Sentenza 22 maggio 2013
Massime • 1
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen. relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2013, n. 24972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24972 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 22/05/2013
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1202
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 51604/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO AN, nato a [...] in data [...];
nonché dai terzi interessati:
AR SA nata a [...] in data [...];
ER NN, nata a [...] in data [...];
NO CE, nato a [...] in data [...];
SI LV, nata a [...] in data [...];
D'AL RI TO, nata ad [...] in data [...];
avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli, Sezione 8^ penale, in data 10.6.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo che il decreto impugnato sia annullato con rinvio limitatamente alla misura di prevenzione personale. RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 19.6.2007 (dep. 19.7.2007) il Tribunale di S. RI Capua Vetere sottopose BO AN alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 1 mesi 6, imponendo la cauzione di Euro 2.500,00 ed ordinando la confisca dei beni indicati nel decreto stesso.
Avverso tale provvedimento proponevano appello BO AN ed i terzi interessati AR SA, ER NN, NO CE, SI LV e D'AL RI TO, ma la Corte d'appello di Napoli, con decreto in data 10.6.2010 (dep. 20.4.2011) confermò il provvedimento impugnato.
Ricorrono per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, BO AN ed i terzi interessati AR SA, ER NN, NO CE, SI LV e D'AL RI TO deducendo: per BO AN:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello circa la pericolosità sociale del proposto;
l'unico elemento sul quale era stata fondata l'affermazione di sociale pericolosità era la condanna inflitta ad BO per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
dalle informazioni degli organi di polizia BO era emerso quale persona attualmente non socialmente pericolosa;
la Corte d'appello ha omesso di motivare su tali risultanze e sulla pronunzia del G.U.P. di Napoli e del Tribunale del riesame che hanno ritenuto la partecipazione ad associazione mafiosa limitata al 1995, come emerso anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia De ON AR;
2. violazione di legge in relazione all'art. 166 c.p., comma 2 in quanto una condanna a pena condizionalmente sospesa non può di per sè costituire in alcun caso di per sè sola motivo di applicazione di misure di prevenzione;
il G.U.P. di Napoli aveva concesso la sospensione condizionale della pena;
anche il Tribunale del riesame ha ritenuto una totale rescissione dei legami di BO AN con il gruppo;
per tutti:
3. violazione della L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis, comma 6 bis e mancanza di motivazione rispetto alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello in ordine al provvedimento di confisca;
la ritenuta provenienza illecita dei beni si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (De ON e NA), la sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato e la fittizia intestazione dei beni a terzi;
l'indagine relativa a beni intestati a terzi deve essere rigorosa, soprattutto se si tratta di terzi estranei senza vincoli di parentela o di convivenza con il proposto;
i beni devono essere inoltre nella sostanziale disponibilità del proposto;
De ON AR ha limitato l'aiuto concesso a BO alla fornitura di ferro e cemento per la sola costruzione della mansarda;
anche NA ha fatto riferimento alla costruzione di una sola casa;
sarebbe errata perciò la scelta della Corte d'appello di estendere la misura ablativa all'intero complesso immobiliare riconducibile ad BO;
non sarebbe stata valutata la perizia di parte che indica un prezzo di costruzione più basso rispetto al valore indicato dal custode giudiziario;
mancherebbe del tutto la motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati. Va premesso che in materia di misure di prevenzione il ricorso è consentito solo per violazione di legge sicché nessun rilievo assumono le doglianze svolte ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). In punto di violazione di legge è vero che, in tema di misure di prevenzione, il principio per il quale la pericolosità di un soggetto, di cui sia accertata la presumibile appartenenza ad associazioni di stampo mafioso, è da ritenersi latente ed attuale, salvo prova positiva di avvenuto recesso, non può trovare applicazione qualora nei suoi confronti sia stata emessa una sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., con la quale sia stata concessa la sospensione condizionale, la quale implica il giudizio positivo sull'astensione dal commettere ulteriori reati per il futuro ed è, pertanto, incompatibile con il presupposto della misura di prevenzione. Ne consegue che, in tale ipotesi, devono essere adeguatamente valutati i dati favorevoli al proposto quali l'assenza, nella specie, di nuove manifestazioni criminose ed il decorso del tempo che, altrimenti neutro, diventa in tal caso rilevante. (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 32522 del 11/07/2006 dep. 29/09/2006 Rv. 235198). Peraltro la disposizione di cui all'art. 166 c.p., comma 2 relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condizionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare, nell'indagine circa la pericolosità del proposto per la misura, gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la suddetta condanna unitamente ad altri e diversi elementi desumibili "aliunde". (Cass. Sez. 5^, Ordinanza n. 41398 del 20/09/2004 dep. 25/10/2004 Rv. 230120).
Tale valutazione la Corte territoriale ha comunque operato richiamando in premessa la motivazione del Tribunale. Il primo giudice, a sua volta, aveva rilevato l'esistenza di altri elementi sui quali fondare il giudizio di attuale pericolosità. In particolare il Tribunale aveva segnalato che il proposto aveva attenuto l'affiliazione al clan camorristico del figlio, quale corrispettivo per l'aiuto prestato al clan (p. 8 decreto di primo grado); che gli indizi di partecipazione non erano limitati al periodo fino al 1995, ma si estendevano fino al 2000 (p. 9 decreto di primo grado); che il proposto era stato condannato per favoreggiamento personale nei confronti di un associato, sentenza poi riformata in appello con un'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, tuttavia ritenendo che il materiale probatorio,
autonomamente valutato, consentisse un giudizio di pericolosità sociale di BO. Ha inoltre ravvisato il persistere di una condotta rivelatrice di pericolosità nella sistematica attività di occultamento dei beni.
Essendo preclusa qualunque valutazione sulla motivazione, da quanto esposto va esclusa ogni violazione di legge.
Il terzo motivo di ricorso è infondato e svolge censure di merito. Infatti nel motivo di ricorso predetto si prospetta una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, come tale non deducibile in questa sede, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, peraltro non consentito in materia di misure di prevenzione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parte privata che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013