Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
Il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, richiesto della detrazione di alcuni periodi di carcerazione sofferti "sine titulo", aveva provveduto a compiere l'ulteriore attività, di competenza del P.M., di calcolare il fine pena in relazione alla condanna in corso di espiazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 46405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46405 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2857
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 42117/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT RO N. IL 31/08/1957;
avverso l'ordinanza n. 203/2011 TRIBUNALE di PISTOLA, del 16/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 16.9.2011 il GIP del Tribunale di Pistoia, in veste di giudice dell'esecuzione, a seguito di incidente di esecuzione sollevato dalla difesa di OT RO - che chiedeva di detrarre dalla pena inflitta al predetto con la sentenza n. 234/2010 del GIP del Tribunale di Pistoia periodi di carcerazione sofferti senza titolo più ampi di quelli (mesi tre di reclusione) detratti dal Pubblico Ministero con provvedimento in data 11.5.2011 - indicava in giorni 40 il computo della custodia cautelare già patita, in luogo dei mesi tre indicati dal P.M., e conseguentemente modificava il fine pena calcolato dal P.M. aggiungendo un mese e giorni venti di reclusione.
Il giudice dell'esecuzione premetteva che con la suddetta sentenza il AR era stato condannato per un reato continuato nel quale la pena base era costituita da un reato commesso dal febbraio 2010 al 23 marzo 2010 e i reati satellite riguardavano fatti commessi anteriormente al febbraio 2008.
Riteneva di dover detrarre dal periodo di carcerazione inflitto con il predetto reato continuato solo quaranta giorni di reclusione, pari all'aumento di pena inflitta per effetto della continuazione, per il disposto dell'art. 657 c.p.p., comma 4, in quanto i periodi di custodia cautelare sofferti senza titolo erano stati subiti prima della commissione del reato principale.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone, con un primo motivo, l'annullamento per difetto di motivazione.
Era stato chiesto al giudice dell'esecuzione di detrarre dalla carcerazione disposta con il provvedimento del P.M. in data 11.5.2011 due periodi di custodia cautelare espiati senza titolo, essendo stato poi il AR assolto:
- uno di mesi 4 e giorni 28 sofferto dal 26.2.2008 al 24.7.2008;
- l'altro di mesi 10 e giorni 22 sofferto dal 7.8.2009 al 18.1.2010. Il giudice dell'esecuzione non aveva dato conto delle ragioni per le quali non aveva detratto i suddetti periodi di carcerazione, in violazione del principio di fungibilità della pena. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione del principio del divieto della reformatio in peius, in quanto il Tribunale aveva aumentato il periodo di carcerazione senza che sul punto vi fosse stata una richiesta da parte del Pubblico Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, allorché si debba procedere, ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire, al computo della custodia cautelare subita "sine titulo" per più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre procedere alla scissione del reato continuato per individuare le violazioni commesse prima dell'inizio della detenzione senza titolo e stabilire l'aliquota di sanzione del relativo frammento di continuazione per far luogo alla tangibilità, individuando quindi la parte di custodia cautelare inutilmente sofferta (V. Sez. 1 sent. n. 38400 del 18.9.2009, Rv. 244837). Nel caso di specie correttamente il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che dalla pena in esecuzione potesse essere detratto solo il periodo determinato come aumento per la continuazione (riferibile a reati commessi anteriormente al febbraio 2008), in quanto non era possibile - per il disposto dell'art. 657/4 c.p.p. - detrarre dalla pena base del reato continuato periodi di carcerazione sofferti sine titulo prima della commissione del reato di cui alla pena base. In effetti il ricorrente ha chiesto la detrazione di periodi (dal 26.2.2008 al 24.7.2008 e dal 7.8.2009 al 18.1.2010) tutti antecedenti al periodo di commissione (dal febbraio 2010 al 23.3.2010) del delitto più grave tra quelli uniti dal vincolo della continuazione, domanda che non poteva essere accolta, poiché, secondo il disposto del predetto articolo, in ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire. Parzialmente da accogliere è, invece, il secondo motivo di ricorso. Non sussiste la denunciata violazione del divieto della reformatio in peius, poiché il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione (V. Sez. 3 sent. n. 47266 del 4.11.2005, Rv. 233261). Tuttavia anche il giudice dell'esecuzione deve rispettare il principio della domanda (cfr. art. 666 c.p.p., comma 1), e quindi - nel caso di specie - doveva limitarsi a rispondere sulla richiesta di detrazione degli indicati periodi di carcerazione sofferti da AR Ciro sine titulo, senza compiere l'ulteriore attività, riservata all'ufficio del Pubblico Ministero, di calcolare il fine pena in relazione alla condanna in espiazione.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla avvenuta nuova determinazione del periodo di fungibilità, fermo restando - allo stato e in assenza di specifiche richieste della parte pubblica - in mesi tre il periodo di pena da detrarre per fungibilità. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione di giorni quaranta del periodo di fungibilità della pena.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2012