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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1860/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Scotti – Presidente rel. ed est.
dott.ssa Annalisa Boido – Giudice
dott.ssa Veronica Zanin – Giudice
nel procedimento di reclamo promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Joëlle Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosanna Piccinino e dell'avv. Alessio Cerniglia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore;
RECLAMANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Controparte_1 CodiceFiscale_2
Monteverde e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RECLAMATA
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente
Parte_2
ha proposto reclamo avverso il decreto n. 5318 del 4/10/2024, con cui il Parte_1
Giudice tutelare ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso proposto dall'odierna reclamante per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della propria madre, Controparte_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio, contestando il ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Pagina 1 Il procedimento è stato istruito, oltre che in via documentale, tramite l'audizione di CP_1
[...]
***
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
L'istanza di nomina di un amministratore di sostegno è stata per la prima volta presentata il 12/6/2023 dinanzi al Tribunale di Genova ed è stata respinta, essendo state riconosciute,
in capo alla signora condizioni cognitive e psichiche di assoluta normalità e la CP_1
stessa è stata ritenuta lucida e capace di gestire adeguatamente le proprie risorse economiche.
L'istanza di nomina di un amministratore di sostegno è stata nuovamente presentata,
l'anno successivo, dinanzi al Tribunale di Novara, sul presupposto della fragilità emotiva di derivante dal rapporto di dipendenza affettiva dalla figlia , Controparte_1 Per_1
dedita all'uso di stupefacenti ed affetta da disturbo della personalità borderline.
In ordine a detta istanza, il Giudice tutelare ha pronunciato il decreto di non luogo a provvedere oggetto del presente reclamo, avendo rilevato come la signora sia CP_1
“persona nel pieno possesso delle proprie capacità di intendere e di volere, nonché del tutto idonea
ad attuare in completezza e con consapevolezza tutti gli atti volti a gestire e ad amministrare la
propria persona e i propri beni e interessi”.
A sostegno del reclamo, ha dedotto come non sia in discussione la Parte_1
capacità di intendere e di volere della propria madre, pacificamente riconosciuta come sussistente, bensì la sua fragilità, che la rende inconsapevole dei propri limiti e di apprezzare ciò che è nel suo interesse e ciò che non lo è.
La reclamante, dinanzi al Giudice tutelare di Novara, ha allegato dei fatti nuovi rispetto a quelli già considerati nell'ambito del procedimento apertosi a Genova e, cioè la dimenticanza di una scadenza di pagamento relativa ad una multiproprietà francese,
denotante una condizione di difficoltà nella gestione patrimoniale, nonché la non giustificata interruzione del rapporto con la figlia e con gli altri componenti della Pt_1
famiglia, ad eccezione della figlia . Per_1
Pagina 2 In relazione al rapporto con quest'ultima, la reclamante ha lamentato come la madre non riconosca la patologia psichiatrica da cui la figlia è affetta e non comprenda come lasciare in suo possesso una carta di credito e dunque accordarle una disponibilità economica illimitata significhi consentirle di abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Nel corso del giudizio, la parte reclamante ha ulteriormente precisato che la necessità di protezione è soprattutto relativa al patrimonio, specie per gli atti di straordinaria amministrazione.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, Controparte_1
reputando insussistenti i dedotti profili di fragilità, nonché l'esigenza di un ausilio, nella gestione del patrimonio, ulteriore rispetto a quello fornitole dai professionisti spontaneamente incaricati.
In ordine alle allegazioni svolte dalle parti il Tribunale osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 404 c.c. “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del
luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono, dunque, la sussistenza di un'infermità fisica o psichica che incida sulla capacità di provvedere personalmente ed autonomamente ai propri interessi (v., sul punto, Cassazione civile sez. I, 2 agosto 2012, n. 13917).
Nel caso di specie è pacifico che non versi in condizione di incapacità di Controparte_1
intendere e di volere, come già riconosciuto dal Tribunale di Genova e dal Tribunale di
Novara.
La lucidità della signora emerge con chiarezza dalle consulenze prodotte in CP_1
giudizio dalle parti e, in particolare, dalla relazione del dott. (doc. 8 reclamata) e Per_2
da quella del prof. (doc. 11 reclamante). Nemmeno la relazione della dott.ssa Per_3 Per_4
prodotta da parte reclamante per la prima volta nel corso del presente giudizio, contesta le conclusioni di cui alle citate relazioni, né dall'audizione condotta da questo Collegio sono emerse circostanze tali da far sorgere dubbi circa l'attendibilità di quanto accertato.
La parte reclamante ha, piuttosto, posto l'accento sulla fragilità emotiva della signora sulla sua manipolabilità da parte della figlia . CP_1 Per_1
Pagina 3 Anche a voler ritenere che l'invocata misura di protezione possa essere disposta a fronte non solo di un'incapacità in senso clinico, ma anche di una mera fragilità, la stessa non è
emersa dall'istruttoria condotta, sicché sarebbe esplorativo un approfondimento peritale in tal senso, come richiesto dalla reclamante.
Nella relazione della dott.ssa si legge che l'accertata capacità di intendere e di volere Per_4
“non esclude la sig.ra da aspetti di manipolazione e suggestione svolti da altri soggetti nei CP_1
suoi confronti”; “bisogna considerare inoltre che data l'età, la normale dipendenza emozionale che si
sviluppa in senescenza diviene maggiore quando l'affetto materno viene messo in discussione, non è
quindi difficile immaginare la grande difficoltà di una madre che pur essendo consapevole della
misura restrittiva per la figlia le elargisce somme di denaro per permetterle di soddisfare i propri
bisogni”.
La relazione contiene affermazioni generiche, relative a ciò che può accadere in casi analoghi a quello per cui si procede ed è, pertanto, inidonea a consentire di ritenere accertata quella fragilità lamentata da parte reclamante.
Tale condizione soggettiva non è emersa nemmeno nel corso dell'audizione della signora la quale ha fornito risposte logiche e ben argomentate, esponendo motivazioni CP_1
sottese alle proprie scelte del tutto giustificabili alla luce del rapporto affettivo con entrambe le figlie.
Nulla è emerso circa aspetti di manipolazione da parte della figlia e non è Per_1
risultato provato, né in via documentale, né tramite le risposte fornite dalla sig.ra CP_1
che abbia libero accesso ad un bancomat fornitole dalla madre. Per_1
Nemmeno può ritenersi anomala e meritevole di approfondimento l'interruzione dei rapporti con la figlia e con la di lei famiglia, alla luce delle molteplici iniziative Pt_1
giudiziarie poste in essere dalla figlia nei confronti della madre, che ben possono giustificare quell'amarezza che la signora a riferito di provare. CP_1
Dal punto di vista patrimoniale, non si ravvisa alcuna necessità di protezione. Quanto
dedotto in ordine al mancato pagamento delle spese relative alla multiproprietà francese è
ininfluente, trattandosi di una mera dimenticanza priva di conseguenze pregiudizievoli degne di nota. La decisione di affidare la gestione del proprio patrimonio a dei consulenti,
confermata in sede di audizione, denota la piena comprensione da parte di CP_1
Pagina 4 dell'entità delle proprie risorse e della necessità di avvalersi di un supporto nella CP_1
gestione.
Per queste ragioni il reclamo deve essere respinto, non sussistendo i presupposti per l'apertura di una misura di protezione a tutela di Controparte_1
Quanto alle spese di lite, la parte reclamata ha chiesto la condanna della controparte in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Il Tribunale condivide la mancata condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nel decreto impugnato, poiché l'introduzione del ricorso era stata determinata dalla sussistenza di circostanze meritevoli di approfondimento istruttorio. Devono invece essere liquidate le spese della presente fase di reclamo, dal momento che già all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado era emersa l'insussistenza dei presupposti per disporre l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore della signora CP_1
La liquidazione è effettuata dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, in misura media per le prime tre fasi e minima per la fase decisionale, svoltasi nel corso dell'udienza deputata all'ascolto di Controparte_1
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla parte reclamata, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
Nemmeno occorre disporre la cancellazione delle espressioni ritenute offensive dalla parte reclamata, trattandosi di espressioni rientranti nell'ordinaria dialettica processuale.
Infine, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo, confermando integralmente il decreto n. 5318 del 4/10/2024;
2) condanna parte reclamante a rimborsare a parte reclamata le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate in € 4.612,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
Pagina 5 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elena Scotti
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Scotti – Presidente rel. ed est.
dott.ssa Annalisa Boido – Giudice
dott.ssa Veronica Zanin – Giudice
nel procedimento di reclamo promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Joëlle Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosanna Piccinino e dell'avv. Alessio Cerniglia e domicilio eletto presso lo studio del primo difensore;
RECLAMANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mario Controparte_1 CodiceFiscale_2
Monteverde e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
RECLAMATA
a scioglimento della riserva che precede,
ha pronunciato la seguente
Parte_2
ha proposto reclamo avverso il decreto n. 5318 del 4/10/2024, con cui il Parte_1
Giudice tutelare ha dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso proposto dall'odierna reclamante per la nomina di un amministratore di sostegno in favore della propria madre, Controparte_1
Quest'ultima si è costituita in giudizio, contestando il ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Pagina 1 Il procedimento è stato istruito, oltre che in via documentale, tramite l'audizione di CP_1
[...]
***
Il reclamo non è fondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
L'istanza di nomina di un amministratore di sostegno è stata per la prima volta presentata il 12/6/2023 dinanzi al Tribunale di Genova ed è stata respinta, essendo state riconosciute,
in capo alla signora condizioni cognitive e psichiche di assoluta normalità e la CP_1
stessa è stata ritenuta lucida e capace di gestire adeguatamente le proprie risorse economiche.
L'istanza di nomina di un amministratore di sostegno è stata nuovamente presentata,
l'anno successivo, dinanzi al Tribunale di Novara, sul presupposto della fragilità emotiva di derivante dal rapporto di dipendenza affettiva dalla figlia , Controparte_1 Per_1
dedita all'uso di stupefacenti ed affetta da disturbo della personalità borderline.
In ordine a detta istanza, il Giudice tutelare ha pronunciato il decreto di non luogo a provvedere oggetto del presente reclamo, avendo rilevato come la signora sia CP_1
“persona nel pieno possesso delle proprie capacità di intendere e di volere, nonché del tutto idonea
ad attuare in completezza e con consapevolezza tutti gli atti volti a gestire e ad amministrare la
propria persona e i propri beni e interessi”.
A sostegno del reclamo, ha dedotto come non sia in discussione la Parte_1
capacità di intendere e di volere della propria madre, pacificamente riconosciuta come sussistente, bensì la sua fragilità, che la rende inconsapevole dei propri limiti e di apprezzare ciò che è nel suo interesse e ciò che non lo è.
La reclamante, dinanzi al Giudice tutelare di Novara, ha allegato dei fatti nuovi rispetto a quelli già considerati nell'ambito del procedimento apertosi a Genova e, cioè la dimenticanza di una scadenza di pagamento relativa ad una multiproprietà francese,
denotante una condizione di difficoltà nella gestione patrimoniale, nonché la non giustificata interruzione del rapporto con la figlia e con gli altri componenti della Pt_1
famiglia, ad eccezione della figlia . Per_1
Pagina 2 In relazione al rapporto con quest'ultima, la reclamante ha lamentato come la madre non riconosca la patologia psichiatrica da cui la figlia è affetta e non comprenda come lasciare in suo possesso una carta di credito e dunque accordarle una disponibilità economica illimitata significhi consentirle di abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Nel corso del giudizio, la parte reclamante ha ulteriormente precisato che la necessità di protezione è soprattutto relativa al patrimonio, specie per gli atti di straordinaria amministrazione.
nel costituirsi in giudizio, ha contestato le deduzioni avversarie, Controparte_1
reputando insussistenti i dedotti profili di fragilità, nonché l'esigenza di un ausilio, nella gestione del patrimonio, ulteriore rispetto a quello fornitole dai professionisti spontaneamente incaricati.
In ordine alle allegazioni svolte dalle parti il Tribunale osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 404 c.c. “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione
fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del
luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno sono, dunque, la sussistenza di un'infermità fisica o psichica che incida sulla capacità di provvedere personalmente ed autonomamente ai propri interessi (v., sul punto, Cassazione civile sez. I, 2 agosto 2012, n. 13917).
Nel caso di specie è pacifico che non versi in condizione di incapacità di Controparte_1
intendere e di volere, come già riconosciuto dal Tribunale di Genova e dal Tribunale di
Novara.
La lucidità della signora emerge con chiarezza dalle consulenze prodotte in CP_1
giudizio dalle parti e, in particolare, dalla relazione del dott. (doc. 8 reclamata) e Per_2
da quella del prof. (doc. 11 reclamante). Nemmeno la relazione della dott.ssa Per_3 Per_4
prodotta da parte reclamante per la prima volta nel corso del presente giudizio, contesta le conclusioni di cui alle citate relazioni, né dall'audizione condotta da questo Collegio sono emerse circostanze tali da far sorgere dubbi circa l'attendibilità di quanto accertato.
La parte reclamante ha, piuttosto, posto l'accento sulla fragilità emotiva della signora sulla sua manipolabilità da parte della figlia . CP_1 Per_1
Pagina 3 Anche a voler ritenere che l'invocata misura di protezione possa essere disposta a fronte non solo di un'incapacità in senso clinico, ma anche di una mera fragilità, la stessa non è
emersa dall'istruttoria condotta, sicché sarebbe esplorativo un approfondimento peritale in tal senso, come richiesto dalla reclamante.
Nella relazione della dott.ssa si legge che l'accertata capacità di intendere e di volere Per_4
“non esclude la sig.ra da aspetti di manipolazione e suggestione svolti da altri soggetti nei CP_1
suoi confronti”; “bisogna considerare inoltre che data l'età, la normale dipendenza emozionale che si
sviluppa in senescenza diviene maggiore quando l'affetto materno viene messo in discussione, non è
quindi difficile immaginare la grande difficoltà di una madre che pur essendo consapevole della
misura restrittiva per la figlia le elargisce somme di denaro per permetterle di soddisfare i propri
bisogni”.
La relazione contiene affermazioni generiche, relative a ciò che può accadere in casi analoghi a quello per cui si procede ed è, pertanto, inidonea a consentire di ritenere accertata quella fragilità lamentata da parte reclamante.
Tale condizione soggettiva non è emersa nemmeno nel corso dell'audizione della signora la quale ha fornito risposte logiche e ben argomentate, esponendo motivazioni CP_1
sottese alle proprie scelte del tutto giustificabili alla luce del rapporto affettivo con entrambe le figlie.
Nulla è emerso circa aspetti di manipolazione da parte della figlia e non è Per_1
risultato provato, né in via documentale, né tramite le risposte fornite dalla sig.ra CP_1
che abbia libero accesso ad un bancomat fornitole dalla madre. Per_1
Nemmeno può ritenersi anomala e meritevole di approfondimento l'interruzione dei rapporti con la figlia e con la di lei famiglia, alla luce delle molteplici iniziative Pt_1
giudiziarie poste in essere dalla figlia nei confronti della madre, che ben possono giustificare quell'amarezza che la signora a riferito di provare. CP_1
Dal punto di vista patrimoniale, non si ravvisa alcuna necessità di protezione. Quanto
dedotto in ordine al mancato pagamento delle spese relative alla multiproprietà francese è
ininfluente, trattandosi di una mera dimenticanza priva di conseguenze pregiudizievoli degne di nota. La decisione di affidare la gestione del proprio patrimonio a dei consulenti,
confermata in sede di audizione, denota la piena comprensione da parte di CP_1
Pagina 4 dell'entità delle proprie risorse e della necessità di avvalersi di un supporto nella CP_1
gestione.
Per queste ragioni il reclamo deve essere respinto, non sussistendo i presupposti per l'apertura di una misura di protezione a tutela di Controparte_1
Quanto alle spese di lite, la parte reclamata ha chiesto la condanna della controparte in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Il Tribunale condivide la mancata condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nel decreto impugnato, poiché l'introduzione del ricorso era stata determinata dalla sussistenza di circostanze meritevoli di approfondimento istruttorio. Devono invece essere liquidate le spese della presente fase di reclamo, dal momento che già all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado era emersa l'insussistenza dei presupposti per disporre l'apertura dell'amministrazione di sostegno in favore della signora CP_1
La liquidazione è effettuata dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, in misura media per le prime tre fasi e minima per la fase decisionale, svoltasi nel corso dell'udienza deputata all'ascolto di Controparte_1
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla parte reclamata, non ravvisandosi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
Nemmeno occorre disporre la cancellazione delle espressioni ritenute offensive dalla parte reclamata, trattandosi di espressioni rientranti nell'ordinaria dialettica processuale.
Infine, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass., SS.UU., n. 4315/2020).
P.Q.M.
1) Rigetta il reclamo, confermando integralmente il decreto n. 5318 del 4/10/2024;
2) condanna parte reclamante a rimborsare a parte reclamata le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate in € 4.612,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
Pagina 5 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 10/4/2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Elena Scotti
Pagina 6