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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 23/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 776/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DONZELLI MARCO MARIA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 2.5.2024, ha esposto di aver ottenuto il trattamento pensionistico con la c.d. “Quota 100”, iniziando a beneficiarne dall'1.6.2021, per un ammontare mensile lordo pari a euro 1.977,68 (doc. n. 1). Ha riferito che con lettera del 23.12.2021 CP_ l' gli comunicava il ricalcolo della pensione spettante, senza indicare nel dettaglio alcun elemento atto a comprenderne le motivazioni, e da cui derivava, al 31.1.2022, un debito di euro
13.716,43 (doc. n. 2). Successivamente riceveva una nuova raccomandata datata 8.6.2023, sostitutiva della precedente, avente come oggetto il “Recupero di somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCUM n. 06701504”, per un importo complessivo di Parte_1
euro 11.215,92 a titolo di pagamento non dovuto per il periodo dall'1.6.2021 al 31.12.2021 (doc. n.
3). La vicenda trae origine, come emerso da successivi colloqui con l'ente previdenziale, dal fatto che il ricorrente aveva lavorato come comparsa alle dipendenze del produttore cinematografico
“Groenlandia S.r.l.” nella giornata del 14.10.2021, percependo un reddito complessivo di euro
126,99 (di cui euro 10,94 per imposte;
cfr. doc. n. 6). L' rilevava sul punto l'incumulabilità CP_1
della pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), convertito in L. n. 26/2019. Procedeva quindi a operare trattenuta mensile, a far data dal mese di luglio 2023, della somma di euro 311,56. In seguito a nuova comunicazione inoltrata al ricorrente il 28.11.2023, l'importo veniva poi ridotto a euro 234,00 dal successivo mese di agosto
(doc. nn. 3-5).
CP_ Ciò premesso, il sig. ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_1
conclusioni: “In via preliminare e cautelare: - sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti CP_ emanati dall' per il “recupero di somme indebitamente percepite su pensione del sig.
[...]
cat. VOCUM n. 06701504”, attesa la fondatezza dei motivi addotti ed il grave Parte_1
pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel merito in via principale: - disapplicare la circolare n. 117/2019, ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio CP_ dall' nei contestati provvedimenti - accertare e dichiarare illegittimi e/o annullare e/o revocare CP_ i provvedimenti dell' sede territoriale di Legnano - accertare l'illegittimità della richiesta CP_ dell' di restituzione di tutti gli importi percepiti a titolo di pensione maturati dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e dichiarare il diritto del Sig. a ricevere gli importi percepiti a titolo di Pt_1
CP_ pensione dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e condannare l' a corrispondere al sig. Pt_1
la somma indebitamente trattenuta dalla pensione nella misura che sarà determinata in corso di CP_ causa - dichiarare che il sig. nulla deve all' a titolo di somme indebitamente percepite per Pt_1
l'attività svolta in data 14 ottobre 2021. In via subordinata: - disapplicare la circolare n. 117/2019, CP_ ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio dall' nei contestati provvedimenti - accertare CP_ e dichiarare illegittimi e/o annullare e/o revocare i provvedimenti dell' sede territoriale di CP_ Legnano - accertare l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione di tutti gli importi percepiti
a titolo di pensione maturati dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e dichiarare il diritto del Sig.
a ricevere gli importi percepiti a titolo di pensione dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e Pt_1
CP_ condannare l' a corrispondere al sig. la somma indebitamente trattenuta dalla pensione Pt_1
CP_ nella misura che sarà determinata in corso di causa - condannare l' a rideterminare l'importo dovuto in restituzione dal ricorrente nella misura di € 116,05 o in altra misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno di saldo effettivo del presente giudizio”.
Con decreto del 17.5.2024 è stato assegnato alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., un primo termine per note scritte al 28.9.2024.
CP_ In data 18.9.2024 l' si è costituito in giudizio, contestando quanto sostenuto da controparte e richiamando la sentenza n. 234/2022 della Corte costituzionale, con cui è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019. L'ente ha domandato, pertanto, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con note depositate il 26.9.2024 il ricorrente ha contestato il contenuto della memoria difensiva dell'istituto convenuto e sostenuto la non vincolatività della pronuncia del Giudice delle leggi, in quanto sentenza di rigetto nonché vertente su un caso diverso e non assimilabile. In calce alle precedenti conclusioni, ha inoltre aggiunto la seguente domanda: “In via alternativa: -previa sospensione del procedimento, sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 1, L.
Cost. 1 del 1948; art. 23, L. 87 del 1953) della disposizione menzionata (art. 14 co. 3 D.L. 4/2019, legge conv. 26/2019), nella parte in cui impone la restituzione di una intera annualità di pensione, anche quando il reddito da lavoro incompatibile percepito è di modestissimo importo e l'attività lavorativa si è concentrata in un'unica giornata”.
Con decreto del 30.9.2024 è stato assegnato un secondo termine alle parti per depositare note scritte conclusive facoltative sino al 21.12.2024. Lette le note infine depositate dal solo ricorrente, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato per i motivi che si andranno ora a esporre.
Preliminarmente, si rileva che non può sollevarsi questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019. La richiesta difetta sotto il profilo del requisito della manifesta fondatezza, dal momento che la norma in esame non impone affatto la restituzione di un'intera annualità della pensione.
Nel merito, si evidenzia che l'art. 14, comma 1, del D.L. sopra richiamato, ha previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità, per gli iscritti all'assicurazione generale CP_ obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' ovvero alla gestione separata, di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota
100”.
L'art. 14, comma 3 ha poi così sancito: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Nulla è stato specificamente previsto dal legislatore in caso di violazione della suddetta norma. CP_ Sul punto è intervenuta la circolare n. 117/2019 dell' che ha previsto (punto 1.4) che il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. La disposizione prosegue, poi, stabilendo che i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti, ovvero che gli stessi devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.
Al riguardo, deve ricordarsi come una circolare non costituisca fonte primaria del diritto, non potendo pertanto modificare o derogare norme di legge, ovvero porsi in contrasto con esse. La CP_ normativa emanata dall è pertanto illegittima nella parte in cui dispone, senza alcuna base legislativa a monte, la sospensione o la restituzione della pensione per un intero anno a fronte della percezione di un reddito incluso nel divieto di cumulo, a prescindere dall'ammontare del medesimo, dalla durata dell'attività svolta e dalle peculiarità del caso concreto (su cui si dirà a breve). Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza di merito si è già espressa sulla circolare n. 117/2019 sottolineando che la previsione in esame va ultra legem, “prevedendo un sistema sanzionatorio mai previsto dalla normativa di rango primario” (cfr. Tribunale di Marsala n. 578/2024; Corte d'appello di Milano n. 933/2023).
Ciò posto, il caso in esame non può comunque essere ricondotto nelle ipotesi espressamente vietate dall'art. 14, comma 3, sopra citato.
La prestazione resa dal ricorrente è stata, a tutta evidenza, occasionale (limitata a un singolo giorno)
e retribuita con un importo esiguo (126,99 euro, di cui 10,94 a titolo di imposte). L'ente previdenziale inoltre non ha tenuto in considerazione la particolarità dell'attività svolta dal sig.
(comparsa per una produzione cinematografica), rispetto alla quale questo Giudice ritiene di Pt_1
condividere quanto già affermato dal Tribunale di Vicenza in un caso analogo e sostanzialmente sovrapponibile al presente (cfr. sent. n. 984/2023, sub doc. n. 7 fasc. ricorrente): “(…) La specialità della disciplina applicabile ai lavoratori dello spettacolo (…) rende infatti del tutto peculiari fattispecie come quella in esame, che nonostante l'eccezionalità della prestazione assumono la veste del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia averne le caratteristiche proprie. Un'interpretazione conforme alla ratio della norma impone dunque di considerare compatibili con l'erogazione della pensione “quota 100” redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi caratteri di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico rapporto di lavoro subordinato”.
Altre pronunce giurisprudenziali, a loro volta riguardanti ipotesi di pensionati che avevano partecipato per un singolo giorno a riprese di produzioni cinematografiche e/o televisive, hanno del pari accolto le ragioni dei ricorrenti, per esempio sul presupposto che la norma di legge “non regola CP_ gli effetti della violazione del divieto di cumulo conformemente all'interpretazione dell' né prevede il recupero di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito, né la sospensione dell'erogazione della pensione anticipata” (così Tribunale di Bologna del 6.9.2023, r.g.
2184/2022).
Altra pronuncia riguardante un pensionato che aveva fatto la comparsa per un totale di cinque giorni CP_ per quattro case di produzione diverse, ha riconosciuto che sarebbe spettato all' provare la percezione di redditi incompatibili con il trattamento pensionistico. In particolare, risulta necessario guardare anche alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, le quali richiedono che la prestazione, seppur a tempo determinato, sia resa in modo continuativo e non occasionale: “(…)
l'episodicità delle prestazioni rese, per lo più per singole giornate, in favore di soggetti sempre diversi, in difetto di qualsivoglia prova inerente alla eterodirezione della prestazione o alla presenza degli ulteriori indici cd. sussidiari della subordinazione - vale a dire, oltre alla continuatività della prestazione, l'inserimento nella struttura produttiva, l'assoggettamento ad un vincolo di orario o il pagamento di una retribuzione fissa e predeterminata - impone di escludere la natura subordinata della prestazione ai sensi della normativa richiamata, con conseguente non operatività del divieto di cumulo, stante il mancato superamento del limite di
€5000 annuali (Tribunale di Roma del 19.7.2024, r.g. 8733/2024).
Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all'attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa sia rimasta in concreto un caso isolato e limitato a una singola giornata (non risulta documentata alcuna altra prestazione lavorativa svolta dal ricorrente dal CP_ 14.10.2021 in poi), non si può sostenere, contrariamente a quanto ha fatto l' la presenza di una “attività lavorativa non occasionale” e tantomeno una contrarietà alla ratio dell'art. 14 sopra citato, “di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani” (cfr. p. 4 della memoria difensiva).
Invero, operare trattenute per la somma complessiva di euro 11.215,92 (corrispondente al trattamento previdenziale di un intero anno) a fronte dell'espletamento di un impiego esercitato una tantum con la corresponsione di un corrispettivo evidentemente irrisorio, da poche centinaia di euro, risulta contrario anche a ogni canone di proporzionalità e ragionevolezza.
In tal senso, non può considerarsi vincolante la sentenza 234/2022 della Corte costituzionale. Il
Giudice delle Leggi, infatti, era stato chiamato a pronunciarsi sul diverso caso di un pensionato che, nel periodo successivo al pensionamento, aveva svolto lavoro di tipo intermittente (fattispecie normata dagli artt. 13-18 del D. Lgs. n. 81/2015). In particolare, la Corte si era pronunciata sulla legittimità costituzionale del trattamento diversificato del divieto di cumulo a seconda che i redditi derivino da lavoro autonomo (consentite nel limite di euro 5.000 lordi annui) e dipendente (vietate in ogni caso). Tale questione, tuttavia, esula dall'oggetto della presente controversia, focalizzata invece sulla perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi – anche se di modesto valore e riferiti a un'unica prestazione lavorativa – sono stati percepiti: tema al quale la Consulta non ha nemmeno accennato. Né assume valore dirimente il fatto che i giudici costituzionali abbiano rimarcato la necessità dell'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale: nel caso di specie, come già esposto, il ricorrente risulta a tutti gli effetti fuoriuscito dall'ambito lavorativo, non potendo ritenersi che lo stesso abbia realizzato comportamenti contrari alla ratio del D.L. n. 4/2019.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti di “Recupero somme indebitamente CP_ percepite su pensione del sig. cat. VOCUM n. 06701504” emanati dall' e della Parte_1
correlata richiesta di restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al
31.12.2021, nulla essendo dovuto dal ricorrente per l'attività svolta il 14.10.2021. Deve altresì dichiararsi il diritto del sig. a ricevere i suddetti importi, con condanna dell'Istituto a Pt_1
corrispondere al pensionato la somma indebitamente percepita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell' CP_1
convenuto, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (euro 11.215,92) e dell'attività svolta nel corso del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
CP_ dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' per l'attività svolta il 14.10.2021;
dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione CP_ del sig. cat. VOCUM n. 06701504” emanati dall' e della correlata richiesta di Parte_1
restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al 31.12.2021;
dichiara il diritto del sig. a ricevere gli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al Pt_1
31.12.2021, e, per l'effetto,
condanna l' a corrispondere la somma indebitamente percepita in relazione al suddetto CP_1
periodo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 776/2024 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. DONZELLI MARCO MARIA Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Il ricorrente, con ricorso iscritto a ruolo generale telematico il 2.5.2024, ha esposto di aver ottenuto il trattamento pensionistico con la c.d. “Quota 100”, iniziando a beneficiarne dall'1.6.2021, per un ammontare mensile lordo pari a euro 1.977,68 (doc. n. 1). Ha riferito che con lettera del 23.12.2021 CP_ l' gli comunicava il ricalcolo della pensione spettante, senza indicare nel dettaglio alcun elemento atto a comprenderne le motivazioni, e da cui derivava, al 31.1.2022, un debito di euro
13.716,43 (doc. n. 2). Successivamente riceveva una nuova raccomandata datata 8.6.2023, sostitutiva della precedente, avente come oggetto il “Recupero di somme indebitamente percepite su pensione del sig. cat. VOCUM n. 06701504”, per un importo complessivo di Parte_1
euro 11.215,92 a titolo di pagamento non dovuto per il periodo dall'1.6.2021 al 31.12.2021 (doc. n.
3). La vicenda trae origine, come emerso da successivi colloqui con l'ente previdenziale, dal fatto che il ricorrente aveva lavorato come comparsa alle dipendenze del produttore cinematografico
“Groenlandia S.r.l.” nella giornata del 14.10.2021, percependo un reddito complessivo di euro
126,99 (di cui euro 10,94 per imposte;
cfr. doc. n. 6). L' rilevava sul punto l'incumulabilità CP_1
della pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 (“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”), convertito in L. n. 26/2019. Procedeva quindi a operare trattenuta mensile, a far data dal mese di luglio 2023, della somma di euro 311,56. In seguito a nuova comunicazione inoltrata al ricorrente il 28.11.2023, l'importo veniva poi ridotto a euro 234,00 dal successivo mese di agosto
(doc. nn. 3-5).
CP_ Ciò premesso, il sig. ha convenuto in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti Pt_1
conclusioni: “In via preliminare e cautelare: - sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti CP_ emanati dall' per il “recupero di somme indebitamente percepite su pensione del sig.
[...]
cat. VOCUM n. 06701504”, attesa la fondatezza dei motivi addotti ed il grave Parte_1
pregiudizio che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti stessi. Nel merito in via principale: - disapplicare la circolare n. 117/2019, ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio CP_ dall' nei contestati provvedimenti - accertare e dichiarare illegittimi e/o annullare e/o revocare CP_ i provvedimenti dell' sede territoriale di Legnano - accertare l'illegittimità della richiesta CP_ dell' di restituzione di tutti gli importi percepiti a titolo di pensione maturati dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e dichiarare il diritto del Sig. a ricevere gli importi percepiti a titolo di Pt_1
CP_ pensione dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e condannare l' a corrispondere al sig. Pt_1
la somma indebitamente trattenuta dalla pensione nella misura che sarà determinata in corso di CP_ causa - dichiarare che il sig. nulla deve all' a titolo di somme indebitamente percepite per Pt_1
l'attività svolta in data 14 ottobre 2021. In via subordinata: - disapplicare la circolare n. 117/2019, CP_ ove fosse da interpretare nel senso fatto proprio dall' nei contestati provvedimenti - accertare CP_ e dichiarare illegittimi e/o annullare e/o revocare i provvedimenti dell' sede territoriale di CP_ Legnano - accertare l'illegittimità della richiesta dell' di restituzione di tutti gli importi percepiti
a titolo di pensione maturati dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e dichiarare il diritto del Sig.
a ricevere gli importi percepiti a titolo di pensione dal 01 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 e Pt_1
CP_ condannare l' a corrispondere al sig. la somma indebitamente trattenuta dalla pensione Pt_1
CP_ nella misura che sarà determinata in corso di causa - condannare l' a rideterminare l'importo dovuto in restituzione dal ricorrente nella misura di € 116,05 o in altra misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, compensi oltre interessi dal giorno di saldo effettivo del presente giudizio”.
Con decreto del 17.5.2024 è stato assegnato alle parti, ex art. 127 ter c.p.c., un primo termine per note scritte al 28.9.2024.
CP_ In data 18.9.2024 l' si è costituito in giudizio, contestando quanto sostenuto da controparte e richiamando la sentenza n. 234/2022 della Corte costituzionale, con cui è stata rigettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019. L'ente ha domandato, pertanto, il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con note depositate il 26.9.2024 il ricorrente ha contestato il contenuto della memoria difensiva dell'istituto convenuto e sostenuto la non vincolatività della pronuncia del Giudice delle leggi, in quanto sentenza di rigetto nonché vertente su un caso diverso e non assimilabile. In calce alle precedenti conclusioni, ha inoltre aggiunto la seguente domanda: “In via alternativa: -previa sospensione del procedimento, sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale (art. 1, L.
Cost. 1 del 1948; art. 23, L. 87 del 1953) della disposizione menzionata (art. 14 co. 3 D.L. 4/2019, legge conv. 26/2019), nella parte in cui impone la restituzione di una intera annualità di pensione, anche quando il reddito da lavoro incompatibile percepito è di modestissimo importo e l'attività lavorativa si è concentrata in un'unica giornata”.
Con decreto del 30.9.2024 è stato assegnato un secondo termine alle parti per depositare note scritte conclusive facoltative sino al 21.12.2024. Lette le note infine depositate dal solo ricorrente, la causa viene decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato per i motivi che si andranno ora a esporre.
Preliminarmente, si rileva che non può sollevarsi questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019. La richiesta difetta sotto il profilo del requisito della manifesta fondatezza, dal momento che la norma in esame non impone affatto la restituzione di un'intera annualità della pensione.
Nel merito, si evidenzia che l'art. 14, comma 1, del D.L. sopra richiamato, ha previsto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 la possibilità, per gli iscritti all'assicurazione generale CP_ obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' ovvero alla gestione separata, di accedere alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota
100”.
L'art. 14, comma 3 ha poi così sancito: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Nulla è stato specificamente previsto dal legislatore in caso di violazione della suddetta norma. CP_ Sul punto è intervenuta la circolare n. 117/2019 dell' che ha previsto (punto 1.4) che il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. La disposizione prosegue, poi, stabilendo che i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti, ovvero che gli stessi devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.
Al riguardo, deve ricordarsi come una circolare non costituisca fonte primaria del diritto, non potendo pertanto modificare o derogare norme di legge, ovvero porsi in contrasto con esse. La CP_ normativa emanata dall è pertanto illegittima nella parte in cui dispone, senza alcuna base legislativa a monte, la sospensione o la restituzione della pensione per un intero anno a fronte della percezione di un reddito incluso nel divieto di cumulo, a prescindere dall'ammontare del medesimo, dalla durata dell'attività svolta e dalle peculiarità del caso concreto (su cui si dirà a breve). Al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza di merito si è già espressa sulla circolare n. 117/2019 sottolineando che la previsione in esame va ultra legem, “prevedendo un sistema sanzionatorio mai previsto dalla normativa di rango primario” (cfr. Tribunale di Marsala n. 578/2024; Corte d'appello di Milano n. 933/2023).
Ciò posto, il caso in esame non può comunque essere ricondotto nelle ipotesi espressamente vietate dall'art. 14, comma 3, sopra citato.
La prestazione resa dal ricorrente è stata, a tutta evidenza, occasionale (limitata a un singolo giorno)
e retribuita con un importo esiguo (126,99 euro, di cui 10,94 a titolo di imposte). L'ente previdenziale inoltre non ha tenuto in considerazione la particolarità dell'attività svolta dal sig.
(comparsa per una produzione cinematografica), rispetto alla quale questo Giudice ritiene di Pt_1
condividere quanto già affermato dal Tribunale di Vicenza in un caso analogo e sostanzialmente sovrapponibile al presente (cfr. sent. n. 984/2023, sub doc. n. 7 fasc. ricorrente): “(…) La specialità della disciplina applicabile ai lavoratori dello spettacolo (…) rende infatti del tutto peculiari fattispecie come quella in esame, che nonostante l'eccezionalità della prestazione assumono la veste del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia averne le caratteristiche proprie. Un'interpretazione conforme alla ratio della norma impone dunque di considerare compatibili con l'erogazione della pensione “quota 100” redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi caratteri di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico rapporto di lavoro subordinato”.
Altre pronunce giurisprudenziali, a loro volta riguardanti ipotesi di pensionati che avevano partecipato per un singolo giorno a riprese di produzioni cinematografiche e/o televisive, hanno del pari accolto le ragioni dei ricorrenti, per esempio sul presupposto che la norma di legge “non regola CP_ gli effetti della violazione del divieto di cumulo conformemente all'interpretazione dell' né prevede il recupero di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito, né la sospensione dell'erogazione della pensione anticipata” (così Tribunale di Bologna del 6.9.2023, r.g.
2184/2022).
Altra pronuncia riguardante un pensionato che aveva fatto la comparsa per un totale di cinque giorni CP_ per quattro case di produzione diverse, ha riconosciuto che sarebbe spettato all' provare la percezione di redditi incompatibili con il trattamento pensionistico. In particolare, risulta necessario guardare anche alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, le quali richiedono che la prestazione, seppur a tempo determinato, sia resa in modo continuativo e non occasionale: “(…)
l'episodicità delle prestazioni rese, per lo più per singole giornate, in favore di soggetti sempre diversi, in difetto di qualsivoglia prova inerente alla eterodirezione della prestazione o alla presenza degli ulteriori indici cd. sussidiari della subordinazione - vale a dire, oltre alla continuatività della prestazione, l'inserimento nella struttura produttiva, l'assoggettamento ad un vincolo di orario o il pagamento di una retribuzione fissa e predeterminata - impone di escludere la natura subordinata della prestazione ai sensi della normativa richiamata, con conseguente non operatività del divieto di cumulo, stante il mancato superamento del limite di
€5000 annuali (Tribunale di Roma del 19.7.2024, r.g. 8733/2024).
Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all'attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa sia rimasta in concreto un caso isolato e limitato a una singola giornata (non risulta documentata alcuna altra prestazione lavorativa svolta dal ricorrente dal CP_ 14.10.2021 in poi), non si può sostenere, contrariamente a quanto ha fatto l' la presenza di una “attività lavorativa non occasionale” e tantomeno una contrarietà alla ratio dell'art. 14 sopra citato, “di massimizzare le possibilità occupazionali per i giovani” (cfr. p. 4 della memoria difensiva).
Invero, operare trattenute per la somma complessiva di euro 11.215,92 (corrispondente al trattamento previdenziale di un intero anno) a fronte dell'espletamento di un impiego esercitato una tantum con la corresponsione di un corrispettivo evidentemente irrisorio, da poche centinaia di euro, risulta contrario anche a ogni canone di proporzionalità e ragionevolezza.
In tal senso, non può considerarsi vincolante la sentenza 234/2022 della Corte costituzionale. Il
Giudice delle Leggi, infatti, era stato chiamato a pronunciarsi sul diverso caso di un pensionato che, nel periodo successivo al pensionamento, aveva svolto lavoro di tipo intermittente (fattispecie normata dagli artt. 13-18 del D. Lgs. n. 81/2015). In particolare, la Corte si era pronunciata sulla legittimità costituzionale del trattamento diversificato del divieto di cumulo a seconda che i redditi derivino da lavoro autonomo (consentite nel limite di euro 5.000 lordi annui) e dipendente (vietate in ogni caso). Tale questione, tuttavia, esula dall'oggetto della presente controversia, focalizzata invece sulla perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi – anche se di modesto valore e riferiti a un'unica prestazione lavorativa – sono stati percepiti: tema al quale la Consulta non ha nemmeno accennato. Né assume valore dirimente il fatto che i giudici costituzionali abbiano rimarcato la necessità dell'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale: nel caso di specie, come già esposto, il ricorrente risulta a tutti gli effetti fuoriuscito dall'ambito lavorativo, non potendo ritenersi che lo stesso abbia realizzato comportamenti contrari alla ratio del D.L. n. 4/2019.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto.
Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti di “Recupero somme indebitamente CP_ percepite su pensione del sig. cat. VOCUM n. 06701504” emanati dall' e della Parte_1
correlata richiesta di restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al
31.12.2021, nulla essendo dovuto dal ricorrente per l'attività svolta il 14.10.2021. Deve altresì dichiararsi il diritto del sig. a ricevere i suddetti importi, con condanna dell'Istituto a Pt_1
corrispondere al pensionato la somma indebitamente percepita.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico dell' CP_1
convenuto, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (euro 11.215,92) e dell'attività svolta nel corso del processo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
CP_ dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente all' per l'attività svolta il 14.10.2021;
dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di “Recupero somme indebitamente percepite su pensione CP_ del sig. cat. VOCUM n. 06701504” emanati dall' e della correlata richiesta di Parte_1
restituzione degli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al 31.12.2021;
dichiara il diritto del sig. a ricevere gli importi a titolo di pensione maturati dall'1.6.2021 al Pt_1
31.12.2021, e, per l'effetto,
condanna l' a corrispondere la somma indebitamente percepita in relazione al suddetto CP_1
periodo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Busto Arsizio, 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Franca Molinari