Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 2289
CASS
Sentenza 10 dicembre 1998

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In materia edilizia la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si estende anche ai reati connessi alla violazione urbanistica, per i quali si procede congiuntamente a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.

La contravvenzione di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato quando omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l'ufficio tecnico regionale, della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa, è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima della esecuzione dei lavori, al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 2289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2289
    Data del deposito : 10 dicembre 1998

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