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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9302 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/10/1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27/03/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con rigoroso reciproco rispetto della persona, degli spazi assegnati e dei beni di proprietà di ciascuno di essi.
2) La casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Suor Maria Aresu n. 9 di proprietà della signora viene assegnata alla signora Pt_1 Parte_1
perché vi abiti con la figlia . Persona_1
3) Il sig. manterrà la sua residenza nella casa che detiene in Parte_2
comproprietà con la moglie sita in via Cani Nieddu Flumini.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, mediante bonifico bancario entro il 15 del mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Prevedere che il mantenimento della figlia maggiorenne, Persona_1
studentessa universitaria ma non economicamente autonoma, segua la regola del
Pag. 2 di 3 mantenimento diretto di modo che ciascun genitore possa provvedere a soddisfare direttamente le esigenze della figlia con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal protocollo ANF del 2017.
6) I coniugi prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9302 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/10/1964, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
27/03/1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/10/1990, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con rigoroso reciproco rispetto della persona, degli spazi assegnati e dei beni di proprietà di ciascuno di essi.
2) La casa coniugale sita in Quartu Sant'Elena (CA) nella via Suor Maria Aresu n. 9 di proprietà della signora viene assegnata alla signora Pt_1 Parte_1
perché vi abiti con la figlia . Persona_1
3) Il sig. manterrà la sua residenza nella casa che detiene in Parte_2
comproprietà con la moglie sita in via Cani Nieddu Flumini.
4) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
l'importo mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, mediante bonifico bancario entro il 15 del mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Prevedere che il mantenimento della figlia maggiorenne, Persona_1
studentessa universitaria ma non economicamente autonoma, segua la regola del
Pag. 2 di 3 mantenimento diretto di modo che ciascun genitore possa provvedere a soddisfare direttamente le esigenze della figlia con ripartizione al 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal protocollo ANF del 2017.
6) I coniugi prestano il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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