Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2013, n. 24972
CASS
Sentenza 22 maggio 2013

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La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2013, n. 24972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24972
    Data del deposito : 22 maggio 2013

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