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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 576/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi BASILE (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, C.F._2 notifiche ed avvisi ex lege a mezzo pec all'indirizzo e presso il cui studio Email_1 sito in Cosenza alla P.zza D. Bergamini, n.4, la parte è elettivamente domiciliata, e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana Guzzo (C.F.:
, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex C.F._4 lege a mezzo pec all'indirizzo presso il cui studio sito in Cosenza alla via Email_2
Panebianco, n. 326, la parte è elettivamente domiciliata,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 23.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in Scalea (Cs) il 13.12.1987 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1987 del predetto comune al n. 67 Parte II Serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] Parte_2 Marittimo il 21/04/1996 (invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co.3, L. 104/1992 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex L. 18/1980) e nata Parte_3 a Belvedere Marittimo il 29.04.1989.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
1. di risiedere in Scalea alla Via dei Basiliani, n.10, nell'immobile di proprietà della sig.ra ove hanno convissuto di fatto durante la comunione legale;
Parte_3
2. che la sig.ra è da sempre casalinga, mentre il sig. prossimo Pt_1 Controparte_1 alla pensione, è titolare di omonima ditta individuale;
3. che la sig.ra è priva di redditi, mentre il sig. ha dichiarato, nel 2022, Pt_1 CP_1 di aver prodotto, nel 2021, un reddito complessivo di € 3.759,00; ha dichiarato, nel 2023, di aver prodotto, nel 2022, un reddito complessivo di € 8.222,00; ha dichiarato, nel 2024, di aver prodotto, nel 2023, un reddito pari a € 0,00;
4. di essere titolari, in regime di comunione legale dei beni, dei seguenti diritti reali di godimento su cosa altrui: diritto di abitazione della citata casa coniugale in Scalea, Via dei Basiliani, n.10, già Via Fiume Lao, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al Fg. 11, Part.lla 41, sub 5, piano 2, rendita € 285,34, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, superficie 123 mq;
5. che la sig.ra è titolare: Pt_1
di diritto reale su bene mobile registrato, autoveicolo Ford mod. Fiesta, immatricolato in data 30/04/2004, carta circolazione , N° tg. CM406YD; NumeroDi_1 NumeroD_2 di diritto reale di proprietà degli immobili adiacenti la citata casa familiare, censiti, rispettivamente, al: Fg. 11, Part.lla 41, sub 1, piano T, rendita € 42,97, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 16 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 2, piano T, rendita € 64,45, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 24 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 9, piano 2, rendita € 153,65, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, superficie 80 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 10, piano 3, rendita € 90,90, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 40 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 11, piano 3, rendita € 188,61, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 83 mq;
6. che la sig.ra è intestataria di carta prepagata PostePay Evolution n° 5333 1711 1919 Pt_1 8485 ([...]) con scadenza 01/2026, con saldo contabile e disponibile pari a € 3,00, nonché di libretto postale cointestato con la figlia sig.ra
[...]
n° 1042454544, con saldo contabile e disponibile pari a € 101,50 al 11/02/2025; Parte_2
7. che il sig. invece, è titolare dei seguenti diritti reali di proprietà e su Controparte_1 beni mobili registrati: a) usufrutto per 1/1 dei terreni agricoli in Scalea, censiti al Catasto Terreni del citato Comune al Fg. 11, Part.lla 1579, Reddito dominicale 3,44; Reddito agrario 0,92; ; Cl. 3; CP_2
1.482 mq, nonché al Fg. 11, Part.lla 1580, Reddito dominicale 0,27; Reddito agrario 0,07; ; Cl. 3; 118 mq;
CP_2 b) autoveicolo BMW Mod. mod. AG 390L, immatricolato in data 28/09/2006, carta circolazione N° Tg. DD691YB; NumeroDi_3 NumeroDi_4 c) autoveicolo Fiat Mod. 500, immatricolato in data 28/08/2008, carta circolazione n.BO0726336, N° A816259CS88, Tg. DR357KM; d) autocarro Fiat Mod. Iveco, immatricolato in data 19/04/2024, carta circolazione n.CG0504986, N° A028409CS24, Tg. CS457716;
8. il sig. è intestatario di conto corrente acceso presso B.N.L. con saldo Controparte_1 contabile e disponibile pari a € 8,06 al 31/03/2025, nonché di conto corrente postale relativamente all'omonima ditta individuale di cui si producono parimenti gli estratti conto fino alla data di estinzione;
9. che, da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con conseguente piena libertà di entrambi di stabilire la propria residenza ove meglio credano;
qualora cambino indirizzo, domicilio o residenze attuali, si scambieranno, nell'interesse della figlia portatrice di handicap, i nuovi recapiti e numeri telefonici, autorizzandosi, sin da ora, al rilascio dei rispettivi passaporti. I ricorrenti, reciprocamente, assumono espressamente l'obbligo di portarsi mutuo rispetto e di evitare vicendevolmente qualsiasi condotta che possa pregiudicare i diritti e gli interessi della figlia e dell'altro coniuge. Pt_2 B) Le parti hanno raggiunto accordo in ossequio al quale il sig. contribuirà al Controparte_1 mantenimento del coniuge debole sig.ra attraverso un assegno mensile di € Parte_1 200,00, da accreditare entro il giorno 10 di ciascun mese sul libretto postale cointestato tra la sig.ra e la sig.ra , o a mani della sig.ra , Parte_1 Parte_2 Parte_1 previo rilascio di ricevuta/quietanza. Quanto alle spese ordinarie e straordinarie (ad esempio: spese medico-sanitarie; di istruzione, di formazione professionale;
di baby-sitting; di viaggio ecc.), saranno previamente concordate e documentate dai coniugi e verranno suddivise al 50% tra loro. C) Nell'ipotesi in cui dovessero modificarsi in melius le condizioni economiche di uno dei coniugi, la parte interessata avrà l'obbligo di comunicarlo all'ex coniuge al fine di valutare un'eventuale ridefinizione del presente accordo. D) L'affidamento della figlia sarà condiviso tra i genitori, con collocazione preferenziale e Pt_2 prevalente presso la madre;
i genitori - nel prevalente interesse della figlia e seguendo Pt_2 il principio della bi-genitorialità - continueranno ad occuparsi vicendevolmente dei doveri di accudimento e cura, donde ne cureranno anche l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguirne l'armonico sviluppo psico-fisico; tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della figlia saranno prese di comune accordo tra i genitori. Contestualmente si statuisce sin d'ora il diritto del padre di visitare e tenere con sé la figlia ogni volta e per tutto il tempo che vuole, previa comunicazione alla sig.ra , sempre secondo le esigenze, i desideri e la volontà della figlia stessa, Parte_1 anche in occasione delle festività e delle vacanze estive. La casa coniugale sita in Scalea, alla Via dei Basiliani, n.10, piano secondo, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Parte_1
, che vive senza soluzione di continuità nel suddetto immobile con la figlia . La
[...] Pt_2 sig.ra continuerà a fare uso dei beni di arredamento della casa coniugale. Il Parte_1 sig. si è già allontanato e, previo consenso della sig.ra , CP_1 Parte_1 continuerà a vivere nell'immobile, di proprietà della sig.ra , posto al pian Parte_1 terreno dello stesso edificio in Scalea, Via dei Basiliani, n.10.
Per la gestione della figlia i coniugi hanno anche elaborato un piano genitoriale, che si Pt_2 riporta di seguito: Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 576/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in
[...] Scalea (Cs) il 13.12.1987 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1987 del predetto comune al n. 67 Parte II Serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto degli accordi economici tra i Pt_2 coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 576/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.09.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi BASILE (C.F.: ), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, C.F._2 notifiche ed avvisi ex lege a mezzo pec all'indirizzo e presso il cui studio Email_1 sito in Cosenza alla P.zza D. Bergamini, n.4, la parte è elettivamente domiciliata, e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Emiliana Guzzo (C.F.:
, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, notifiche ed avvisi ex C.F._4 lege a mezzo pec all'indirizzo presso il cui studio sito in Cosenza alla via Email_2
Panebianco, n. 326, la parte è elettivamente domiciliata,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1 c.p.c. depositato il 23.05.2025 hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in Scalea (Cs) il 13.12.1987 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1987 del predetto comune al n. 67 Parte II Serie A, precisando che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] Parte_2 Marittimo il 21/04/1996 (invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co.3, L. 104/1992 e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani ex L. 18/1980) e nata Parte_3 a Belvedere Marittimo il 29.04.1989.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
1. di risiedere in Scalea alla Via dei Basiliani, n.10, nell'immobile di proprietà della sig.ra ove hanno convissuto di fatto durante la comunione legale;
Parte_3
2. che la sig.ra è da sempre casalinga, mentre il sig. prossimo Pt_1 Controparte_1 alla pensione, è titolare di omonima ditta individuale;
3. che la sig.ra è priva di redditi, mentre il sig. ha dichiarato, nel 2022, Pt_1 CP_1 di aver prodotto, nel 2021, un reddito complessivo di € 3.759,00; ha dichiarato, nel 2023, di aver prodotto, nel 2022, un reddito complessivo di € 8.222,00; ha dichiarato, nel 2024, di aver prodotto, nel 2023, un reddito pari a € 0,00;
4. di essere titolari, in regime di comunione legale dei beni, dei seguenti diritti reali di godimento su cosa altrui: diritto di abitazione della citata casa coniugale in Scalea, Via dei Basiliani, n.10, già Via Fiume Lao, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Scalea al Fg. 11, Part.lla 41, sub 5, piano 2, rendita € 285,34, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 6,5 vani, superficie 123 mq;
5. che la sig.ra è titolare: Pt_1
di diritto reale su bene mobile registrato, autoveicolo Ford mod. Fiesta, immatricolato in data 30/04/2004, carta circolazione , N° tg. CM406YD; NumeroDi_1 NumeroD_2 di diritto reale di proprietà degli immobili adiacenti la citata casa familiare, censiti, rispettivamente, al: Fg. 11, Part.lla 41, sub 1, piano T, rendita € 42,97, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 16 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 2, piano T, rendita € 64,45, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 24 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 9, piano 2, rendita € 153,65, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 3,5 vani, superficie 80 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 10, piano 3, rendita € 90,90, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 40 mq;
Fg. 11, Part.lla 41, sub 11, piano 3, rendita € 188,61, Categoria C/2, Classe 1, Consistenza 83 mq;
6. che la sig.ra è intestataria di carta prepagata PostePay Evolution n° 5333 1711 1919 Pt_1 8485 ([...]) con scadenza 01/2026, con saldo contabile e disponibile pari a € 3,00, nonché di libretto postale cointestato con la figlia sig.ra
[...]
n° 1042454544, con saldo contabile e disponibile pari a € 101,50 al 11/02/2025; Parte_2
7. che il sig. invece, è titolare dei seguenti diritti reali di proprietà e su Controparte_1 beni mobili registrati: a) usufrutto per 1/1 dei terreni agricoli in Scalea, censiti al Catasto Terreni del citato Comune al Fg. 11, Part.lla 1579, Reddito dominicale 3,44; Reddito agrario 0,92; ; Cl. 3; CP_2
1.482 mq, nonché al Fg. 11, Part.lla 1580, Reddito dominicale 0,27; Reddito agrario 0,07; ; Cl. 3; 118 mq;
CP_2 b) autoveicolo BMW Mod. mod. AG 390L, immatricolato in data 28/09/2006, carta circolazione N° Tg. DD691YB; NumeroDi_3 NumeroDi_4 c) autoveicolo Fiat Mod. 500, immatricolato in data 28/08/2008, carta circolazione n.BO0726336, N° A816259CS88, Tg. DR357KM; d) autocarro Fiat Mod. Iveco, immatricolato in data 19/04/2024, carta circolazione n.CG0504986, N° A028409CS24, Tg. CS457716;
8. il sig. è intestatario di conto corrente acceso presso B.N.L. con saldo Controparte_1 contabile e disponibile pari a € 8,06 al 31/03/2025, nonché di conto corrente postale relativamente all'omonima ditta individuale di cui si producono parimenti gli estratti conto fino alla data di estinzione;
9. che, da tempo, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è loro interesse comune separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 16.09.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con conseguente piena libertà di entrambi di stabilire la propria residenza ove meglio credano;
qualora cambino indirizzo, domicilio o residenze attuali, si scambieranno, nell'interesse della figlia portatrice di handicap, i nuovi recapiti e numeri telefonici, autorizzandosi, sin da ora, al rilascio dei rispettivi passaporti. I ricorrenti, reciprocamente, assumono espressamente l'obbligo di portarsi mutuo rispetto e di evitare vicendevolmente qualsiasi condotta che possa pregiudicare i diritti e gli interessi della figlia e dell'altro coniuge. Pt_2 B) Le parti hanno raggiunto accordo in ossequio al quale il sig. contribuirà al Controparte_1 mantenimento del coniuge debole sig.ra attraverso un assegno mensile di € Parte_1 200,00, da accreditare entro il giorno 10 di ciascun mese sul libretto postale cointestato tra la sig.ra e la sig.ra , o a mani della sig.ra , Parte_1 Parte_2 Parte_1 previo rilascio di ricevuta/quietanza. Quanto alle spese ordinarie e straordinarie (ad esempio: spese medico-sanitarie; di istruzione, di formazione professionale;
di baby-sitting; di viaggio ecc.), saranno previamente concordate e documentate dai coniugi e verranno suddivise al 50% tra loro. C) Nell'ipotesi in cui dovessero modificarsi in melius le condizioni economiche di uno dei coniugi, la parte interessata avrà l'obbligo di comunicarlo all'ex coniuge al fine di valutare un'eventuale ridefinizione del presente accordo. D) L'affidamento della figlia sarà condiviso tra i genitori, con collocazione preferenziale e Pt_2 prevalente presso la madre;
i genitori - nel prevalente interesse della figlia e seguendo Pt_2 il principio della bi-genitorialità - continueranno ad occuparsi vicendevolmente dei doveri di accudimento e cura, donde ne cureranno anche l'educazione e l'istruzione, in un rapporto equilibrato e continuativo, al fine di perseguirne l'armonico sviluppo psico-fisico; tutte le decisioni di maggiore rilevanza per le scelte future della figlia saranno prese di comune accordo tra i genitori. Contestualmente si statuisce sin d'ora il diritto del padre di visitare e tenere con sé la figlia ogni volta e per tutto il tempo che vuole, previa comunicazione alla sig.ra , sempre secondo le esigenze, i desideri e la volontà della figlia stessa, Parte_1 anche in occasione delle festività e delle vacanze estive. La casa coniugale sita in Scalea, alla Via dei Basiliani, n.10, piano secondo, continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Parte_1
, che vive senza soluzione di continuità nel suddetto immobile con la figlia . La
[...] Pt_2 sig.ra continuerà a fare uso dei beni di arredamento della casa coniugale. Il Parte_1 sig. si è già allontanato e, previo consenso della sig.ra , CP_1 Parte_1 continuerà a vivere nell'immobile, di proprietà della sig.ra , posto al pian Parte_1 terreno dello stesso edificio in Scalea, Via dei Basiliani, n.10.
Per la gestione della figlia i coniugi hanno anche elaborato un piano genitoriale, che si Pt_2 riporta di seguito: Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 576/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
in relazione al matrimonio concordatario in regime di comunione dei beni contratto in
[...] Scalea (Cs) il 13.12.1987 ed annotato nel Registro dello stato civile dell'anno 1987 del predetto comune al n. 67 Parte II Serie A;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto degli accordi economici tra i Pt_2 coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scalea (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 16.09.2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo