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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4740/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Monica Mandico e dall'avv. Annalisa Attanasio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Napoli alla via dell'Epomeo n.81, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Controparte_1 C.F._2
UC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via Monti, 30, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero - in sede
Oggetto: filiazione naturale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso ai sensi degli artt. 316, IV comma, 337 bis e 337 ter e segg., c.c. e 38 disp. Att. C.c.
adiva il Tribunale di Latina, esponendo di aver intrapreso nel 2012 una Parte_1 convivenza more uxorio con;
la coppia nel 2014 si trasferiva nell'attuale casa Controparte_1 familiare sita in Latina, via Acque Alte n. 137 e in data 27.02.2015 nasceva il figlio,
[...]
il 9.10.2015 la ricorrente diventava proprietaria del suddetto immobile con atto ai rogiti Per_1 del Notaio (Rep. 11196/3725 del 1.10.2015). Deduceva che a causa degli impegni Per_2 lavorativi del compagno, la si era occupata in maniera esclusiva della crescita e Pt_1 dell'educazione di . In particolare, prima di essere eletto al Parlamento Europeo, il Per_1 resistente era impegnato a scuola in qualità di insegnante o in Consiglio Comunale quale consigliere;
nel pomeriggio era impegnato presso il proprio studio di commercialista. Poi, quale parlamentare europeo, dal mese di luglio 2019 al mese di luglio 2024, dal lunedì al venerdì si recava a Bruxelles;
al rientro, si occupava delle attività della sua professione come libero professionista, di promozioni commerciali, presentazioni letterarie. In sostanza, il padre non aveva mai instaurato un legame affettivo con , non partecipando in alcun modo alla vita Per_1 familiare e agli impegni del piccolo. Anche il rapporto con la compagna non era mai stato sereno, tanto che negli ultimi tempi la convivenza era diventata insostenibile a causa delle quotidiane offese anche per futili motivi che la ricorrente sopportava dall' In data 25.03.2024, la CP_1 invitava il resistente alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita per Pt_1
l'affidamento e il mantenimento di , ma nonostante la formale adesione all'invito, Per_1
l' non aveva mai cooperato per la reale definizione bonaria della questione. A causa CP_1 dell'escalation di atteggiamenti sgarbati, offensivi e polemici dell' nei confronti della CP_1
anche in presenza del minore, quest'ultima formalizzava varie volte, invano, l'invito ad Pt_1 allontanarsi dall'abitazione.
La ricorrente deduceva che l' non aveva mai fatto mancare nulla a sotto il profilo CP_1 Per_1 economico, provvedendo a tutte le necessità del minore, comprese le vacanze estive, le attività sportive, lo studio della lingua inglese e la partecipazione al campo estivo. La ricorrente assumeva, inoltre, la difficoltà della controparte a instaurare un dialogo pacifico e costruttivo, evidenziando invece un comportamento caratterizzato da scatti di rabbia anche per motivi futili, che avevano generato in lei un forte stato di ansia e stress emotivo-psicologico. Per tali ragioni,
l' aveva intrapreso un percorso di psicoterapia per imparare a gestire la rabbia, percorso CP_1 che aveva tuttavia abbandonato dopo poche sedute.
pagina 2 di 8 Per quanto riguardava la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale del resistente, la deduceva che lo stesso rivestiva la qualifica di dottore commercialista, revisore contabile Pt_1
e revisore dei conti, oltre a essere insegnante di ruolo presso una scuola secondaria di secondo grado. Evidenziava, inoltre, che egli era stato Consigliere Comunale e dirigente di associazioni sportive e culturali, nonché, dal luglio 2019 al luglio 2024, deputato al Parlamento Europeo, percependo in tale veste uno stipendio netto di € 7.853,89, oltre a indennità mensili pari a €
4.950,00 per le spese connesse all'esercizio delle funzioni e circa € 350,00 a titolo di indennità giornaliera di viaggio. Risultava, inoltre, intestatario di cinque proprietà immobiliari site nel
Comune di Latina, nonché di beni mobili registrati. Pertanto, la chiedeva che venissero Pt_1 disposti accertamenti fiscali e tributari volti a ricostruire l'attivo patrimoniale dell' CP_1 comprensivo di eventuali quote sociali e conti correnti esteri. Dall'altro lato, la Pt_1 rappresentava di essere proprietaria di un unico bene immobile, coincidente con la casa familiare,
e di due autovetture, di cui una concessa in comodato gratuito alla sorella, precisando che il proprio reddito mensile ammontava a € 1.734,07.
In tali premesse, la ricorrente concludeva chiedendo: “
1. che i sigg.ri e Parte_1 CP_1
vivano separatamente, 2. che, in riferimento alla casa familiare, essa sia assegnata alla
[...] sig.ra , che la abiterà insieme al figlio, 3. che, il sig. lasci l'abitazione Parte_1 CP_1 familiare.
4. In relazione all'affidamento del figlio , disporre l'adozione della formula Per_1 dell'affidamento congiunto/condiviso, pur restando il minore con domicilio prevalente presso la madre, 5. che, il sig. versi l'importo di euro 2.000,00 (duemila,00) mensili per il Controparte_1 mantenimento del minore, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1 da effettuarsi entro il giorno 27 di ogni mese, per dodici mesi, con rivalutazione
[...] annuale ISTAT, indice F.O.I., oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. e al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo dell'adito Tribunale, 6. che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, il lunedì dalle ore 17.30 andando a prenderlo al doposcuola per riaccompagnarlo a casa alle ore 19.30; nel giorno del mercoledì dalle ore 17.00 andando a prenderlo al doposcuola per riaccompagnarlo a casa alle ore 19.30; per un weekend ogni 15 giorni, che il minore pernotti con il padre, che andrà a prelevarlo dalla palestra il venerdì alle ore 19.30 per poi accompagnarlo a casa o dove si trova la sig.ra la Pt_1 domenica alle ore 19.30, 7. che, per il periodo estivo, il minore possa trascorrere con il singolo genitore 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto o di luglio. Che i genitori comunichino,
pagina 3 di 8 entro il 30 maggio di ogni anno, le settimane di spettanza, 8. che, per quanto concerne la festività del Natale, del Capodanno e dell'Epifania, il minore possa stare con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, per cui i giorni dal 24 al 30 dicembre, il padre possa vedere e tenere con sé , il quale possa poi stare con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, in Per_1 ragione della reciprocità di ogni anno. Il medesimo criterio potrà essere applicato per le vacanze scolastiche pasquali, e che il minore, ad anni alterni, possa trascorrere la Pasqua con un genitore, e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Che tale criterio possa essere utilizzato anche in occasione dei c.d. ponti annuali, in cui il minore non si recherà a scuola, 9. che, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, e della c.d. “festa della mamma”, possa Per_1 restare l'intera giornata con quest'ultima, allo stesso modo per il padre, nei rispettivi giorni festivi, 10. che, il giorno del compleanno di e/o di altre occasioni di festeggiamento Per_1
(prima comunione, etc.) ciascun genitore possa organizzare in autonomia e a proprie spese, la festa con il proprio nucleo familiare originario, 11. che, entrambi i genitori siano presenti allo svolgimento delle attività ludiche e sportive del minore, fondamentali per la crescita di quest'ultimo, 12. che, durante l'orario di visita del padre, siano soddisfatte le attività scolastiche
(compiti assegnati) ed extrascolastiche (sportive e/o ludiche) tenute dal minore, 13. che, qualora il bambino fosse ammalato, nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo possa fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di riservatezza. In tali circostanze, affinché il padre possa essere presente nella medesima misura in cui è presente la madre, che il padre possa prendersi cura del minore e delle sue condizioni fisiche, ciò per evitare che lo stesso venga affidato a persone estranee o a babysitter pagate ad ore, 14. che nei giorni di visita del padre, sia prelevato presso l'abitazione materna o Per_1 previo accordo tra i genitori, e compatibilmente alle loro esigenze, nel luogo in cui si trova con la madre, 15. che il padre possa quotidianamente, comunicare telefonicamente con il figlio, 16. che i genitori abbiano l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito telefonico e comunque che debbano essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, 17. che sia inibita la pubblicazione di immagini ritraenti il minore, sia sui social sia sul profilo e storie whatsapp, e similari;
18. che i genitori diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità per l'espatrio, 19. che per tutto quanto non previsto nel presente accordo, vengano applicate le norme vigenti in materia”.
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio il resistente, il quale deduceva, in contrasto con quanto affermato dalla controparte, di essersi sempre interessato agli impegni del figlio, alle sue attività scolastiche ed extrascolastiche, alle condizioni di salute e di aver mantenuto con lui un rapporto costante attraverso telefonate e videochiamate. Sosteneva che, una volta eletto eurodeputato, aveva più volte invitato la a trasferirsi con il minore a Bruxelles per vivere insieme, ma Pt_1 quest'ultima si era sempre rifiutata, non avendo mai voluto fargli visita né consentire al figlio di recarsi dal padre. Aggiungeva di essersi sempre occupato del minore, accompagnandolo a scuola e alle attività extrascolastiche, come gli allenamenti di karate, di aver partecipato a diverse feste di compleanno dei compagni di classe e di aver provveduto alle necessità di in relazione Per_1 alla cura della sua salute. Imputava, infine, la perdita di serenità nel rapporto con la a un Pt_1 evento verificatosi il 3.11.2023, quando scoprì che quest'ultima frequentava assiduamente un collega di lavoro con il quale aveva intrattenuto in passato una relazione sentimentale.
Deduceva che, ancor prima dell'episodio del novembre 2023, i rapporti tra le parti si erano progressivamente raffreddati, evidenziando che sin dal 2020 la aveva deciso di non Pt_1 condividere più la camera da letto con l' Rappresentava, inoltre, che più volte, a partire CP_1 dal 2021, la stessa aveva manifestato comportamenti violenti e aggressivi, sintomatici di un disturbo della personalità associato a uno stato di forte ansia, con ripercussioni sul benessere psicologico ed emotivo del minore. Assumeva che i litigi tra le parti erano determinati da diversi fattori, tra cui l'eccessivo numero di ore che trascorreva a scuola e il mancato consenso Per_1 della affinché il figlio frequentasse il gruppo dei Boy Scout. Sosteneva che tale condotta Pt_1 materna non consentiva al minore di vivere una normale socializzazione e una crescita serena insieme ai propri coetanei.
Quanto alla situazione patrimoniale, il resistente evidenziava che l'immobile di Borgo Piave, che la ricorrente dichiarava di sua esclusiva proprietà, apparteneva in realtà alla limitatamente Pt_1 alla nuda proprietà, mentre sull'immobile l' si era riservato il diritto di abitazione. CP_1
Precisava che l'importo corrisposto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare era stato versato dall' a titolo di prestito e che gli arredi e i mobili dell'abitazione erano CP_1 stati acquistati dal resistente.
Rappresentava, inoltre, che dal febbraio 2025 non percepiva più le indennità connesse alla carica di eurodeputato e che il suo reddito attuale derivava esclusivamente dalla retribuzione mensile per l'attività di insegnante, pari a € 2.183,00, di cui un quinto impegnato per il finanziamento pagina 5 di 8 necessario alla ristrutturazione dell'immobile. Aggiungeva che la propria attività di commercialista aveva registrato, fino al 31.12.2023, un andamento reddituale negativo, costringendolo a ricorrere a continui finanziamenti. Concludeva, pertanto, che, considerato l'attuale reddito mensile complessivo non superiore a € 3.200,00, la richiesta di un contributo al mantenimento di € 2.000,00 formulata dalla doveva ritenersi del tutto ingiustificata. Pt_1
L' rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “nel merito: rigettare tutte le richieste CP_1 della Ricorrente in ordine all'affidamento del figlio minore ed all'entità dell'assegno di mantenimento. In via riconvenzionale:
1. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore del padre, con diritto della madre di vederlo solo alla presenza di personale adeguato
(assistenti sociali) nel rispetto e con i limiti derivanti dalle esigenze del minore da accertarsi anche mediante idonea CTU;
2. assegnare la casa familiare al Sig. che vi abiterà con il CP_1 figlio minore o, in subordine, autorizzare la divisione dell'immobile disponendo l'attribuzione, solo parziale, a titolo di abitazione al Sig.
3. disporre che la Sig.ra lasci CP_1 Pt_1
l'abitazione familiare, e contribuisca al mantenimento del minore nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Latina”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'udienza di comparizione del 16.06.2025, sentite le parti, il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare e il resistente dovrà allontanarsi dalla stessa entro il 23 giugno 2025; il resistente potrà vedere il minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21,00, quando, dopo cena, lo riporterà alla madre;
potrà vedere il figlio minore un giorno a settimana nelle settimane in cui ha con sé il figlio nel fine settimana, il mercoledì salvo diverso accordo, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 quando, dopo cena, lo riporterà alla madre, e due giorni alla settimana il martedì e il giovedì, nelle settimane in cui non ha con sé il figlio nel fine settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21,00; il minore starà nell'alternanza degli anni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 al 6 gennaio, la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, due settimane anche consecutive con ciascun genitore, nel periodo estivo, da concordare per l'anno corrente entro il mese di
pagina 6 di 8 giugno e dall'anno prossimo entro il 31 maggio precedente, in caso di mancato accordo, le prime due settimane di agosto con la madre e la terza e quarta settimana con il padre;
il padre verserà alla ricorrente un assegno di € 1.000,00 entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del minore, con assegno unico universale integralmente versato alla ricorrente e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina”.
La parte ricorrente accettava la proposta transattiva, mentre la parte resistente chiedeva un termine per valutarla. Pertanto, il Giudice adottava provvedimenti in via temporanea e urgente, disponendo l'affido condiviso del figlio minore secondo quanto previsto dalla proposta transattiva, affidandolo ad entrambi i genitori alle condizioni ivi indicate, con la precisazione che l'assegno di € 1.000,00 decorresse dal mese di luglio 2025. Inoltre, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali al fine di monitorare le condizioni di benessere del minore nella frequentazione di entrambi i genitori, rinviando la causa all'udienza del
17.10.2025 e disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Accettata la proposta transattiva anche da parte dell' le parti depositavano, CP_1 rispettivamente il 14.10.2025 e il 15.10.2025, Note di trattazione scritta per l'udienza del
17.10.2025, nelle quali confermavano l'accettazione delle condizioni contenute nella proposta di transazione formalizzata dal Giudice all'udienza del 16.06.2025, meglio specificate nell'allegato
“Accordo per l'affidamento e mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio”.
Infine, con provvedimento del 19.10.2025, la causa veniva rinviata per la discussione al
18.11.2025, disponendone la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 16.06.2025, come ulteriormente specificate nell'
“Accordo per l'affidamento e mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio” sottoscritto dalle parti ed allegato alla Nota di deposito del 4.11.2025 , siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, tenuto conto dell'età dello stesso. Inoltre, dalla relazione depositata dai
Servizi Sociali non emergono elementi di pregiudizio per il minore , il quale risulta Per_1 relazionarsi positivamente con entrambi i genitori. Parimenti, si ritiene congruo quanto concordato dalle parti in ordine al sostentamento economico del minore. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico del minore.
pagina 7 di 8 Stante l'intervenuto accordo sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. 4740/2024 ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 16.06.2025 e ulteriormente specificate nell'”Accordo per l'affidamento e mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio” sottoscritto dalle parti ed allegato alla Nota di deposito del 4.11.2025; il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di €
1.000,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina, con assegno unico universale integralmente versato alla ricorrente;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4740/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Monica Mandico e dall'avv. Annalisa Attanasio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Napoli alla via dell'Epomeo n.81, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Controparte_1 C.F._2
UC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, via Monti, 30, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero - in sede
Oggetto: filiazione naturale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.11.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Con ricorso ai sensi degli artt. 316, IV comma, 337 bis e 337 ter e segg., c.c. e 38 disp. Att. C.c.
adiva il Tribunale di Latina, esponendo di aver intrapreso nel 2012 una Parte_1 convivenza more uxorio con;
la coppia nel 2014 si trasferiva nell'attuale casa Controparte_1 familiare sita in Latina, via Acque Alte n. 137 e in data 27.02.2015 nasceva il figlio,
[...]
il 9.10.2015 la ricorrente diventava proprietaria del suddetto immobile con atto ai rogiti Per_1 del Notaio (Rep. 11196/3725 del 1.10.2015). Deduceva che a causa degli impegni Per_2 lavorativi del compagno, la si era occupata in maniera esclusiva della crescita e Pt_1 dell'educazione di . In particolare, prima di essere eletto al Parlamento Europeo, il Per_1 resistente era impegnato a scuola in qualità di insegnante o in Consiglio Comunale quale consigliere;
nel pomeriggio era impegnato presso il proprio studio di commercialista. Poi, quale parlamentare europeo, dal mese di luglio 2019 al mese di luglio 2024, dal lunedì al venerdì si recava a Bruxelles;
al rientro, si occupava delle attività della sua professione come libero professionista, di promozioni commerciali, presentazioni letterarie. In sostanza, il padre non aveva mai instaurato un legame affettivo con , non partecipando in alcun modo alla vita Per_1 familiare e agli impegni del piccolo. Anche il rapporto con la compagna non era mai stato sereno, tanto che negli ultimi tempi la convivenza era diventata insostenibile a causa delle quotidiane offese anche per futili motivi che la ricorrente sopportava dall' In data 25.03.2024, la CP_1 invitava il resistente alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita per Pt_1
l'affidamento e il mantenimento di , ma nonostante la formale adesione all'invito, Per_1
l' non aveva mai cooperato per la reale definizione bonaria della questione. A causa CP_1 dell'escalation di atteggiamenti sgarbati, offensivi e polemici dell' nei confronti della CP_1
anche in presenza del minore, quest'ultima formalizzava varie volte, invano, l'invito ad Pt_1 allontanarsi dall'abitazione.
La ricorrente deduceva che l' non aveva mai fatto mancare nulla a sotto il profilo CP_1 Per_1 economico, provvedendo a tutte le necessità del minore, comprese le vacanze estive, le attività sportive, lo studio della lingua inglese e la partecipazione al campo estivo. La ricorrente assumeva, inoltre, la difficoltà della controparte a instaurare un dialogo pacifico e costruttivo, evidenziando invece un comportamento caratterizzato da scatti di rabbia anche per motivi futili, che avevano generato in lei un forte stato di ansia e stress emotivo-psicologico. Per tali ragioni,
l' aveva intrapreso un percorso di psicoterapia per imparare a gestire la rabbia, percorso CP_1 che aveva tuttavia abbandonato dopo poche sedute.
pagina 2 di 8 Per quanto riguardava la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale del resistente, la deduceva che lo stesso rivestiva la qualifica di dottore commercialista, revisore contabile Pt_1
e revisore dei conti, oltre a essere insegnante di ruolo presso una scuola secondaria di secondo grado. Evidenziava, inoltre, che egli era stato Consigliere Comunale e dirigente di associazioni sportive e culturali, nonché, dal luglio 2019 al luglio 2024, deputato al Parlamento Europeo, percependo in tale veste uno stipendio netto di € 7.853,89, oltre a indennità mensili pari a €
4.950,00 per le spese connesse all'esercizio delle funzioni e circa € 350,00 a titolo di indennità giornaliera di viaggio. Risultava, inoltre, intestatario di cinque proprietà immobiliari site nel
Comune di Latina, nonché di beni mobili registrati. Pertanto, la chiedeva che venissero Pt_1 disposti accertamenti fiscali e tributari volti a ricostruire l'attivo patrimoniale dell' CP_1 comprensivo di eventuali quote sociali e conti correnti esteri. Dall'altro lato, la Pt_1 rappresentava di essere proprietaria di un unico bene immobile, coincidente con la casa familiare,
e di due autovetture, di cui una concessa in comodato gratuito alla sorella, precisando che il proprio reddito mensile ammontava a € 1.734,07.
In tali premesse, la ricorrente concludeva chiedendo: “
1. che i sigg.ri e Parte_1 CP_1
vivano separatamente, 2. che, in riferimento alla casa familiare, essa sia assegnata alla
[...] sig.ra , che la abiterà insieme al figlio, 3. che, il sig. lasci l'abitazione Parte_1 CP_1 familiare.
4. In relazione all'affidamento del figlio , disporre l'adozione della formula Per_1 dell'affidamento congiunto/condiviso, pur restando il minore con domicilio prevalente presso la madre, 5. che, il sig. versi l'importo di euro 2.000,00 (duemila,00) mensili per il Controparte_1 mantenimento del minore, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Parte_1 da effettuarsi entro il giorno 27 di ogni mese, per dodici mesi, con rivalutazione
[...] annuale ISTAT, indice F.O.I., oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. e al 50% delle spese straordinarie, determinate secondo il Protocollo dell'adito Tribunale, 6. che il padre possa vedere e tenere con sé il minore, il lunedì dalle ore 17.30 andando a prenderlo al doposcuola per riaccompagnarlo a casa alle ore 19.30; nel giorno del mercoledì dalle ore 17.00 andando a prenderlo al doposcuola per riaccompagnarlo a casa alle ore 19.30; per un weekend ogni 15 giorni, che il minore pernotti con il padre, che andrà a prelevarlo dalla palestra il venerdì alle ore 19.30 per poi accompagnarlo a casa o dove si trova la sig.ra la Pt_1 domenica alle ore 19.30, 7. che, per il periodo estivo, il minore possa trascorrere con il singolo genitore 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto o di luglio. Che i genitori comunichino,
pagina 3 di 8 entro il 30 maggio di ogni anno, le settimane di spettanza, 8. che, per quanto concerne la festività del Natale, del Capodanno e dell'Epifania, il minore possa stare con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza, per cui i giorni dal 24 al 30 dicembre, il padre possa vedere e tenere con sé , il quale possa poi stare con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio, in Per_1 ragione della reciprocità di ogni anno. Il medesimo criterio potrà essere applicato per le vacanze scolastiche pasquali, e che il minore, ad anni alterni, possa trascorrere la Pasqua con un genitore, e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Che tale criterio possa essere utilizzato anche in occasione dei c.d. ponti annuali, in cui il minore non si recherà a scuola, 9. che, il giorno del compleanno e dell'onomastico della madre, e della c.d. “festa della mamma”, possa Per_1 restare l'intera giornata con quest'ultima, allo stesso modo per il padre, nei rispettivi giorni festivi, 10. che, il giorno del compleanno di e/o di altre occasioni di festeggiamento Per_1
(prima comunione, etc.) ciascun genitore possa organizzare in autonomia e a proprie spese, la festa con il proprio nucleo familiare originario, 11. che, entrambi i genitori siano presenti allo svolgimento delle attività ludiche e sportive del minore, fondamentali per la crescita di quest'ultimo, 12. che, durante l'orario di visita del padre, siano soddisfatte le attività scolastiche
(compiti assegnati) ed extrascolastiche (sportive e/o ludiche) tenute dal minore, 13. che, qualora il bambino fosse ammalato, nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, quest'ultimo possa fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico e nel rispetto dei diritti di riservatezza. In tali circostanze, affinché il padre possa essere presente nella medesima misura in cui è presente la madre, che il padre possa prendersi cura del minore e delle sue condizioni fisiche, ciò per evitare che lo stesso venga affidato a persone estranee o a babysitter pagate ad ore, 14. che nei giorni di visita del padre, sia prelevato presso l'abitazione materna o Per_1 previo accordo tra i genitori, e compatibilmente alle loro esigenze, nel luogo in cui si trova con la madre, 15. che il padre possa quotidianamente, comunicare telefonicamente con il figlio, 16. che i genitori abbiano l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito telefonico e comunque che debbano essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, 17. che sia inibita la pubblicazione di immagini ritraenti il minore, sia sui social sia sul profilo e storie whatsapp, e similari;
18. che i genitori diano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità per l'espatrio, 19. che per tutto quanto non previsto nel presente accordo, vengano applicate le norme vigenti in materia”.
pagina 4 di 8 Si costituiva in giudizio il resistente, il quale deduceva, in contrasto con quanto affermato dalla controparte, di essersi sempre interessato agli impegni del figlio, alle sue attività scolastiche ed extrascolastiche, alle condizioni di salute e di aver mantenuto con lui un rapporto costante attraverso telefonate e videochiamate. Sosteneva che, una volta eletto eurodeputato, aveva più volte invitato la a trasferirsi con il minore a Bruxelles per vivere insieme, ma Pt_1 quest'ultima si era sempre rifiutata, non avendo mai voluto fargli visita né consentire al figlio di recarsi dal padre. Aggiungeva di essersi sempre occupato del minore, accompagnandolo a scuola e alle attività extrascolastiche, come gli allenamenti di karate, di aver partecipato a diverse feste di compleanno dei compagni di classe e di aver provveduto alle necessità di in relazione Per_1 alla cura della sua salute. Imputava, infine, la perdita di serenità nel rapporto con la a un Pt_1 evento verificatosi il 3.11.2023, quando scoprì che quest'ultima frequentava assiduamente un collega di lavoro con il quale aveva intrattenuto in passato una relazione sentimentale.
Deduceva che, ancor prima dell'episodio del novembre 2023, i rapporti tra le parti si erano progressivamente raffreddati, evidenziando che sin dal 2020 la aveva deciso di non Pt_1 condividere più la camera da letto con l' Rappresentava, inoltre, che più volte, a partire CP_1 dal 2021, la stessa aveva manifestato comportamenti violenti e aggressivi, sintomatici di un disturbo della personalità associato a uno stato di forte ansia, con ripercussioni sul benessere psicologico ed emotivo del minore. Assumeva che i litigi tra le parti erano determinati da diversi fattori, tra cui l'eccessivo numero di ore che trascorreva a scuola e il mancato consenso Per_1 della affinché il figlio frequentasse il gruppo dei Boy Scout. Sosteneva che tale condotta Pt_1 materna non consentiva al minore di vivere una normale socializzazione e una crescita serena insieme ai propri coetanei.
Quanto alla situazione patrimoniale, il resistente evidenziava che l'immobile di Borgo Piave, che la ricorrente dichiarava di sua esclusiva proprietà, apparteneva in realtà alla limitatamente Pt_1 alla nuda proprietà, mentre sull'immobile l' si era riservato il diritto di abitazione. CP_1
Precisava che l'importo corrisposto per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione familiare era stato versato dall' a titolo di prestito e che gli arredi e i mobili dell'abitazione erano CP_1 stati acquistati dal resistente.
Rappresentava, inoltre, che dal febbraio 2025 non percepiva più le indennità connesse alla carica di eurodeputato e che il suo reddito attuale derivava esclusivamente dalla retribuzione mensile per l'attività di insegnante, pari a € 2.183,00, di cui un quinto impegnato per il finanziamento pagina 5 di 8 necessario alla ristrutturazione dell'immobile. Aggiungeva che la propria attività di commercialista aveva registrato, fino al 31.12.2023, un andamento reddituale negativo, costringendolo a ricorrere a continui finanziamenti. Concludeva, pertanto, che, considerato l'attuale reddito mensile complessivo non superiore a € 3.200,00, la richiesta di un contributo al mantenimento di € 2.000,00 formulata dalla doveva ritenersi del tutto ingiustificata. Pt_1
L' rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “nel merito: rigettare tutte le richieste CP_1 della Ricorrente in ordine all'affidamento del figlio minore ed all'entità dell'assegno di mantenimento. In via riconvenzionale:
1. disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore in favore del padre, con diritto della madre di vederlo solo alla presenza di personale adeguato
(assistenti sociali) nel rispetto e con i limiti derivanti dalle esigenze del minore da accertarsi anche mediante idonea CTU;
2. assegnare la casa familiare al Sig. che vi abiterà con il CP_1 figlio minore o, in subordine, autorizzare la divisione dell'immobile disponendo l'attribuzione, solo parziale, a titolo di abitazione al Sig.
3. disporre che la Sig.ra lasci CP_1 Pt_1
l'abitazione familiare, e contribuisca al mantenimento del minore nella misura ritenuta di giustizia, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Latina”.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che non formulava osservazioni.
All'udienza di comparizione del 16.06.2025, sentite le parti, il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre, cui viene assegnata la casa familiare e il resistente dovrà allontanarsi dalla stessa entro il 23 giugno 2025; il resistente potrà vedere il minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 21,00, quando, dopo cena, lo riporterà alla madre;
potrà vedere il figlio minore un giorno a settimana nelle settimane in cui ha con sé il figlio nel fine settimana, il mercoledì salvo diverso accordo, dall'uscita di scuola alle ore 21,00 quando, dopo cena, lo riporterà alla madre, e due giorni alla settimana il martedì e il giovedì, nelle settimane in cui non ha con sé il figlio nel fine settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21,00; il minore starà nell'alternanza degli anni con un genitore dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 al 6 gennaio, la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, due settimane anche consecutive con ciascun genitore, nel periodo estivo, da concordare per l'anno corrente entro il mese di
pagina 6 di 8 giugno e dall'anno prossimo entro il 31 maggio precedente, in caso di mancato accordo, le prime due settimane di agosto con la madre e la terza e quarta settimana con il padre;
il padre verserà alla ricorrente un assegno di € 1.000,00 entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento del minore, con assegno unico universale integralmente versato alla ricorrente e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Latina”.
La parte ricorrente accettava la proposta transattiva, mentre la parte resistente chiedeva un termine per valutarla. Pertanto, il Giudice adottava provvedimenti in via temporanea e urgente, disponendo l'affido condiviso del figlio minore secondo quanto previsto dalla proposta transattiva, affidandolo ad entrambi i genitori alle condizioni ivi indicate, con la precisazione che l'assegno di € 1.000,00 decorresse dal mese di luglio 2025. Inoltre, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali al fine di monitorare le condizioni di benessere del minore nella frequentazione di entrambi i genitori, rinviando la causa all'udienza del
17.10.2025 e disponendone la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Accettata la proposta transattiva anche da parte dell' le parti depositavano, CP_1 rispettivamente il 14.10.2025 e il 15.10.2025, Note di trattazione scritta per l'udienza del
17.10.2025, nelle quali confermavano l'accettazione delle condizioni contenute nella proposta di transazione formalizzata dal Giudice all'udienza del 16.06.2025, meglio specificate nell'allegato
“Accordo per l'affidamento e mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio”.
Infine, con provvedimento del 19.10.2025, la causa veniva rinviata per la discussione al
18.11.2025, disponendone la trattazione secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. All'esito di tale udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 16.06.2025, come ulteriormente specificate nell'
“Accordo per l'affidamento e mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio” sottoscritto dalle parti ed allegato alla Nota di deposito del 4.11.2025 , siano meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse del minore, garantendo una frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, tenuto conto dell'età dello stesso. Inoltre, dalla relazione depositata dai
Servizi Sociali non emergono elementi di pregiudizio per il minore , il quale risulta Per_1 relazionarsi positivamente con entrambi i genitori. Parimenti, si ritiene congruo quanto concordato dalle parti in ordine al sostentamento economico del minore. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico del minore.
pagina 7 di 8 Stante l'intervenuto accordo sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. 4740/2024 ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e diritto di visita del padre con le modalità di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice all'udienza del 16.06.2025 e ulteriormente specificate nell'”Accordo per l'affidamento e mantenimento del figlio nato fuori del matrimonio” sottoscritto dalle parti ed allegato alla Nota di deposito del 4.11.2025; il padre verserà alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di €
1.000,00 mensili, con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina, con assegno unico universale integralmente versato alla ricorrente;
su tale importo, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat;
- compensa integralmente le spese di lite.
Latina, 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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