Articolo 163 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
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Articolo 163
Perdita di beni culturali 1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V (( del Titolo I della Parte seconda )) , il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
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