Sentenza 12 novembre 2013
Massime • 1
Nel giudizio di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 nè cod. proc. pen. nè le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti.
Commentario • 1
- 1. Misure di prevenzione: la pericolosità passa ai supremi giudiciGelsomina Cimino · https://www.filodiritto.com/ · 7 novembre 2017
Che la sentenza della Grande Camera della Corte EDU (23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia), la quale condannava l'Italia per la violazione dell'articolo 2 prot. 4 CEDU, per il ritenuto deficit di prevedibilità e tassatività della disciplina delle misure di prevenzione nella descrizione delle condotte idonee a essere prese in considerazione per la valutazione della pericolosità sociale del soggetto proposto alla misura, avrebbe provocato nel nostro Ordinamento delle vere e proprie scosse telluriche, si è detto già all'indomani della pronuncia. Ed invero, già la Corte d'Appello di Napoli, sezione Misure di prevenzione, con l'ordinanza del 14.03.2017 ha rimesso alla Corte Costituzionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2013, n. 49853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49853 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 12/11/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 1500
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 8099/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.P. N. IL (IS) ;
avverso il decreto n. 71/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 14/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, con decreto del 14 dicembre 2012, ha riformato il decreto del 24 maggio 2011 del Tribunale di Catanzaro, che aveva rigettato la proposta del Questore ed ha disposto nei confronti di L.P. , imputato del delitto di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne, la misura di prevenzione personale dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni uno.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo l'erronea applicazione della legge (L. n. 1423 del 1956, art. 1, nn. 1 e 2) in merito alla affermata attualità pericolosità
sociale.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è da rigettare.
2. Giova premettere come il sindacato di legittimità sui provvedimenti in materia di prevenzione, in coerenza con la natura e la funzione del relativo procedimento, sia limitato alla sola violazione di legge (L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11) e non si estenda al controllo dell'iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto mancante, nel qual caso ci sarebbe comunque violazione di legge.
La riserva del ricorso in materia di prevenzione alla "violazione di legge" non consente di dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), perché il motivo preveduto da tale norma si riferisce all'art. 192 cod. proc. pen., che disciplina la valutazione di prova del fatto costitutivo di reato.
Come tale si tratta di motivo inconciliabile con il fine del procedimento che, giurisdizionalizzato per affinità alla materia penale, ha ad oggetto quella amministrativa di prevenire un pericolo per se stesso, cioè presunto per "elementi di fatto". Il controllo di motivazione del provvedimento, perciò qualificato decreto, consiste solo nella verifica di rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali che, imposti da ciascuna norma per l'applicazione della singola misura, sono vincolanti a differenza dei liberi criteri valutativi, autorizzati dall'articolo 192 per la prova del fatto costitutivo di reato.
Pertanto o il decreto offre elementi e ne trae inferenza secondo parametri prestabiliti o la sua motivazione è solo apparente. Nel primo caso non è censurabile, perché il motivo sfocia inevitabilmente in una alternativa di merito.
Di qui la riserva del ricorso (v. Cass. Sez. 5 8 aprile 2010 n. 19598 ).
3. Nella specie, il ricorrente, pur denunciando formalmente la violazione e l'erronea applicazione di legge, in sostanza confuta, nell'illustrazione delle doglianze, la motivazione del provvedimento impugnato, nella chiara prospettiva di accreditare una diversa interpretazione delle circostanze di fatto emerse e di togliere così valenza agli elementi posti a base del giudizio di pericolosità sociale formulato e della misura di prevenzione adottata. Il decreto impugnato è sorretto, viceversa, da un apparato argomentativo corretto e correlato alle risultanze in atti, le quali sono state apprezzate e valutate nel pieno rispetto di principi normativi esattamente interpretati e applicati, sicché non è a parlarsi di motivazione mancante o apparente.
In diritto, appare opportuno, altresì, rammentare che il Giudice delle leggi, sin dal 22 dicembre 1980, con la sentenza n. 177 , dichiarò la illegittimità, per violazione dell'art. 25 Cost., comma 3, della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, n. 3, nella parte in cui elencava tra i soggetti passibili delle misure di prevenzione previste dalla legge medesima, coloro che, per le manifestazioni cui avevano eventualmente dato luogo, davano fondato motivo di ritenere che erano proclivi a delinquere.
Tanto per sottolineare che, in forza del regime risultante dall'intervento della Corte Costituzionale, nel giudizio di prevenzione va categoricamente esclusa la prognosi negativa in ordine alla proclività a commettere azioni delittuose, dovendosi invece ancorare il relativo giudizio all'accertamento dell'attualità di una apprezzabile pericolosità (v. da ultimo Cass. Sez. 1 17 gennaio 2011 n. 5838 ). A tal proposito, in diritto, l'indirizzo giurisprudenziale cui questo Collegio intende dare continuità, è quello secondo il quale tra il procedimento di prevenzione e il processo penale sussistono profonde differenze funzionali e strutturali, essendo il secondo ricollegato ad un determinato fatto reato ed il primo riferito a una valutazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente costituiscono reato;
sicché, la reciproca autonomia dei due processi spiega gli interventi del legislatore per regolare i punti di possibile interferenza, abbandonando originarie sovrapposizioni e, di seguito, regole atipiche di pregiudizialità per pervenire, da ultimo, alla configurazione di ambiti di totale autonomia. Da tale autonomia deriva che, nel procedimento di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall'art. 192 cod. proc. pen., mentre le chiamate in correità o in reità, le quali devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti per giustificare la condanna, non devono essere necessariamente munite di tale carattere ai fini dell'accertamento della pericolosità (v. Cass. Sez. 1 29 aprile 2011 n. 20160 ). Nella specie, il ricorrente è stato correttamente ritenuto socialmente pericoloso sulla base di plurimi e recenti episodi, che avevano determinato il sorgere a suo carico del procedimento penale per violenza sessuale in danno di soggetto minorenne. Anche la affermata esistenza di un unico episodio delittuoso a suo carico non vale, però, a scalfire il corretto giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente, alla luce della natura del reato commesso, interrotto solo da accadimenti esterni e che denota la sua durevole compulsione criminale senza intendimento della pericolosità sociale del suo comportamento antigiuridico.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2013