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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313\2024 R.G.avente ad oggetto: opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c.
TRA
(c.f. ) in qualità di erede Parte_1 CodiceFiscale_1 di rapp. e dif. dall'avv. Zichella Anna Maria Persona_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. rapp. e dif. dall'avv. AMATO CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., ed, a seguito del parziale esito negativo della depositata ctu in relazione alla decorrenza del beneficio successiva alla domanda amministrativa, ha chiesto l'accertamento giudiziale del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione o all'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda attorea è infondata.
Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e,
1 specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Il CTU chiamato a chiarimenti, ha peraltro confermato l'elaborato peritale. Né potrebbe attribuirsi rilevanza nel giudizio de quo ad un eventuale aggravamento della patologia del ricorrente.
Invero, stante il peculiare carattere impugnatorio del presente giudizio, non è applicabile il principio posto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato. È infatti, del tutto evidente che non può parlarsi di «contestazione» delle conclusioni contenute nella c.t.u., se il motivo di doglianza dipende da circostanze (sanitarie) verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione in atti ex art.152 disp. Att c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' , stante la dichiarazione in atti ex art.152 cit. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
--rigetta il ricorso e per l'effetto, omologa l'accertamento positivo del requisito sanitario;
-- nulla per le spese di lite;
-- pone spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Avellino, l'24.04.2025
Il Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
2
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 313\2024 R.G.avente ad oggetto: opposizione ad ATP ex art. 445 bis c.p.c.
TRA
(c.f. ) in qualità di erede Parte_1 CodiceFiscale_1 di rapp. e dif. dall'avv. Zichella Anna Maria Persona_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. rapp. e dif. dall'avv. AMATO CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2024, l'istante in epigrafe esponeva di aver proposto preliminarmente il ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ex art.445 bis c.p.c., ed, a seguito del parziale esito negativo della depositata ctu in relazione alla decorrenza del beneficio successiva alla domanda amministrativa, ha chiesto l'accertamento giudiziale del requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione o all'assegno di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
La domanda attorea è infondata.
Va innanzitutto osservato, con riferimento alle ragioni di censura nel merito della consulenza, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e,
1 specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori.
Ne consegue che ove si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., come avvenuto nel caso di specie, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Il CTU chiamato a chiarimenti, ha peraltro confermato l'elaborato peritale. Né potrebbe attribuirsi rilevanza nel giudizio de quo ad un eventuale aggravamento della patologia del ricorrente.
Invero, stante il peculiare carattere impugnatorio del presente giudizio, non è applicabile il principio posto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., norma incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella consulenza tecnica non omologata a seguito del dissenso dichiarato. È infatti, del tutto evidente che non può parlarsi di «contestazione» delle conclusioni contenute nella c.t.u., se il motivo di doglianza dipende da circostanze (sanitarie) verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. Ne consegue la decisione di cui in dispositivo.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione in atti ex art.152 disp. Att c.p.c. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' , stante la dichiarazione in atti ex art.152 cit. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
--rigetta il ricorso e per l'effetto, omologa l'accertamento positivo del requisito sanitario;
-- nulla per le spese di lite;
-- pone spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Avellino, l'24.04.2025
Il Giudice Unico del Lavoro Dott.ssa MONICA d'AGOSTINO
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