quindi del Modello
UNICO 2024 (che entro il termine dell'udienza di precisazione conclusioni sarà stato presentato all'ADE); in mancanza, ordinargli di depositare il Registro acquisti e il
Registro dei corrispettivi riferiti all'esercizio 2023 dai quali si ricaveranno informazioni utili (sia che fossero positive sia che fossero negative) all'accertamenti dei reali redditi oltre all'elenco delle fiere e mercati cui ha partecipato nell'anno 2023 e 2024. Pt_1
▪ Ordinare alla partner/convivente del ricorrente, signora (c.f. CP_8
- nata a Popesti in [...] il [...], e residente a C.F._3
Belgioioso (PV) via Papa Giovanni XXIII n. 40/A di professione Infermiera - la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
✓ estratti di conto corrente intestati (o cointestati o sui quali abbia delega ad operare), dei depositi titoli, delle carte di credito, e, in generale, ogni documentazione attestante operazioni dalla stessa compiute relativamente agli ultimi tre anni;
✓ modelli fiscali e le CU ricevute dal datore di lavoro negli anni: 2021; 2022; 2023 e
2024.
✓ Modello UNICO 2023 (redditi anno 2022);
✓ buste paga ricevute da gennaio 2024 sino alla data di emissione del provvedimento ordinativo del G.I e conti correnti intestati, cointestati o su cui abbia delega a decorrere dall' inizio della convivenza con fino alla data del provvedimento ordinativo. Pt_1
▪ Ordinare, ai sensi dell'articolo 210 c.p.c., alla con sede Controparte_9
legale a Milano, piazza Tre Torri, 1 (in persona del l.r. p.t.) e per struttura periferica di
Stradella, in persona della Capo settore sig.ra di produrre in giudizio Parte_3 il piano lavorativo dell'attore predisposto sulla base delle - dichiarate - disponibilità familiari di Pt_1
pag. 6 di 18 ▪ Ammettere la prova contraria in ipotesi di ammissione delle prove orali dedotte dall' attore, con i testi indicati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 3) c.p.c., datata 2.10.2023, di parte CP_1
9) Ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c., ammonire severamente il ricorrente al rispetto dei provvedimenti giudiziali resi con contestuale applicazione della sanzione ex art. 614-bis
c.p.c. a carico nella misura di 50 euro - da versare in aggiunta all'importo di Pt_1
mantenimento della prole - per ogni giorno di ritardo (e quindi violazione) dei provvedimenti che determinano gli obblighi paterni verso la prole.
10) Respingere tutte le domande formulate dal ricorrente.
11) Con vittoria di spese e compensi di giudizio a favore della convenuta considerando la complessiva condotta di parte sia violativa dei diritti della prole sia Pt_1
processuale; in ogni caso, previa verifica della persistenza dei requisiti in capo a quest'ultimo per seguitare a beneficiare del Patrocinio a spese dello Stato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che in punto di status è già stata pronunciata dal Tribunale la sentenza parziale n. 190/2024 emessa il 19.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, che qui deve intendersi integralmente richiamata.
La causa è proseguita in ordine alle questioni ancora controverse tra le parti, afferenti all'affidamento della prole, al collocamento – su cui le parti, per vero, convergono – e, in species, alla quantificazione del contributo al mantenimento.
In ordine a tale profilo, in particolare, il ricorrente chiede la riduzione dell'attuale importo da lui dovuto in favore delle figlie, previsto in € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), deducendo problematiche lavorative ed economiche di cui si dirà infra.
Di contro, parte resistente insiste per l'incremento dell'assegno di mantenimento a beneficio delle figlie ad € 1.600,00 mensili omnia (€ 800,00 per ciascuna figlia) di spese straordinarie, ovvero, in subordine, della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) oltre il 75% delle spese extra assegno.
Premesso quanto sopra, il Collegio, vista la reiterazione della richiesta di ordine ex art. 210 c.p.c. da parte della resistente, già accolta dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro con pag. 7 di 18 ordinanze dell'08.02.2023 e 17.09.2024 e solo parzialmente evase dal ricorrente, ritenendo la causa già sufficientemente istruita e matura per la decisione, con ogni conseguenza ex art. 116, co. II c.p.c. a carico di quest'ultimo per la mancata produzione dei documenti richiesti, rigetta le richieste così come reiterate dalla convenuta.
In merito all'affido e al collocamento della prole
Riguardo all'affido delle figlie minori, e rispettivamente di Persona_3 Per_2
anni sedici e tredici, vista la sostanziale identità delle richieste dei genitori sul punto, il
Collegio ritiene opportuno che venga stabilito l'affido condiviso tra i genitori, non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario, con collocazione prevalente presso la residenza materna in Lardirago (PV), Via IV Novembre
n. 141.
Circa il diritto di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene, in considerazione dell'età delle figlie e delle richieste delle parti, di stabilire il seguente calendario di incontri: il padre rimarrà con le figlie, a fine settimana alternati, dal sabato ore 17.00 fino alla domenica sera, dopo cena, salvo diversi accordi;
una giornata infrasettimanale – salvo diversi accordi in considerazione delle esigenze scolastiche, ricreative delle figlie e dei genitori - dalle 15,30 con accompagnamento a casa, dopo cena;
nelle vacanze scolastiche natalizie: per 7 giorni, anche consecutivi;
nelle vacanze pasquali le figlie trascorreranno con il padre alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nelle vacanze estive: per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi tra giugno e settembre di ogni anno;
il periodo dovrà essere individuato, in accordo con entrambi i genitori, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto delle esigenze delle figlie e degli impegni lavorativi dei genitori;
le altre giornate festive infra annuali (cd. ponti o festività o nazionali) saranno attribuite all'uno o all'altro genitore, nel rispetto del principio di alternanza.
Le parti potranno concordare diverse modalità di visita, tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze e i desideri delle figlie minori, nonché dei rispettivi impegni.
Rilevata la reciproca acredine persistente tra le parti, che, come emerso dall'ascolto delle minori in seno al loro ascolto avvenuto all'udienza del 17.01.2024, è incentrata su ragioni prettamente economiche, si auspica che i genitori - nell'ottica precipua della prioritaria superiorità dell'interesse della prole a costruire e mantenere un rapporto sano e sereno pag. 8 di 18 con ciascuna figura genitoriale - si astengano da ogni atteggiamento o commento rivolto al reciproco discredito, tale da compromettere lo stato emotivo delle figlie e da condizionare e / o pregiudicare la relazione genitoriale.
Da ultimo, si prende atto del reciproco assenso manifestato dalle parti circa l'autorizzazione al rilascio ovvero al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
Sulla quantificazione del contributo al mantenimento delle figlie minori
Rilevato che la madre, convivendo con le figlie, provvederà direttamente al loro mantenimento, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Parte ricorrente, ha chiesto disporsi la riduzione dell'attuale importo da lui dovuto in favore delle figlie, previsto in € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno, ad € 250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), deducendo di aver interrotto la sua attività di commercio ambulante di vestiario dal dicembre 2023, quando il furgoncino allestito per i mercati riportava danni a seguito di un incidente stradale con altro autoveicolo.
La difesa della resistente, invece, ha insistito per l'incremento dell'assegno di mantenimento a beneficio delle figlie ad € 1.600,00 mensili omnia (€ 800,00 per ciascuna figlia) di spese straordinarie, ovvero, in subordine, della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) oltre il 75% delle spese extra assegno.
Ciò posto, alla luce delle risultanze processuali, nonché della condotta processuale di cui si dirà infra - che ha portato necessariamente all'applicazione di presunzioni sulla base delle evidenze disponibili - il Collegio ritiene di dover confermare la misura dell'assegno di mantenimento per le figlie da porre a carico del padre, così come stabilito con ordinanza dell'08.06.2023 dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro in € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
Quanto alla posizione economica del ricorrente, che ha svolto la professione di commerciante ambulante di abbigliamento, come da lui riferito, almeno sino all'incidente avvenuto nel dicembre 2023 che avrebbe distrutto il furgoncino allestito per i mercati, ha pag. 9 di 18 prodotto i seguenti redditi netti: 2.180,00 per il 2021; 9.509,00 per il 2022 e 6582,00 per il 2023.
Tuttavia, con ordinanza del 14.11.2022, il G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro, al fine di meglio ricostruire le condizioni economiche e il tenore di vita del IG. chiedeva al Pt_1
Comando della Guardia di Finanza di Belgioioso il deposito di una relazione nella quale fossero indicati i redditi del ricorrente, con l'indicazione dei conti correnti e i depositi titoli intestati o cointestati al predetto relativamente “al periodo dal 1° gennaio 2019 all'attualità”.
Peraltro, dalle indagini sopra espletate, emergeva come il IG. in proprio ovvero Pt_1
in qualità titolare firmatario/legale rappresentante dell'impresa “I Bruschi di Bruschi
Giangiacomo” avesse nel corso degli anni intrattenuto rapporti con i seguenti istituti di credito:
• con sede in (20152) Milano, alla Via Bisceglie, 120 (c.f. CP_2
, p. iva ); P.IVA_1 P.IVA_2
• (oggi , con sede in (07100) (p. iva Controparte_3 CP_4 CP_3
); P.IVA_3
• , con sede in (10121) Torino, Piazza San Carlo 156, (c.f. Controparte_5
); P.IVA_4
• Nexi Payments, con sede in (20159) Milano, c.so Sempione n. 55 (c.f.
); P.IVA_5
• con sede in (00144) Roma, Viale Europa, 190 (c.f. e p.i. CP_6
); P.IVA_6
• LIS pay S.p.a., con sede in (20159) Milano, via Roberto Bracco, 6 (c.f.
); P.IVA_7
• , con sede in (41121) Modena, via San Carlo, 8/20 (c.f. CP_10
). P.IVA_8
Per tale ragione, con ordinanza dell'08.02.2023, il G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro ordinava ex art. 210 c.p.c. al ricorrente l'esibizione in giudizio degli estratti di conto corrente a sé intestati, cointestati o con delega ad operare, dei depositi titoli, delle carte di credito, delle carte di debito con riferimento agli ultimi dieci anni e, in generale, di tutta la pag. 10 di 18 documentazione attestante operazioni compiute - sia singolarmente sia quale titolare di
Ditta commerciale individuale e anche per delega - presso i sopra citati istituti di credito.
Orbene, a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., la difesa del IG. Pt_1
depositava la documentazione relativa al c/c n. 40422 acceso presso UBI BA e intestato alla , oggi trasformato nel c/c n. 42145378 acceso presso BPER BA Controparte_7
S.p.a., peraltro con modalità che non ne agevolano la disamina, in quanto documentazione in parte priva di denominazione degli allegati.
Con riguardo agli altri rapporti bancari, il IG. non dava contezza delle operazioni Pt_1
effettuate tramite 5, BA di SS (oggi , Intesa Sanpaolo Spa, Lispay CP_5 CP_4
Spa, limitandosi a produrre richieste effettuate ai citati istituti di credito, asseritamente inevase, ovvero riscontri inidonei a chiarire la natura delle operazioni bancarie effettuate dal Pt_1
Inoltre, quanto ai rapporti con Nexy Payments, il ricorrente depositava unicamente una fattura relativa al canone per il POS relativa al periodo gennaio – marzo 2023, con ogni probabilità da lui utilizzato per la propria attività di commercio ambulante.
Ancora, parte ricorrente allegava la movimentazione relativa ad una carta CP_6
afferente al periodo 22.08.2017 – 28.02.2023, da cui risultano molteplici ricariche per complessivi € 2.598,80 attraverso ufficio postale o esercenti, finalizzati ad acquisti tramite canali online.
Veniva, inoltre, data contezza di un portafoglio titoli, intestato al IG. dal quale Pt_1 si evince che la sorte capitale, € 26.000,00, investita il 13.09.2013 veniva disinvestita il
23.10.2013, con versamento per l'importo attualizzato di € 25.843,35 sul conto della
IG.ra Parte_4
In ultimo, il allegava una richiesta informazioni in merito ai rapporti di credito e Pt_1
debito da lui intrattenuti, datata 16.02.2023, asseritamente indirizzata a BA d'Italia ma priva di prova di avvenuto invio e ricezione della stessa e, comunque, priva di ogni riscontro.
Pertanto, risulta evidente che l'unica documentazione analizzabile e raffrontabile con le dichiarazioni dei redditi prodotte siano gli estratti conto relativi al c/c 42145378 acceso presso e intestato all'attività commerciale del CP_10 Pt_1
pag. 11 di 18 Tuttavia, come già evidenziato dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro con ordinanza dell'08.06.2023, il suddetto confronto evidenzia diverse anomalie, sicché risulta come i ricavi esplicitati in sede di dichiarazioni dei redditi non coincidano con le entrate di denaro complessivamente considerate riversate sul conto corrente in parola.
In particolare, tra il 2019 e il 2021 si rileva quanto segue:
• anno 2019: le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) risultano pari ad euro 50.754,00 mentre dal Modello UNICO 2020 emergono ricavi pari ad euro 44.859. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 54.728,00, quindi una somma superiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 50.754,00;
• anno 2020: le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) CP_1 risultano pari ad euro 29.310,00 mentre dal Modello UNICO emergono ricavi pari ad euro 23.471,00. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 28.634, quindi una somma inferiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 23.471,00;
CP_1
• anno : le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) risultano pari ad euro 41.840,00, mentre dal Modello UNICO 2022 emergono ricavi pari ad euro 26.601,00. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 32.453,00 quindi una somma inferiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 41.840,00;
• anno 2022: le entrate complessive (contanti e incassi tramite Bancomat e altri) risultano pari ad euro 38.737,67, mentre dal Modello UNICO 2023 emergono ricavi pari ad euro 32.407,00. Aggiungendo a tale somma l'Iva al 22%, tuttavia, i ricavi complessivi dovrebbero ammontare ad € 39.536 quindi una somma superiore alle entrate registrate sul c/c dell'attività in € 38.737,67;
Preso atto di quanto sopra, risulta evidente come non sia possibile accertare attraverso la documentazione prodotta dal IG. la reale consistenza patrimoniale di Pt_1 quest'ultimo.
Ciononostante, il Collegio ritiene che dalla disamina degli estratti conto prodotti dal ricorrente emergano numerose operazioni che lasciano presumere la sussistenza di pag. 12 di 18 guadagni non dichiarati e che la documentazione reddituale prodotta, al netto delle risorse impiegate per l'acquisto degli articoli d'abbigliamento da rivendere, non sia pienamente attendibile, come versamenti in contanti (talvolta anche superiori ad € 6.000,00), ovvero assegni di cui non risulta chiaramente l'esecutore e bonifici effettuati dalla IG.ra
[...]
in favore del ricorrente (es: 21.12.2021 per € 16.500,00, somma con la Parte_4 quale il 30.12.2021 viene effettuato un pagamento con causale “saldo fattura 24 del
27.12.2021), nonché bonifici esteri in favore di sé stesso (es: 04-05.11.2021).
Inoltre, rilevato come non risultino spese riconducibili al soddisfacimento delle esigenze quotidiane, quali il pagamento di utenze, spese alimentari, sanitarie e di altri beni di prima necessità, si presume che il IG. bbia goduto di ulteriori guadagni, non dichiarati, Pt_1
per far fronte a tali spese correnti.
In ultimo, altrettanto rilevante, è la mancata omissione della produzione della documentazione reddituale relativa alla IG.ra , convivente more uxorio dal CP_8
luglio 2023 del IG. circostanza che impedisce, oltre la valutazione della Pt_1
posizione reddituale del ai fini della definitiva ammissione al beneficio del Pt_1
patrocinio a spese dello Stato, una stima del tenore di vita complessivamente da questi tenuto.
Di contro, la resistente, di professione insegnante ha allegato i seguenti redditi netti: per l'anno 2020 € 22.908,00; per l'anno 22.802,00; per l'anno 2022 € 23.757,00; per CP_11
l'anno 2023 € 24.478,00.
Orbene, alla luce di tutte le valutazioni che precedono, unite all'assenza di documentazione medico / sanitaria da cui si evinca l'incapacità al lavoro del IG. Pt_1
il quale, come da dichiarazioni della sua difesa, sta attualmente svolgendo un corso da
O.S.S., considerato che il ricorrente vive in un'abitazione in comodato, senza oneri di spese locatizie, al Collegio appare corretto confermare i provvedimenti in punto di quantificazione del contributo al mantenimento assunti dal Giudice Delegato e, pertanto, di porre a carico del IG. l'obbligo di Parte_1
versare alla ricorrente in via anticipata entro il 5 di ogni mese, Controparte_1
a titolo di concorso al mantenimento delle figlie un assegno di € 700,00 (settecento/00), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati.
pag. 13 di 18 Deve, altresì prendersi atto che, sebbene allo stato il IG. abbia dedotto di essere Pt_1
disoccupato e di frequentare attualmente un corso per divenire operatore O.S.S. (cfr. memoria di replica alla comparsa conclusionale pag. 3), non si può non Pt_1
considerare come parte resistente sia abile al lavoro ed ancora in età lavorativa e che sullo stesso, al momento, non gravi alcun onere abitativo, posto che, come già evidenziato, risulta vivere dal 22.11.2021 in un'abitazione in comodato d'uso di proprietà dei IGg.ri e (cfr. documentazione acquisita dalla Guardia di Parte_5 Parte_6
Finanza).
Del resto, come osservato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità: “il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”. (Cassazione
Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n. 6197; Cassazione
Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007, n. 17403).
Da ultimo, considerata la collocazione della prole presso la residenza materna, si ritiene opportuno che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla resistente.
Sulla richiesta ex art. 709 ter c.p.c. (ante c.d. “Riforma Cartabia”) e 614 bis c.p.c. formulata dalla convenuta
L'odierna pare resistente formula istanza ex art. 709 ter c.p.c. per l'ammonizione del ricorrente al rispetto dei provvedimenti giudiziali resi, con applicazione della sanzione ex art. 614-bis c.p.c. a carico nella misura di 50 euro - da versare in aggiunta Pt_1 all'importo di mantenimento della prole - per ogni giorno di ritardo (e quindi violazione) dei provvedimenti che determinano gli obblighi paterni verso la prole, sul presupposto che il ricorrente versi un importo per il contributo al mantenimento minore rispetto al quantum disposto in sede di ordinanza dell'08.06.2023 dal G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro, circostanza ammessa dal Pt_1
pag. 14 di 18 A fronte delle evidenze emerse nel corso del presente giudizio, sussistendo condizioni che arrechino pregiudizio alla prole od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il Collegio ritiene di ammonire entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c..
Invero, se da un lato il Collegio prende atto dell'arbitraria riduzione del contributo al mantenimento in favore delle figlie da parte del padre, al contempo, non può obliterarsi la condotta complessivamente tenuta da entrambe le parti, specialmente dalla madre, rispetto alle figlie, rivolta a strumentalizzare il conflitto della coppia genitoriale, spiccatamente incentrato sulla questione economica (come peraltro è emerso in sede di audizione delle minori).
Tale condotta, coinvolgendo direttamente le minori, risulta consequenzialmente impeditiva della costruzione e del mantenimento di una relazione serena tra le figlie con ogni genitore, avendo l'effetto di confondere l'affettività con il lato economico- patrimoniale, che pure rileva ma rimane distinto dal diritto alla bigenitorialità.
Sul punto, invero, si osservi come le dichiarazioni rese dalle minori in sede di loro ascolto, tenutosi ove il 17.01.2024, evidenzino una loro partecipazione al conflitto genitoriale (su tutte: “Mia mamma crede che mio padre sia ricco. Io è da quando ho 8 anni che sento dire che mio padre è ricco ma non ci dà i soldi per mantenerci.” […] Mia mamma è esagerata rispetto a questa cosa. […] Ad esempio, per la montagna mi serviva il sapone
o i pantaloni e lei diceva no tuo padre non mi dà una lira… dopo aver litigato mi ha detto che mi avrebbe preso i pantaloni Decathlon o sapone piccolo e prima invece aveva detto di no. Mi ha dato fastidio che mi dica di no per mio padre e io le chiedo di lasciarmi fuori da queste cose e lei dice che è giusto che io lo sappia. Mi sarebbe bastato che non avesse fatto queste premesse”).
A fronte di quanto sopra, il Collegio ritiene di ammonire entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c., affinché vengano rispettate dal padre le statuizioni contenute sentenza in punto di mantenimento e affinché entrambi i genitori, ed in particola modo l'odierna resistente, si astengano da ogni atteggiamento o commento rivolto al reciproco discredito, tale da compromettere lo stato emotivo delle figlie e da condizionare e/o pregiudicare la relazione genitoriale.
Ancora, la IG.ra rivolgeva istanza per la previsione “ex art. 614-bis c.p.c. a CP_1
carico nella misura di 50 euro - da versare in aggiunta all'importo di Pt_1
pag. 15 di 18 mantenimento della prole - per ogni giorno di ritardo (e quindi violazione) dei provvedimenti che determinano gli obblighi paterni verso la prole”.
Orbene, il Collegio, ritenuto di non considerare nel caso di specie il dettato normativo di cui all'art. 473 bis 39, applicabile solo ai procedimenti introdotti successivamente al
28.02.2023, data di entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, e, conseguentemente, di applicare le disposizioni previgenti di cui all'art. 709 ter c.p.c., rigetta la domanda come proposta dalla resistente.
Invero, il combinato disposto dell'art. 709 ter c.p.c. e dell'art. 614 bis c.p.c., non consente la previsione di una somma di denaro correlata agli inadempimenti relativi al mancato pagamento di somme di denaro.
Sulla regolamentazione delle spese di lite
Il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere compensate tra le Parti nella misura di 2/3, rilevato da un lato il sostanziale accordo tra le parti in punto di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in merito all'affido e collocamento della prole, e, dall'altro la parziale soccombenza reciproca di entrambi i genitori in merito alla quantificazione del contributo al mantenimento per le figlie, condannando il a Pt_1
rifondere alla resistente il restante terzo liquidato come in parte dispositiva.
Invero, sia gli importi richiesti dalla madre in favore delle figlie a carico del ricorrente, rectius € 1.600,00 mensili omnia (€ 800,00 per ciascuna figlia) di spese straordinarie, ovvero, in subordine, della somma di € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuna figlia) oltre il
75% delle spese extra assegno, sia la riduzione dell'assegno richiesta dal padre in €
250,00 (€ 125,00 per ciascuna figlia), oltre al 30% delle spese extra assegno, appaiono ampiamente ed egualmente sproporzionati rispetto alle risultanze di causa e, finanche, al contributo al mantenimento stabilito in via provvisoria con ordinanza dell'08.06.2023 dal
G.I. Dott.ssa Laura Cortellaro in € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, confermato in via definitiva con la presente sentenza.
Ancora, appare equa la compensazione nella misura sopra indicata, considerato il comportamento processuale del ricorrente, che ha prodotto solo parzialmente la documentazione richiesta al fine di ricostruire la sua capacità reddituale e quella dell'attuale compagna convivente ma anche la poca recettività mostrata dalla resistente pag. 16 di 18 rispetto i plurimi inviti del Tribunale a porre l'attenzione anche sui bisogni affettivi ed educativi delle figlie e non solo sugli aspetti economici, considerato altresì il sub procedimento proposto, avente ad oggetto richieste sostanzialmente sovrapponibili con quelle avanzate nel procedimento divorzile nonchè il rigetto della richiesta di C.T.U. sulle capacità genitoriali proposta dal resistente (ricorrente nel procedimento principale) in quanto esplorativa oltre che tardiva e comunque superflua, non vertendosi in situazione ove le minori versino in pregiudizio tale da rendere necessario l'intervento anche officioso del Giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, richiamata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 190/2024 emessa il 19.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle Parti nella controversia di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
- conferma l'affido delle figlie minori e in via Persona_3 Per_2
condivisa fra i genitori, con collocamento e residenza presso la madre in Lardirago
(PV), Via IV Novembre n. 141,
- dispone che le visite padre-figlie avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
- dispone che versi a Parte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al CP_1 mantenimento delle figlie, l'importo mensile di € 700,00 (settecento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto al 50% delle spese straordinarie tra i genitori, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Pavia;
- dispone che la resistente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per le figlie;
- ammonisce entrambi i genitori ex art. 709 ter c.p.c. per le ragioni dedotte in parte motiva;
pag. 17 di 18 - rigetta la richiesta di parte resistente ex 614 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla resistente 1/3 delle spese di lite, liquidate in tale proporzione in € 2.660,00 per compensi, il tutto oltre al 15% rimborso forfettario e accessori di legge, compensando tra le parti la restante parte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 16.01.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 18 di 18