Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 22.
(Organi preposti)
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonche' i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.
((4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.))
(Organi preposti)
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonche' i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.
((4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.))
Commentari • 12
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 70.07757
[…] Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42. 2. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/10/2019, n. 6638Provvedimento: […] b) non vi è discrasia tra le ragioni ostative, in cui si rilevava il contrasto con l'art. 66 del R.E.C., ed il diniego definitivo, che ravvisava il contrasto con gli artt. 22 e 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, poiché si giungeva a tali conclusioni alla luce dell'integrazione documentale prodotta dall'interessato;Leggi di più...
- danno da mero ritardo·
- danno da provvedimento amministrativo illegittimo·
- potere inibitorio·
- diniego di prosecuzione dell'attività·
- regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada·
- art. 21-octies l. 241/1990·
- art. 19 l. 241/1990·
- intersezione a raso·
- eccesso di potere giurisdizionale·
- SCIA