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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23837/2024 tra
Parte_1 ricorrente nei confronti di
CP_1 resistente
Oggi 6.02.2025 ad ore 13.00 è presente l'avv. Riccardo Prian per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Prian precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e che lo stesso venga condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali 11.110,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23837/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Via Monto Sommo n. 6, Mira (VE) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Favaro (C.F.: ) e Riccardo Prian C.F._2
(C.F.: ) C.F._3 nei confronti di
C.F.: ), CP_1 C.F._4 contumace pagina 1 di 2 - osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per grave inadempimento dello stesso, in quanto il signor non aveva CP_1 corrisposto i canoni di locazione dal mese di agosto 2023 oltre alla somma mensile stabilita per gli oneri accessori, rendendosi moroso alla data di notifica dell'intimazione per la somma complessiva di euro 4.840,00;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 22.04.2023, per grave inadempimento del resistente, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale e condanna il signor CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 11.110,00 per i canoni
[...] scaduti non corrisposti sino ad oggi, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che l'immobile risulta non essere stato rilasciato dal conduttore, deve condannarsi il conduttore al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 22.04.2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Castello n. 2500 per grave inadempimento del conduttore;
- condanna il signor all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile libero da persone e CP_1 sgombero da cose in favore della ricorrente;
- condanna il resistente al pagamento in favore della signora della somma CP_1 Parte_1 di euro 11.110,00 per canoni di locazione sino ad oggi, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.700,00 per compensi, oltre ad euro 412,42 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Venezia, 6.02.2025. Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 2 di 2
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23837/2024 tra
Parte_1 ricorrente nei confronti di
CP_1 resistente
Oggi 6.02.2025 ad ore 13.00 è presente l'avv. Riccardo Prian per parte ricorrente. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita la parte presente a precisare le conclusioni. L'avv. Prian precisa le conclusioni come da memoria integrativa, chiede che venga risolto il contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e che lo stesso venga condannato al pagamento dei canoni scaduti e non saldati per totali 11.110,00 ad oggi.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23837/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Via Monto Sommo n. 6, Mira (VE) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Favaro (C.F.: ) e Riccardo Prian C.F._2
(C.F.: ) C.F._3 nei confronti di
C.F.: ), CP_1 C.F._4 contumace pagina 1 di 2 - osservato, in via preliminare, che non si procede all' esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
- richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato al resistente a norma dell'art. 143 c.p.c.;
- osservato che a seguito del mutamento del rito, disposto per l'irreperibilità dell'intimato, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per grave inadempimento dello stesso, in quanto il signor non aveva CP_1 corrisposto i canoni di locazione dal mese di agosto 2023 oltre alla somma mensile stabilita per gli oneri accessori, rendendosi moroso alla data di notifica dell'intimazione per la somma complessiva di euro 4.840,00;
- rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia;
- ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 22.04.2023, per grave inadempimento del resistente, dichiara la ridetta risoluzione del rapporto contrattuale e condanna il signor CP_1 al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 11.110,00 per i canoni
[...] scaduti non corrisposti sino ad oggi, oltre i successivi a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo ed oltre alla refusione delle spese processuali come in dispositivo;
- considerato che l'immobile risulta non essere stato rilasciato dal conduttore, deve condannarsi il conduttore al rilascio immediato dell'immobile libero da persone e cose.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di data 22.04.2023 avente ad oggetto l'immobile sito in Venezia Castello n. 2500 per grave inadempimento del conduttore;
- condanna il signor all'immediato rilascio e riconsegna dell'immobile libero da persone e CP_1 sgombero da cose in favore della ricorrente;
- condanna il resistente al pagamento in favore della signora della somma CP_1 Parte_1 di euro 11.110,00 per canoni di locazione sino ad oggi, oltre i successivi canoni a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.700,00 per compensi, oltre ad euro 412,42 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. e IVA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Venezia, 6.02.2025. Il Giudice dott. Silvia Zeminian
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