Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5823 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 05 8 23 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO IT LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 7785/00 Consigliere Cron. Dott. Bruno BATTIMIELLO •17142 Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 16/01/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T EN Z A sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZO IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato AVITABILE, rappresentato e difeso 2002 ANTONIO dall'avvocato LUIGI SCIALDONI, giusta delega in atti;
161 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 3545/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 03/11/99 - R.G. N. 41966/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per dichiararsi inammissibile il ricorso FF.SS. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al TO di Napoli, RI IZ conveniva in giudizio la società Ferrovie dello Stato - così trasformatosi l'omonimo ente alle dipendenze del quale aveva lavorato sino al 1° novembre 1991 deducendo che la convenuta non gli aveva riconosciuto, sul trattamento di quiescenza, i benefici economici previsti dal ccnl 1990/92 con scadenze successive al suo pensionamento. Chiedeva quindi che venisse dichiarato il suo diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dei predetti incrementi di stipendio. Nella resistenza della società, il TO accoglieva la domanda con sentenza del 9 gennaio 1997, che, appellata dalla soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 3 novembre 1999. Il giudice del gravame ha ribadito che, in base alle disposizioni contrattuali, il diritto ai miglioramenti economici intervenuti durante la vigenza del contratto era riferibile soltanto al trattamento di quiescenza. Di questa sentenza la soc. Ferrovie dello Stato ha richiesto la cassazione, formulando due motivi, illustrati con memoria, a cui il IZ ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con i due motivi di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 220 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, degli artt. 14 e 36 legge 14 dicembre 1973 n. 829, della legge n. 141 del 1990, degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e di ogni altra norma e principio in tema sia di determinazione dell'indennità di buonuscita sia di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, in relazione soprattutto alle clausole di cui agli artt. 37 e 96 ccnl ferrovieri 90/92, e critica la sentenza impugnata per avere affermato che l'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS prima, e dalla società poi, debba essere calcolata tenendo conto anche degli aumenti di stipendio previsti dal ccnl durante tutta la sua durata e non in base allo stipendio percepito al momento del collocamento in pensione del dipendente, e che in tal senso dovesse essere interpretata la volontà delle parti contrattuali. 3 Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambe le censure si riferiscono a questioni che non sono state oggetto di trattazione Hella sentenza impugnata. Questa infatti ha affermato che le norme contrattuali richiamate dalla società "limitino il diritto al solo trattamento di quiescenza” (pag. 5 della sentenza), e che “il solo trattamento pensionistico ... debba essere ricalcolato periodicamente, tenendo conto dei suddetti benefici, come espressamente disposto dall'art. 96 co. 4 cit.". Del resto, come risulta agevolmente dall'esame degli atti - consentito a questa Corte, trattandosi di error in il IZ nel ricorso introduttivo si era limitato a richiedere il “computo, sul procedendo= trattamento pensionistico, del miglioramento economico di cui al punto 4 dell'art. 37 ccnl 90/92, richiamato dall'art. 96 stesso ccnl, a decorrere dal 1° novembre 1992, con riserva delle differenze dovute da liquidarsi in separata sede"; soltanto sul tale questione il TO si era pronunciato, senza che peraltro fosse stato eccepito il difetto di giurisdizione del medesimo giudice;
e l'appello della società aveva riguardato unicamente la questione del ricalcolo della pensione, che la società aveva dedotto non competere al pensionato, in quanto gli aumenti stipendiali decorrenti dal 1° novembre 1992 erano, a suo avviso, da intendere "come riparametrazione e non rateizzazione dell'intero vero e proprio aumento previsto dall'accordo del 19 maggio 1990". La società ricorrente, in quanto soccombente, è tenuta alla rifusione nei confronti del resistente delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al O 1 pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.1. 1 × - S I 8 0 - Ɖ D 4 N 8 I oltre a 1.000,00=(mille/00) euro per onorari. S N I 0 9 1 8 Così deciso, in Roma, il 16 gennaio 2002. 8 8 Auto sigliery 0 1 S 7 S Cine Neffence Sh e Il Consigliere Il Presidente V 0 200D Elle 27 APR. 2007