Articolo 22 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 22.
(Organi preposti)
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonche' i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessita' dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.
((4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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