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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1480/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso - congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. Francesco Grugno e dall'avv. Giovanna Sergi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.3.2025 premetteva di lavorare, sin Parte_1 dal 1994 ed in forza di ripetute assunzioni a tempo determinato, alle dipendenze dell' con la qualifica prima di bracciante agricolo e Controparte_1 successivamente di addetto alla guida di autobotti del Servizio Prevenzione Incendi.
Denunciava l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in relazione ai seguenti periodi: dal
09.06.2017 al 22.10.2017; dal 13.06.2018 al 20.10 2018; dal 12.06.2019 al 18.10.2019; dal
09.06.2020 al 21.10.2020; dal 20.06.2021 al 06.10.2021; dal 17.06.2022 al 11.10.2022; dal
17.06.2023 al 13.10.2023 e dal 16.06.2024 al 14.10.2024.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti 8 mensilità in forza dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia nel periodo compreso tra il 2017
e il 2024, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno quantificato nella misura pari a 8 mensilità, o in quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 6.6.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando le domande formulate in Controparte_1 ricorso perché infondate in fatto e inaccoglibili in diritto.
In via preliminare, eccepiva il giudicato formatosi sul medesimo rapporto giuridico e sulla medesima questione di diritto dedotta in giudizio, non essendo un asserito mutamento giurisprudenziale idoneo a travolgere l'autorità di cosa giudicata. A comprova della sollevata eccezione, rappresentava che il come dallo stesso dedotto in ricorso, già nel Parte_1
2016 aveva adito il Tribunale di Messina – sezione lavoro per sentire accertare l'abusiva reiterazione del rapporto di lavoro instaurato con l' Controparte_1 chiedendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in via subordinata, il risarcimento del danno cd. comunitario da quantificarsi in 12 mensilità e che il Tribunale di
Messina – sezione lavoro con sentenza n. 1025/2022 aveva integralmente rigettato la domanda, motivando anche sul carattere stagionale
2 Nel merito, assumeva che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Deduceva che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi in quanto disciplinati dalla L.R. n. 16/1996 e poiché trattavasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario.
Contestava, infine, i criteri per la individuazione della base di calcolo per l'indennità risarcitoria, dovendosi sommare tutte le voci di Minimo Retributivo di ogni busta paga percepita nell'ultimo anno – nel caso di specie il 2024 – e dividere il risultato ottenuto per il numero dei mesi lavorati in quell'anno.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso proposto ex adverso e, in via subordinata, di quantificare nel minimo l'indennità risarcitoria da parametrare alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 17.6.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di giudicato sollevata dall' resistente. CP_1
Sul punto giova premettere sul piano generale che la cosa giudicata è un istituto fondamentale del diritto processuale che mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici, impedendo che una controversia già definita venga riaperta. In generale, il mutamento di giurisprudenza non è idoneo a modificare l'autorità di cosa giudicata, poiché essa si basa sull'interpretazione delle norme esistenti al momento della decisione. L'obiettivo cui tende tipicamente il giudizio civile
è duplice: l'immutabilità formale dell'atto-sentenza, conseguente al giudicato formale regolato dall'art. 324 c.p.c., e, però, anche l'immutabilità degli effetti della sentenza, ovvero la sua idoneità ad accertare “a ogni effetto” (art. 2909 c.c.) se ed a chi spetti il diritto al bene della vita in contesa.
Avuto riguardo al caso di specie, il come dallo stesso dedotto in ricorso, già nel Parte_1
2016 ha adito il Tribunale di Messina – sezione lavoro per sentire accertare l'abusiva reiterazione del rapporto di lavoro instaurato con l' Controparte_1
3 chiedendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in via subordinata, il risarcimento del danno cd. comunitario da quantificarsi in 12 mensilità. Il Tribunale di Messina
– sezione lavoro, con sentenza n. 1025/2022 ha integralmente rigettato la domanda, motivando anche sul carattere stagionale.
In relazione al periodo antecedente al deposito del ricorso del 2016, tale accertamento reso ormai incontrovertibile per effetto della scadenza dei termini per proporre impugnativa avverso la richiamata sentenza ha assunto autorità di cosa giudicata escludendo, così, la possibilità, in ottemperanza del principio del “ne bis in idem” di sottoporre nuovamente al vaglio giurisdizionale la medesima questione. E di ciò ne è consapevole il ricorrente, il quale ha espressamente limitato la domanda risarcitoria al periodo lavorativo 2017-2024.
5.- Così disattesa l'eccezione di giudicato e passando all'esame del merito, ai fini della decisione della controversia, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento già espresso da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (cfr. sentenza n.
84/2023) che ha preso le mosse dalla corretta individuazione della natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Tra le disposizioni che disciplinano la materia viene, anzitutto, in rilievo la L.R. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_2
e dell' ”) secondo cui la Regione Sicilia,
[...] Controparte_3 per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze
4 dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore
a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_4
continuano ad avvalersi degli operai assunti con Controparte_2 rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro
5 trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. Cass. n. 21007/2023, n. 3805/2019, n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs. n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato
(e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della , dal 1987 a ottobre 2024 – dapprima presso l'Assessorato del Territorio Controparte_1
6 e dell'Ambiente e successivamente presso l'Assessorato Regionale Siciliano Agricoltura,
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in forza di ripetuti rapporti di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e i suddetti Assessorati rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Giova rilevare che il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato stipulato ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, ma sulla base di norme della Legge Regionale
Siciliana n. 16 del 1996, ovvero con formalità e modalità del tutto estranee alle previsioni del d.lgs. 368/2001 e della Direttiva CE n. 70 del 1999, posto che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale. Tale norma risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti” (art. 5, lett. a) e/o della
“durata massima totale” (art. 5 lett. b). Del resto, la previsione della forma scritta risponde a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato;
ed invero, seppure la causalità sia in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del
2014 conv. con mod. in L. n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza, quanto meno rispetto all'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto
7 interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine. L'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva;
motivo per cui le reiterate assunzioni a tempo determinato, seppur avvenute in assenza di un contratto scritto, devono considerarsi illegittime. Ed invero, è dalla violazione del citato
Accordo quadro che discende il riconoscimento del cd. danno comunitario in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., Sez. Un., n. 5076 del 2016). Del resto,
l'Accordo quadro allegato, come parte integrante, alla Direttiva 1999/70/CE, indica, alla clausola n. 1, l'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di
“contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, manifestando chiaramente l'intenzione di prevedere una tutela del rapporto di lavoro, anche a prescindere dalla disciplina del contratto in quanto tale. Tra l'altro, considerando che l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno comunitario, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica
Amministrazione, è posta proprio a presidio del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto. Ne consegue che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica Amministrazione, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, non può venire meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta (cfr. da ultimo Cass. sez. lav. 14.2.2024 n. 4075; in senso conforme Cass. n. 41464/2021; Cass. n. 10157/2019; Cass. n.
10951/2018; Cass. n. 37741/2022). In definitiva, la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato ed, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.
183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/79/CE (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5072/2016).
Nel caso in esame si rileva un'abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine. Va sul punto precisato che non sono rilevanti le assunzioni a tempo determinato perfezionatesi prima del 10
8 luglio 2001, termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa (v. Trib. Ragusa n. 1097/2020) - con intervalli tra un'assunzione e l'altra, comunque, inferiori ad un anno e in assenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale” (art. 36, comma 2, d.lgs n. 165/2001). Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, nella fattispecie, ai fini del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, rilevano solo le assunzioni poste in essere dall'Assessorato dell'Agricoltura Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in quanto successive al 2001.
La Corte di Giustizia ha infatti specificato che “il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro” (v. Corte di Giustizia 3 giugno 2021, causa C-726/2019).
5.- Al ricorrente spetta, dunque, il risarcimento del danno derivante dall'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, con esonero dal relativo onere probatorio – trattasi di danno presunto, qualificabile come “danno comunitario” avente ad oggetto non già la nullità del termine dei singoli contratti, bensì la loro abusiva reiterazione;
“in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE sentenza 7 maggio 2018, in C-
494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (v. Cass. n. 15595/2022, conforme a Cass. sez. un. n.
5072/2016).
La sua concreta quantificazione deve essere condotta secondo i criteri enunciati dall'art. 8 legge n. 604/1966, rappresentati dal numero dei dipendenti, dalle dimensioni dell'impresa (criteri qui sostanzialmente irrilevanti, trattandosi di ente pubblico), dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, dal comportamento e dalle condizioni delle parti (vale a dire la durata dei vari contratti, il numero di assunzione a termine, l'intervallo tra uno e l'altro).
Quanto alla retribuzione da utilizzare quale base del calcolo per la determinazione dell'indennità cui il ricorrente ha diritto, occorre avere riguardo all'ultima retribuzione di
9 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. L'art. 52 CCNL dispone che
“all'operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale (…) Il TFR non si calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote del TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni”. Ne consegue che, per ottenere l'importo esatto non va sommata alla retribuzione oraria il terzo elemento, sicché la retribuzione da utilizzare è quella data dal minimo nazionale conglobato (8,59) cui va sommato il salario integrativo regionale (0,150); dalla somma di questi due dati si ottiene così la paga oraria (8,74) che, moltiplicata per 6,5 (ore), dà la paga giornaliera (56,81) che, a sua volta moltiplicata per 26 giornate, dà la paga mensile che per il ricorrente ammonta a € 1.477,06 e che da contratto è la base mensile per il calcolo del TFR. Si ritiene, pertanto, che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR e da prendere come base per il calcolo dell'indennizzo sia pari a € 1.477,06 (non potendo, a fronte dell'univoco tenore letterale della disposizione che fa espresso riferimento all'ultima retribuzione, utilizzare il diverso criterio suggerito dall'Amministrazione resistente che pretenderebbe di calcolare la media delle retribuzioni dell'ultimo anno).
Tenuto conto delle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame, risulta ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita allo scadere dell'ultimo incarico utile per il calcolo del TFR pari a € 1.477,06, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori
(v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 18.3.2025 nei confronti dell'
[...]
[...]
[...] , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine stipulati tra l' Controparte_1
e nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024 e, per
[...] Parte_1
l'effetto, condanna l' resistente a pagare al ricorrente, a titolo risarcitorio, 3 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del t.f.r. pari ad € 1.477,06, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
-condanna altresì l' Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.313,00 per
[...] compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
all'udienza del 17 giugno 2025 ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1480/2025 R.G. e vertente
TRA
, c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso - congiuntamente e disgiuntamente - dall'avv. Francesco Grugno e dall'avv. Giovanna Sergi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
RESISTENTE
OGGETTO: contratti a termine operai forestali a tempo determinato.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 18.3.2025 premetteva di lavorare, sin Parte_1 dal 1994 ed in forza di ripetute assunzioni a tempo determinato, alle dipendenze dell' con la qualifica prima di bracciante agricolo e Controparte_1 successivamente di addetto alla guida di autobotti del Servizio Prevenzione Incendi.
Denunciava l'illegittima reiterazione dei contratti a termine in relazione ai seguenti periodi: dal
09.06.2017 al 22.10.2017; dal 13.06.2018 al 20.10 2018; dal 12.06.2019 al 18.10.2019; dal
09.06.2020 al 21.10.2020; dal 20.06.2021 al 06.10.2021; dal 17.06.2022 al 11.10.2022; dal
17.06.2023 al 13.10.2023 e dal 16.06.2024 al 14.10.2024.
Richiamando, a supporto della propria posizione processuale, pronunce della Corte di
Cassazione, rivendicava la corresponsione di un'indennità risarcitoria tesa a compensare l'abuso della sistematica reiterazione di contratti a tempo determinato ben oltre i termini consentiti dalle leggi vigenti 8 mensilità in forza dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati con l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia nel periodo compreso tra il 2017
e il 2024, con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno quantificato nella misura pari a 8 mensilità, o in quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- Con memoria depositata in data 6.6.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
, contestando le domande formulate in Controparte_1 ricorso perché infondate in fatto e inaccoglibili in diritto.
In via preliminare, eccepiva il giudicato formatosi sul medesimo rapporto giuridico e sulla medesima questione di diritto dedotta in giudizio, non essendo un asserito mutamento giurisprudenziale idoneo a travolgere l'autorità di cosa giudicata. A comprova della sollevata eccezione, rappresentava che il come dallo stesso dedotto in ricorso, già nel Parte_1
2016 aveva adito il Tribunale di Messina – sezione lavoro per sentire accertare l'abusiva reiterazione del rapporto di lavoro instaurato con l' Controparte_1 chiedendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in via subordinata, il risarcimento del danno cd. comunitario da quantificarsi in 12 mensilità e che il Tribunale di
Messina – sezione lavoro con sentenza n. 1025/2022 aveva integralmente rigettato la domanda, motivando anche sul carattere stagionale
2 Nel merito, assumeva che il carattere stagionale dell'attività prestata dagli operatori forestali impediva di applicare ai contratti stagionali la tutela comunitaria prevista per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Deduceva che i contratti stagionali potevano avere un termine senza alcun limite o intervallo temporale, a prescindere da limitazioni percentuali rapportate alla totalità dei lavoratori a termine e che la reiterazione dei contratti e l'apposizione ad essi dei termini erano pienamente legittimi in quanto disciplinati dalla L.R. n. 16/1996 e poiché trattavasi di fattispecie esclusa dall'applicazione della tutela comunitaria contro il lavoro precario.
Contestava, infine, i criteri per la individuazione della base di calcolo per l'indennità risarcitoria, dovendosi sommare tutte le voci di Minimo Retributivo di ogni busta paga percepita nell'ultimo anno – nel caso di specie il 2024 – e dividere il risultato ottenuto per il numero dei mesi lavorati in quell'anno.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso proposto ex adverso e, in via subordinata, di quantificare nel minimo l'indennità risarcitoria da parametrare alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- All'udienza del 17.6.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di giudicato sollevata dall' resistente. CP_1
Sul punto giova premettere sul piano generale che la cosa giudicata è un istituto fondamentale del diritto processuale che mira a garantire la certezza dei rapporti giuridici, impedendo che una controversia già definita venga riaperta. In generale, il mutamento di giurisprudenza non è idoneo a modificare l'autorità di cosa giudicata, poiché essa si basa sull'interpretazione delle norme esistenti al momento della decisione. L'obiettivo cui tende tipicamente il giudizio civile
è duplice: l'immutabilità formale dell'atto-sentenza, conseguente al giudicato formale regolato dall'art. 324 c.p.c., e, però, anche l'immutabilità degli effetti della sentenza, ovvero la sua idoneità ad accertare “a ogni effetto” (art. 2909 c.c.) se ed a chi spetti il diritto al bene della vita in contesa.
Avuto riguardo al caso di specie, il come dallo stesso dedotto in ricorso, già nel Parte_1
2016 ha adito il Tribunale di Messina – sezione lavoro per sentire accertare l'abusiva reiterazione del rapporto di lavoro instaurato con l' Controparte_1
3 chiedendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in via subordinata, il risarcimento del danno cd. comunitario da quantificarsi in 12 mensilità. Il Tribunale di Messina
– sezione lavoro, con sentenza n. 1025/2022 ha integralmente rigettato la domanda, motivando anche sul carattere stagionale.
In relazione al periodo antecedente al deposito del ricorso del 2016, tale accertamento reso ormai incontrovertibile per effetto della scadenza dei termini per proporre impugnativa avverso la richiamata sentenza ha assunto autorità di cosa giudicata escludendo, così, la possibilità, in ottemperanza del principio del “ne bis in idem” di sottoporre nuovamente al vaglio giurisdizionale la medesima questione. E di ciò ne è consapevole il ricorrente, il quale ha espressamente limitato la domanda risarcitoria al periodo lavorativo 2017-2024.
5.- Così disattesa l'eccezione di giudicato e passando all'esame del merito, ai fini della decisione della controversia, giova richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento già espresso da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (cfr. sentenza n.
84/2023) che ha preso le mosse dalla corretta individuazione della natura giuridica dei dedotti rapporti di lavoro.
Tra le disposizioni che disciplinano la materia viene, anzitutto, in rilievo la L.R. n. 66/1981
(“Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli Controparte_2
e dell' ”) secondo cui la Regione Sicilia,
[...] Controparte_3 per il triennio 1981-1983, anche in relazione al programma di interventi straordinari di difesa e conservazione del suolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 84/1980 (“a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio di grandi invasi;
b) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo esistente e demanializzazione terreni;
c) organici interventi sistematori nei bacini idrografici che presentano accentuati fenomeni di dissesto;
d) interventi per la formazione ed il miglioramento di prati e pascoli su terreni appartenenti al demanio della
Regione e dei comuni, o su terreni di proprietà privata da espropriare, sempre che la loro demanializzazione risulti finalizzata all'affrancazione di boschi d'interesse naturalistico dal pascolo;
e) interventi per la difesa dei boschi dagli incendi;
f) interventi volti ad assicurare la gestione e lo sviluppo dei vivai forestali”), nonché per le esigenze di carattere permanente relative all'esecuzione dei lavori da parte degli ispettori ripartimentali delle foreste e dell'azienda forestale demaniale della regione, doveva provvedere ad assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, gli operai forestali che nell'ultimo triennio antecedente all'entrata in vigore della legge avessero prestato la propria opera alle dipendenze
4 dell'Amministrazione con una prestazione complessivamente non inferiore alle 500 giornate lavorative, nonché ad assicurare agli operai assunti a tempo determinato le seguenti garanzie occupazionali: “- giornate 51 annue, agli operai che nel triennio 1978-80 abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 25 giornate ai fini previdenziali;
- giornate
101 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 100 giornate ai fini previdenziali;
- giornate 151 annue, agli operai che nel predetto triennio abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore
a 150 giornate ai fini previdenziali”.
La possibilità di costituire rapporti di lavoro a tempo determinato era stata dunque espressamente prevista per le medesime esigenze, anche di carattere straordinario, normativamente individuate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.
Ciò trova conferma nel disposto dell'art. 15 della L.R. n. 52/1984, a norma del quale “per le esigenze di carattere permanente connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l' e gli Controparte_4
continuano ad avvalersi degli operai assunti con Controparte_2 rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge regionale 18 aprile 1981 n. 66, a condizione che gli stessi non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità”.
L'art. 56 della L.R. n. 16/1996 dispone che “
1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno (…) 6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale”.
Quanto allo stato giuridico degli operai forestali, l'art. 8 della L.R. n. 66/1981 dispone che ad essi si applichi “il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979 per gli operai avventizi addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agrario eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica” al cui recepimento provvede l'Assessore Regionale per l'Agricoltura con proprio decreto entro
5 trenta giorni dalla sottoscrizione, “nonché dal relativo contratto integrativo regionale stipulato in Palermo l'11 gennaio 1980 e successive modificazioni”.
Ebbene, sulla base della natura privatistica di tali contratti, nonché delle modalità di assunzione e della stagionalità dell'impiego, la giurisprudenza, con consolidato orientamento condiviso da questo Tribunale in precedenti pronunce relative a fattispecie di identico tenore, ha escluso per lungo tempo la qualificazione degli operai forestali come dipendenti pubblici, ritenendo tali rapporti assimilabili al lavoro agricolo, nel quale l'assunzione a tempo determinato rappresenta la regola, con espressa esenzione dall'applicazione del d.lgs. n. 368/2001.
Tale orientamento va tuttavia rivisto alla luce dei più recenti arresti della Corte di Cassazione
(v. Cass. n. 21007/2023, n. 3805/2019, n. 9786/2020) secondo cui i rapporti di lavoro degli operai forestali devono essere invece inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine (art. 1 d.lgs. n. 368/2001 ratione temporis applicabile) - senza che osti la disposizione che esclude dall'applicazione della disciplina stessa i rapporti instaurati dai “datori di lavoro dell'agricoltura” (in senso conforme v. Cass. 29061/2017); tale principio non può dunque che valere anche per gli enti pubblici non economici, quale un ente locale.
Va peraltro ribadito che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro è determinante l'inserimento del prestatore in posizione di subordinazione e con carattere di continuità nell'ambito dell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, senza che rilevi l'assoggettamento alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato
(e alla conseguente disciplina previdenziale).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della , dal 1987 a ottobre 2024 – dapprima presso l'Assessorato del Territorio Controparte_1
6 e dell'Ambiente e successivamente presso l'Assessorato Regionale Siciliano Agricoltura,
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in forza di ripetuti rapporti di lavoro a termine.
Il rapporto di lavoro intercorso tra l'istante e i suddetti Assessorati rientra nell'ambito del pubblico impiego e soggiace, dunque, alla disciplina di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, cui non è di ostacolo la natura della Sicilia di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell'art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L. Cost. n. 3/2001, art. 2).
Costituisce, infatti, indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibile all'ordinamento civile che l'art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale, quindi, ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle
Regioni” (v. Corte Cost. nn. 19/2013, 286/2013, 211/2014); alla stregua di tali considerazioni, la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicché il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all'autonomia privata con carattere di inderogabilità.
Giova rilevare che il rapporto a termine oggetto di causa trova fonte in un contratto che non è stato stipulato ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, ma sulla base di norme della Legge Regionale
Siciliana n. 16 del 1996, ovvero con formalità e modalità del tutto estranee alle previsioni del d.lgs. 368/2001 e della Direttiva CE n. 70 del 1999, posto che l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 imponeva la forma scritta per la valida pattuizione dell'assunzione a termine, con indicazione specifica della causale. Tale norma risponde, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/79/CE, con particolare riferimento all'assicurazione di regole di salvaguardia, tra cui quella della fissazione di “ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti” (art. 5, lett. a) e/o della
“durata massima totale” (art. 5 lett. b). Del resto, la previsione della forma scritta risponde a tale esigenza pur nel diverso sistema che ha caratterizzato successivamente il contratto a tempo determinato;
ed invero, seppure la causalità sia in tutto o in parte venuta meno (d.l. n. 34 del
2014 conv. con mod. in L. n. 34/2014; art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015, nelle diverse formulazioni succedutesi), il requisito formale continua ad assicurare certezza, quanto meno rispetto all'assetto temporale, così contribuendo a garantire il controllo sulle regole dettate dal diritto
7 interno al fine di contrastare la reiterazione indiscriminata di rapporti a termine. L'inosservanza della regola interna sulla pattuizione per iscritto, a prescindere dal fatto che il contratto sia anche nullo per difetto della forma propria dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si riverbera quindi nell'elusione di una norma finalizzata a dare attuazione alle regole antiabusive di cui alla direttiva;
motivo per cui le reiterate assunzioni a tempo determinato, seppur avvenute in assenza di un contratto scritto, devono considerarsi illegittime. Ed invero, è dalla violazione del citato
Accordo quadro che discende il riconoscimento del cd. danno comunitario in presenza della illegittima reiterazione dei contratti a termine (Cass., Sez. Un., n. 5076 del 2016). Del resto,
l'Accordo quadro allegato, come parte integrante, alla Direttiva 1999/70/CE, indica, alla clausola n. 1, l'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di
“contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato”, manifestando chiaramente l'intenzione di prevedere una tutela del rapporto di lavoro, anche a prescindere dalla disciplina del contratto in quanto tale. Tra l'altro, considerando che l'agevolazione probatoria ai fini del risarcimento del danno comunitario, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica
Amministrazione, è posta proprio a presidio del principio di effettività della tutela dei lavoratori precari nell'ambito del lavoro pubblico, sarebbe in contraddizione con tale principio farla venire meno in conseguenza di un vizio formale nella stipulazione del contratto. Ne consegue che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della Pubblica Amministrazione, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, non può venire meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta (cfr. da ultimo Cass. sez. lav. 14.2.2024 n. 4075; in senso conforme Cass. n. 41464/2021; Cass. n. 10157/2019; Cass. n.
10951/2018; Cass. n. 37741/2022). In definitiva, la tutela del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato ed, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n.
183 del 2010 – non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, in quanto in mancanza di forma scritta si realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale o di certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine che sono funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/79/CE (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5072/2016).
Nel caso in esame si rileva un'abusiva reiterazione di rapporti di lavoro a termine. Va sul punto precisato che non sono rilevanti le assunzioni a tempo determinato perfezionatesi prima del 10
8 luglio 2001, termine previsto dall'art. 2 della Direttiva 1999/70/CE per l'adozione da parte degli stati membri delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa (v. Trib. Ragusa n. 1097/2020) - con intervalli tra un'assunzione e l'altra, comunque, inferiori ad un anno e in assenza di “comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale” (art. 36, comma 2, d.lgs n. 165/2001). Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, nella fattispecie, ai fini del risarcimento del danno subito dalla ricorrente, rilevano solo le assunzioni poste in essere dall'Assessorato dell'Agricoltura Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in quanto successive al 2001.
La Corte di Giustizia ha infatti specificato che “il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola
5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un utilizzo siffatto dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro” (v. Corte di Giustizia 3 giugno 2021, causa C-726/2019).
5.- Al ricorrente spetta, dunque, il risarcimento del danno derivante dall'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, con esonero dal relativo onere probatorio – trattasi di danno presunto, qualificabile come “danno comunitario” avente ad oggetto non già la nullità del termine dei singoli contratti, bensì la loro abusiva reiterazione;
“in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE sentenza 7 maggio 2018, in C-
494/16, tale indennità va liquidata una sola volta e non in riferimento ad ogni contratto di cui venga accertata l'illegittimità” (v. Cass. n. 15595/2022, conforme a Cass. sez. un. n.
5072/2016).
La sua concreta quantificazione deve essere condotta secondo i criteri enunciati dall'art. 8 legge n. 604/1966, rappresentati dal numero dei dipendenti, dalle dimensioni dell'impresa (criteri qui sostanzialmente irrilevanti, trattandosi di ente pubblico), dall'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, dal comportamento e dalle condizioni delle parti (vale a dire la durata dei vari contratti, il numero di assunzione a termine, l'intervallo tra uno e l'altro).
Quanto alla retribuzione da utilizzare quale base del calcolo per la determinazione dell'indennità cui il ricorrente ha diritto, occorre avere riguardo all'ultima retribuzione di
9 riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. L'art. 52 CCNL dispone che
“all'operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale (…) Il TFR non si calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote del TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni”. Ne consegue che, per ottenere l'importo esatto non va sommata alla retribuzione oraria il terzo elemento, sicché la retribuzione da utilizzare è quella data dal minimo nazionale conglobato (8,59) cui va sommato il salario integrativo regionale (0,150); dalla somma di questi due dati si ottiene così la paga oraria (8,74) che, moltiplicata per 6,5 (ore), dà la paga giornaliera (56,81) che, a sua volta moltiplicata per 26 giornate, dà la paga mensile che per il ricorrente ammonta a € 1.477,06 e che da contratto è la base mensile per il calcolo del TFR. Si ritiene, pertanto, che l'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR e da prendere come base per il calcolo dell'indennizzo sia pari a € 1.477,06 (non potendo, a fronte dell'univoco tenore letterale della disposizione che fa espresso riferimento all'ultima retribuzione, utilizzare il diverso criterio suggerito dall'Amministrazione resistente che pretenderebbe di calcolare la media delle retribuzioni dell'ultimo anno).
Tenuto conto delle circostanze caratterizzanti la fattispecie in esame, risulta ragionevole rapportare la somma del risarcimento dovuto a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita allo scadere dell'ultimo incarico utile per il calcolo del TFR pari a € 1.477,06, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori
(v. Cass. n. 13624/2020).
7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della serialità del contenzioso e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 18.3.2025 nei confronti dell'
[...]
[...]
[...] , in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità della reiterazione dei rapporti a termine stipulati tra l' Controparte_1
e nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024 e, per
[...] Parte_1
l'effetto, condanna l' resistente a pagare al ricorrente, a titolo risarcitorio, 3 CP_1 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto utile per il calcolo del t.f.r. pari ad € 1.477,06, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo senza cumulo con la rivalutazione monetaria;
-condanna altresì l' Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 1.313,00 per
[...] compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Sua competenza.
Messina, lì 17 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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