Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 46405
CASS
Sentenza 17 ottobre 2012

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Il procedimento di esecuzione, pur non avendo natura di giudizio di impugnazione e caratterizzandosi, invece, come procedimento di prima istanza in cui non vige il principio devolutivo, deve rispettare il principio della domanda e, quindi, porsi come lo strumento attraverso il quale il giudice si limita a decidere sulla richiesta dell'istante. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, richiesto della detrazione di alcuni periodi di carcerazione sofferti "sine titulo", aveva provveduto a compiere l'ulteriore attività, di competenza del P.M., di calcolare il fine pena in relazione alla condanna in corso di espiazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 46405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46405
    Data del deposito : 17 ottobre 2012

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