Sentenza 10 dicembre 1998
Massime • 2
In materia edilizia la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si estende anche ai reati connessi alla violazione urbanistica, per i quali si procede congiuntamente a norma dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.
La contravvenzione di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, che sanziona il costruttore delle opere in cemento armato quando omette, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l'ufficio tecnico regionale, della denuncia delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una relazione illustrativa, è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con la omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima della esecuzione dei lavori, al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/1998, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 10.12.1998
1. Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere SENTENZA
2. " Claudia SQUASSONI " N.3787
3. " Salvatore SALVAGO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N.40167/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR AE, n. a Palermo il 17.11.1936 avverso la sentenza 15.7.1998 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.7.1998 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 14.6.1996 del Pretore di quella città, ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di AR AE in ordine ai reati di cui:
a) all'art. 20, lett. b), legge n. 47/1985 (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, una struttura in cemento armato a n. 3 elevazioni fuori terra, su una superficie di mq. 150 circa - acc. in Palermo, il 2.11.1993);
b) all'art.13, 1^ comma, legge n.1086/1971 (per avere realizzato l'opera anzidetta, in cemento armato, senza che l'esecuzione della stessa avvenisse in base a progetto redatto da professionista abilitato e sotto la direzione di questi);
c) all'art. 14 legge n. 1086/1971 (per avere iniziato i lavori omettendo di farne denuncia all'ufficio tecnico competente);
e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art.81 cpv. cod. pen., determinava la pena complessiva - condizionalmente sospesa - in mesi tre di arresto e lire 12milioni di ammenda, confermando l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo. Dichiarava estinte per prescrizione le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18, 20 e 23 della legge n. 64/1974. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, il quale ha eccepito la prescrizione di tutti i reati, non operando per le violazioni della legge n. 1086/1971 la sospensione di cui all'art. 44 della legge n. 47/1985 e tenuto anche conto che- "al momento dell'accertamento il reato (edilizio) era stato consumato da tempo, tant'è che venne trovata già esistente una struttura in cemento armato di tre piani fuori terra".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di, seguito esplicitati., 1. La contravvenzione di cui,all'art..20. lett. b), della legge n. 47/1985 non è prescritta, poiché nel corso dei giudizi di merito non è stato dimostrato che le opere abusive siano state ultimate in epoca antecedente alla data di accertamento.
Il reato di costruzione edilizia senza, concessione, infatti, ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita, cioè o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria (da provare rigorosamente) o dovuta a provvedimento autoritativo, ovvero con l'ultimazione dell'opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni (intonaci, infissi, tinteggiatura, impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, etc.).
Nella fattispecie in esame manca la prova di un'effettiva interruzione volontaria dell'attività costruttiva illecita ed il manufatto, al momento dell'accertamento (con relativo sequestro), si presentava allo stato grezzo ed addirittura privo della muratura di tompagno, sicché la scadenza del termine ultimo di prescrizione (di anni 4 e mesi 6, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen., interrotto per complessivi 223 giorni, ex artt. 44 della legge n.47/1985 e 39 della legge n. 724/1994) resta fissato all'11. 12.1998.
2. Neppure prescritte sono le contestate contravvenzioni di cui all'art. 13, 1^ comma, della legge n. 1086 del 1971, che punisce con pena alternativa "chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere (previste dalla stessa legge), o parti di esse, in violazione dell'art. 2", norma quest'ultima secondo la quale la costruzione di manufatti composti come quello in oggetto, "da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica" deve aver luogo in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze e sotto la direzione dei medesimi professionisti.
Le violazioni di tali prescrizioni hanno anch'esse natura di reato permanente e si protraggono nel tempo fino al completamento dell'opera ovvero fino alla totale sospensione dei lavori a seguito di provvedimento autoritativo o per la desistenza volontaria del soggetto agente consistente in un comportamento inequivoco di definitiva cessazione della condotta antigiuridica. Nella fattispecie, invero, non si ravvisa la mera omissione di adempimenti burocratici che (a fini di controllo preventivo) devono essere compiuti obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori di costruzione, bensì una condotta di edificazione illegittima, suscettibile di provocare pericoli o danni alla collettività dei consociati che, nel suo perdurare nel tempo, lede costantemente l'interesse protetto dalla norma, identificabile nella tutela della stabilità delle costruzioni e dell'incolumità pubblica ad essa connessa.
La sospensione del procedimento, ex art. 44 della legge n.47/1985, si estende anche ai reati connessi alla violazione urbanistica per i quali si proceda congiuntamente, a norma dell'art.161, 2^ comma, cod. pen.
3. Deve considerarsi prescritta, invece, la contestata contravvenzione di cui all'art. 14 della legge n. 1086/1971. Tale disposizione normativa sottopone espressamente a sanzione penale "il costruttore" delle opere in cemento armato quando ometta, prima del loro inizio, di curare il deposito, presso l'ufficio tecnico regionale competente, della "denuncia" delle opere stesse, accompagnata da un regolare progetto e da una "relazione illustrativa" conforme alla legge (art. 4).
Trattasi di reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma con l'omissione degli adempimenti richiesti dalla norma anzidetta, prima dell'inizio, dell'esecuzione dei lavori [la circolare n. 11951/74 precisa che deve intendersi come "inizio dei lavori" lo "effettivo inizio della realizzazione delle strutture o parte di esse (escluse quelle di cui all'art. 9 della legge) e non già i lavori preliminari, quali la predisposizione dell'area, gli scavi, etc."], al fine di consentire il controllo preventivo sulle stesse.. Nella fattispecie in esame il. termine ultimo di prescrizione, come dianzi fissato all'11.12.1998, si ricollega all'accertamento, del 2.11.1993, ma non vi è dubbio sul fatto che i lavori abbiano avuto inizio in epoca congruamente antecedente, sicché il compimento della prescrizione va computato secondo il maggior vantaggio dell'imputato, ai sensi dell'art. 531, 2^ comma, c.p.p.
4. La sentenza impugnata, per le considerazioni sopra svolte, deve essere quindi annullata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 14 della legge n. 1086/1971 (capo C della rubrica), e deve conseguentemente eliminarsi la relativa pena di giorni dieci di arresto e lire 700.000 di ammenda, inflitta ex art. 81 cpv. cod. pen. Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata,
limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 14 della legge n. 1086/1971 (capo C della rubrica), poiché estinta per prescrizione,
ed elimina la relativa pena di giorni dieci di arresto e lire 700.000 di ammenda.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 1999